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Articolo 50 sulle negoziazioni con il Regno Unito (1)

 

SINTESI DI:

Articolo 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE) - procedura per il recesso di uno Stato membro dall’Unione europea (UE).

QUAL È LO SCOPO DELL’ARTICOLO 50 DEL TUE?

  • Il Trattato sull’Unione europea (TUE) prevede una clausola, l’articolo 50, per il recesso volontario e unilaterale di uno Stato membro.
  • Esso definisce la procedura di recesso in base alla quale l’UE negozia il recesso e conclude un accordo con lo Stato membro che decide di recedere.
  • Viene stabilito un termine di due anni per la negoziazione, a meno che il Consiglio europeo, in accordo con lo Stato membro che decide di recedere, decida all’unanimità di prolungare tali termini.

PUNTI CHIAVE

In seguito della lettera del Regno Unito (1) del 29 marzo 2017 che annunciava la sua decisione di uscire dall’Unione europea («Brexit»), il Consiglio europeo (articolo 50), composto dai leader di tutti gli Stati membri dell’UE tranne il Regno Unito (1), ha stabilito le linee guida per i negoziati sulle posizioni e i principi dell’UE.

Il 22 maggio 2017, il Consiglio (articolo 50) ha adottato una decisione che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno Unito (1) e nomina formalmente l’UE come negoziatore. Ha inoltre adottato la prima serie di direttive di negoziato. Esse hanno fornito una struttura chiara e un approccio unitario dell’UE ai negoziati.

Il Parlamento europeo ha inoltre definito i principi e le condizioni fondamentali («linee rosse») per l’approvazione dell’accordo di recesso.

Principi fondamentali

Le linee guida definiscono i principi fondamentali dell’UE. Tali principi vengono applicati in egual misura ai negoziati per un recesso ordinato, alle eventuali trattative preliminari e preparatorie sul quadro delle future relazioni e alle disposizioni transitorie. I principi prevedono che:

  • il Regno Unito (1) rimanga un partner stretto dopo che avrà lasciato l’UE;
  • ogni accordo con il Regno Unito (1) dovrà essere basato su un equilibrio di diritti e obblighi e garantire condizioni di parità;
  • la salvaguardia dell’integrità del mercato unico: non su base settoriale;
  • l’Unione preservi la propria autonomia per quanto riguarda il suo processo decisionale e il ruolo della Corte di giustizia dell’Unione europea;
  • nulla è concordato finché tutto non è concordato: non sarà possibile concordare soluzioni su singoli elementi;
  • l’Unione affronti i negoziati con posizioni unificate dell’UE;
  • non vi siano negoziati separati tra singoli Stati membri dell’UE e il Regno Unito (1) su questioni attinenti al recesso del Regno Unito (1) dall’Unione.

Un approccio in due fasi

La prima fase dei negoziati è iniziata il 19 giugno 2017, poco dopo le elezioni generali del Regno Unito (1). Dopo sei cicli di negoziati, l’8 dicembre 2017, i negoziatori dell’UE e del Regno Unito (1) hanno raggiunto un’importante tappa ottenendo un progresso sufficiente su questa fase dei negoziati. La relazione congiunta, appoggiata dal primo ministro del Regno Unito (1), Theresa May, e dal presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, contiene un fermo impegno a:

  • tutelare i diritti dei cittadini dell’UE che si trovano nel Regno Unito (1) e dei cittadini del Regno Unito (1) che si trovano nell’UE;
  • regolare tutti gli obblighi di natura finanziaria in essere assunti durante il periodo di adesione del Regno Unito (1);
  • affrontare le circostanze uniche dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord.

Inoltre, l’8 dicembre, la Commissione europea ha adottato raccomandazioni del Consiglio europeo (articolo 50) per concludere che i progressi compiuti nella prima fase dei negoziati sono stati sufficienti.

In seguito, il 15 dicembre 2017, il Consiglio europeo (articolo 50) ha confermato il raggiungimento di sufficienti progressi e l’adozione da parte dei leader dell’UE degli orientamenti per passare alla seconda fase dei negoziati sulle modalità transitorie possibili e sulle relazioni future.

Il 29 gennaio 2018, il Consiglio (articolo 50) ha adottato una decisione che autorizza i negoziati sulle disposizioni transitorie e sulle direttive di negoziato. Il 6 febbraio 2018, la Commissione ha pubblicato la sua proposta sulle disposizioni transitorie.

Il 19 marzo 2018 i negoziatori dell’UE e del Regno Unito (1) hanno segnato un’altra fase decisiva raggiungendo un’intesa sulla bozza dell’accordo di recesso che traduce in termini legali i progressi compiuti nel corso della prima fase dei negoziati. e che include inoltre un testo legale sul periodo di transizione.

Il 23 marzo 2018, il Consiglio europeo ha adottato gli orientamenti sul quadro delle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito (1).

