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Document 31978L0386

Prima direttiva 78/386/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978, che modifica gli allegati della direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

GU L 113 del 25/04/1978, p. 1–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/04/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/386/oj

31978L0386

Prima direttiva 78/386/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978, che modifica gli allegati della direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 25/04/1978 pag. 0001 - 0012
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0221
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0292
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0292
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0197
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0197


PRIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1978 che modifica gli allegati della direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (78/386/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE (2), in particolare l'articolo 21 bis,

considerando che, in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, gli allegati I, II e III della direttiva succitata devono essere modificati per le ragioni qui appresso esposte;

considerando che, al fine di migliorare il valore genetico delle sementi, appare opportuno prevedere norme per quanto concerne la purezza varietale alle quali deve soddisfare la coltura, nel caso di talune specie;

considerando che, a questo riguardo, appare opportuno prevedere, nel caso delle specie autogame e delle varietà apomittiche monoclonali di Poa spp., norme di purezza minima varietale cui devono soddisfare le sementi;

considerando che appare opportuno prevedere condizioni per la coltura riguardanti la presenza die organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi;

considerando che appare altresì opportuno prevedere norme particolari per quanto concerne il tenore massimo di ulteriori semi indesiderabili o nocivi quali quelli di Agropyron repens, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Melilotus spec., Sinapis arvense, Raphanus raphanistrum, o, in aggiunta a Rumex crispus e Rumex obtusifolius, delle specie di Rumex diverse da Rumex acetosella;

considerando che appare opportuno adattare le norme, alle quali devono soddisfare la facoltà germinativa minima e la purezza minima specifica, alla luce dell'evoluzione della qualità normalmente raggiunta dalle sementi;

considerando che appare opportuno modificare talune disposizioni al fine di adeguarsi agli esami ufficiali delle sementi effettuati secondo i metodi internazionali in uso;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: (1)GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. (2)GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23.

Articolo 1

La direttiva 66/401/CEE è modificata come appresso: 1. Il testo dell'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

CONDIZIONI CUI DEVE SODDISFARE LA COLTURA

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile: >PIC FILE= "T0013097">

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. Le piante di altre specie, le sementi delle quali sono difficili da distinguere nelle analisi di laboratorio dalle sementi della coltura, sono tollerate in misura limitata. In particolare le colture delle specie di Lolium devono rispondere alle seguenti condizioni:

il numero di piante di una specie di Lolium diversa da quella della coltura non deve superare: - 1 per 50 m2 per la produzione delle sementi di base;

- 1 per 10 m2 per la produzione delle sementi certificate.

4. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

In particolare le colture di specie o varietà diverse da Pisum arvense o varietà apomittiche monoclonali di Poa spp. devono rispondere alle seguenti norme: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare: - 1 per 30 m2 per la produzione di sementi di base;

- 1 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate.

5. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

6. L'osservanza delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminata mediante ispezioni ufficiali in campo che devono essere effettuate alle seguenti condizioni: A. lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;

B. si deve procedere ad almeno una ispezione in campo;

C. l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati».

2. Il testo dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

I. SEMENTI CERTIFICATE

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

In particolare le sementi di Pisum arvense e delle varietà apomittiche monoclonali di Poa spp. devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni : La purezza varietale minima deve essere del 98 %. Essa deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di Lupino di altro colore ed amari: A. Tavola: >PIC FILE= "T0013098">

>PIC FILE= "T0013099">

B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato: (a) Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati semi germinati.

(b) Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come semi suscettibili di germinazione.

(c) Un contenuto massimo totale pari allo 0,8 % in peso di semi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza.

(d) Un contenuto massimo pari a 1 % in peso di semi di Trifolium pratense non deve essere considerato come impurezza.

(e) Un contenuto massimo totale pari a 0,5 % in peso di semi di Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus lutens, Pisum arvense, Vicia faba spp., Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza.

(f) La percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di Poa spp.

(g) Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di questa specie.

(h) La presenza di un seme di Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un campione di peso doppio è esente da semi di questa specie.

(i) La determinazione del contenuto in numero di semi di Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni cui alla colonna 12.

(j) La determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13.

(k) La presenza di un seme di Cuscuta spp. di un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.

(l) Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. è il doppio del peso stabilito nell'allegato III, colonna 4, per le specie corrispondenti.

(m) La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito, non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito è esente da semi di Cuscuta spp.

(n) La determinazione del contenuto in numero di semi di Rumex spp. diversi da Rumex acetosella può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14.

(o) La percentuale in numero di semi di lupino di colore diverso non deve superare: >PIC FILE= "T0013266">

(p) La percentuale in numero di semi amari di lupino in varietà diversi dal lupino amaro non deve superare: >PIC FILE= "T0013100">

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

II. SEMENTI DI BASE

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base: 1. le sementi di Pisum arvense e delle varietà apomittiche monoclonali di Poa spp. devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni : la purezza varietale minima deve essere del 99,7 %.

Essa deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I;

2. le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni: A. Tavola >PIC FILE= "T0013101">

>PIC FILE= "T0013102">

B. Norme o condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione II, punto 2, lettera A, del presente allegato: (a) Un contenuto massimo totale pari a 80 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza.

(b) La condizione stabilita nella colonna 3 non è applicabile ai semi di Poa spp. Il contenuto massimo totale di semi di Poa spp. diversa dalla specie in esame non deve superare 1 in un campione di 500 semi.

(c) Un contenuto massimo totale di 20 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza.

(d) La determinazione del contenuto in numero di semi di Melilotus spp. non è necessario che sia effettuata a meno che sussita un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7.

(e) La presenza di un seme di Melilotus spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di Melilotus spp.

(f) La condizione (c) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

(g) La condizione (d) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

(h) La condizione (e) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

(i) La condizione (f) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

(j) Le condizioni (k) e (m) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano.

(k) La percentuale in numero di semi amari di lupino in varietà diverse del lupino amaro non deve superare 1.

III. SEMENTI COMMERCIALI

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2 e 3, del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali: 1. per quanto concerne il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate di 1;

2. in Poa annua un tenore massimo totale pari al 10 % in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza;

3. nelle specie di Poa diverse da Poa annua un tenore massimo totale del 3 % in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza;

4. in Hedysarum coronarium un tenore massimo totale pari all'1 % in peso di sementi di Melilotus spp. non deve essere considerato come impurezza;

5. la condizione (d) stabilita per il Lotus corniculatus alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;

6. per quanto riguarda le specie di Lupinus: a) la purezza minima specifica deve essere del 97 % in peso;

b) la percentuale numerica di semi di lupino di altro colore non deve superare: >PIC FILE= "T0013103">

c) La percentuale numerica dei semi amari nei lupini diversi dal lupino amaro non deve superare 5;

7. in Vicia spp. un tenore massimo totale pari al 6 % in peso di sementi di Vicia pannonica, Vicia villosa o di specie coltivate affini in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza;

8. in Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa la purezza minima specifica deve essere del 97 % in peso».

3. Il testo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI >PIC FILE= "T0013104">

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Articolo 2

1. Gli Stati membri curano l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi: - all'articolo 1, paragrafo 1, per quanto concerne l'allegato I, punti 3 e 4, e al paragrafo 2 per quanto concerne l'allegato II, sezione I, punto 1, nonché l'allegato II, sezione II, punto 1, il 1º gennaio 1981;

- alle altre disposizioni della presente direttiva, al più tardi il 1º luglio 1980.

2. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di piante foraggere non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione dovuta all'applicazione della presente direttiva in date differenti, secondo il paragrafo 1, secondo trattino.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

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