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Benessere animale: protezione dei polli allevati per la produzione di carne

 

SINTESI DI:

Direttiva 2007/43/CE: norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Mira a introdurre norme per migliorare il benessere animale nelle aziende dell’Unione europea (UE) dove vengono allevati polli per la produzione di carne.
  • Tali norme hanno lo scopo di evitare distorsioni della concorrenza nel settore.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • La direttiva si applica ai polli allevati per la produzione di carne (broiler) e agli animali d’allevamento presenti nelle aziende con animali sia da riproduzione che d’allevamento.
  • Non si applica a:
    • alle aziende con meno di 500 polli;
    • alle aziende in cui sono allevati soltanto gruppi di polli da riproduzione;
    • agli incubatoi*;
    • ai polli allevati estensivamente al coperto e all’aperto;
    • ai polli allevati con metodi biologici.

Norme che si applicano a tutte le aziende

  • I pollai dove vengono allevati i polli devono consentire a tutti i polli l’accesso adeguato:
    • all’acqua di abbeveraggio;
    • al mangime,
    • a una lettiera asciutta e friabile.
  • Gli edifici devono essere adeguatamente illuminati durante le ore di luce e vi dev’essere sufficiente ventilazione.
  • Tutti i polli presenti nell’azienda devono essere ispezionati almeno due volte al giorno.
  • I polli gravemente feriti o in cattiva salute devono essere sottoposti a terapia o abbattuti immediatamente.
  • Sono generalmente proibiti gli interventi chirurgici effettuati a fini diversi da quelli terapeutici. La troncatura del becco e la castrazione sono consentite solo in determinati casi.
  • Il proprietario o detentore deve tenere un registro per ciascun pollaio dell’azienda, indicante:
    • il numero di polli introdotti e rimanenti una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione;
    • l’area utilizzabile;
    • l’ibrido o la razza dei polli;
    • il tasso di mortalità.

Densità*

  • Gli Stati membri devono garantire che la densità massima in un’azienda o nel pollaio di un’azienda non superi mai i 33 kg/m2.
  • È consentita una densità superiore al massimo di 39 kg/m2 se il proprietario o detentore rispetta i requisiti stabiliti nell’allegato II alla direttiva (parametri ambientali). Il proprietario o detentore deve fornire alle autorità competenti la documentazione specifica contenente le specifiche tecniche relative all’azienda e alla relativa attrezzatura.
  • Tali aziende ad elevata densità devono essere dotate di sistemi di ventilazione, di riscaldamento e raffreddamento per mantenere la temperatura, l’umidità e le concentrazioni di CO2 e NH3 adeguate.
  • In circostanze eccezionali, definite nell’allegato V, la densità può arrivare fino a un massimo di 42 kg/m2.

Formazione

  • Le persone che si occupano dei polli devono possedere un certificato che attesta il completamento di un corso di formazione approvato o un’esperienza equivalente a una tale formazione. I corsi di formazione devono riguardare i seguenti aspetti di benessere:
    • i requisiti di densità per le aziende;
    • la fisiologia animale;
    • la manipolazione del pollame e la somministrazione di cure d’emergenza;
    • la biosicurezza preventiva.
  • Gli Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo e la distribuzione di guide pratiche per una buona gestione.

Ispezioni

Le autorità nazionali devono eseguire ispezioni regolari delle aziende per garantire che rispettino la direttiva. Ogni anno, devono presentare una relazione alla Commissione europea sulle ispezioni effettuate e un elenco delle azioni intraprese per affrontare eventuali problemi di benessere riscontrati.

Monitoraggio e controlli successivi presso i macelli

Il monitoraggio presso i macelli garantisce la registrazione del numero di polli da carne morti all’arrivo. Nel corso dell’ispezione post mortem possono essere individuate indicazioni di condizioni di scarso benessere. Se vengono individuate indicazioni di tal genere, l’azienda e le autorità competenti devono intraprendere misure adeguate.

Relazioni

  • Negli ultimi anni, un’ampia gamma di tratti metabolici e comportamentali dei polli da carne è stata modificata tramite selezione genetica, il che ha comportato diverse questioni legate al benessere , relativamente alle zampe e al movimento, alla sindrome della morte improvvisa e alle malattie della pelle, quali la dermatite da contatto. Nel 2016, la Commissione ha pubblicato una relazione che esamina l’influenza dei parametri genetici sule carenze individuate che provocano uno scarso benessere dei polli. La relazione ha concluso che:
    • gli allevatori stanno progressivamente tenendo conto dei tratti relativi alla salute e al benessere dei polli nei loro programmi di selezione;
    • la normativa attuale prevede un sistema di monitoraggio degli indicatori del benessere animale in condizioni commerciali che potrebbero essere ulteriormente usati nell’ambito della selezione genetica.
  • Nel 2018, la Commissione ha pubblicato una relazione relativa all’applicazione della direttiva 2007/43/CE e alla sua incidenza sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne, nonché alla definizione degli indicatori di benessere.

Comitato permanente

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi assiste la Commissione europea nell’attuazione della presente direttiva.

Modifica

Il regolamento (UE) 2017/625 sull’applicazione delle norme dell’Unione europea per la filiera agroalimentare (si veda la sintesi) ha introdotto alcune modifiche minori al regolamento (CE) n. 1/2005. Il regolamento di modifica riunisce sotto lo stesso ombrello giuridico i controlli ufficiali in tutti i vari segmenti della catena di approvvigionamento (compreso il benessere degli animali). Prevede inoltre l’istituzione di nuovi centri di riferimento europei per il benessere degli animali. Tali centri intraprenderanno studi tecnici e scientifici, svolgeranno corsi di formazione e renderanno disponibili i risultati delle ricerche fornendo consulenze scientifiche e tecniche agli Stati membri. Un atto di esecuzione, il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2019/1685, ha designato un centro di riferimento dell’UE per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia.

DA QUANDO È IN VIGORE LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 1 agosto 2007 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 30 giugno 2010.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Incubatoio. Un edificio dove le uova del pollame vengono incubate, spesso in condizioni artificiali tramite l’uso di incubatrici.
Densità. Il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un pollaio per metro quadro di area utilizzabile.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19).

Le successive modifiche alla direttiva 2007/43/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1685 della Commissione del 4 ottobre 2019 che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 11).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’applicazione della direttiva 2007/43/CE e alla sua incidenza sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne, nonché alla definizione degli indicatori di benessere [COM(2018) 181 final, del 13.4.2018].

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’influenza della selezione genetica sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne [COM(2016) 182 final del 7.4.2016].

Ultimo aggiornamento: 09.11.2021

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