Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR)
SINTESI DI:
Decisione 2009/477/CE recante pubblicazione del testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR
QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE?
PUNTI CHIAVE
Ciascuno Stato membro dell’Unione europea (Unione), nonché la stessa Unione, è una parte contraente della convenzione TIR del 1975. Ai fini del sistema TIR, l’Unione viene considerata un unico territorio.
Il sistema TIR può essere utilizzato nell’Unione esclusivamente qualora il movimento di merci abbia inizio o fine in un paese terzo, oppure se il movimento di merci intracomunitario attraversa un paese terzo, ed è:
- effettuato con veicoli stradali, autotreni o contenitori, senza rottura di carico;
- eseguito attraverso uno o più confini tra l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di destinazione;
- effettuato almeno parzialmente su strada (il sistema TIR può essere sospeso per la durata del tragitto non su strada);
- garantito da associazioni autorizzate; e
- accompagnato da un carnet TIR ufficiale.
Principi
Le merci trasportate nel regime TIR:
- non soggiacciono all’obbligo di pagare i dazi e le tasse all’importazione o all’esportazione presso gli uffici doganali di passaggio;
- non sono di norma sottoposte a visita degli uffici doganali di passaggio, se sono sigillate all’interno di veicoli o contenitori;
- possono, tuttavia, essere sottoposte a visita in casi straordinari per impedire abusi, ed in particolare allorché le autorità doganali sospettino irregolarità.
Carnet TIR
Le autorità doganali o altre autorità competenti autorizzano le associazioni a rilasciare carnet TIR e ad assumerne la garanzia. Le associazioni devono:
- essere state istituite da almeno un anno nel paese in cui il carnet viene rilasciato;
- disporre di prova di solida situazione finanziaria e di capacità di adempiere agli obblighi previsti;
- non aver commesso gravi o reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale.
Un carnet TIR può essere rilasciato esclusivamente a persone che:
- dispongono di provata esperienza o capacità di effettuare trasporti internazionali su base regolare;
- dispongono di solida situazione finanziaria;
- non hanno commesso gravi o reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale;
- dispongono di provata conoscenza della convenzione TIR.
Trasporto di merci accompagnate da carnet TIR
Le merci sono trasportate esclusivamente all’interno di veicoli o contenitori che soddisfino i requisiti in materia di costruzione ed equipaggiamento. Le parti possono rifiutarsi di riconoscere la validità dell’approvazione dei veicoli stradali o dei contenitori che non soddisfano tali condizioni, ma evitano tuttavia di ritardare il trasporto nel caso di difetti di poco conto che non comportano rischi di frode.
Ai sensi del regime TIR:
- non sono richiesti documenti doganali particolari per l’importazione temporanea di veicoli stradali o contenitori;
- una targa rettangolare recante l’iscrizione «TIR» viene esibita sulla parte anteriore e su quella posteriore;
- per ogni veicolo o contenitore è approntato un unico carnet TIR (o in caso di autotreno, caricati su un solo veicolo stradale o su un autotreno);
- i carnet sono validi per un solo viaggio;
- un trasporto TIR può coinvolgere fino a otto uffici doganali di partenza e di destinazione;
- le autorità doganali del paese di partenza verificano l’esattezza del manifesto delle merci;
- presso gli uffici doganali di passaggio e quelli di destinazione, il veicolo stradale (e il suo carico) viene presentato con il rispettivo carnet TIR per il controllo;
- gli uffici doganali accettano, di norma, i sigilli intatti applicati dalle altre parti contraenti, ma possono aggiungere i propri sigilli.
Le autorità doganali, tranne in casi eccezionali, non:
- fanno scortare sul loro territorio, a spese dei vettori, i veicoli; o
- procedono, in corso di viaggio, alla visita dei veicoli.
La convenzione stabilisce procedure per i casi in cui i sigilli si deteriorino in corso di viaggio o le merci vengano distrutte o danneggiate senza lesione dei sigilli.
Si applicano condizioni speciali al trasporto di merci ponderose o voluminose.
Irregolarità
Per qualsiasi violazione della convenzione:
- il contravventore è esposto alle sanzioni previste dalla legislazione nazionale del paese in cui è stata commessa l’infrazione;
- ciascuna parte contraente ha il diritto di escludere, temporaneamente o definitivamente, chiunque abbia commesso una grave infrazione o infrazioni reiterate alle leggi doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?
La decisione si applica dal 26 giugno 2009.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Decisione 2009/477/CE del Consiglio, del 28 maggio 2009, recante pubblicazione in forma consolidata del testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come modificata a decorrere da tale data (GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1).
Le modifiche successive alla decisione 2009/477/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 08.08.2022