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Document 32014R0809

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

OJ L 227, 31.7.2014, p. 69–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/809/oj

31.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/69


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 4, l’articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), l’articolo 63, paragrafo 5, l’articolo 77, paragrafo 8, l’articolo 78, l’articolo 96, paragrafo 4, e l’articolo 101, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 fissa le norme fondamentali riguardanti, fra l’altro, l’obbligo per gli Stati membri di proteggere gli interessi finanziari dell’Unione. Al fine di garantire il buon funzionamento e l’applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico stabilito da tale regolamento, la Commissione è stata autorizzata ad adottare talune norme riguardanti i controlli amministrativi e i controlli in loco, la misurazione delle superfici, i casi in cui le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere corrette, l’applicazione e il calcolo delle revoche totali o parziali, il recupero delle somme indebitamente pagate e le sanzioni, l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative, i requisiti per la banca dati informatizzata, le domande di aiuto e le domande di pagamento nonché le domande di diritti all’aiuto, ivi compreso il termine ultimo per la presentazione, l’esecuzione di controlli, i trasferimenti di aziende, i pagamenti di anticipi, l’esecuzione dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità, il calcolo e l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di condizionalità e le specifiche tecniche necessarie ai fini dell’applicazione uniforme delle norme fondamentali che disciplinano il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato») nel settore della condizionalità.

(2)

È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie al buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo quando più organismi pagatori sono competenti nei confronti dello stesso beneficiario.

(3)

Qualora l’autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

(4)

Occorrono disposizioni specifiche e dettagliate per garantire un’equa applicazione delle varie riduzioni originate da una o più domande di aiuto o domande di pagamento presentate dallo stesso beneficiario. Si dovrebbe pertanto determinare l’ordine di calcolo delle varie riduzioni possibili per ciascun regime di pagamento diretto o misura di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato.

(5)

Allo scopo di garantire l’applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta l’Unione, ove vengano recuperati importi indebitamente erogati, è necessario stabilire le condizioni alle quali il suddetto principio può essere invocato, fatto salvo il trattamento della spesa in questione nel contesto della liquidazione dei conti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(6)

È opportuno stabilire norme che disciplinino gli effetti della cessione di intere aziende che devono rispettare taluni obblighi in forza dei regimi di pagamento diretto o delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato.

(7)

Al fine di consentire alla Commissione un efficace monitoraggio del sistema integrato, gli Stati membri dovrebbero comunicarle i dati e le statistiche annuali di controllo. Analogamente, le statistiche dei controlli sulle misure di sviluppo rurale al di fuori del campo di applicazione del sistema integrato, compresi i risultati di tali controlli, dovrebbero essere forniti dagli Stati membri con scadenza annuale. Inoltre la Commissione dovrebbe essere informata, se del caso, delle eventuali misure adottate dagli Stati membri in materia di condizionalità.

(8)

A norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono versare anticipi per i pagamenti diretti a determinate condizioni, tra cui il completamento dei controlli amministrativi e dei controlli in loco in relazione all’anno di domanda in questione. L’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che il tasso di adattamento determinato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi ai pagamenti diretti superiori a una determinata soglia. Tuttavia, in virtù dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fino al 1o dicembre. Di conseguenza, il tasso di adattamento della disciplina finanziaria che può essere applicato può non essere ancora noto al 16 ottobre. Il pagamento a saldo a partire dal 1o dicembre dovrebbe tener conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento.

(9)

È opportuno definire gli orientamenti generali per la semplificazione delle procedure di comunicazione tra i beneficiari e le autorità nazionali. Tali orientamenti dovrebbero prevedere, in particolare, la possibilità di avvalersi dei mezzi elettronici. Si deve peraltro garantire che i dati trasmessi con tali mezzi siano pienamente attendibili e che le procedure pertinenti non comportino alcuna discriminazione tra beneficiari. Per semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei beneficiari e delle autorità nazionali dovrebbe inoltre essere possibile, per le competenti autorità, utilizzare direttamente le informazioni a disposizione delle autorità nazionali, anziché chiedere al beneficiario di fornire tali informazioni per verificare l’ammissibilità di determinati pagamenti.

(10)

Per consentire controlli efficaci negli Stati membri che decidono che tutte le domande di aiuto per i pagamenti diretti e tutte le domande di pagamento per le misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato devono essere oggetto della domanda unica di cui all’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno disporre che le domande di aiuto o di pagamento che riguardano in qualche modo la superficie siano presentate soltanto una volta all’anno in una domanda unica.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero fissare un termine ultimo per la presentazione della domanda unica e/o delle domande di pagamento che, per consentirne il trattamento e i controlli in tempo utile, non dovrebbe essere successivo al 15 maggio. L’Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Finlandia e la Svezia, a causa delle particolari condizioni climatiche che caratterizzano questi paesi, dovrebbero tuttavia essere autorizzate a differire il termine ad una data non successiva al 15 giugno. Inoltre, in futuro dovrebbe essere possibile ammettere deroghe caso per caso, ove lo giustifichino le condizioni climatiche in un dato anno.

(12)

Nella domanda unica i beneficiari dovrebbero dichiarare non solo la superficie adibita ad uso agricolo ma anche i propri diritti all’aiuto e comunicare qualsiasi informazione necessaria al fine di accertare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno. È tuttavia opportuno consentire agli Stati membri una deroga a taluni obblighi qualora i diritti all’aiuto da attribuire nel corso di un determinato anno non siano stati ancora definitivamente stabiliti.

(13)

Per consentire ai beneficiari di pianificare l’uso del suolo con la massima flessibilità possibile, essi dovrebbero essere autorizzati a modificare la loro domanda unica o domanda di pagamento fino al periodo normalmente previsto per la semina, a condizione che siano rispettati tutti i particolari requisiti inerenti ai vari regimi di aiuto o misure di sostegno e che l’autorità competente non abbia ancora comunicato al beneficiario l’esistenza di errori nella domanda unica o nella domanda di pagamento né i risultati del controllo in loco che hanno evidenziato errori in relazione alla parte della domanda interessata dalla modifica. Dopo che tali modifiche sono state apportate, dovrebbe essere lasciata la possibilità di adeguare i relativi documenti giustificativi o contratti da presentare a corredo della domanda.

(14)

Poiché sono responsabili della presentazione di una domanda di aiuto o domanda di pagamento corretta, i beneficiari dovrebbero apportare, se del caso, le necessarie correzioni e modifiche al modulo prestabilito.

(15)

In caso di domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e/o di domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie, dovrebbe essere fornito al beneficiario un modulo prestabilito in formato elettronico e il corrispondente materiale grafico attraverso un’applicazione software basata su un sistema d’informazione geografica (SIG) (di seguito «domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali»). I moduli per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali contribuiranno a prevenire gli errori dei beneficiari all’atto di dichiarare le loro superfici agricole e renderanno più efficienti i controlli amministrativi incrociati. Inoltre, le informazioni spaziali più accurate fornite tramite i moduli per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali forniranno dati più affidabili ai fini del monitoraggio e della valutazione. È pertanto opportuno stabilire che, a partire da una determinata data, tutte le domande di aiuto e/o le domande di pagamento di questo tipo debbano essere presentate tramite il modulo elettronico di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Tuttavia, qualora i beneficiari non siano in grado di utilizzare tale modulo, l’autorità competente dovrebbe fornire loro un’alternativa affinché possano presentare una domanda di aiuto e/o di pagamento. L’autorità competente dovrebbe in ogni caso assicurare che le superfici dichiarate siano digitalizzate.

(16)

È opportuno che le informazioni specifiche relative alla produzione di canapa, al sostegno accoppiato volontario o al pagamento specifico per il cotone siano fornite insieme alla domanda unica o, ove appropriato vista la natura delle informazioni, ad una data ulteriore. Si dovrebbe inoltre disporre che nel modulo di domanda unica siano dichiarate anche le superfici per le quali non viene richiesto alcun aiuto. Poiché è importante disporre di informazioni dettagliate per determinati tipi di uso di una superficie, le informazioni su tali tipi di usi dovrebbero essere dichiarate separatamente, mentre le altre possono essere dichiarate nella stessa rubrica.

(17)

Nei casi in cui siano tenuti ad avere un’area di interesse ecologico nella superficie agricola ai fini dell’ammissibilità al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 («pagamento di inverdimento»), i beneficiari dovrebbero dichiarare l’area di interesse ecologico nelle domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie. Qualora una parte degli obblighi inerenti alle aree di interesse ecologico sia attuata a livello regionale o collettivamente, la dichiarazione delle aree di interesse ecologico dovrebbe essere integrata con una dichiarazione separata delle aree di interesse ecologico attuate a livello regionale o collettivamente.

(18)

Al fine di consentire un monitoraggio e un controllo efficaci, la domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori dovrebbe contenere un riferimento alla domanda unica presentata dallo stesso beneficiario. Per consentire controlli efficaci del rispetto delle condizioni speciali del regime per i piccoli agricoltori, tutte le informazioni necessarie dovrebbero essere fornite tramite la procedura semplificata di cui all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. È inoltre opportuno chiarire che i beneficiari che decidono di ritirarsi dal regime per i piccoli agricoltori hanno l’obbligo di informare l’autorità competente in tempo utile per consentire una transizione armoniosa ai pagamenti previsti dai titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(19)

Per consentire lo svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità, è opportuno che presentino una domanda di aiuto anche i beneficiari che dispongono di una superficie agricola, ma che non chiedono alcun aiuto e/o sostegno oggetto della domanda unica. È tuttavia opportuno permettere agli Stati membri di dispensare i beneficiari da tale obbligo qualora le autorità già dispongano delle informazioni in questione.

(20)

Al fine di semplificare l’iter della domanda e in conformità all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, fornire al beneficiario moduli prestabiliti contenenti le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto o di pagamento corretta. È opportuno che il modulo prestabilito sia elaborato in modo che il beneficiario debba soltanto confermare l’assenza di modifiche rispetto alla domanda di aiuto e/o di pagamento presentata nell’anno precedente.

(21)

È opportuno stabilire disposizioni comuni relative ai dati da includere nelle domande di aiuto per animali o nelle domande di pagamento qualora uno Stato membro opti per il sostegno accoppiato facoltativo connesso agli animali o per misure di sviluppo rurale.

