Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Responsabilità del vettore aereo in materia di passeggeri e bagagli

 

SINTESI DEL:

Regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento attua la convezione di Montreal del 1999 per quanto concerne la responsabilità e le questioni relative ai risarcimenti dei passeggeri del trasporto aereo e i loro bagagli (si veda la sintesi).

Nota: il regolamento originale [prima della modifica da parte del regolamento (CE) n. 889/2002] riguardava la responsabilità del vettore aereo dell’Unione europea (Unione) in caso di morte o di lesioni ai passeggeri a causa di incidenti. Il regolamento di modifica del 2002 ha allineato il regolamento originale alle nuove norme internazionali presenti nella convenzione di Montreal, al fine di comprendere anche la responsabilità relativa ai bagagli e ai ritardi.

PUNTI CHIAVE

Responsabilità del vettore aereo in materia di passeggeri e bagagli

Il regolamento opera una sintesi delle norme sulla responsabilità dei vettori aerei dell’Unione nell’ambito della legislazione dell’Unione, della convenzione di Montreal e della legislazione nazionale degli Stati membri dell’Unione. Il risarcimento è espresso come valore approssimativo in valuta locale di diritti speciali di prelievo (DSP)*.

Assicurazione e notifica dei passeggeri

I vettori aerei dell’Unione devono:

  • disporre di un’assicurazione fino ad un livello adeguato per garantire che tutte le persone aventi diritto ad un risarcimento ricevano l’intero importo cui hanno diritto in virtù del regolamento;
  • garantire la disponibilità di una sintesi di tutte le disposizioni principali che disciplinano la responsabilità nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli presso tutti i punti di vendita, anche via telefono o internet;
  • utilizzare un avviso basato sull’allegato del regolamento.

I vettori aerei dell’Unione devono inoltre fornire a ogni passeggero/a un’indicazione scritta in merito ai propri limiti di responsabilità per il volo per quanto concerne:

  • morte o lesioni;
  • distruzione, perdita o danni al bagaglio;
  • danni provocati da ritardi.

I limiti sopramenzionati sono quelli stabiliti dal regolamento, a meno che il vettore aereo non applichi di propria volontà limiti superiori. Per il trasporto non operato da vettori aerei dell’Unione, tali requisiti si applicano solo ai voli con arrivo e partenza o operanti all’interno dell’Unione.

Risarcimento in caso di morte o lesioni

Non sussistono limiti economici alla responsabilità per lesioni o morte dei passeggeri. Per i danni fino a 100 000 DSP, il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo, il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento fornendo prove attestanti la mancanza di negligenza o colpevolezza.

Pagamenti anticipati

In caso di lesioni o morte del passeggero, il vettore aereo deve eseguire un pagamento anticipato per far fronte a immediate esigenze economiche, entro i 15 giorni dall’identificazione della persona, in presenza delle seguenti condizioni:

  • in caso di morte, tale pagamento anticipato non può essere inferiore a 16 000 DSP;
  • il pagamento anticipato non costituisce il riconoscimento di responsabilità e deve essere compensato con eventuali somme successive pagate per la responsabilità del vettore aereo;
  • non è rimborsabile a meno che il vettore non dimostri che il danno è stato provocato o favorito dalla negligenza o omissione esercitata dalla persona che richiede il risarcimento, o nel caso in cui la persona che ha ricevuto il pagamento anticipato non ne avesse diritto.

Ritardi a danno dei passeggeri

Se i passeggeri subiscono ritardi, il vettore aereo è responsabile dei danni tranne quando ha preso tutte le misure ragionevoli possibili per evitarli. La responsabilità è limitata a 4 150 DSP.

Ritardi dei bagagli

Se i bagagli subiscono ritardi, il vettore aereo è responsabile dei danni tranne quando ha preso tutte le misure ragionevoli possibili per evitarli. La responsabilità è limitata a 1 000 DSP.

Distruzione, perdita o danni ai bagagli

La responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o danni ai bagagli è limitata alla somma di 1 000 DSP. Nel caso di bagagli registrati, è altresì responsabile anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Nel caso di bagagli non registrati, il vettore è responsabile solo se il danno gli è imputabile.

Limiti più elevati per i bagagli

I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale al momento della consegna del bagaglio al vettore, pagando un supplemento. Il supplemento deve rispecchiare i costi aggiuntivi superiori a quelli per i bagagli valutati entro il limite di responsabilità e deve essere comunicato su richiesta.

Reclami sui bagagli

Se i bagagli consegnati risultano danneggiati, persi, distrutti o subiscono un ritardo, il passeggero deve scrivere e presentare un reclamo al vettore aereo il prima possibile, entro sette giorni in caso di danni ed entro 21 giorni in caso di ritardo in seguito al ricevimento.

Eventuali azioni legali devono essere intraprese entro due anni dalla data di arrivo dell’aeromobile o dalla data in cui quest’ultimo doveva arrivare.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 17 ottobre 1998.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Diritti speciali di prelievo: credito potenziale sulle valute utilizzabili liberamente dai membri del Fondo monetario internazionale. Esiste la possibilità di scambiare i DSP con tali valute (come definito dal Fondo monetario internazionale).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2027/97 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli [COM(2013) 130 final, del 13.3.2013].

Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 39).

Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).

Ultimo aggiornamento: 17.01.2022

Top