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Documento 31991R1284

    Regolamento (CEE) n. 1284/91 del Consiglio del 14 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei

    EGT L 122, 17.5.1991, pagg. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/04/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1284/oj

    31991R1284

    Regolamento (CEE) n. 1284/91 del Consiglio del 14 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei

    Gazzetta ufficiale n. L 122 del 17/05/1991 pag. 0002 - 0003


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1284/91 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2342/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sulle tariffe dei servizi aerei regolari (4), ed il regolamento (CEE) no 2343/90 (5), sull'accesso al mercato e sulla ripartizione della capacità passeggeri, prevedono un'ulteriore liberalizzazione della tariffazione nella Comunità;

    considerando che la politica comune dei trasporti aerei permetterà ai vettori aerei di essere concorrenziali secondo i loro meriti e contribuirà così a dare maggiore dinamismo ai settori dei trasporti aerei nell'interesse degli utenti, ma che la Commissione dovrebbe essere in grado di agire prontamente nei casi in cui i vettori aerei attuino pratiche contrarie alle regole di concorrenza e suscettibili di minacciare la redditività di servizi gestiti da un concorrente o anche l'esistenza stessa di una compagnia aerea, causando danni irreversibili alla struttura concorrenziale;

    considerando che è opportuno prevedere una procedura specifica mediante cui la Commissione possa far applicare in modo più rapido le regole di concorrenza nei casi in cui risulti urgente prevenire o agire nei riguardi di tali pratiche anticoncorrenziali;

    considerando che tale procedura dovrebbe consentire alle imprese interessate di presentare per iscritto le loro osservazioni relativamente alle obiezioni formulate;

    considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3975/87 (6),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3975/87 è modificato come segue:

    1) È inserito l'articolo seguente:

    « Articolo 4 bis

    Misure provvisorie contro le pratiche anticoncorrenziali

    1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, qualora la Commissione abbia prove evidenti che talune pratiche sono in contrasto con l'articolo 85 o 86 del trattato e hanno per oggetto o per effetto di compromettere direttamente l'esistenza di un servizio aereo e qualora il ricorso alle normali procedure non sia sufficiente per tutelare il servizio aereo o la compagnia aerea interessati, essa può adottare, mediante decisione, misure provvisorie volte a garantire che tali pratiche non siano attuate o cessino di esserlo e impartire le istruzioni necessarie per impedirne l'attuazione fino a che sia adottata una decisione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

    2. Una decisione adottata a norma del paragrafo 1 è applicabile per un periodo non superiore a sei mesi. L'articolo 8, paragrafo 5 non è applicabile.

    La Commissione può prorogare la propria decisione iniziale, con o senza modifiche, per un periodo massimo di tre mesi. In tal caso l'articolo 8, paragrafo 5 è applicabile. »

    2) All'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

    « e) a conformarsi alle misure imposte con decisione adottata a norma dell'articolo 4 bis. »

    3) All'articolo 16, paragrafo 1, i termini « all'articolo 4 » sono sostituiti da « agli articoli 4 e 4 bis ». Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. F. POOS (1) GU n. C 155 del 26. 6. 1990, pag. 7. GU n. C 101 del 18. 4. 1991, pag. 19. (2) GU n. C 48 del 25. 2. 1991, pag. 166. (3) GU n. C 41 del 18. 2. 1991, pag. 44. (4) GU n. L 217 dell'11. 8. 1990, pag. 1. (5) GU n. L 217 dell'11. 8. 1990, pag. 8. (6) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.

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