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Document 32001R1338

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

GU L 181 del 4.7.2001, p. 6–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1338/oj

32001R1338

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 04/07/2001 pag. 0006 - 0010


Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio

del 28 giugno 2001

che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere della Banca centrale europea(3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(4) dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2002, la Banca centrale europea (BCE) e le Banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri partecipanti immettano in circolazione banconote denominate in euro e che gli Stati membri partecipanti emettano monete metalliche denominate in euro. È dunque necessario adottare rapidamente un sistema di protezione dell'euro dalla falsificazione, di modo che possa essere operativo prima dell'immissione in circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro.

(2) Il meccanismo creato dall'atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione che istituisce un ufficio di polizia europeo (convenzione Europol)(5) e dalla decisione del Consiglio, del 29 aprile 1999, che estende il mandato dell'Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento(6) è ideato per lottare contro la falsificazione in generale.

(3) Nella decisione quadro del 29 maggio 2000 relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro(7), il Consiglio ha preso provvedimenti per assicurare che l'euro sia tutelato in modo adeguato per mezzo di efficaci misure di diritto penale.

(4) Le misure da adottare in relazione alla protezione dell'euro dalla falsificazione riguardano la Comunità per le sue competenze attinenti alla moneta unica. La protezione giuridica dell'euro non può essere assicurata in modo soddisfacente soltanto dai singoli Stati membri, dato che le banconote e le monete in euro saranno messe in circolazione oltre i confini territoriali degli Stati membri partecipanti. Occorre pertanto adottare una normativa comunitaria che definisca talune misure necessarie alla circolazione delle banconote e delle monete in euro in condizioni atte ad assicurarne la protezione globale, effettiva ed omogenea da attività che possano pregiudicarne la credibilità e prendere così le misure adeguate affinché tutto sia predisposto in tempo utile anteriormente al 1o gennaio 2002.

(5) È necessario definire o riprendere, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le definizioni esistenti di taluni concetti, quali segnatamente le attività di falsificazione dell'euro, i dati tecnici e statistici nonché le autorità nazionali competenti per le ricerche dirette a raccogliere e analizzare i dati relativi alle attività di falsificazione, compresi gli uffici centrali previsti dall'articolo 12 della convenzione di Ginevra.

(6) Occorre assicurare che i dati tecnici e statistici relativi alle banconote false e alle monete false in euro, e per quanto possibile alle banconote non autorizzate, raccolti dalle autorità nazionali competenti, siano comunicati alla BCE consentendo alle autorità nazionali competenti così come, in funzione delle sue competenze, alla Commissione, di accedervi. Occorre inoltre prevedere che l'Europol vi avrà accesso in base ad un accordo tra quest'ultimo e la BCE.

(7) Conformemente all'indirizzo della BCE, il Centro di analisi della contraffazione (CAC), istituito e gestito sotto l'egida di detta BCE(8), centralizza la classificazione e l'analisi dei dati tecnici relativi alle banconote false.

(8) Il quadro tecnico per il trattamento delle monete false in euro, approvato dal Consiglio il 28 febbraio 2000, fa riferimento alla raccolta sistematica da parte della BCE di informazioni tecniche relative alla contraffazione dell'euro, l'istituzione - a livello europeo - di un Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) per l'analisi tecnica e la classificazione delle monete metalliche false denominate in euro e, a livello nazionale, dei Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC).

(9) L'istituzione del CTSE è prevista a titolo temporaneo quale entità amministrativa separata ed indipendente nell'ambito della Zecca di Parigi, sulla base di uno scambio di lettere in data 28 febbraio e 9 giugno 2000 tra il Presidente del Consiglio e il Ministro delle finanze francese. I compiti di tale Centro devono essere definiti dal presente regolamento. Al momento opportuno il Consiglio deciderà in merito al futuro status e alla sede permanente del CTSE.

(10) Occorre prevedere che le banconote false denominate in euro siano trasmesse per identificazione ai centri nazionali di analisi - CNA. Le monete metalliche false devono essere trasmesse ai CNAC.

(11) È necessario prevedere che gli enti creditizi, nonché gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote e di monete, quali i cambiavalute, siano obbligati a ritirare dalla circolazione e trasmettere alle autorità nazionali competenti le banconote e le monete in euro riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false. Inoltre risulta necessario prevedere che gli Stati membri prendano disposizioni al fine di infliggere sanzioni che ritengono appropriate in caso di mancata osservanza dei rispettivi obblighi da parte degli enti summenzionati.

