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Ricorso per responsabilità

Il ricorso per responsabilità consiste in un’azione diretta sottoposta al Tribunale dell’Unione europea (Unione) da parte di qualsiasi persona fisica o persona giuridica, compreso uno Stato membro dell’Unione, che intende ottenere un risarcimento per danni cagionati da istituzioni o organismi dell’Unione o dai suoi agenti nell’esercizio delle proprie funzioni, derivante dalla propria attività amministrativa o giuridica.

L’articolo 268 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che la competenza giurisdizionale della Corte di giustizia dell’Unione europea è esclusiva in presenza di controversie relative a risarcimenti di danni che chiamano in causa l’Unione. In altri termini, non è possibile citare in giudizio l’Unione dinanzi ai tribunali nazionali o internazionali degli Stati membri.

Il secondo e il terzo paragrafo dell’articolo 340 del TFUE riguardano la responsabilità dell’Unione di illeciti civili (o errori) pubblici, sotto forma di ricorso per responsabilità nei confronti dell’Unione. I paragrafi stabiliscono che, in conformità ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, l’Unione debba rimediare a qualsiasi danno provocato dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle proprie funzioni.

Sebbene, in linea di principio, il ricorso per responsabilità sia destinato al risarcimento del danno subito, può altresì essere volto unicamente a stabilire che l’Unione sia responsabile, tramite una sentenza interlocutoria, ovvero una sentenza provvisoria emanata in una fase intermedia in cui non è ancora possibile quantificare il danno. Una tale azione rappresenta un ricorso indipendente, in particolare rispetto al ricorso per annullamento e al ricorso per carenza. Di conseguenza, l’irricevibilità di un ricorso per annullamento non implica di per sé l’irricevibilità di un ricorso per responsabilità.

Il ricorso per responsabilità deve essere presentato entro cinque anni dal verificarsi dell’evento dannoso. L’interruzione del termine di prescrizione può avvenire in due situazioni:

  • se l’atto introduttivo del ricorso è depositato presso la Corte di giustizia o il Tribunale;
  • se la vittima presenta una domanda preliminare all’istituzione competente.

Nell’ultimo caso, la domanda deve essere presentata entro due mesi o, se l’istituzione in questione non fornisce risposta, secondo le condizioni definite per presentare un ricorso per carenza. La presentazione di un ricorso presso un tribunale nazionale non costituisce un motivo per l’interruzione del periodo di prescrizione.

Per quanto concerne la decisione della Corte in merito alla ricevibilità del ricorso, ciò è subordinata al fatto, da un lato, che il danno sia imputabile a un’istituzione e, dall’altro, che sia stato arrecato da un’istituzione o da un membro del suo personale nell’esercizio delle proprie funzioni.

Per quanto riguarda i requisiti sostanziali per richiamare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il richiedente deve dimostrare che tutti e tre i seguenti elementi prevalgano cumulativamente:

  • condotta illegale delle istituzioni o dei suoi agenti, alla luce del diritto dell’Unione, (condotta che consiste in un’azione positiva o in un’omissione o un’astensione);
  • presenza di un danno reale e certo;
  • presenza di un legame casuale tra la condotta e il danno dichiarato.

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