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Aiuti de minimis per servizi di interesse economico generale (dal 2024)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale

Articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

Articolo 106, paragrafo 2, del TFUE

Articolo 108 del TFUE

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

L’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce quali misure costituiscono aiuti di Stato.

L’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE prescrive, come principio generale, che gli aiuti di Stato debbano essere notificati alla Commissione europea per consentirle di valutare se gli aiuti siano compatibili con il mercato unico.

Il regolamento si applica specificatamente agli aiuti alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. Esso stabilisce le condizioni che i piccoli importi di aiuti di Stato concessi alle suddette imprese devono soddisfare per evitare che debbano essere notificati alla Commissione.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli aiuti per tutte le imprese che forniscono un servizio di interesse economico generale, tranne a quelli destinati a quanto segue:

  • produzione primaria di prodotti della pesca, dell’acquacoltura e dell’agricoltura;
  • trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, dell’acquacoltura e dell’agricoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o messi in vendita o, nel caso di prodotti agricoli, qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  • attività connesse all’esportazione, come ad esempio una rete di distribuzione, verso Stati membri dell’Unione europea (Unione) o paesi terzi;
  • l’uso di beni e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

Aiuti de minimis

Si applicano le seguenti condizioni:

  • gli Stati membri non possono dare più di 750 000 euro nell’arco di tre anni a un’unica impresa (ossia l’impresa che riceve gli aiuti e le imprese collegate). Tuttavia, le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale che non hanno relazioni tra loro eccetto il loro legame diretto con gli stessi organismi pubblici o con le stesse entità senza scopo di lucro non sono considerate un’impresa unica;
  • gli aiuti sono:
    • considerati concessi nel momento in cui all’impresa viene conferito il diritto legale a ricevere l’aiuto, indipendentemente dal momento in cui vengono effettivamente erogati;
    • espressi come sovvenzione in denaro utilizzando cifre lorde;
    • attualizzati al loro valore al momento della concessione se versati in più rate;
  • restano legittimi se concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione;
  • gli aiuti concessi a un’impresa che successivamente si scinde in due o più entità distinte sono attribuiti all’entità che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti;
  • gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere aggiunti agli aiuti de minimis autorizzati ai sensi di altri regolamenti;
  • gli aiuti a norma del presente regolamento non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano o non costituiscano aiuti di Stato.

Equivalente sovvenzione lordo

Il regolamento si applica solo agli aiuti il cui importo lordo è chiaramente identificabile al momento della concessione. Di conseguenza, tutti gli aiuti diversi dalle sovvenzioni devono essere calcolati con precisione in termini di equivalente sovvenzione lordo. Nota come «aiuto de minimis trasparente», questa norma si applica a:

  • sovvenzioni e abbuoni di interesse;
  • prestiti, se:
    • il beneficiario non è insolvente e, per le grandi imprese, il beneficiario ha un rating del credito pari ad almeno B–;
    • il prestito è garantito per almeno il 50 % e ammonta a un massimo di 3 750 000 euro in cinque anni o 1 875 000 euro in dieci anni;
  • conferimenti di capitale o finanziamenti di rischio sotto forma di equity o quasi-equity se l’importo totale è inferiore al massimale di 750 000 euro;
  • garanzie, se:
    • il beneficiario non è insolvente e, per le grandi imprese, il beneficiario ha un rating del credito pari ad almeno B–;
    • la garanzia non supera l’80 % del prestito in qualsiasi momento e rappresenta un massimo di 5 625 000 euro in cinque anni o di 2 813 036 euro in dieci anni;
    • l’equivalente sovvenzione lordo è calcolato sulla base di premi di sicurezza che proteggono da responsabilità o sanzioni, oppure la metodologia utilizzata è appropriata e notificata alla Commissione prima della concessione della garanzia;
  • altre forme di aiuto se rispettano il massimale di 750 000 euro.

Monitoraggio e relazioni

Gli Stati membri devono:

  • registrare informazioni, come l’importo dell’aiuto concesso e il beneficiario, in un registro centrale nazionale o europeo accessibile al pubblico a partire dal 1o gennaio 2026;
  • caricare le informazioni entro venti giorni lavorativi dalla concessione dell’aiuto e conservarle per dieci anni;
  • verificare che il massimale di 750 000 euro non sia superato prima di approvare qualsiasi aiuto de minimis ai sensi del presente regolamento.

In base alle disposizioni transitorie, gli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore del regolamento sono permessi se sono soddisfatte determinate condizioni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è entrato in vigore il 1o gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030.

CONTESTO

L’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 (si veda la sintesi) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 a determinate categorie di aiuti di Stato permette alla Commissione di includere una norma de minimis in qualsiasi regolamento adottato. Ciò consente di esentare gli aiuti di piccola entità dal controllo degli aiuti di Stato dell’Unione, poiché si ritiene che non abbiano alcun impatto sulla concorrenza o sugli scambi nel mercato unico.

Il regolamento integra il regolamento sugli aiuti de minimis, ossia il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione (si veda la sintesi).

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 2023/2832 del 15.12.2023).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 106 (ex articolo 86 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 90).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte terza – Politiche e azioni interne dell’Unione – Titolo VII – Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni – Capo 1 – Regole di concorrenza – Sezione 2 – Aiuti concessi dagli Stati – Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 91).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 92).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (GU L 2023/2831 del 15.12.2023).

Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codifica) (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2015/1588 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 18.03.2024

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