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Documento 31997R0340

Regolamento (CE) n. 340/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi di liberalizzazione degli scambi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per taluni prodotti agricoli trasformati

OL L 58, 1997 2 27, pagg. 25–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/340/oj

31997R0340

Regolamento (CE) n. 340/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi di liberalizzazione degli scambi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per taluni prodotti agricoli trasformati

Gazzetta ufficiale n. L 058 del 27/02/1997 pag. 0025 - 0030


REGOLAMENTO (CE) N. 340/97 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 1997 che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi di liberalizzazione degli scambi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per taluni prodotti agricoli trasformati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

considerando che, in attesa dell'adeguamento del protocollo n. 2 degli accordi di libero scambio conclusi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania (1), il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1820/96 del Consiglio, del 16 settembre 1996, che stabilisce misure autonome e transitorie agli accordi di liberalizzazione degli scambi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per alcuni prodotti agricoli trasformati (2), al fine di mantenere fino al 31 dicembre 1996 le preferenze tariffarie concesse, eliminando le eventuali ripercussioni negative che l'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round potrebbe avere sulle esportazioni di questi paesi verso la Comunità;

considerando che, in attesa che vengano adottate le concessioni ampliate a favore dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania da parte dei rispettivi comitati congiunti, il regolamento (CE) n. 1820/96 prevede nuove concessioni in via provvisoria e autonoma;

considerando che i negoziati attualmente in corso con i paesi interessati per la conclusione di protocolli che modificano gli accordi di libero scambio non si sono ancora conclusi; che non possono entrare in vigore il 1° gennaio 1997 protocolli «interinali» destinati a disciplinare i soli aspetti commerciali dei protocolli di adeguamento; che occorre quindi prorogare in via autonoma le concessioni fino al 30 giugno 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1997, i prodotti originari della Lituania di cui all'allegato I sono sottoposti ai contingenti tariffari e ai dazi preferenziali citati in detto allegato. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità. Gli elementi agricoli si applicano nei limiti dei contingenti annuali previsti all'allegato I.

2. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1997, i prodotti originari della Lettonia di cui all'allegato III sono sottoposti ai contingenti tariffari e ai dazi preferenziali citati in detto allegato. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità. Gli elementi agricoli si applicano nei limiti dei contingenti annuali previsti all'allegato III.

3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1997, i prodotti originari dell'Estonia di cui all'allegato IV sono sottoposti ai contingenti tariffari e ai dazi preferenziali citati in detto allegato. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità. Gli elementi agricoli si applicano nei limiti dei contingenti annuali previsti all'allegato IV.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui agli allegati I, III e IV del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1460/96, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (3).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Estonia), GU n. L 374 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Lettonia), GU n. L 375 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Lituania).

(2) GU n. L 241 del 21. 9. 1996, pag. 1.

(3) GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 18.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>

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