(22)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (3), i pagamenti nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo connesso agli animali o di misure di sviluppo rurale possono essere effettuati solo per gli animali adeguatamente identificati e registrati in conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (5). I beneficiari che presentano domande di aiuto o domande di pagamento a titolo dei regimi di aiuto o delle misure di sostegno considerati dovrebbero pertanto poter accedere in tempo utile alle informazioni pertinenti.

(23)

La puntualità nella presentazione delle domande di diritti all’aiuto da parte dei beneficiari è essenziale per consentire agli Stati membri di stabilire tali diritti. È pertanto opportuno fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande.

(24)

È opportuno stabilire norme applicabili alle situazioni in cui sono stati assegnati diritti all’aiuto indebiti, in particolare a seguito di un dichiarazione in eccesso, o in cui il valore dei diritti assegnati è stato fissato a un livello inesatto, ad esempio perché quest’ultimo era stato calcolato sulla base di un importo di riferimento errato. È opportuno precisare che qualsiasi rettifica del numero e/o del valore dei diritti all’aiuto non dovrebbe portare sistematicamente al ricalcolo dei rimanenti diritti all’aiuto. In alcuni casi i diritti all’aiuto indebitamente assegnati corrispondono a importi estremamente ridotti e il loro recupero comporta notevoli costi e oneri amministrativi. A fini di semplificazione e per raggiungere un equilibrio tra i costi e gli oneri amministrativi, da un lato, e l’importo da recuperare, dall’altro lato, dovrebbe essere fissato un importo minimo al di sotto del quale non è necessario effettuare alcun recupero.

(25)

Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto e alle misure di sostegno gestiti nell’ambito del sistema integrato dovrebbe essere controllato in modo efficace. A tal fine, e per ottenere un livello di controllo armonizzato in tutti gli Stati membri, è necessario determinare dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco vertenti sui criteri di ammissibilità, sugli impegni e sugli altri obblighi stabiliti per i regimi di pagamenti diretti, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

(26)

È opportuno chiarire che, qualora la fotointerpretazione effettuata ad esempio durante i controlli in loco o nell’ambito dell’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole non fornisca risultati conclusivi, è opportuno svolgere controlli sul campo.

(27)

Il preavviso in merito ai controlli in loco relativi all’ammissibilità o alla condizionalità dovrebbe essere consentito unicamente qualora esso non rischi di compromettere i controlli e, in ogni caso, dovrebbero essere fissati termini adeguati. Inoltre, qualora disposizioni settoriali specifiche per gli atti o le norme relativi alla condizionalità prevedano controlli in loco senza preavviso, tali disposizioni devono essere rispettate.

(28)

È opportuno prevedere che gli Stati membri debbano combinare i vari controlli, ove necessario. Tuttavia, per alcune misure di sostegno i controlli in loco dovrebbero essere ripartiti nel corso dell’anno per poter verificare il rispetto degli impegni. La durata di un controllo in loco dovrebbe essere limitata al minimo indispensabile. Tuttavia, se i criteri di ammissibilità, gli impegni o gli obblighi sono connessi ad un determinato periodo di tempo, un controllo in loco può richiedere ulteriori visite presso un beneficiario a una data successiva. Per tali casi è opportuno precisare che l’arco di tempo dei controlli in loco nonché il numero delle visite devono essere limitati al minimo indispensabile.

(29)

È opportuno garantire che sia dato l’opportuno seguito ai casi di inadempienza constatati e che questi siano presi in considerazione per la concessione dei pagamenti. In tale contesto, quando si verifica il rispetto delle condizioni di ammissibilità, si dovrebbe tener conto anche delle eventuali inadempienze segnalate da organismi, servizi od organizzazioni diversi da quelli direttamente responsabili dei controlli. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che le risultanze degli accertamenti effettuati nell’ambito dei controlli di conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi siano oggetto di una comunicazione incrociata tra le autorità competenti responsabili della concessione dei pagamenti. Questo principio dovrebbe essere esteso a tutti gli accertamenti effettuati dalle autorità di certificazione pubbliche o private nei confronti dei beneficiari che hanno scelto di ottemperare ai propri obblighi di inverdimento attraverso pratiche di equivalenza coperte da un sistema di certificazione, che dovrebbe essere comunicato all’autorità responsabile della concessione del pagamento di inverdimento. Infine, qualora i controlli relativi alle misure di sviluppo rurale riguardino anche le pratiche equivalenti, i risultati di tali controlli dovrebbero essere oggetto di una comunicazione incrociata affinché siano presi in considerazione nella successiva valutazione di ammissibilità per il ricevimento di pagamenti di inverdimento.

(30)

Ai fini di un rilevamento efficace delle inadempienze nel corso dei controlli amministrativi è opportuno stabilire disposizioni, in particolare per quanto concerne il contenuto dei controlli incrociati. Si dovrebbe dare seguito a eventuali inadempienze con procedure adeguate.

(31)

Per semplificazione, se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento presentata da due o più beneficiari che chiedono l’aiuto e/o il sostegno in virtù dello stesso regime di aiuto o della stessa misura di sostegno e se la superficie dichiarata in eccesso o sovrapposta rientra nella tolleranza definita per la misurazione delle parcelle agricole, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare una riduzione proporzionale delle superfici in oggetto. È tuttavia opportuno dare ai beneficiari la facoltà di ricorrere contro tali decisioni.

(32)

È opportuno determinare il numero minimo di beneficiari da sottoporre a controllo in loco nell’ambito dei vari regimi di aiuto e delle misure di sostegno.

(33)

Il campione di controllo per i controlli in loco dei regimi di aiuto per superficie dovrebbe essere costituito in base ad un metodo di campionamento stratificato al fine di contenere l’onere amministrativo entro limiti proporzionati e il numero dei beneficiari da sottoporre a controllo in loco a un livello ragionevole. Il metodo di campionamento stratificato dovrebbe comprendere una parte casuale in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo. Tuttavia, per quanto riguarda i controlli in loco relativi al pagamento per l’inverdimento, ai regimi di aiuti per animale o alle misure di sviluppo rurale, il campione dovrebbe essere selezionato in parte sulla base di un’analisi dei rischi. L’autorità competente dovrebbe stabilire i fattori di rischio per le superfici in cui il rischio di errori è più elevato. Per garantire la pertinenza e l’efficacia delle analisi dei rischi è opportuno che l’efficienza dei criteri di rischio sia valutata e aggiornata su base annua tenendo conto della rilevanza di ciascun criterio di rischio, confrontando i risultati relativi a campioni selezionati a caso e in base al rischio e considerando la situazione specifica dello Stato membro e la natura dell’inadempienza.

(34)

In alcuni casi è opportuno effettuare controlli in loco prima che tutte le domande siano pervenute. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad effettuare una selezione parziale del campione di controllo prima della fine del periodo di presentazione delle domande.

(35)

Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta dei beneficiari da controllare. È opportuno che gli Stati membri tengano un registro contenente queste informazioni.

(36)

Inadempienze significative riscontrate durante i controlli in loco dovrebbero imporre un livello più elevato di controlli nell’anno successivo al fine di raggiungere un livello accettabile di affidabilità quanto all’esattezza delle domande di aiuto e delle domande di pagamento in questione.

(37)

È necessario stabilire le condizioni alle quali si può considerare giustificata una riduzione del livello minimo dei controlli in loco per taluni regimi di aiuto e talune misure di sostegno sulla base di un buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo e di tassi di errore che restano ad un livello accettabile.

(38)

Al fine di garantire un adeguato monitoraggio e un controllo efficace, i controlli in loco dei regimi di aiuto per superficie e delle misure di sviluppo rurale dovrebbero riguardare tutte le parcelle agricole dichiarate. Per talune misure di sviluppo rurale il controllo in loco dovrebbe coprire anche i terreni non agricoli. Al fine di agevolare l’attuazione del sistema integrato, dovrebbe essere consentito di limitare la vera e propria misurazione delle parcelle agricole a un campione casuale del 50 % delle parcelle agricole dichiarate. I risultati delle misurazioni a campione dovrebbero essere estrapolati al resto della popolazione o le misurazioni dovrebbero essere estese a tutte le parcelle agricole dichiarate.

(39)

È opportuno stabilire le norme riguardanti gli elementi dei controlli in loco, la verifica delle condizioni di ammissibilità, i metodi di misurazione delle superfici e gli strumenti di misurazione che gli Stati membri sono tenuti ad utilizzare ai fini dei controlli in loco per garantire una qualità della misurazione equivalente a quella richiesta dalle norme tecniche elaborate a livello dell’Unione.

(40)

È opportuno stabilire le condizioni per l’esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo che, qualora la fotointerpretazione non fornisca risultati abbastanza chiari, si debba comunque ricorrere ai controlli sul campo. A causa di condizioni meteorologiche avverse, ad esempio, potrebbe accadere che non per tutte le parcelle siano disponibili immagini di qualità sufficiente per verificare tutte le condizioni di ammissibilità o effettuare la misurazione della superficie. In questi casi il controllo in loco dovrebbe essere svolto o integrato con mezzi tradizionali. È inoltre opportuno esigere che la verifica della conformità con tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi sia effettuata allo stesso livello di accuratezza di un controllo in loco svolto con mezzi tradizionali.

(41)

Per consentire alle autorità nazionali e alle autorità competenti dell’Unione di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, i dati pertinenti dovrebbero essere registrati in una relazione di controllo. Il beneficiario o un suo rappresentante dovrebbe avere la possibilità di firmare la relazione. Tuttavia, nel caso di controlli in loco eseguiti mediante telerilevamento, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere tale possibilità soltanto se i controlli evidenziano inadempienze. A prescindere dal genere di controllo in loco effettuato, il beneficiario dovrebbe ricevere una copia della relazione qualora siano riscontrate inadempienze.

(42)

Specifiche disposizioni in materia di controllo sono state adottate sulla base del regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione (6). Ogni volta che vengono effettuati controlli ai sensi del suddetto regolamento, i risultati dovrebbero essere inclusi nella relazione di controllo ai fini del sistema integrato.