(12) Occorre organizzare una cooperazione stretta e regolare tra le autorità nazionali competenti, la Commissione e la BCE per assicurare una protezione effettiva ed omogenea dell'euro, in particolare per quanto concerne gli scambi d'informazione ad eccezione dei dati a carattere personale, la cooperazione e la mutua assistenza tra le autorità comunitarie e nazionali, il sostegno scientifico e la formazione professionale. A tal fine la Commissione, lasciando impregiudicato il ruolo affidato alla BCE in materia di protezione dell'euro dalla falsificazione, proseguirà regolarmente, in seno ad un Comitato consultivo competente, le consultazioni con i principali operatori della lotta alla falsificazione dell'euro (in particolare la BCE, il CTSE, Europol e Interpol) per migliorare le condizioni della protezione globale dell'euro sulla base di iniziative legislative dirette a rafforzare la prevenzione e la lotta alla falsificazione.

(13) Per garantire uno scambio di dati aggiornati, completi e comparabili, occorre prevedere la centralizzazione a livello nazionale delle informazioni strategiche ed operative, così come degli obblighi di comunicazione dei dati. A tal fine, occorre far sì che gli Stati membri adottino le misure necessarie per consentire agli Uffici centrali di svolgere le rispettive missioni conformemente alla convenzione di Ginevra al fine di assicurare lo scambio d'informazioni tra tali Uffici e le unità nazionali dell'Europol.

(14) La complementarità delle missioni dei vari partner comunitari, con la collaborazione che l'Europol è in grado di offrire conformemente alla summenzionata decisione del Consiglio del 29 aprile 1999, deve consentire di riunire l'insieme degli strumenti indispensabili per salvaguardare l'euro dalle conseguenze nefaste delle attività illecite di falsificazione. L'Europol esercita le sue funzioni fatte salve le competenze della Comunità europea. È compito dell'Europol e della Comunità europea, nel rigoroso rispetto delle rispettive competenze, stabilire le forme di cooperazione che consentano loro di esercitare le rispettive funzioni il più efficacemente possibile. Occorre, a tal fine, privilegiare l'organizzazione di una cooperazione stretta e regolare, fondata su accordi appropriati che dovranno essere conclusi tra l'Europol e la BCE da un lato, e tra l'Europol e la Commissione, dall'altro, conformemente alle disposizioni pertinenti contenute nella convenzione Europol.

(15) Occorre, per quanto riguarda l'utilizzo dell'euro nei paesi terzi come valuta per transazioni internazionali, prevedere una cooperazione strutturata che coinvolga tutti gli operatori competenti per i casi di falsificazione nei paesi terzi.

(16) Le misure di cui al presente regolamento non pregiudicano la competenza degli Stati membri nell'applicazione del diritto penale nazionale ai fini della protezione dell'euro dalla falsificazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

SCOPO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Scopo

1. Scopo del presente regolamento è stabilire talune misure necessarie per la circolazione delle banconote e monete in euro a condizioni tali da garantirne la protezione contro le attività di falsificazione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per "falsificazione" s'intendono le seguenti attività:

a) tutti i fatti fraudolenti consistenti nella fabbricazione o alterazione di banconote o di monete in euro, indipendentemente dal mezzo impiegato;

b) l'immissione in circolazione fraudolenta di banconote false o di monete false in euro;

c) il fatto fraudolento di importare, esportare, trasportare, ricevere o procurarsi banconote false o monete false in euro, per metterle in circolazione ed essendo a conoscenza che sono false;

d) il fatto fraudolento di fabbricare, ricevere, procurarsi o possedere

- strumenti, oggetti, programmi informatici e qualsiasi altro procedimento destinati, per la loro stessa natura, alla fabbricazione di banconote false o di monete false in euro o all'alterazione delle banconote e delle monete in euro

o

- ologrammi o altri elementi aventi lo scopo di proteggere le banconote e le monete in euro dalla falsificazione.

