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Tergicristalli e lavacristalli delle automobili
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Il presente regolamento fissa i requisiti per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne i tergicristalli e i lavacristalli. Esso rientra nel quadro dell’attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 relativo ai requisiti per l'omologazione della sicurezza generale dei veicoli a motore.
Tipo di veicolo interessato
Il presente regolamento si applica alla categoria di veicoli M1, vale a dire ai veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente.
Requisiti relativi ai tergicristalli e ai lavacristalli del parabrezza
I costruttori sono tenuti ad equipaggiare i veicoli a motore di:
Il regolamento fissa inoltre delle procedure di prova per testare il materiale.
Disposizioni relative all’omologazione UE
Il costruttore del veicolo deve presentare una domanda di omologazione UE all’autorità competente e ha 2 possibilità:
La domanda UE deve contenere le informazioni seguenti:
Se l’autorità competente ritiene che il veicolo soddisfi tutti i requisiti relativi ai tergicristalli e ai lavacristalli del parabrezza, essa rilascia l’omologazione UE e attribuisce un numero di omologazione in linea con la direttiva 2007/46/CE.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Esso è in vigore dal 30 novembre 2010.
* TERMINI CHIAVE
Tergicristallo: un dispositivo atto a detergere la superficie esterna del parabrezza.
Lavacristallo: l'insieme dei dispositivi che servono a immagazzinare, convogliare e spruzzare un liquido sulla superficie esterna del parabrezza.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti per l’omologazione dei tergicristalli e dei lavacristalli di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 2-20)
Modifiche successive al regolamento (UE) n. 1008/2010 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che stabilisce un quadro per l'approvazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1-160)
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo ai requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1-24)
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 27.10.2016