(43)

Per quanto riguarda gli Stati membri che optano per l’applicazione di un regime di aiuto per animale o di una misura di sostegno connessa agli animali, il calendario e il contenuto minimo dei controlli in loco dovrebbero essere specificati con riguardo all’aiuto o al sostegno chiesti nell’ambito di tali regimi di aiuto o misure di sostegno. È essenziale effettuare tali controlli in loco al fine di verificare in modo efficace l’esattezza delle dichiarazioni effettuate nelle domande di aiuto o di pagamento e nelle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali. I controlli in loco relativi ai regimi di aiuto per animale o alle misure di sostegno connesse agli animali dovrebbero includere in particolare la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità, l’esattezza dei dati contenuti nel registro e, se del caso, i passaporti.

(44)

Per consentire alle autorità nazionali competenti e alle autorità competenti dell’Unione di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, i dati pertinenti dovrebbero essere registrati in una relazione di controllo. Il beneficiario o un suo rappresentante dovrebbe avere la possibilità di firmare la relazione durante il controllo. A prescindere dal genere di controllo in loco effettuato, il beneficiario dovrebbe ricevere una copia della relazione qualora siano riscontrate inadempienze.

(45)

Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno fissare le norme per l’attuazione del sistema che deve essere utilizzato dagli Stati membri per la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa.

(46)

A tal fine è necessario prevedere un periodo in cui non si possa procedere alla raccolta della canapa destinata alla produzione di fibre dopo la fioritura per consentire l’efficace esecuzione dei controlli imposti per questo tipo di coltura.

(47)

Occorrono regole più particolareggiate per l’organizzazione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco e per il calcolo delle sanzioni amministrative per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale che non rientrano nell’ambito del sistema integrato.

(48)

Date le particolari caratteristiche di tali misure, i controlli amministrativi dovrebbero verificare la conformità con il diritto unionale o il diritto nazionale e con il pertinente programma di sviluppo rurale e vertere su tutti i criteri di ammissibilità, sugli impegni e sugli obblighi che possono essere verificati da tali controlli. Per verificare la realizzazione di operazioni di investimento, i controlli amministrativi dovrebbero di norma comprendere anche una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento.

(49)

I controlli in loco dovrebbero essere organizzati sulla base di campioni casuali e di campioni basati sul rischio. La proporzione del campione casuale dovrebbe essere sufficientemente elevata da ottenere un tasso di errore rappresentativo.

(50)

Al fine di garantire controlli sufficienti, è necessario definire un livello di controllo minimo per i controlli in loco. Tale livello dovrebbe essere aumentato qualora i controlli rivelino inadempienze significative. Allo stesso modo, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di ridurre il livello quando i tassi di errore sono al di sotto della soglia di rilevanza e i sistemi di gestione e di controllo funzionano correttamente.

(51)

È necessario definire il contenuto dei controlli in loco al fine di garantire la loro applicazione uniforme.

(52)

È opportuno svolgere controlli ex post sulle operazioni di investimento per verificare il rispetto del requisito di stabilità di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Si dovrebbero precisare la base e il contenuto di tali controlli.

(53)

L’esperienza ha dimostrato che sono necessarie disposizioni di controllo specifiche per determinate misure di sviluppo rurale e per le spese relative all’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri.

(54)

A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, non possono essere applicate sanzioni amministrative nei casi in cui l’inadempienza sia di scarsa rilevanza, anche se espressa sotto forma di una soglia. È opportuno stabilire norme relative a determinate misure di sviluppo rurale per definire le inadempienze di scarsa rilevanza, compresa la fissazione di una soglia quantitativa espressa in percentuale dell’importo ammissibile del sostegno. È opportuno definire tale soglia, al di sopra della quale si dovrebbe applicare una sanzione amministrativa proporzionata.

(55)

Per sorvegliare l’adempimento dei diversi obblighi di condizionalità è necessario istituire un sistema di controllo e predisporre adeguate sanzioni amministrative. A questo scopo le varie autorità degli Stati membri sono tenute a comunicare informazioni, segnatamente sulle domande di aiuto, sui campioni di controllo e sui risultati dei controlli in loco. È opportuno definire i principali elementi di tale sistema.

(56)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 introduce obblighi di condizionalità per i beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, sostegno nel settore vitivinicolo ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e i premi annuali previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e prevede un sistema di riduzioni ed esclusioni nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati. È opportuno definire le modalità di applicazione di detto sistema.

(57)

I controlli di condizionalità possono essere ultimati prima o dopo il ricevimento dei pagamenti e dei premi annuali di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In particolare, se tali controlli non possono essere ultimati prima del ricevimento dei suddetti pagamenti e premi annuali, l’importo che deve essere versato dal beneficiario a seguito di una sanzione amministrativa dovrebbe essere recuperato in conformità al presente regolamento o tramite compensazione.

(58)

È opportuno stabilire le norme concernenti le autorità degli Stati membri responsabili del sistema di controllo relativo agli obblighi di condizionalità.

(59)

Si dovrebbe stabilire la percentuale minima di controlli riguardanti il rispetto degli obblighi di condizionalità. Detta percentuale dovrebbe essere fissata almeno all’1 % del numero totale di beneficiari di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 che rientrano nella sfera di competenza di ciascuna autorità di controllo, selezionati sulla base di un’adeguata analisi dei rischi.

(60)

Ai fini del calcolo del campione di controllo, nel caso specifico di un’associazione di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità nel decidere se considerare l’associazione nel suo complesso o ciascuno dei suoi soci a titolo individuale.

(61)

È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di raggiungere la percentuale minima di controlli a livello di ciascuna autorità di controllo competente, a livello dell’organismo pagatore, a livello di un atto o di una norma determinati o anche a livello di un gruppo di atti o di norme.

(62)

Ove la normativa specifica applicabile agli atti o alle norme preveda già percentuali minime di controlli, gli Stati membri dovrebbero rispettare tali percentuali. È tuttavia opportuno permettere agli Stati membri di applicare una percentuale di controllo unica per i controlli in loco relativi alla condizionalità. Ove gli Stati membri scelgano questa opzione, le eventuali inadempienze constatate nel corso di controlli in loco effettuati in virtù della normativa settoriale dovrebbero essere menzionate nella relazione di controllo e successivamente verificate nell’ambito della condizionalità.

(63)

A fini di semplificazione, per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità in relazione alla direttiva 96/22/CE del Consiglio (10) è opportuno che l’applicazione di un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio sia considerata atta a soddisfare il requisito della percentuale minima stabilito dal presente regolamento.

(64)

Gli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per raggiungere la percentuale minima di controlli utilizzando i risultati di altri controlli in loco o sostituendo i beneficiari.

(65)

Al fine di evitare un allentamento del sistema di controllo, in particolare per quanto riguarda il campionamento per i controlli in loco della condizionalità, i controlli di verifica effettuati in riferimento alla norma «de minimis» di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo del campione minimo di controllo della condizionalità.

(66)

La constatazione di un livello significativo di inadempienze in relazione alla condizionalità dovrebbe portare a un aumento del numero di controlli in loco durante l’anno successivo al fine di raggiungere un livello accettabile di affidabilità quanto all’esattezza delle domande di aiuto in questione. I controlli aggiuntivi dovrebbero riguardare gli atti o le norme in questione.

(67)

Per quanto riguarda l’applicazione della norma de minimis, conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è importante stabilire la percentuale di beneficiari da sottoporre a controlli al fine di verificare che sia stato posto rimedio alle inadempienze accertate.

(68)

Il campione di controllo per la verifica della condizionalità dovrebbe essere selezionato in parte sulla base di un’analisi dei rischi e in parte in modo casuale. I fattori di rischio pertinenti dovrebbero essere stabiliti dall’autorità competente, poiché essa si trova nella posizione migliore per compiere tale scelta. Per garantire la pertinenza e l’efficacia delle analisi dei rischi è opportuno che la loro efficienza sia valutata e aggiornata su base annua tenendo conto della rilevanza di ciascun fattore di rischio, confrontando i risultati relativi a campioni selezionati a caso e in base al rischio e considerando la situazione specifica dello Stato membro.

(69)

È possibile migliorare il campionamento ai fini dei controlli in loco relativi alla condizionalità consentendo agli Stati membri di tener conto dell’analisi dei rischi concernente la partecipazione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché ai sistemi di certificazione pertinenti. Tuttavia, se si tiene conto di tale partecipazione, si dovrebbe dimostrare che i beneficiari che partecipano a tali sistemi rappresentano un rischio inferiore rispetto a quelli che non vi partecipano.

(70)

In alcuni casi è opportuno effettuare controlli in loco relativi alla condizionalità prima che tutte le domande siano pervenute. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad effettuare una selezione parziale del campione di controllo prima della fine del periodo di presentazione delle domande.

(71)

Come norma generale, il campione di controllo per la verifica della condizionalità dovrebbe essere selezionato dall’insieme della popolazione di beneficiari di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dei quali l’autorità di controllo competente è responsabile. In deroga a tale disposizione, i campioni possono essere selezionati separatamente da ciascuna delle tre categorie di beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a costituire il campione di controllo sulla base dei campioni di beneficiari selezionati per i controlli in loco vertenti sui criteri di ammissibilità. Anche una combinazione delle procedure dovrebbe essere autorizzata soltanto nella misura in cui renda più efficace il sistema di controllo.

(72)

Qualora per i controlli in loco sia selezionata un’associazione di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è opportuno garantire che tutti i suoi soci siano sottoposti a verifica per quanto riguarda il rispetto dei criteri e delle norme pertinenti.

(73)

I controlli in loco relativi alla condizionalità richiedono in generale più ispezioni nella stessa azienda. Al fine di ridurre l’onere costituito dai controlli sia per i beneficiari che per le amministrazioni, dovrebbe essere possibile limitare tali controlli a una sola ispezione. È opportuno precisare il momento in cui tale ispezione deve essere effettuata. Parallelamente, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia effettuato nel corso dello stesso anno civile un controllo effettivo e rappresentativo dei criteri e delle norme.

(74)

La limitazione dei controlli in loco a un campione costituito da almeno la metà delle parcelle interessate non dovrebbe comportare una riduzione proporzionale della pertinente sanzione eventuale.

(75)

Al fine di semplificare i controlli in loco relativi alla condizionalità e sfruttare al meglio le capacità di controllo esistenti, dovrebbe essere possibile, quando l’efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche tramite controllo in loco, la sostituzione dei controlli nell’azienda con controlli amministrativi.

(76)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di utilizzare, ai fini dei controlli in loco relativi alla condizionalità, indicatori oggettivi specifici di taluni criteri o talune norme. Tali indicatori dovrebbero tuttavia avere un legame diretto con i criteri o le norme che rappresentano e includere tutti gli elementi che devono essere controllati.