3. Il presente regolamento si applica fatta salva l'applicazione del diritto penale nazionale per la protezione dell'euro contro la falsificazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) "banconote false" oppure "monete false", le banconote o le monete in euro o che hanno l'apparenza di banconote o di monete in euro e che sono oggetto di una fabbricazione o alterazione fraudolenta;

b) "autorità nazionali competenti", le autorità designate dagli Stati membri al fine di:

- individuare le banconote false e le monete false,

- raccogliere e analizzare i dati tecnici e statistici relativi alle banconote false, segnatamente le banche centrali nazionali o gli altri organismi autorizzati,

- raccogliere e analizzare i dati tecnici e statistici relativi alle monete false, segnatamente le Zecche nazionali, le banche centrali nazionali o gli altri organismi autorizzati,

- raccogliere i dati sulla falsificazione dell'euro e analizzarli, in particolar modo gli Uffici centrali nazionali di cui all'articolo 12 della convenzione di Ginevra;

c) "enti creditizi", gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo capoverso, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio(9);

d) "dati tecnici e statistici", i dati che consentono di identificare banconote false o monete false (descrizione tecnica del tipo di falso), così come i dati relativi al numero di banconote e monete false a seconda della loro provenienza, segnatamente geografica;

e) "convenzione di Ginevra", la convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, firmata a Ginevra il 20 aprile 1929(10);

f) "convenzione Europol", la convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia(11).

CAPO 2

DATI TECNICI E STATISTICI

Articolo 3

Raccolta e accesso

1. I dati tecnici e statistici relativi alle banconote e monete false scoperte negli Stati membri sono raccolti e classificati dalle autorità nazionali competenti e comunicati alla Banca centrale europea, dove sono elaborati e conservati.

2. La Banca centrale europea raccoglie e conserva i dati tecnici e statistici relativi alle banconote false o alle monete false scoperte nei paesi terzi.

3. Le autorità nazionali competenti e, in funzione delle sue responsabilità, la Commissione hanno accesso ai dati tecnici e statistici della Banca centrale europea. L'Europol vi ha accesso a norma di un accordo tra l'Europol stesso e la Banca centrale europea, conformemente alle disposizioni pertinenti della convenzione Europol e alle disposizioni adottate sulla base di quest'ultima.

Articolo 4

Obbligo di trasmissione delle banconote false ai fini della loro identificazione

1. Gli Stati membri istituiscono o designano, d'intesa con la Banca centrale europea, un Centro nazionale di analisi (CNA) secondo la legislazione e le prassi nazionali.

2. Le autorità nazionali competenti permettono l'esame da parte del CNA delle banconote sospettate di essere false e trasmettono senza indugio, ai fini di analisi e identificazione, gli esemplari necessari chiesti dal CNA di ogni tipo di banconota sospettata di essere falsa, nonché i dati tecnici e statistici di cui dispongono. Il CNA trasmette alla Banca centrale europea qualsiasi nuovo tipo di banconota sospettata di essere falsa, corrispondente ai criteri stabiliti da quest'ultima.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 saranno applicate in modo tale da non impedire l'utilizzazione e la conservazione delle banconote sospettate di essere false come elementi di prova nell'ambito di procedimenti penali.

4. La Banca centrale europea comunica il risultato finale pertinente della sua analisi e della sua classificazione di qualsiasi nuovo tipo di banconota falsa alle autorità nazionali competenti e, in funzione delle sue responsabilità, alla Commissione. La Banca centrale europea comunica tale risultato all'Europol, conformemente all'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 5

Obbligo di trasmissione delle monete false ai fini della loro identificazione

1. Gli Stati membri istituiscono o designano un Centro nazionale di analisi delle monete (CNAC) conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

2. Le autorità nazionali competenti permettono l'esame da parte del CNAC delle monete sospettate di essere false e trasmettono senza indugio, ai fini di analisi e identificazione, gli esemplari necessari chiesti dal CNAC di ogni tipo di moneta sospettata di essere falsa assieme ai dati tecnici e statistici di cui dispongono. Il CNAC trasmette al Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) qualsiasi nuovo tipo di moneta sospettata di essere falsa corrispondente ai criteri stabiliti da quest'ultimo. A tale scopo, la Banca centrale europea mette a disposizione dei CNAC i dati tecnici e statistici relativi alle monete false in euro di cui dispone.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 saranno applicate in modo tale da non impedire l'utilizzazione e la conservazione delle monete sospettate di essere false come elementi di prova nell'ambito di procedimenti penali.

4. Il CTSE analizza e classifica qualsiasi nuovo tipo di moneta falsa in euro. A tale scopo il CTSE ha accesso ai dati tecnici e statistici conservati presso la BCE e riguardanti le monete false in euro. Il CTSE comunica il risultato finale pertinente di tale analisi alle autorità nazionali competenti nonché, in funzione delle rispettive responsabilità, alla Commissione e alla Banca centrale europea. La Banca centrale europea comunica tale risultato all'Europol, conformemente all'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

CAPO 3

OBBLIGHI E SANZIONI

Articolo 6

Obblighi degli enti creditizi

1. Gli enti creditizi, nonché gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote o di monete di valute nazionali diverse, ad esempio i cambiavalute, hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione tutte le banconote e le monete in euro che hanno ricevuto e riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false e le trasmettono senza indugio alle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli enti di cui al paragrafo 1 che non adempiono gli obblighi previsti a detto paragrafo siano passibili di sanzioni di carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.

