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Protezione antidumping — costruzione navale

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2016/1035 relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso punta a tutelare i costruttori navali dell’UE garantendo che le navi non vengano vendute a prezzi inferiori al loro valore normale* all’interno dell’Unione, dai loro concorrenti di paesi terzi.
  • Esso codifica e abroga il regolamento (CE) n. 385/96 che aveva subito numerose modifiche.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento traduce in legge dell’Unione il Codice dei prezzi pregiudizievoli, allegato all’accordo sulla costruzione navale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) del 1994.

Il regolamento si basa sul principio che l’imposizione di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli venga applicata al costruttore di una nave la cui vendita con prezzo pregiudizievole* a un acquirente all’esterno del Paese in cui la nave ha origine cagioni un pregiudizio all’industria dell’Unione. Ciò significa che dovrà essere effettuata una valutazione della capacità dell’Unione di produrre navi simili (cioè una nave dello stesso tipo, avente la stessa utilizzazione, approssimativamente le stesse dimensioni e caratteristiche molto simili a quelle della nave in esame).

Il regolamento si applica a navi d’alto mare a propulsione autonoma, di almeno 100 tonnellate lorde, adibite al trasporto di merci o persone oppure all’effettuazione di servizi specializzati (per esempio rompighiaccio e draghe). Esso interessa anche i rimorchiatori di almeno 365 kW.

Il regolamento stabilisce:

  • norme dettagliate sul calcolo del valore normale;
  • orientamenti sui fattori che sono pertinenti al fine di determinare se la vendita a prezzi pregiudizievoli abbia causato un pregiudizio materiale oppure minacci di cagionare un pregiudizio. Per dimostrare che il prezzo della vendita in oggetto è responsabile del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, è opportuno tener conto delle condizioni di mercato nell’Unione.
  • condizioni procedurali e sostanziali per la presentazione di una denuncia contro prezzi pregiudizievoli da parte di un costruttore navale dell’UE, precisando in quale misura la denuncia dovrebbe essere sostenuta dall’industria di costruzione navale dell’Unione;
  • procedure per la Commissione europea relative al rigetto delle denunce o all’apertura dei procedimenti;
  • norme e procedure che regolano le inchieste della Commissione, quali ad esempio:
    • le modalità in cui le parti interessate devono manifestarsi,
    • presentare le loro osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati possano essere presi in considerazione.
  • norme sulla chiusura dei procedimenti. La chiusura dei procedimenti avviene, con o senza l’imposizione di un diritto per le pratiche di prezzi pregiudizievoli, entro un anno a decorrere dalla data d’inizio dell’inchiesta oppure dalla data di consegna della nave, secondo il caso. L’inchiesta può essere chiusa senza l’imposizione di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli se la vendita della nave a tali prezzi è definitivamente e incondizionatamente annullata oppure se è accettato un provvedimento di riparazione alternativo;
  • norme per il rifiuto dei diritti di carico e di scarico nei porti dell’Unione alle navi costruite dal costruttore navale soggetto alla contromisura;
  • norme che consentono alla Commissione di effettuare visite di verifica per controllare le informazioni presentate in materia di prezzi pregiudizievoli e di pregiudizio;
  • norme sul trattamento di informazioni riservate per evitare di divulgare i segreti d’impresa delle parti nel corso dell’inchiesta.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dalla data in cui entra in vigore l’accordo sulla costruzione navale.

CONTESTO

Lo scopo dell’accordo sula costruzione navale è quello di stabilire, con modalità legalmente vincolanti, delle condizioni normali, cioè senza sovvenzioni e senza dumping, di concorrenza nell’industria della costruzione navale dei paesi OCSE A oggi, l’accordo non è ancora entrato in vigore.

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Valore normale: il prezzo pagato o pagabile, nel corso di normali operazioni commerciali, per una nave simile da un acquirente indipendente nel paese esportatore. Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite di navi simili, oppure se tali vendite, a causa di una particolare situazione di mercato, non permettono un equo confronto, il valore normale della nave simile è calcolato in base al prezzo di una nave simile esportata, nel corso di normali operazioni commerciali, in un paese terzo appropriato, a condizione che tale prezzo sia rappresentativo. In mancanza di tali vendite a qualsiasi paese terzo appropriato oppure se non è possibile fare un equo confronto, il valore normale della nave simile è determinato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto.
Prezzo pregiudizievole: quando il prezzo all’esportazione della nave venduta è inferiore a un prezzo comparabile di una nave simile venduta a un acquirente del paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeoe del Consiglio, dell’8 giugno 2016, elativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (GU L 176 del 30.6.2016, pagg. 1-20).

Ultimo aggiornamento: 18.12.2017

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