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La direttiva 85/374/CEE stabilisce il principio della responsabilità indipendentemente dalla colpa, applicabile ai produttori dell’Unione europea (Unione). Se un prodotto1 difettoso provoca danni al consumatore, il produttore può essere responsabile anche senza negligenza o colpa da parte sua.
La direttiva si applica a danni:
Gli Stati membri dell’Unione possono fissare un limite per la responsabilità totale di un produttore in caso di morte o di lesione personale derivanti da articoli identici aventi lo stesso difetto.
Il termine produttore designa:
Qualora due o più persone siano responsabili dello stesso danno, esse risponderanno in solido.
Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
L’onere della prova spetta alla persona danneggiata. Essa deve dimostrare:
Tuttavia, essa non deve dimostrare la negligenza o la colpa del produttore o dell’importatore.
Una serie di fattori può esonerare il produttore dalla responsabilità, nel caso in cui:
Quando il danneggiato ha colpa, la responsabilità del produttore può essere ridotta.
La direttiva 85/374/CEE sarà abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2024/2853 (si veda la sintesi) a partire dal .
La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme si applicano dalla stessa data.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Responsabilità per danno da prodotti difettosi (Commissione europea).
Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del , relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del , pag. 29).
Le successive modifiche alla direttiva 85/374/CEE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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