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Condizioni per l’importazione di animali equini da macello
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DI QUESTA DECISIONE?
Essa consente agli Stati membri di autorizzare le importazioni di equidi* da macello provenienti dai paesi terzi elencati nella Decisione 93/100/CEE e dalle parti del territorio di tali paesi elencate nella Decisione 2004/211/CE.
PUNTI CHIAVE
Quando gli equidi da macello vengono importati nell’UE devono soddisfare rigidi requisiti. Tali requisiti comprendono:
Inoltre, per l’ingrasso di tali animali non è consentito l’uso di sostanze a base di ormoni.
Gli animali devono essere marchiati con il simbolo «S» di dimensioni non inferiori a 3 cm sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra e devono essere macellati entro 5 giorni dal loro arrivo nell’UE. Tuttavia, se gli animali sono trasportati via mare con un viaggio di più di 8 giorni, le autorità nazionali possono decidere che essi possano essere macellati entro 21 giorni dall’arrivo al mattatoio, purché essi rimangano sotto il controllo quotidiano del veterinario.
Essi devono inoltre soddisfare i requisiti dettagliati elencati nel certificato sanitario di cui all’allegato I della presente Decisione, che comprende informazioni sull’origine e sulla destinazione dell’animale, sul suo stato di salute e sulla persona responsabile dell’animale. Per gli animali destinati a transitare da un mercato o da un centro di raccolta all’interno dell’UE prima di essere macellati, il proprietario o il soggetto responsabile degli animali dovranno compilare il certificato sanitario di cui all’allegato II;
DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?
Viene applicata dal 17 febbraio 1993.
CONTESTO
Nel 1992 l’UE ha deciso di modificare la Decisione del Consiglio 79/542/CEE con lo scopo di definire un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri possono importare equidi. Dopo che, nel 2004, gli equidi sono stati rimossi dall’ambito di applicazione della decisione, la Decisione della Commissione 2004/211/CE ha stabilito l’elenco dei paesi terzi e delle parti dei loro territori dai quali le importazioni di equidi nell’UE sono autorizzate.
Nel 1986 è stata introdotta la legislazione che stabilisce il monitoraggio dei residui negli animali destinati al macello compresi gli equidi per la ricerca di sostanze ad azione ormonica. Essa venne sostituita e abrogata nel 1996 dalla direttiva 96/23/CE.
Nel 1990 l’UE ha stabilito le condizioni di sanità animale per gli equini importati da paesi terzi. Nel 2009, tale legislazione è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/156/CE la quale, a sua volta, verrà abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/429 a partire dal 21 aprile 2021.
Nel 1991, è stata adottata la direttiva 91/496/CEE, che stabilisce le norme per l’organizzazione dei controlli veterinari sugli animali introdotti nell’Unione europea. Sarà abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2017/625 a partire dal 13 dicembre 2019.
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU L 86 del 6.4.1993, pagg. 7-15).
Le successive modifiche alla decisione 93/196/CEE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pagg. 1–142)
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84, del 31.3.2016, pagg. 1-208)
Si veda la versione consolidata.
Decisione 477/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (GU L 135, del 2.6.2010, pagg. 1-2)
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192, del 23.7.2010, pagg. 1-24)
Si veda la versione consolidata.
Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73, dell’11.3.2004, pagg. 1-10).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 96/23/EC del Consiglio del 29 aprile 1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125, del 23.5.1996, pagg. 10-32)
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 96/43/CE del Consiglio del 26 giugno 1996 che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 162, del 1.7.1996, pagg. 1-13)
Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268, del 24.9.1991, pagg. 56-68).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 31.01.2018