(77)

I controlli in loco dovrebbero essere effettuati nel corso dell’anno civile in cui sono state presentate le corrispondenti domande di aiuto e domande di pagamento. Per quanto riguarda i richiedenti dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i relativi controlli dovrebbero essere effettuati in qualsiasi momento durante il periodo indicato all’articolo 97, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(78)

Occorre stabilire le norme per la stesura di relazioni di controllo specifiche e circostanziate in materia di condizionalità. Gli ispettori specializzati che intervengono sul campo dovrebbero segnalare ogni accertamento e precisarne la gravità, affinché l’organismo pagatore possa fissare le conseguenti riduzioni o, se del caso, decidere l’esclusione dell’interessato dal beneficio dei pagamenti e dei premi annuali di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(79)

Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi per cui il beneficiario è stato scelto per il controllo in loco. È opportuno che gli Stati membri tengano un registro contenente queste informazioni.

(80)

Tutti gli organismi pagatori competenti per la gestione dei vari pagamenti soggetti alla condizionalità dovrebbero essere informati dei risultati dei controlli effettuati sulla condizionalità, affinché siano applicate le opportune riduzioni qualora gli accertamenti lo giustifichino.

(81)

I beneficiari dovrebbero essere informati in merito ad eventuali inadempienze identificate a seguito di un controllo in loco. È opportuno fissare un termine entro il quale i beneficiari dovrebbero ricevere questa informazione. Tuttavia, il superamento di tale termine non dovrebbe dare la possibilità ai beneficiari interessati di evitare le conseguenze di un’inadempienza rilevata.

(82)

Per quanto riguarda la norma «de minimis» o il sistema di allerta precoce di cui rispettivamente all’articolo 97, paragrafo 3, e all’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno chiarire che l’obbligo di informare il beneficiario delle misure correttive non si applica qualora il beneficiario abbia già preso misure immediate.

(83)

È opportuno stabilire i requisiti relativi alle modalità con cui porre rimedio al le inadempienze per le situazioni in cui uno Stato membro decida di non applicare alcuna sanzione amministrativa secondo quanto previsto all’articolo 97, paragrafo 3, e all’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(84)

Al fine di migliorare la comunicazione tra le parti che partecipano al controllo, è opportuno disporre che i pertinenti documenti giustificativi siano trasmessi o resi accessibili all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento su richiesta.

(85)

La sanzione amministrativa dovrebbe essere applicata all’importo totale dei pagamenti elencati all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, concessi o da concedere al beneficiario, in relazione alle pertinenti domande di aiuto o domande di pagamento presentate nel corso dell’anno civile dell’accertamento. Per quanto riguarda in particolare i richiedenti delle misure previste dai regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la sanzione amministrativa dovrebbe essere applicata all’importo totale percepito in applicazione dei regimi di sostegno previsti dai suddetti articoli. Per quanto riguarda la misura relativa alla ristrutturazione e alla riconversione, l’importo complessivo dovrebbe essere diviso per tre.

(86)

Nel caso di un’associazione di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la riduzione dovuta a inadempienze da parte di un socio dovrebbe essere calcolata in base alle pertinenti disposizioni in materia di condizionalità. L’applicazione della percentuale di riduzione risultante dovrebbe tener conto del fatto che gli obblighi di condizionalità sono individuali e dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità. Tuttavia è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere se tale riduzione debba essere applicata all’associazione o soltanto ai soci inadempienti.

(87)

È opportuno stabilire norme procedurali e tecniche dettagliate concernenti il calcolo e l’applicazione delle sanzioni amministrative relative agli obblighi di condizionalità.

(88)

Le riduzioni e le esclusioni dovrebbero essere graduate in funzione della gravità dell’inadempienza commessa e contemplare l’esclusione totale del beneficiario da tutti i pagamenti di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l’anno civile successivo.

(89)

Il comitato per i pagamenti diretti e il comitato per lo sviluppo rurale non hanno emesso un parere entro il termine stabilito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda:

a)

le comunicazioni che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione in conformità ai loro obblighi di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;

b)

i controlli amministrativi e in loco che devono essere svolti dagli Stati membri per quanto riguarda il rispetto di criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi;

c)

il livello minimo dei controlli in loco nonché l’obbligo di aumentare tale livello o la possibilità di ridurlo;

d)

la comunicazione di relazioni relative alle verifiche e ai controlli svolti e dei relativi risultati;

e)

le autorità competenti per l’esecuzione dei controlli di conformità nonché il contenuto di tali controlli;

f)

le misure di controllo specifiche e i metodi per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa;

g)

l’istituzione e il funzionamento di un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute ai fini del pagamento specifico per il cotone;

h)

i casi in cui le domande di aiuto e le domande di pagamento o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione;

i)

l’applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale dei pagamenti;

j)

il recupero degli importi indebitamente erogati e le relative sanzioni nonché il recupero dei diritti all’aiuto indebitamente assegnati e l’applicazione degli interessi;

k)

l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative;

l)

la definizione delle inadempienze di scarsa rilevanza;

m)

le domande di aiuto e le domande di pagamento, nonché le domande di diritti all’aiuto, compreso l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, le prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, le disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, l’esenzione dall’obbligo di presentare una domanda di aiuto e le disposizioni che consentono agli Stati membri di seguire procedure semplificate;

n)

lo svolgimento dei controlli volti a verificare l’adempimento degli obblighi nonché l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco;

o)

le specifiche tecniche necessarie ai fini dell’attuazione uniforme del titolo V, capo II, del regolamento (CE) n. 1306/2013;

p)

la cessione di aziende;

q)

il pagamento di anticipi;

r)

lo svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità, tenendo conto della partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale e a un sistema di certificazione;

s)

il calcolo e l’applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli obblighi di condizionalità, anche per quanto riguarda i beneficiari costituiti da un’associazione di persone.

Articolo 2

Scambio di informazioni in materia di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni

1.   Ai fini della corretta gestione dei regimi di aiuti e delle misure di sostegno e ove, all’interno di uno Stato membro, più di un organismo pagatore sia responsabile per la gestione dei pagamenti diretti e delle misure di sviluppo rurale nei riguardi dello stesso beneficiario, lo Stato membro interessato adotta le misure idonee ad assicurare, se del caso, che le informazioni richieste nelle domande di aiuto, nelle domande di sostegno, nelle domande di pagamento o in altre dichiarazioni siano messe a disposizione di tutti gli organismi pagatori interessati.

2.   Se i controlli non sono effettuati dall’organismo pagatore responsabile, lo Stato membro interessato provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti e sui relativi risultati. Spetta all’organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie.

Articolo 3

Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni

1.   Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un’altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall’autorità competente.

Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all’articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell’azienda possa sostituire il ritiro scritto.

2.   Se l’autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l’autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

3.   I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Articolo 4

Correzione e adeguamento di errori palesi

Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L’autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.

Articolo 5

Applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Se un caso di inadempienza che è oggetto dell’applicazione di sanzioni in conformità al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (11) è anche oggetto di revoche o sanzioni in conformità al titolo II, capi III e IV, o al titolo III di detto regolamento:

a)

le riduzioni, i rifiuti, le revoche o le sanzioni di cui al titolo II, capi III e IV, o al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano in relazione ai regimi di pagamento diretto o alle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato;

b)

le sanzioni di cui al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano all’importo totale dei pagamenti da erogare al beneficiario interessato, a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che non sono soggetti alle riduzioni, ai rifiuti, alle revoche o alle sanzioni di cui alla lettera a).

Le riduzioni, i rifiuti, le revoche e le sanzioni di cui al primo comma si applicano in conformità all’articolo 6 del presente regolamento, ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni unionali o dalla normativa nazionale.

Articolo 6

Ordine delle riduzioni, dei rifiuti, delle revoche e delle sanzioni per ciascun regime di pagamento diretto o ciascuna misura di sviluppo rurale

1.   L’importo del pagamento da concedere a un beneficiario nell’ambito di un regime di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 è determinato dallo Stato membro sulla base delle condizioni stabilite a norma di tale regolamento nonché dei programmi a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e delle isole minori del Mar Egeo, introdotti, rispettivamente, con i regolamenti (UE) n. 228/2013 (12) e (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), per il regime di sostegno diretto in questione.

2.   Per ciascun regime di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e per ciascuna misura di sviluppo rurale che rientra nell’ambito del sistema integrato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 6, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, le riduzioni, le revoche e le sanzioni sono calcolate, se del caso, nell’ordine seguente:

a)

le riduzioni e le sanzioni di cui al titolo II, capo IV, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo le sanzioni di cui all’articolo 16 dello stesso regolamento, sono applicate a tutti i casi di inadempienza;

b)

l’importo risultante dall’applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo dei rifiuti di cui al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

c)

l’importo risultante dall’applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate tardivamente a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

d)

l’importo risultante dall’applicazione della lettera c) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per la mancata dichiarazione di parcelle agricole a norma dell’articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

e)

l’importo risultante dall’applicazione della lettera d) serve da base per il calcolo delle revoche di cui al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

f)

l’importo risultante dall’applicazione della lettera e) serve da base per praticare:

i)

la riduzione lineare di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

ii)

la riduzione lineare di cui all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

iii)

la riduzione lineare di cui all’articolo 65, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

iv)

la riduzione lineare di cui all’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

v)

la riduzione lineare che si pratica se i pagamenti da effettuare a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1307/2013 superano il massimale nazionale fissato in conformità all’articolo 42, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

3.   L’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 2, lettera f), serve da base per applicare:

a)

la riduzione dei pagamenti di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

b)

la percentuale di riduzione lineare determinata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

c)

il tasso di adattamento di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4.   L’importo del pagamento risultante dall’applicazione del paragrafo 3 serve da base per il calcolo delle eventuali riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Articolo 7

Recupero di importi indebitamente erogati

1.   In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.

2.   Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell’indebito.

3.   L’obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l’errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

Articolo 8

Cessione di aziende

1.   Ai fini del presente articolo, si intende per:

a)   «cessione di un’azienda»: la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;

b)   «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;

c)   «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l’azienda.

2.   Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all’azienda ceduta.

3.   L’aiuto o il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

a)

entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa l’autorità competente dell’avvenuta cessione e chiede il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno;

b)

il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall’autorità competente;

c)

l’azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno.

