EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agricoltura nell’Unione europea — Finanziamento, gestione e monitoraggio delle regole

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Come parte dei documenti di base per la politica agricola comune (PAC) dell’Unione europea, il presente regolamento stabilisce le norme per il finanziamento, la gestione e il monitoraggio ai sensi dei due principali fondi PAC.

Il regolamento è stato più volte modificato, da ultimo con il regolamento (UE) 2020/2220.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento stabilisce le regole applicabili:

  • al finanziamento delle spese nell’ambito della PAC, comprese le spese per lo sviluppo rurale;
  • al sistema di consulenza aziendale;
  • ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dai paesi dell’Unione europea;
  • al regime della condizionalità;
  • alla liquidazione dei conti.

Fondi per il finanziamento della PAC

Struttura di governance

  • Entrambi i fondi sono retti dalla gestione concorrente tra l’Unione europea e i paesi dell’Unione.
  • Organismi pagatori:
    • servizi o organismi dei paesi dell’Unione;
    • essi sono responsabili della gestione e del controllo delle spese;
    • devono rispettare le regole stabilite dalla Commissione europea.
  • Organismi di certificazione:
    • organismi pubblici o privati designati dai paesi dell’Unione;
    • essi esprimono un parere, redatto in conformità agli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, riguardo a:
      • completezza, esattezza e veridicità dei conti annuali dell’organismo pagatore;
      • funzionamento del sistema di controllo interno dell’organismo pagante;
      • legalità e correttezza delle spese per le quali è stato richiesto il rimborso alla Commissione.

Sistema di consulenza aziendale

Per fornire consulenze ai beneficiari riguardo alla gestione dei terreni e dell’azienda agricola, i paesi dell’Unione devono delineare un sistema di consulenza aziendale.

Il sistema comprende una serie di elementi, tra cui:

  • i requisiti e le norme della condizionalità;
  • le pratiche agricole vantaggiose per il clima e l’ambiente e il mantenimento della superficie agricola;
  • le misure a livello aziendale previste dai programmi di sviluppo rurale volte all’ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all’integrazione di filiera, all’innovazione e all’orientamento al mercato e alla promozione dell’imprenditorialità;
  • la garanzia che i consulenti siano adeguatamente qualificati e formati.

Gestione finanziaria

Il regolamento stabilisce regole per la gestione finanziaria di entrambi i fondi, tra le quali:

  • per FEAGA
    • finanziamento delle spese — che comprende il massimale di bilancio e la procedura per i pagamenti mensili;
    • gestione del bilancio — che comprende la procedura di disciplina finanziaria, la procedura di disciplina del bilancio e un sistema di allarme e di controllo mensile;
  • per FEASR
    • finanziamento dei programmi di sviluppo rurale — che comprende i contributi finanziari verso e dal FEASR e gli impegni di bilancio;
    • contributo finanziario ai programmi di sviluppo rurale — che comprende le disposizioni sui prefinanziamenti, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo;
  • mezzi che permettono alla Commissione di garantire che le spese siano state effettuate in conformità alle regole dell’Unione europea — compresa la facoltà di ridurre o sospendere i pagamenti.

Liquidazione contabile

  • Controlli da parte della Commissione nei paesi dell’Unione europea, compreso il controllo:
    • della conformità delle prassi amministrative al diritto comunitario;
    • dell’esistenza dei documenti giustificativi necessari e della loro corrispondenza alle operazioni finanziate dai fondi;
    • che le condizioni per il finanziamento da parte di FEAGA o FEASR siano soddisfatte e controllate;
    • il riconoscimento degli organismi pagatori.
  • Accesso alle informazioni e ai documenti — i paesi dell’Unione sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni e i documenti necessari.
  • Procedura di liquidazione dei conti — la Commissione adotta degli atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti annuali presentati dagli organismi pagatori riconosciuti.
  • Verifica di conformità — nel caso della mancata conformità delle spese al diritto comunitario applicabile e, con riferimento al FEASR, al diritto nazionale, la Commissione stabilirà gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione europea.
  • Irregolarità — nel caso dell’esecuzione di un pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza, i paesi dell’Unione europea devono richiedere al beneficiario la restituzione del pagamento entro 18 mesi dal rilevamento dell’irregolarità.

