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Strumenti giuridici dell'UE

Gli strumenti giuridici europei sono gli strumenti di cui le istituzioni europee dispongono ai fini dell'assolvimento delle loro compiti. Si tratta dei seguenti strumenti, enumerati nell’articolo 288 del TFUE:

  • il regolamento: è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;
  • la direttiva: vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Pur lasciando alle autorità nazionali un margine di manovra quanto alla forma e ai mezzi atti a conseguirlo, essa deve essere recepita nell'ordinamento giuridico nazionale;
  • la decisione: è obbligatoria in tutti i suoi elementi e vincola i destinatari da essa espressamente designati;
  • la raccomandazione e il parere: non sono strumenti vincolanti e non impongono d'obblighi giuridici ai destinatari.

Il trattato di Lisbona introduce inoltre la possibilità per il legislatore europeo di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali degli atti legislativi (articolo 290 del TFUE).

Al di là di questi atti enunciati all'articolo 288 del TFUE, la pratica ha condotto allo sviluppo di tutta una serie di atti atipici: accordi interistituzionali, risoluzioni, conclusioni, comunicazioni, libri verdi e libri bianchi.

Nel quadro della Politica Estera e di Sicurezza Comune sono utilizzati strumenti giuridici specifici, come le azioni e le posizioni adottate dall’UE.

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