4.   Dopo che il cessionario ha comunicato all’autorità competente la cessione dell’azienda e richiesto il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno a norma del paragrafo 3, lettera a):

a)

tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l’autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;

b)

tutte le operazioni necessarie per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell’applicazione delle pertinenti norme dell’Unione;

c)

l’azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un’azienda distinta per quanto riguarda l’anno di domanda in questione.

5.   Gli Stati membri possono decidere, se del caso, di concedere l’aiuto e/o il sostegno al cedente. In tal caso:

a)

nessun aiuto o sostegno è versato al cessionario;

b)

gli Stati membri applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 9

Comunicazioni

1.   Ogni anno, entro il 15 luglio, per tutti i regimi di pagamento diretto, le misure di sviluppo rurale, l’assistenza tecnica e i regimi di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di controllo e le statistiche di controllo per l’anno civile trascorso e in particolare:

a)

i dati relativi ai singoli beneficiari per quanto riguarda le domande di aiuto e le domande di pagamento, le superfici e gli animali dichiarati o oggetto di domanda e i risultati dei controlli amministrativi, in loco ed ex post;

b)

ove applicabile, i risultati dei controlli relativi alla condizionalità, comprese le riduzioni ed esclusioni pertinenti.

Tale comunicazione è effettuata per via elettronica secondo le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo messe a loro disposizione dalla Commissione.

2.   Entro il 15 luglio 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle opzioni scelte per il controllo dei requisiti di condizionalità e degli organismi di controllo competenti per la verifica dei criteri e delle norme di condizionalità. Eventuali modifiche successive concernenti le informazioni fornite in tale relazione sono trasmesse senza indugio.

3.   Ogni anno, entro il 15 luglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure adottate per la gestione e il controllo del sostegno accoppiato facoltativo nell’anno civile precedente.

4.   I dati in formato elettronico raccolti nel quadro del sistema integrato servono da supporto alla comunicazione delle informazioni da inviare alla Commissione nell’ambito delle normative settoriali.

TITOLO II

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

CAPO I

Norme generali

Articolo 10

Anticipi sui pagamenti diretti

Gli Stati membri possono versare ai beneficiari anticipi sui pagamenti diretti senza applicare il tasso di adattamento della disciplina finanziaria di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande di aiuto per un determinato anno. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1o dicembre tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento per l’importo complessivo dei pagamenti diretti nell’anno civile corrispondente.

CAPO II

Domande di aiuto e domande di pagamento

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 11

Semplificazione delle procedure

1.   Salvo ove diversamente disposto dai regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 o dal presente regolamento, gli Stati membri possono autorizzare o richiedere che le comunicazioni di qualsiasi tipo effettuate nel quadro del presente regolamento, dal beneficiario alle autorità e viceversa, siano trasmesse per via elettronica, a condizione che ciò non comporti alcuna discriminazione tra i beneficiari e che siano adottate le misure necessarie per garantire, in particolare, che:

a)

il beneficiario sia identificato in modo inequivocabile;

b)

il beneficiario soddisfi tutti i requisiti previsti nell’ambito del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione;

c)

i dati trasmessi siano affidabili ai fini della corretta gestione del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione; ove si utilizzino i dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 9, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, la banca stessa offra le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione;

d)

tutti i documenti di accompagnamento che non sia possibile trasmettere per via elettronica pervengano all’autorità competente entro gli stessi termini previsti per le domande inoltrate per via non elettronica.

2.   Ferme restando le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari e non siano intervenuti cambiamenti rispetto all’ultima domanda di aiuto o domanda di pagamento presentata nell’ambito del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione in conformità all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare dati provenienti da fonti di dati a disposizione delle autorità nazionali ai fini delle domande di aiuto e delle domande di pagamento. In tal caso lo Stato membro provvede a far sì che tali fonti di dati offrano il livello di certezza necessario per la corretta gestione dei dati al fine di garantire l’affidabilità, l’integrità e la sicurezza degli stessi.

3.   Ove possibile, l’autorità competente può domandare le informazioni richieste nei documenti giustificativi da accludere alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento direttamente alla fonte delle informazioni medesime.

Articolo 12

Disposizioni generali relative alla domanda unica e alla presentazione di domande di sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale

1.   Se gli Stati membri decidono, a norma dell’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che le domande di aiuto per i pagamenti diretti e le domande di pagamento per le misure di sviluppo rurale devono essere integrate nella domanda unica, gli articoli 20, 21 e 22 del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, ai particolari requisiti stabiliti in relazione alla domanda di aiuto e/o alla domanda di pagamento nell’ambito di tali regimi o misure.

2.   Un beneficiario che presenta una domanda di aiuto e/o di sostegno nel quadro di uno dei pagamenti diretti per superficie o di una delle misure di sviluppo rurale può presentare soltanto una domanda unica all’anno.

3.   Gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle domande di sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale.

Articolo 13

Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento

1.   Gli Stati membri fissano il termine ultimo entro il quale la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento sono presentate. Il termine ultimo non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno. Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.

Nel fissare il termine ultimo gli Stati membri tengono conto del tempo necessario perché tutti i dati pertinenti siano disponibili ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell’aiuto e/o del sostegno e si adoperano affinché possano essere programmati controlli efficaci.

2.   Secondo la procedura di cui all’articolo 78, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il termine ultimo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere fissato a una data successiva in determinate zone soggette a condizioni climatiche eccezionali.

Articolo 14

Contenuto della domanda unica o della domanda di pagamento

1.   La domanda unica o la domanda di pagamento contiene tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno, e in particolare:

a)

l’identità del beneficiario;

b)

i dettagli dei regimi di pagamento diretto e/o delle misure di sviluppo rurale di cui trattasi;

c)

l’identificazione dei diritti all’aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ai fini del regime di pagamento di base;

d)

gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle agricole dell’azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, ulteriori indicazioni circa l’uso delle parcelle agricole;

e)

se del caso, gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale;

f)

ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l’ammissibilità al regime e/o alla misura di cui trattasi;

g)

una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di pagamento diretto e/o alle misure di sviluppo rurale in questione;

h)

se del caso, l’indicazione da parte del beneficiario di essere incluso nell’elenco di aziende o attività non agricole di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Ai fini dell’identificazione dei diritti all’aiuto di cui al paragrafo 1, lettera c), i moduli prestabiliti forniti al beneficiario a norma dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 recano l’identificazione dei diritti all’aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

3.   Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 17 del presente regolamento per quanto riguarda i diritti all’aiuto.

Articolo 15

Modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento

1.   Dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento, singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto possono essere aggiunti o modificati nella domanda unica o nella domanda di pagamento a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati.

Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all’uso o al regime di pagamento diretto o alla misura di sviluppo rurale in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all’aiuto già dichiarati nella domanda unica.

Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare di conseguenza anche tali documenti o contratti.

2.   Le modifiche apportate in conformità al paragrafo 1 sono comunicate per iscritto all’autorità competente entro il 31 maggio dell’anno di cui trattasi, salvo nel caso di Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia, dove sono comunicate entro il 15 giugno dell’anno di cui trattasi.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare un termine ultimo anteriore per la comunicazione di modifiche. Tale termine non può tuttavia precedere di oltre 15 giorni di calendario il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento fissato in conformità all’articolo 13, paragrafo 1.

3.   Se l’autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda unica o nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Articolo 16

Correzione dei moduli prestabiliti

Al momento della presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto e/o della domanda di pagamento il beneficiario corregge il modulo prestabilito di cui all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all’aiuto in conformità all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1307/2013, oppure qualora il modulo prestabilito contenga informazioni errate.

Sezione 2

Domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie

Articolo 17

Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie

1.   Ai fini dell’identificazione di tutte le parcelle agricole dell’azienda e/o delle superfici non agricole di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettere d) ed e), l’autorità competente fornisce al beneficiario il modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico di cui all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 tramite un’interfaccia basata sul SIG, che consente il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle zone dichiarate (in prosieguo: «modulo per le richieste di aiuto basate su strumenti geospaziali»).

2.   Il paragrafo 1 si applica come segue:

a)

a decorrere dall’anno di domanda 2016, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie nel corso dell’anno precedente;

b)

a decorrere dall’anno di domanda 2017, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 75 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie nel corso dell’anno precedente;

c)

a decorrere dall’anno di domanda 2018, a tutti i beneficiari.

3.   Ove il beneficiario non sia in grado di presentare la domanda di aiuto e/o la domanda di pagamento utilizzando il modulo per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, l’autorità competente fornisce al beneficiario:

a)

l’assistenza tecnica necessaria; o

b)

i moduli prestabiliti e il corrispondente materiale grafico su carta. In tal caso l’autorità competente trascrive le informazioni ricevute dal beneficiario nel modulo per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali.

4.   I moduli prestabiliti forniti al beneficiario specificano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e la superficie determinata nel corso dell’anno precedente per parcella agricola ai fini del regime di pagamento di base, del regime di pagamento unico per superficie e/o della misura di sviluppo rurale connessa alla superficie.

Il materiale grafico fornito al beneficiario conformemente all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 indica i confini e l’identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e i confini delle parcelle agricole determinate nell’anno precedente al fine di consentire al beneficiario di indicare correttamente le dimensioni e l’ubicazione di ciascuna parcella agricola. A partire dall’anno di domanda 2016 sono inoltre indicati il tipo, le dimensioni e l’ubicazione delle aree di interesse ecologico determinate nell’anno precedente.

5.   Il beneficiario identifica in modo inequivocabile e dichiara la superficie di ciascuna parcella agricola e, se del caso, il tipo, le dimensioni e l’ubicazione delle aree di interesse ecologico. Per quanto riguarda il pagamento per l’inverdimento, il beneficiario specifica inoltre l’uso delle parcelle agricole dichiarate.

A tal fine il beneficiario può confermare le informazioni già fornite nel modulo prestabilito. Tuttavia, qualora i dati relativi alla superficie, all’ubicazione o ai confini della parcella agricola o, se del caso, alle dimensioni e all’ubicazione delle aree di interesse ecologico non siano corretti o completi, il beneficiario provvede a correggere o modificare il modulo prestabilito.

Sulla base delle correzioni o integrazioni fornite dai beneficiari nel modulo prestabilito, l’autorità competente valuta, considerato l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se sia necessario un aggiornamento della corrispondente parcella di riferimento.

