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Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea vieta i comportamenti antitrust (anticoncorrenziali) sotto forma di:
L’articolo 101 vieta le intese (ad esempio cartelli) che vedono due o più imprese cercare di limitare la concorrenza. Le intese possono essere orizzontali (tra concorrenti allo stesso livello della filiera fissando prezzi o limitando la produzione) o verticali (ad esempio tra un produttore e un distributore). Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, gli accordi restrittivi possono tuttavia essere autorizzati se presentano più effetti positivi che negativi (se migliorano la produzione o la distribuzione dei prodotti, per esempio).
L’articolo 102 vieta a un’impresa di abusare della sua posizione dominante (ad esempio, qualora detenga una quota di mercato significativa) facendo pagare indebitamente prezzi bassi per impedire ad altri di entrare nel mercato o esercitando discriminazioni tra i partner commerciali.
La Commissione può comminare pesanti ammende alle imprese per tali pratiche commerciali illegali. Dal 2004 le autorità nazionali garanti della concorrenza possono far rispettare le norme comunitarie antitrust sulle intese e gli abusi di posizione dominante al pari della Commissione.
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