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Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione di Espoo) e Protocollo sulla valutazione ambientale strategica (Protocollo VAS)

 

SINTESI DI:

Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione di Espoo)

Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE DI ESPOO E DEL PROTOCOLLO VAS?

  • La convenzione si prefigge di garantire che le sue parti effettuino una valutazione dell’impatto ambientale di determinate attività nelle prime fasi della programmazione, fornendo informazioni e consultandosi in modo reciproco sulle attività elencate nella convenzione che possono avere un rilevante impatto transfrontaliero negativo.
  • Il Protocollo VAS punta a promuovere lo sviluppo sostenibile tramite l’individuazione delle ripercussioni ambientali all’inizio del processo decisionale delle proprie parti, per far sì che le considerazioni ambientali siano integrate in tale processo.

PUNTI CHIAVE

Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione di Espoo)

La convenzione incorpora il principio n. 19 della Dichiarazione di Rio in materia di ambiente e sviluppo.

  • Si applica alle attività elencate nell’appendice I (ad esempio, raffinerie di petrolio, aeroporti, centrali termiche e idroelettriche e parchi eolici, strade, ferrovie, oleodotti e gasdotti o tubazioni per il trasporto di prodotti chimici di grande sezione).
  • In conformità ai principi di precauzione e prevenzione, richiede che gli impatti ambientali negativi siano anticipati e affrontati all’inizio della programmazione delle attività al fine di prevenirne/mitigarne e monitorarne il rilevante impatto ambientale transfrontaliero negativo.
  • Richiede allo Stato in cui avviene la programmazione dell’attività (parte di origine) di analizzare i propri impatti ambientali su altri Stati (parti potenzialmente danneggiate).
  • La parte di origine è tenuta a comunicare alla parte danneggiata l’attività che può sortire un rilevante impatto ambientale transfrontaliero negativo.
  • La parte potenzialmente danneggiata deve dare conferma della comunicazione e indicare qualora intenda partecipare alla procedura di valutazione.
  • La parte di origine deve preparare la documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale e presentarla alle autorità e al pubblico della/e parte/i potenzialmente danneggiata/e per riceverne i commenti.
  • Le parti interessate devono consultarsi, ad esempio, per quanto riguarda misure alternative o di mitigazione.
  • La parte di origine deve prendere una decisione sulle attività programmate, tenendo conto al contempo della documentazione relativa all’impatto ambientale, dei commenti ricevuti e dei risultati delle consultazioni.
  • La decisione finale deve essere trasmessa alla parte potenzialmente danneggiata corredata dei motivi e delle considerazioni su cui si basa.
  • Le parti interessate devono stabilire se, e in quale misura, occorre svolgere un’analisi post-progetto.

Protocollo sulla valutazione ambientale strategica (VAS) (Protocollo di Kiev)

Il Protocollo VAS istituisce il quadro legislativo internazionale per la promozione dello sviluppo sostenibile e della programmazione trasparente in materia di governance ambientale.

Il Protocollo richiede l’esecuzione di una valutazione ambientale strategica per determinati piani e/o programmi che possono sortire effetti ambientali rilevanti e fornisce una valutazione non vincolante delle politiche e della legislazione.

  • Esso interviene sui piani e i programmi preparati dalle autorità pubbliche a livello nazionale e locale, esaminando diversi ambiti.
  • Le parti del protocollo devono innanzitutto stabilire se un piano/programma rientra nel loro ambito di applicazione e
  • redigere una relazione ambientale concernente le informazioni indicate nel protocollo.
  • Prima di prendere qualsiasi decisione, le autorità (ambientali, sanitarie) e il pubblico interessati devono poter esprimere i propri pareri sul piano/programma proposto e sulla relazione ambientale.
  • Nell’adottare il piano/programma occorre prendere in considerazione i commenti delle autorità e del pubblico, nonché le conclusioni della relazione ambientale e le misure di mitigazione; le autorità e il pubblico devono potere accedere al documento adottato ed essere informati sul modo in cui si è tenuto conto dei loro commenti.
  • Le parti del protocollo sono responsabili del monitoraggio degli effetti rilevanti del piano/programma adottato.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

CONTESTO

La Commissione europea ha pubblicato orientamenti sull’applicazione della procedura di valutazione dell’impatto ambientale per i progetti transfrontalieri su larga scala.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (GU L 104 del 24.4.1992, pag. 7).

Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (GU L 308 del 19.11.2008, pag. 35).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione 2008/871/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2008, relativa all’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991 (GU L 308, 19.11.2008, pag. 33).

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

Le modifiche successive alla direttiva 2011/92/UE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

Ultimo aggiornamento: 28.11.2021

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