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Cooperazione giudiziaria in materia civile

In un vero e proprio spazio europeo di giustizia i privati e le imprese devono essere liberi di esercitare appieno i loro diritti. L'obiettivo principale della cooperazione giudiziaria civile consiste nello stabilire una più stretta collaborazione tra le autorità dei paesi dell'Unione europea (UE) per eliminare tutti gli ostacoli derivanti dalle incompatibilità tra i diversi sistemi giudiziari e amministrativi (riconoscimento reciproco ed esecuzione delle decisioni, accesso alla giustizia e armonizzazione delle legislazioni nazionali).

Il trattato di Maastricht (TUE) ha già integrato, sin dal 1993, la cooperazione giudiziaria in materia civile nel suo titolo VI. Il trattato di Amsterdam ha trasferito l'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile al titolo IV del trattato CE (articolo 65). Esso ha quindi «comunitarizzato» la cooperazione giudiziaria in materia civile e l'ha inclusa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il Consiglio europeo di Tampere (ottobre 1999) ha elevato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie a vero e proprio «fondamento» della cooperazione giudiziaria nell'UE tanto in materia civile quanto in materia penale.

Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009, la cooperazione giudiziaria in materia civile è stata trasferita al titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, insieme a tutti gli altri aspetti dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Da allora, le decisioni in questo campo vengono prese secondo la procedura legislativa ordinaria, eccezion fatta per le questioni riguardanti il diritto di famiglia.

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