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Diritto di petizione

Il diritto di petizione è il diritto di cui gode il cittadino dell’Unione europea (UE), nonché qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede statutaria in un paese dell’UE, di presentare al Parlamento europeo un’istanza o un reclamo su una materia che rientra nel campo di attività dell’UE e che lo concerne direttamente (articolo 227 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Le petizioni sono così definite:

  • «Per informazione» (indicando dove si possono ottenere ulteriori informazioni);
  • «Per un’ulteriore azione» (richiesta di prendere in considerazione proposte legislative o azioni politiche);
  • «Per un parere» (richiesta di una risposta scritta da parte della commissione parlamentare competente).

La commissione parlamentare competente per le petizioni, che opera per conto dei cittadini e dei residenti dell’Unione, esamina la ricevibilità delle domande e, ove lo ritenga opportuno, può sottoporre una questione all’attenzione del mediatore. Se una petizione è ritenuta ricevibile, la commissione competente per le petizioni può chiedere alla Commissione europea di trasmetterle determinati documenti o informazioni. Essa può inoltre trasmettere la petizione ad altre commissioni parlamentari per informazioni affinché queste ultime possano intraprendere un’azione. In casi eccezionali, la commissione competente per le petizioni può presentare una relazione al Parlamento affinché questa sia adottata in seduta plenaria o effettuare una missione d’indagine.

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