6.   Se il beneficiario svolge pratiche equivalenti a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, tramite impegni assunti ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (14) o dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’impegno è indicato nella domanda di aiuto con riferimento alla corrispondente domanda di pagamento.

Se il beneficiario svolge pratiche equivalenti tramite sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i paragrafi 4 e 5 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, per quanto riguarda il modulo prestabilito e la dichiarazione del beneficiario.

Ai fini dell’attuazione regionale o collettiva di cui all’articolo 46, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e per la parte degli obblighi inerenti all’area di interesse ecologico che devono rispettare individualmente, i beneficiari che partecipano a tale attuazione regionale o collettiva identificano in modo inequivocabile e dichiarano, per ciascuna parcella agricola, il tipo, le dimensioni e l’ubicazione dell’area di interesse ecologico in conformità al paragrafo 5 del presente articolo. Nelle loro domande di aiuto o domande di pagamento i beneficiari fanno riferimento alla dichiarazione di attuazione regionale o collettiva di cui all’articolo 18 del presente regolamento.

7.   Per le superfici utilizzate per la produzione di canapa in conformità all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la domanda unica reca:

a)

tutte le informazioni richieste per l’identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l’indicazione delle varietà di sementi utilizzate;

b)

un’indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);

c)

le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (15), in particolare dell’articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

In deroga al primo comma, lettera c), se la semina ha luogo dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, le etichette sono trasmesse entro il 30 giugno. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite al beneficiario dopo essere state trasmesse in conformità a tale disposizione. Sulle etichette rispedite è indicato che sono state utilizzate per una domanda.

8.   Nel caso del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la domanda unica reca:

a)

il nome della varietà di sementi di cotone utilizzata;

b)

ove applicabile, il nome e l’indirizzo dell’organizzazione interprofessionale riconosciuta cui appartiene il beneficiario.

9.   Le superfici che non sono utilizzate ai fini dei regimi di aiuto di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 sono dichiarate in una o più rubriche «altri usi».

Articolo 18

Dichiarazione di attuazione regionale o collettiva

Per ciascuna attuazione regionale o collettiva di cui all’articolo 46, paragrafo 5 o 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è presentata una dichiarazione a integrazione della domanda di aiuto o della domanda di pagamento di ciascun beneficiario partecipante.

La dichiarazione contiene tutte le informazioni complementari necessarie per verificare il rispetto degli obblighi in materia di attuazione regionale o collettiva in conformità all’articolo 46, paragrafo 5 o 6, di detto regolamento, in particolare:

a)

l’identificazione univoca di ciascun beneficiario partecipante;

b)

la percentuale minima che ciascun beneficiario partecipante deve soddisfare individualmente indicata all’articolo 46, paragrafo 6, secondo comma, di detto regolamento;

c)

la superficie totale delle strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti di cui all’articolo 46, paragrafo 5, di detto regolamento o dell’area di interesse ecologico comune di cui all’articolo 46, paragrafo 6, di detto regolamento, in relazione alla quale gli obblighi sono assolti collettivamente;

d)

il materiale grafico prestabilito indicante i confini e l’identificazione unica delle parcelle di riferimento che deve essere utilizzato per identificare in modo inequivocabile le strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti o l’area di interesse ecologico comune e indicarne i confini.

Nel caso dell’attuazione regionale, se il piano dettagliato di cui all’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 contiene tutte le informazioni di cui al secondo comma del presente articolo, la dichiarazione di cui al primo comma può essere sostituita da un rinvio a tale piano.

Nel caso dell’attuazione collettiva, la dichiarazione di cui al primo comma è integrata dall’accordo scritto di cui all’articolo 47, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

Articolo 19

Domande relative alla partecipazione al regime per i piccoli agricoltori e al ritiro dallo stesso

1.   Le domande di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori di cui all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 presentate nel 2015 contengono un riferimento alla domanda unica presentata per l’anno di domanda 2015 dal medesimo beneficiario e, se del caso, una dichiarazione con la quale il beneficiario attesta di aver preso atto delle condizioni particolari relative al regime per i piccoli agricoltori previste all’articolo 64 del medesimo regolamento.

Gli Stati membri possono decidere se la domanda di cui al primo comma debba essere presentata insieme alla domanda unica o come parte della stessa.

2.   A decorrere dall’anno di domanda 2016 gli Stati membri prevedono la procedura semplificata di domanda di cui all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3.   I moduli prestabiliti da utilizzare nella procedura di domanda di cui al paragrafo 2 sono elaborati sulla base delle informazioni trasmesse con la domanda unica presentata per l’anno di domanda 2015 e recano in particolare:

a)

tutte le informazioni aggiuntive necessarie per stabilire la conformità con l’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e, se del caso, tutte le informazioni aggiuntive necessarie per confermare che il beneficiario soddisfa ancora le condizioni dell’articolo 9 del medesimo regolamento;

b)

una dichiarazione del beneficiario in cui attesta di aver preso atto delle condizioni particolari relative al regime per i piccoli agricoltori previste all’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Qualora uno Stato membro adotti il metodo di pagamento di cui all’articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 senza applicare il terzo comma dello stesso, in deroga al primo comma del presente paragrafo i moduli prestabiliti sono forniti in conformità alla sezione 1 del presente capo.

4.   I beneficiari che decidono di ritirarsi dal regime per i piccoli agricoltori in un anno successivo al 2015 in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o dell’articolo 62, paragrafo 2, di detto regolamento, informano l’autorità competente del loro ritiro secondo le modalità messe in atto dagli Stati membri.

Sezione 3

Altre domande

Articolo 20

Disposizioni specifiche relative alle domande di aiuto

Il beneficiario che non presenti domanda nell’ambito di regimi di aiuto per superficie, bensì nell’ambito di un altro regime elencato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 o per i regimi di sostegno nell’ambito del settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, se dispone di superfici agricole, dichiara tali superfici nel modulo di domanda di aiuto in conformità all’articolo 17 del presente regolamento.

Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi.

Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 21

Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali

1.   Una domanda di aiuto per animale, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 15, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, o una domanda di aiuto nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 14, di detto regolamento, contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno, e in particolare:

a)

l’identità del beneficiario;

b)

un riferimento alla domanda unica se questa è già stata presentata;

c)

il numero e la specie degli animali per i quali viene presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali;

d)

se del caso, l’impegno del beneficiario a detenere gli animali di cui alla lettera c) nella propria azienda durante un periodo, determinato dagli Stati membri, e informazioni sul luogo o sui luoghi di detenzione;

e)

ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l’ammissibilità al regime o alla misura di cui trattasi;

f)

una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti all’aiuto e/o al sostegno in questione.

2.   Ciascun detentore di animali ha il diritto di ottenere dall’autorità competente, senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l’accesso ai dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali relativi alla sua persona e ai suoi animali. Nel presentare la propria domanda di aiuto per animale o domanda di pagamento il beneficiario dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati errati o completa quelli mancanti.

3.   Gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 non debbano figurare nella domanda di aiuto per animale o nella domanda di pagamento se esse sono già state comunicate all’autorità competente.

4.   Gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali ai fini della domanda di aiuto per animale o della domanda di pagamento, purché tale banca dati offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto o delle misure di sostegno in questione a livello dei singoli animali.

Le procedure di cui al primo comma possono consistere in un sistema che consenta al beneficiario di chiedere l’aiuto e/o il sostegno per tutti gli animali che, a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro, siano ammissibili all’aiuto e/o al sostegno sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali.

In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che:

a)

in conformità alle disposizioni applicabili al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno in questione, la data o il periodo di cui al secondo comma siano chiaramente definiti e noti al beneficiario;

b)

il beneficiario sia a conoscenza del fatto che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sarà considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate inadempienze ai sensi dell’articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

5.   Gli Stati membri possono disporre che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 possano o debbano essere trasmesse tramite uno o più organismi da essi riconosciuti. Il beneficiario rimane tuttavia responsabile dei dati trasmessi.

Sezione 4

Disposizioni specifiche relative ai diritti all’aiuto

Articolo 22

Assegnazione o aumento del valore di diritti all’aiuto

1.   Le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base a norma degli articoli 20 e 24, dell’articolo 30, ad eccezione del paragrafo 7, lettera e), e dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri. La data fissata non può essere successiva al 15 maggio dell’anno civile di riferimento.

Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno dell’anno civile di riferimento.

2.   Gli Stati membri possono disporre che la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto debba essere presentata contemporaneamente alla domanda di aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base.

Articolo 23

Recupero di diritti all’aiuto indebitamente assegnati

1.   Qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto ai beneficiari a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, si riscontri che il numero di diritti all’aiuto assegnati era troppo elevato, il numero di diritti all’aiuto assegnati in eccedenza è riversato alla riserva nazionale o alle riserve regionali di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Se l’errore di cui al primo comma è stato compiuto dall’autorità competente o da un’altra autorità e se non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario, il valore dei rimanenti diritti all’aiuto assegnati a detto beneficiario è adeguato di conseguenza.

Se nel frattempo il beneficiario interessato dall’assegnazione di un numero troppo elevato di diritti all’aiuto ha trasferito i diritti all’aiuto ad altri beneficiari, l’obbligo di cui al primo comma incombe anche ai cessionari proporzionalmente al numero di diritti ad essi trasferiti, qualora il beneficiario destinatario dell’assegnazione iniziale non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all’aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati.

2.   Qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto ai beneficiari a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, si riscontri che i pagamenti ricevuti da un beneficiario per il 2014, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, o il valore dei diritti all’aiuto detenuti da un beneficiario alla data di presentazione della sua domanda per il 2014, di cui all’articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento, o il valore unitario dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del medesimo regolamento, o l’aumento del valore unitario dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 30, paragrafo 10, del medesimo regolamento, o il valore totale degli aiuti ricevuti da un beneficiario per l’anno civile precedente l’attuazione del regime di pagamento di base di cui all’articolo 40, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento, siano troppo elevati, il valore di tali diritti all’aiuto basato sul riferimento errato per il beneficiario in questione è rettificato di conseguenza.

La rettifica si applica anche ai diritti all’aiuto nel frattempo trasferiti ad altri beneficiari.

