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Trasparenza (accesso ai documenti)

Le istituzioni dell'Unione europea (UE) hanno la responsabilità di condurre il loro lavoro nella maniera più trasparente possibile.

Secondo l'articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in un paese dell’UE ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione attua questo diritto di accesso ai documenti.

Tuttavia, esso prevede anche due tipi di eccezioni:

  • eccezioni assolute, che coprono i casi in cui l'accesso è rifiutato automaticamente (per motivi di pubblica sicurezza, difesa, relazioni internazionali, politica economica, monetaria o finanziaria, o protezione della vita privata);
  • eccezioni relative, che coprono i casi in cui viene rifiutato l'accesso (ad esempio per tutelare gli interessi commerciali di una ditta o di un privato, una consulenza legale, un processo decisionale o indagini in corso), fatto salvo un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione del documento.

L'accesso ai documenti è facilitato mediante un registro pubblico elettronico dei documenti.

Nel quadro dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 2003, le istituzioni dell'Unione europea hanno deciso di migliorare la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni al pubblico.

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