3. Gli Stati membri adottano, anteriormente al 1o gennaio 2002, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione del presente articolo e le comunicano immediatamente alla Commissione e alla Banca centrale europea.

CAPO 4

COOPERAZIONE E RECIPROCA ASSISTENZA

Articolo 7

Cooperazione per la protezione dell'euro dalla falsificazione

1. Per garantire un'efficace protezione dell'euro dalla falsificazione, gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea cooperano tra di loro e con l'Europol conformemente alla convenzione Europol e alle disposizioni adottate sulla base della stessa. A tal fine la Commissione e la Banca centrale europea negozieranno per concludere in tempo utile un accordo con l'Europol.

2. In particolare, le autorità nazionali competenti, la Commissione e la Banca centrale europea nell'esercizio delle loro rispettive funzioni, cooperano attraverso:

- lo scambio di informazioni sulla prevenzione della falsificazione e la lotta contro l'immissione in circolazione di banconote e monete false,

- l'informazione regolare sull'impatto della falsificazione ai fini dell'analisi strategica,

- l'assistenza reciproca nell'ambito della prevenzione della falsificazione e della lotta contro l'immissione in circolazione di banconote e monete false, che comprende segnatamente il supporto scientifico e la formazione con l'apporto logistico degli Stati membri.

3. Nel quadro dell'assistenza reciproca, gli uffici centrali nazionali di cui all'articolo 12 della convenzione di Ginevra e la Banca centrale europea e, se necessario, la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze e fatti salvi i compiti dell'Europol, prevedono un sistema di messaggistica concernente i dati tecnici (allarme rapido).

Articolo 8

Centralizzazione delle informazioni a livello nazionale

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni raccolte a livello nazionale in relazione a casi di falsificazione siano comunicate, a partire dalla prima constatazione, all'Ufficio centrale nazionale per essere trasmesse all'Europol tramite l'unità nazionale dell'Europol.

2. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per garantire lo scambio di informazioni tra l'Ufficio centrale nazionale e l'unità nazionale dell'Europol.

Articolo 9

Relazioni esterne

1. La Commissione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in stretta concertazione con la Banca centrale europea. La cooperazione comprende, conformemente alle disposizioni degli accordi di cooperazione, di associazione e di preadesione relative alla prevenzione delle attività illecite, l'assistenza necessaria per prevenire e lottare contro la falsificazione dell'euro.

2. Il Consiglio provvede ad includere negli accordi di cooperazione, di associazione e di preadesione tra la Comunità europea e i paesi terzi disposizioni che consentono l'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Autorità nazionali competenti

1. Gli Stati membri comunicano alla Banca centrale europea e alla Commissione l'elenco delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 2, lettera b).

2. Questi elenchi vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 11

Banconote non autorizzate

Per quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 si applicano alle banconote in euro fabbricate usando attrezzature o materiali legali, ma in violazione delle disposizioni in virtù delle quali le autorità competenti possono emettere moneta, ovvero immesse in circolazione in violazione delle condizioni alle quali le autorità competenti possono immettere in circolazione moneta e senza l'accordo di tali autorità.

Articolo 12

Applicabilità

Gli articoli da 1 a 11 producono i loro effetti negli Stati membri che hanno adottato l'euro quale moneta unica.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2002. Esso è tuttavia applicabile fin dalla pubblicazione alle banconote ed alle monete che non sono ancora state emesse, ma che sono destinate ad esserlo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Rosengren

(1) GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 264.

(2) Parere del 3 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 19 del 20.1.2001, pag. 18.

(4) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

(5) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

(6) GU C 149 del 28.5.1999, pag. 16 e rettifica GU C 229 del 12.8.1999, pag. 14.

(7) GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

(8) Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 agosto 1998, relativo a talune disposizioni sulle banconote in euro, recante le modifiche apportate il 26 agosto 1999 (GU L 258 del 5.10.1999, pag. 32).

(9) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

(10) Società delle Nazioni, raccolta dei trattati N. 2623 (1931), pag. 372.

(11) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

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