Il 19 giugno 2018 i negoziatori dell’UE e del Regno Unito (1) hanno pubblicato una dichiarazione congiunta che illustra gli ulteriori progressi dei negoziati sulla bozza dell’accordo di recesso.

Il 29 giugno e il 17 ottobre 2018 il Consiglio europeo (articolo 50) ha esaminato lo stato dei negoziati e ha confermato l’unità dei 27 Stati dell’UE e la struttura unica di negoziato in atto.

Dopo 17 mesi di negoziati, il 25 novembre 2018 il Consiglio europeo ha segnato un passo decisivo nei negoziati per la Brexit sottoscrivendo l’accordo di recesso sui termini del recesso ordinato del Regno Unito (1) dall’UE e approvando la dichiarazione politica che definisce il quadro delle relazioni future tra l’Unione europea e il Regno Unito (1).

Tuttavia, il governo del Regno Unito (1) non ha ottenuto dal suo parlamento il sostegno necessario per procedere alla firma e alla ratifica dell’accordo di recesso e ha chiesto al Consiglio europeo (articolo 50) di prorogare il periodo previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. Il Consiglio europeo (articolo 50) ha inizialmente concesso una proroga fino al 12 aprile 2019 cui ha fatto seguito un’ulteriore proroga fino al 31 ottobre 2019.

A seguito delle dimissioni di Theresa May da primo ministro, il nuovo governo del Regno Unito (1) ha proposto la modifica del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord accluso all’accordo di recesso e approvato il 25 novembre 2018 dal Consiglio europeo. Il governo del Regno Unito (1) ha inoltre chiesto di modificare la Dichiarazione politica approvata il 25 novembre 2018 al fine di rispecchiare il diverso punto di vista del governo del Regno Unito nelle future relazioni con l’Unione.

Le discussioni tra i negoziatori dell’Unione e del Regno Unito (1) sono riprese nel settembre 2019. Il 17 ottobre 2019 i negoziatori hanno raggiunto un accordo su un testo modificato del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e su una dichiarazione politica modificata. Inoltre, il 17 ottobre 2019, il Consiglio europeo (articolo 50) ha approvato il testo modificato dell’accordo di recesso e la dichiarazione politica modificata.

Il 19 ottobre 2019, il Regno Unito (1) ha richiesto una proroga della scadenza del 31 ottobre 2019. Per concedere più tempo per finalizzare la ratifica dell’accordo di recesso, il Consiglio europeo (articolo 50) ha adottato una decisione, in accordo con il Regno Unito (1), per prorogare il periodo stabilito dall’articolo 50 fino al 31 gennaio 2020.

L’accordo di recesso e la dichiarazione politica sul quadro delle relazioni future

L’accordo di recesso rispetta pienamente i principi fondamentali definiti dagli orientamenti del Consiglio europeo (articolo 50), che puntano a creare certezza del diritto e preservare gli interessi dell’UE nei casi in cui la Brexit crea incertezza. Ciò riguarda in particolare i diritti dei cittadini, la liquidazione finanziaria, l’istituzione di una frontiera fisica sull’isola d’Irlanda (da evitare) e un solido sistema di governance che preservi il ruolo della Corte di giustizia europea per l’interpretazione del diritto dell’UE.

Per maggiori dettagli sull’accordo di recesso e sulla dichiarazione politica si veda:

Processo di ratifica

Il 24 gennaio 2020 l’UE e il Regno Unito (1) hanno firmato l’accordo di recesso. A seguito del voto di consenso del Parlamento europeo del 29 gennaio 2020 e della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di recesso il 30 gennaio 2020, l’accordo di recesso è entrato in vigore il 1 febbraio 2020.

Periodo di transizione

L’accordo di recesso prevede un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020. Questo periodo può essere prorogato una volta, fino a uno o due anni, ma deve essere deciso mediante un accordo reciproco UE-Regno Unito (1) entro il 1o luglio 2020. Durante il periodo di transizione, il diritto dell’UE continuerà ad applicarsi al e nel Regno Unito (1). L’UE tratterà il Regno Unito (1) come se fosse uno Stato membro, ad eccezione della partecipazione alle istituzioni e alle strutture di governance dell’UE.

Negoziati sul partenariato futuro

Il periodo di transizione dà al Regno Unito (1) il tempo di negoziare le future relazioni con l’Unione europea.

Per ulteriori informazioni sui negoziati sul partenariato futuro, si veda:

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea Titolo VI — Disposizioni finali — Articolo 50 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 43).

DOCUMENTO CORRELATO

Lettera del 29 marzo 2017 del primo ministro del Regno Unito al presidente del Consiglio europeo.

Ultimo aggiornamento: 03.02.2020



(1) Dal 1o febbraio 2020 il Regno Unito si è ritirato dall’Unione europea ed è diventato un paese terzo (paese extra UE).

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