Controlli

  • Per garantire la corretta assegnazione del sostegno ai beneficiari, ai paesi dell’Unione è richiesta la predisposizione di efficienti sistemi di gestione e di controllo. Nel caso di determinati pagamenti, i paesi dell’Unione devono avvalersi di un sistema per la gestione e il controllo dei pagamenti alle aziende agricole, ovvero il sistema integrato di gestione e di controllo.
  • I requisiti di controllo saranno ridotti nelle regioni in cui i controlli precedenti hanno presentato buoni risultati, mentre saranno aumentati nelle regioni in cui vi siano dei problemi.
  • Controllo delle operazioni Il regolamento stabilisce norme specifiche sul controllo dei documenti commerciali degli organismi pagatori o dei beneficiari (o loro rappresentanti) relativi, direttamente o indirettamente, al sistema di finanziamento del FEAGA per verificare l’effettiva e la corretta esecuzione delle transazioni nel sistema. Il controllo delle transazioni non si applica alle misure incluse nel sistema integrato di gestione e di controllo.

Sanzioni

Il regolamento prevede che, oltre al mancato pagamento o alla revoca del pagamento ai beneficiari che non soddisfano i requisiti di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi, i paesi dell’Unione europea debbano, se del caso, imporre sanzioni amministrative.

Condizionalità

Tutti i pagamenti diretti, taluni pagamenti per lo sviluppo rurale e taluni pagamenti per le vigne dipendono dalla conformità a una serie di requisiti legali minimi relativi a:

  • ambiente;
  • cambiamenti climatici;
  • condizioni agronomiche del terreno;
  • norme di salute pubblica, salute delle piante e degli animali; e
  • benessere degli animali.

Norme comuni

Il regolamento stabilisce inoltre una serie di norme comuni che riguardano questioni, quali:

  • informazioni trasmesse alla Commissione dai paesi dell’Unione europea e la loro modalità di utilizzo;
  • uso dell’euro e tasso di cambio utilizzato;
  • l’istituzione di un quadro di monitoraggio e di valutazione per la misurazione delle prestazioni della PAC;
  • il requisito di trasparenza per la pubblicazione dei nominativi delle persone beneficiarie, tranne coloro che ricevono importi molto ridotti (importi pari o inferiori a 1 250 euro, a seconda del paese dell’Unione europea).

Pandemia di COVID-19

In seguito all’insorgenza della pandemia di COVID-19, il regolamento (UE) 2020/531 consente ai paesi dell’Unione europea di pagare un livello superiore di anticipi ai beneficiari per l’anno 2020. Ciò permette di compensare i potenziali ritardi nei pagamenti degli aiuti causati dalle conseguenti eccezionali difficoltà amministrative che hanno ritardato l’esecuzione dei controlli.

Norme transitorie per gli anni 2021 e 2022

Il regolamento di modifica (UE) 2020/2220, adottato nel dicembre 2020, consente il proseguimento dell’applicazione delle norme nell’ambito del quadro PAC 2014-2020 e garantisce la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari per il sostegno dal FEAGA e dal FEASR nel 2021 e 2022 fino alla data di applicazione del nuovo quadro legislativo che entrerà in vigore il 1o gennaio 2023.

In relazione al 2021 e al 2022, l’importo della riserva è fissato a 400 milioni di euro (ai prezzi del 2011) e rientra nella rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale, come stabilito nell’allegato al regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio (si veda la sintesi).

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è entrato in vigore il 1o gennaio 2014.
  • Il regolamento di modifica (UE) n. 2020/2220 è entrato in vigore il 1o gennaio 2021.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) del Consiglio n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1306/2013 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/531 della Commissione, del 16 aprile 2020, relativo per l’anno 2020, a una deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali nonché all’articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti (GU L 119 del 17.4.2020, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell’intervento pubblico (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti nel quadro della politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 01.01.2023

Top