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Filiera agricola e alimentare — pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
PUNTI CHIAVE
Le norme tutelano i fornitori di piccole e medie dimensioni, nonché i fornitori più grandi con un fatturato annuo non superiore a 350 000 000 EUR. La protezione dipende dalle dimensioni relative del fornitore e dell’acquirente in termini di fatturato annuo. Questi fornitori sono suddivisi in cinque sottocategorie a seconda del loro fatturato:
Divieto di pratiche commerciali sleali
La direttiva vieta le seguenti pratiche commerciali sleali in qualsiasi circostanza:
La direttiva vieta le seguenti pratiche commerciali sleali a meno che non siano state concordate in termini chiari ed univoci nell’accordo di fornitura:
Denunce e riservatezza
Gli Stati membri designano le autorità nazionali di contrasto. I fornitori possono presentare denunce all’autorità di contrasto del proprio Paese o del Paese dell’acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.
Se richiesto, l’autorità di contrasto deve adottare le misure necessarie per proteggere l’identità del denunciante e di qualsiasi altra informazione considerata lesiva per gli interessi del denunciante o dei fornitori.
Poteri dell’autorità competente
Le autorità di contrasto devono avere i poteri e le competenze per:
Gli Stati membri possono promuovere il ricorso volontario a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto cooperino efficacemente tra loro e con la Commissione e affinché si prestino reciproca assistenza nei casi con una dimensione transfrontaliera.
La Commissione europea è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013.(si veda la sintesi L’organizzazione comune dei mercati agricoli nell’Unione Europea).
DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
Deve entrare in vigore negli Stati membri il sabato 1 maggio 2021. Gli Stati membri devono applicare le norme a partire dal 1 novembre 2021.
CONTESTO
Si veda anche:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 1308/2013 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag.1).
Ultimo aggiornamento: 29.08.2019