Convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale (convenzione sul riconoscimento delle decisioni della conferenza dell’Aia del 2019)
SINTESI DI:
Convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale
Decisione (UE) 2022/1206 relativa all’adesione da parte dell’Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale
QUAL È L’OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?
- La convenzione, fornendo una norma minima per la circolazione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale tra i paesi che ne sono parti contraenti, promuove l’accesso alla giustizia per tutte le persone e agevola gli scambi commerciali, gli investimenti e la mobilità riducendo i rischi e i costi delle controversie transfrontaliere.
- Permette a cittadini e aziende dell’Unione europea (Unione) di ottenere il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni adottate da un tribunale dell’Unione nei paesi terzi che sono a loro volta parti contraenti della convenzione.
- La convenzione garantisce, altresì, che le decisioni di un paese terzo siano riconosciute ed eseguite nell’Unione solo nel caso in cui siano rispettati i principi fondamentali del diritto europeo.
- La decisione approva l’adesione dell’Unione alla convenzione.
PUNTI CHIAVE
Riconoscimento delle decisioni nel diritto dell’Unione
Prima della convenzione, l’Unione aveva già adottato una serie di strumenti relativi al riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale:
Ambito di applicazione
- La presente convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa.
- Ulteriori materie escluse sono elencate nell’articolo 2 della convenzione.
- Inoltre, l’Unione ha escluso, mediante una dichiarazione, l’applicazione della convenzione ai contratti di locazione non residenziale di beni immobili situati nell’Unione.
Riconoscimento ed esecuzione
- Una decisione che rientra nell’ambito di applicazione della convenzione e pronunciata da un tribunale di una delle parti contraenti (Stato di origine) deve essere riconosciuta ed eseguita in un altro paese (Stato richiesto).
- La convenzione fornisce una norma minima per la circolazione delle decisioni tra le parti contraenti. La convezione non impedisce alle rispettive parti contraenti, salvo in caso di situazioni stabilite nell’articolo 6, di riconoscere ed eseguire, ai sensi del diritto nazionale, ulteriori decisioni che non rientrano nell’ambito di applicazione della convenzione.
- Nel quadro della convenzione sul riconoscimento delle decisioni della conferenza dell’Aia del 2019, una decisione è riconoscibile ed eseguibile in altre parti contraenti se pronunciata da un tribunale competente in base all’articolo 5 della convenzione.
- Una decisione deve essere riconosciuta solo se ha effetto nello Stato di origine e deve essere eseguita unicamente se è eseguibile nello Stato di origine.
- Il riconoscimento o l’esecuzione possono essere negati solo per i motivi contemplati nella presente convenzione, i quali comprendono, ad esempio, i casi in cui la decisione:
- è il risultato di una frode;
- è incompatibile con una decisione formulata da un tribunale dello Stato richiesto nel corso di una controversia tra le medesime parti.
- La parte che richiede il riconoscimento o l’esecuzione deve presentare determinati documenti, tra cui una copia integrale e autentica della decisione (se i documenti non sono redatti nella lingua dello Stato richiesto, devono essere corredati da una traduzione autentica).
- Le procedure di riconoscimento, exequatur o registrazione ai fini dell’esecuzione e l’esecuzione della decisione sono disciplinate dalla legge dello Stato richiesto, salvo quanto altrimenti disposto dalla presente convenzione. Il giudice dello Stato richiesto non può negare il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione per il fatto che il riconoscimento o l’esecuzione dovrebbero essere chiesti in un altro Stato.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La convenzione è entrata in vigore il 1o settembre 2023.
CONTESTO
Irlanda e Danimarca dispongono di clausole di esenzione derivanti dallo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dei protocolli n. 21 e 22 allegati ai trattati dell’Unione.
- L’Irlanda, avendo aderito al regolamento (UE) n. 1215/2012, è vincolata da tale convenzione.
- La Danimarca non è vincolata dalla convenzione e non è subordinata alla sua applicazione.
Per ulteriori informazioni consultare:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale (GU L 187 del 14.7.2022, pag. 4).
Decisione (UE) 2022/1206 del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa all’adesione da parte dell’Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale (GU L 187 del 14.7.2022, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
Le successive modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 147 del 10.6.2009, pag. 5).
Si veda la versione consolidata.
Decisione 2009/397/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa alla firma a nome della Comunità europea della convenzione sugli accordi di scelta del foro (GU L 133 del 29.5.2009, pag. 1).
Decisione 2014/887/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione dell’Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro (GU L 353 del 10.12.2014, pag. 5).
Ultimo aggiornamento: 08.09.2023