Il valore della riduzione è riversato alla riserva nazionale o alle riserve regionali di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3.   Qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto ai beneficiari conformemente al regolamento (UE) n. 1307/2013, si accerti che per lo stesso beneficiario sussistono sia la situazione di cui al paragrafo 1 che quella di cui al paragrafo 2, la rettifica del valore di tutti i diritti all’aiuto di cui al paragrafo 2 è effettuata prima che i diritti all’aiuto indebitamente assegnati siano riversati alla riserva nazionale o alle riserve regionali in conformità al paragrafo 1.

4.   Le rettifiche del numero e/o del valore dei diritti all’aiuto di cui al presente articolo non comportano un ricalcolo sistematico dei rimanenti diritti all’aiuto.

5.   Gli Stati membri possono decidere di non recuperare i diritti all’aiuto indebitamente assegnati qualora il valore complessivo di tali diritti all’aiuto, quale stabilito nel registro elettronico per l’identificazione e la registrazione dei diritti all’aiuto al momento delle verifiche effettuate in vista delle rettifiche di cui al presente articolo, sia pari o inferiore a 50 EUR in uno degli anni di attuazione del regime di pagamento di base a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Gli importi indebitamente versati per gli anni di domanda precedenti le rettifiche sono recuperati conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 del presente regolamento. Nel determinare tali importi indebitamente versati si tiene conto dell’impatto delle rettifiche di cui al presente articolo sul numero e, ove del caso, sul valore dei diritti all’aiuto per tutti gli anni in questione.

TITOLO III

CONTROLLI

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 24

Principi generali

1.   I controlli amministrativi e i controlli in loco di cui al presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

a)

l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

b)

il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l’aiuto e/o il sostegno o l’esenzione da tali obblighi sono concessi;

c)

i criteri e le norme in materia di condizionalità.

2.   Gli Stati membri assicurano che il rispetto di tutte le condizioni applicabili stabilite dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale pertinente e nei documenti contenenti disposizioni di attuazione o nel programma di sviluppo rurale possa essere controllato in base a una serie di indicatori verificabili che essi sono tenuti a definire.

3.   I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

4.   L’autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di ortoimmagini (aeree o satellitari) non fornisca risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall’autorità competente, per quanto riguarda l’ammissibilità o le dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco.

5.   Il presente capo si applica a tutti i controlli effettuati in conformità al presente regolamento e fatte salve le norme specifiche di cui ai titoli IV e V. Il paragrafo 3 tuttavia non si applica tuttavia al titolo V.

Articolo 25

Preavviso dei controlli in loco

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale o alle domande di pagamento nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

Articolo 26

Tempi di esecuzione dei controlli in loco

1.   Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa unionale.

2.   Ai fini delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato, i controlli in loco sono ripartiti nel corso dell’anno sulla base di un’analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura.

3.   I controlli in loco per i quali un beneficiario è stato selezionato in conformità all’articolo 34 verificano il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti a tali regimi di aiuto o misure di sostegno.

La durata dei controlli in loco è strettamente limitata al minimo necessario.

4.   Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario. Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all’articolo 40.

Qualora siano richieste visite aggiuntive per terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale dichiarati come area di interesse ecologico, il numero di tali visite aggiuntive riguarda nel 50 % dei casi lo stesso beneficiario, selezionato sulla base del rischio, e per il restante 50 % dei casi beneficiari diversi selezionati in aggiunta. I beneficiari aggiuntivi sono selezionati in modo casuale dall’insieme dei beneficiari che dispongono di terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale dichiarati come area di interesse ecologico e le visite possono essere limitate alle superfici dichiarate come terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale.

Ove siano necessarie visite aggiuntive, l’articolo 25 si applica a ciascuna di esse.

Articolo 27

Comunicazione incrociata dei risultati dei controlli

Se del caso, i controlli amministrativi e in loco sull’ammissibilità tengono conto dei casi di sospetta inadempienza riportati da altri servizi, enti o organizzazioni.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le constatazioni effettuate nell’ambito dei controlli sulla conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi relativi ai regimi di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o al sostegno delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato siano oggetto di una comunicazione incrociata all’autorità competente responsabile dell’erogazione del pagamento corrispondente. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità di certificazione pubbliche o private di cui all’articolo 38 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 comunichino alla competente autorità responsabile dell’erogazione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente eventuali risultanze rilevanti per la corretta erogazione di tale pagamento ai beneficiari che hanno scelto di adempiere ai propri obblighi con l’equivalenza tramite certificazione.

Qualora i controlli amministrativi o i controlli in loco relativi alle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato coprano le pratiche equivalenti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i risultati di tali controlli sono oggetto di una comunicazione incrociata di verifica per quanto riguarda l’erogazione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.

CAPO II

Controlli amministrativi nell’ambito del sistema integrato

Articolo 28

Controlli amministrativi

1.   I controlli amministrativi di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1306/2013, compresi i controlli incrociati, consentono la rilevazione delle inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare per mezzo di controlli amministrativi. In particolare, i controlli garantiscono che:

a)

i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla misura di sostegno siano soddisfatti;

b)

non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;

c)

la domanda di aiuto o la domanda di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l’ammissibilità;

d)

se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

2.   Per i regimi di aiuto per animale e le misure di sostegno connesse agli animali gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni, per verificare l’osservanza dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, a condizione che il servizio, l’ente o l’organizzazione in questione risponda a norme sufficienti ai fini del controllo di tale conformità.

Articolo 29

Verifiche incrociate

1.   Se del caso, i controlli amministrativi comprendono verifiche incrociate:

a)

sui diritti all’aiuto dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’allegato VI del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (16) e delle misure di sostegno connesse alla superficie definite all’articolo 2, secondo comma, punto 21, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

b)

sui diritti all’aiuto, onde verificarne l’esistenza e accertare l’ammissibilità all’aiuto;

c)

tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e/o nella domanda di pagamento e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, onde accertare l’ammissibilità delle superfici in quanto tali al regime di pagamenti diretti e/o alla misura di sviluppo rurale;

d)

tra i diritti all’aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero almeno uguale di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 32, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

e)

effettuate mediante il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, onde accertare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno ed evitare che il medesimo aiuto e/o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda;

f)

tra la dichiarazione resa dal beneficiario nell’ambito della domanda unica di appartenere a un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 8, del presente regolamento e le informazioni trasmesse dall’organizzazione interprofessionale riconosciuta, onde verificare l’ammissibilità alla maggiorazione dell’aiuto prevista all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1307/2013;

g)

intese a verificare almeno una volta ogni 5 anni la conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e l’elenco dei soci.

Ai fini del primo comma, lettera c), se il sistema integrato prevede moduli per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, le verifiche incrociate sono effettuate come intersezione spaziale della superficie digitalizzata dichiarata nell’ambito del sistema di identificazione delle parcelle agricole. Inoltre le verifiche incrociate sono effettuate onde evitare che la stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuti.

2.   Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

3.   Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto e/o domanda di pagamento presentata da due o più beneficiari che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime di aiuto o della stessa misura di sostegno e se le parcelle agricole dichiarate si sovrappongono geograficamente, o se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie massima ammissibile determinata in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell’articolo 38 del presente regolamento per la parcella di riferimento, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto, a meno che il beneficiario dimostri che uno degli altri beneficiari interessati abbia sovradichiarato le proprie superfici a danno degli altri.

CAPO III

Controlli in loco nell’ambito del sistema integrato

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 30

Percentuale di controllo per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente

Per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (di seguito denominato «pagamento per l’inverdimento»), il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

a)

il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 1307/2013. Gli Stati membri provvedono affinché il campione di controllo contenga almeno il 5 % di tutti i beneficiari che dichiarano principalmente superfici agricole che sono mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

b)

il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento ridistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

c)

il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a norma del titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

d)

il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori a norma del titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

e)

il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo a norma del titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

f)

il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori a norma del titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013;

g)

il 30 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa a norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

h)

il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento specifico per il cotone a norma del titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 31

Percentuale di controllo del pagamento per l’inverdimento

1.   Nel caso del pagamento per l’inverdimento, il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

a)

il 5 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (in appresso «le pratiche di inverdimento») e che non fanno parte delle popolazioni di controllo di cui alle lettere b) e c) (in appresso «la popolazione di controllo per l’inverdimento»); tale campione copre nel contempo almeno il 5 % di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (17) o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e nelle altre zone sensibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

b)

il 3 %:

i)

di tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 45 dello stesso regolamento;

ii)

oppure, negli anni in cui l’articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 non si applica in uno Stato membro, dei beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

c)

il 5 % di tutti i beneficiari tenuti a osservare le pratiche di inverdimento e che si avvalgono dei sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

d)

il 5 % di tutti i beneficiari che partecipano a un’attuazione regionale a norma dell’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

e)

il 5 % dell’attuazione collettiva a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

f)

il 100 % delle strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti di cui all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

g)

il 100 % di tutti i beneficiari che hanno l’obbligo di riconvertire superfici in prato permanente a norma dell’articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

h)

il 20 % di tutti i beneficiari che hanno l’obbligo di riconvertire superfici in prato permanente a norma dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

2.   I beneficiari che osservano le pratiche di inverdimento tramite pratiche equivalenti a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, o che partecipano al regime per i piccoli agricoltori in conformità all’articolo 61 dello stesso regolamento, o che applicano all’intera azienda i requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (19) per quanto riguarda l’agricoltura biologica, non fanno parte del campione di controllo e non sono presi in considerazione ai fini delle percentuali di controllo di cui al presente articolo.

3.   Se le aree di interesse ecologico non sono identificate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la percentuale di controllo di cui al paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a e), è integrata dal 5 % di tutti i beneficiari del rispettivo campione di controllo che devono avere un’area di interesse ecologico sulla superficie agricola a norma degli articoli 43 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tuttavia, il primo comma non si applica quando il sistema di gestione e di controllo garantisce che tutte le aree di interesse ecologico dichiarate sono identificate e, ove applicabile, registrate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prima del pagamento.

Articolo 32

Percentuale di controllo per le misure di sviluppo rurale

1.   Il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale. Per le misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di controllo del 5 % è raggiunta a livello di singola misura.

Tale campione di controllo rappresenta inoltre almeno il 5 % dei beneficiari dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, incluse le pratiche equivalenti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   In deroga al paragrafo 1, nel caso delle associazioni di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 i singoli soci possono essere considerati beneficiari ai fini del calcolo della percentuale di controllo di cui al paragrafo 1.

3.   Per i beneficiari del sostegno pluriennale concesso a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, o dell’articolo 36, lettera a), punti iv) e v), e lettera b), punti i), iii) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che comporti pagamenti per un periodo superiore a cinque anni, gli Stati membri possono decidere, dopo il quinto anno di pagamento, di controllare almeno il 2,5 % di tali beneficiari.

Il primo comma si applica al sostegno erogato a norma dell’articolo 28, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 dopo il quinto anno di pagamento per l’impegno di cui trattasi.

4.   I beneficiari oggetto dei controlli di cui al paragrafo 3 non sono presi in considerazione ai fini del paragrafo 1.

Articolo 33

Percentuale di controllo per i regimi di aiuto per animale

1.   Per i regimi di aiuto per animale il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente copre, per ciascun regime di aiuto, almeno il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per tale regime di aiuto.

La percentuale è tuttavia elevata al 10 % del rispettivo regime di aiuto se la banca dati informatizzata degli animali non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione del regime di aiuto in questione.

Il campione di controllo selezionato copre almeno il 5 % di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto per regime di aiuto.

2.   Se del caso, il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente copre il 10 % degli altri servizi, enti o organizzazioni che forniscono prove per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 34

Selezione del campione di controllo

1.   Le domande risultate non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione o dopo i controlli amministrativi non fanno parte della popolazione di controllo.

2.   Ai fini degli articoli 30 e 31, la selezione del campione è effettuata come segue:

a)

una percentuale compresa tra l’1 e l’1,25 % dei beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è selezionata in modo casuale fra tutti i beneficiari che presentano domanda per tali regimi;

b)

una percentuale compresa tra l’1e l’1,25 % della popolazione di controllo per l’inverdimento è selezionata in modo casuale fra tutti i beneficiari selezionati conformemente alla lettera a). Se necessario per raggiungere tale percentuale, sono selezionati in modo casuale ulteriori beneficiari tra la popolazione di controllo per l’inverdimento;

c)

il restante numero di beneficiari nel campione di controllo di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), è selezionato sulla base di un’analisi di rischio;

d)

tutti i beneficiari selezionati in conformità alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo possono essere considerati parte dei campioni di controllo di cui all’articolo 30, lettere da b) a e) e lettere g) e h). Se necessario per rispettare le percentuali minime di controllo, sono selezionati in modo casuale ulteriori beneficiari tra le rispettive popolazioni di controllo;

e)

tutti i beneficiari selezionati in conformità alle lettere da a) a d) del presente paragrafo possono essere considerati parte del campione di controllo di cui all’articolo 30, lettera a). Se necessario per rispettare la percentuale minima di controllo, sono selezionati in modo casuale ulteriori beneficiari fra tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 1307/2013;

f)

il numero minimo di beneficiari di cui all’articolo 30, lettera f), è selezionato in modo casuale fra tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013;

g)

il numero minimo di beneficiari di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), è selezionato sulla base di un’analisi dei rischi fra tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 45 dello stesso regolamento;

h)

una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del numero minimo di beneficiari di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettere c), d) e h), è selezionata in modo casuale fra tutti i beneficiari selezionati conformemente alla lettera b) del presente paragrafo. Se necessario per raggiungere tale percentuale, sono selezionati in modo casuale ulteriori beneficiari fra tutti i beneficiari selezionati in conformità alla lettera a) del presente paragrafo. Il restante numero di beneficiari di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettere c), d) e h), è selezionato sulla base di un’analisi dei rischi fra tutti i beneficiari selezionati in conformità alla lettera c) del presente paragrafo. Se necessario per rispettare le percentuali minime di controllo, sono selezionati sulla base di un’analisi dei rischi ulteriori beneficiari tra le rispettive popolazioni di controllo;

i)

una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del numero minimo di attuazioni collettive di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), è selezionata in modo casuale fra tutte le attuazioni collettive in conformità all’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il restante numero di attuazioni collettive di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), è selezionato sulla base di un’analisi dei rischi.

Il controllo in loco degli ulteriori beneficiari selezionati in conformità alle lettere d), e) e h), nonché dei beneficiari selezionati in conformità alle lettere f) e g) può essere limitato al regime di aiuto per cui sono stati selezionati se le percentuali minime di controllo degli altri regimi di aiuto per cui hanno presentato domanda sono già rispettate.

Il controllo in loco degli ulteriori beneficiari selezionati in conformità all’articolo 31, paragrafo 3, e al primo comma, lettera h), del presente paragrafo, nonché dei beneficiari selezionati in conformità al primo comma, lettera i), del presente paragrafo può essere limitato alle pratiche di inverdimento per cui sono stati selezionati se le percentuali minime di controllo degli altri regimi di aiuto e delle pratiche di inverdimento che sono tenuti a osservare sono già rispettate.

Ai fini dell’articolo 31 gli Stati membri garantiscono la rappresentatività del campione di controllo con riguardo alle diverse pratiche.

3.   Ai fini degli articoli 32 e 33, la prima quota del 20-25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controlli in loco è selezionata in modo casuale. Il restante numero di beneficiari da sottoporre a controlli in loco è selezionato sulla base di un’analisi dei rischi.

Ai fini dell’articolo 32 gli Stati membri, a seguito di un’analisi dei rischi, possono selezionare specifiche misure di sviluppo rurale che si applicano ai beneficiari.

4.   Se il numero di beneficiari da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di beneficiari di cui agli articoli da 30 a 33, la percentuale dei beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.

5.   L’efficacia dell’analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua come segue:

a)

stabilendo la pertinenza di ogni fattore di rischio;

b)

confrontando i risultati della differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata del campione selezionato sulla base dell’analisi dei rischi e in modo casuale di cui al paragrafo 2, primo comma; oppure confrontando i risultati della differenza tra gli animali dichiarati e gli animali determinati del campione selezionato sulla base dell’analisi dei rischi e in modo casuale di cui al paragrafo 2, primo comma;

c)

tenendo conto della situazione specifica e, se del caso, dell’evoluzione della pertinenza dei fattori di rischio nello Stato membro;

d)

tenendo conto della natura dell’inadempienza che determina un aumento della percentuale di controllo in conformità all’articolo 35.

6.   L’autorità competente registra i motivi della selezione di ciascun beneficiario da sottoporre a un controllo in loco. L’ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell’inizio del controllo stesso.

7.   Se del caso, prima del termine ultimo di cui all’articolo 13 può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Tale campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le pertinenti domande di aiuto o di pagamento.

Articolo 35

Aumento della percentuale di controllo

Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell’ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l’autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell’anno successivo.

Articolo 36

Riduzione della percentuale di controllo

1.   Le percentuali di controllo di cui al presente capo possono essere ridotte soltanto in relazione ai regimi di aiuto o alle misure di sostegno contemplati dal presente articolo.

2.   In deroga all’articolo 30, lettere a), b) e f), gli Stati membri possono decidere, per quanto riguarda il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo e il regime per i piccoli agricoltori, di ridurre al 3 % il livello minimo dei controlli in loco da effettuare annualmente per ciascun regime.

Il primo comma si applica solo se è posto in essere in conformità all’articolo 17, paragrafo 2, un sistema di intersezione spaziale di tutte le domande di aiuto con il sistema di identificazione delle parcelle agricole e se sono effettuate verifiche incrociate su tutte le domande di aiuto per evitare che la stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuti nel corso dell’anno precedente l’applicazione di detto primo comma.

Per gli anni di domanda 2015 e 2016 il tasso di errore riscontrato nel campione casuale verificato durante i controlli in loco non può superare il 2 % nei due precedenti esercizi finanziari. Il tasso di errore è certificato dallo Stato membro in conformità alla metodologia elaborata a livello dell’Unione.

3.   In deroga all’articolo 30, lettere a), b) e f), gli Stati membri possono decidere, per quanto riguarda il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo e il regime per i piccoli agricoltori, di ridurre il campione di controllo al campione selezionato in conformità all’articolo 34, paragrafo 2, primo comma, lettera a), se sono svolti controlli basati sulle ortoimmagini utilizzate per l’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Il primo comma si applica solo se gli Stati membri aggiornano sistematicamente il sistema di identificazione delle parcelle agricole e, entro un triennio al massimo, sottopongono a controllo tutti i beneficiari situati nell’intera zona compresa nel sistema, coprendo almeno il 25 % all’anno degli ettari ammissibili registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole. Tuttavia, tale percentuale di copertura minima annuale non si applica agli Stati membri con meno di 150 000 ettari ammissibili registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole.

Prima di applicare il primo comma gli Stati membri sono tenuti ad aver completato l’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole interessate nel triennio precedente.

Le ortoimmagini utilizzate per l’aggiornamento non possono avere più di 15 mesi alla data del loro utilizzo ai fini dell’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole.

La qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, valutata a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nei due anni che precedono l’applicazione del primo comma, è sufficiente per garantire la verifica effettiva delle condizioni di concessione dell’aiuto.

La decisione di cui al primo comma può essere adottata a livello nazionale o regionale. Ai fini del presente comma, una regione comprende l’intera superficie interessata da uno o più sistemi autonomi di identificazione delle parcelle agricole.

Il paragrafo 2, terzo comma, si applica mutatis mutandis.

4.   In deroga all’articolo 32, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di ridurre il livello minimo dei controlli in loco svolti ogni anno civile al 3 % dei beneficiari che hanno presentato domanda per le misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato.

Tuttavia, il primo comma non si applica ai beneficiari che includono le pratiche equivalenti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

5.   I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano solo se sono soddisfatte le condizioni generali per la riduzione del livello minimo dei controlli in loco fissate dalla Commissione in conformità all’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Se una qualsiasi di tali condizioni o le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo non sono più soddisfatte, lo Stato membro revoca immediatamente la decisione di ridurre il livello minimo dei controlli in loco e applica il livello minimo dei controlli in loco previsto all’articolo 30, lettere a), b) e f), e/o all’articolo 32 a decorrere dall’anno di domanda successivo per i regimi di aiuto o le misure di sostegno in questione.

6.   In deroga all’articolo 30, lettera g), quando uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva per la coltivazione della canapa, il livello minimo dei controlli in loco può essere ridotto al 20 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa di cui all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In tal caso lo Stato membro comunica alla Commissione le modalità di applicazione e le condizioni relative al sistema di autorizzazione preventiva nell’anno che precede l’applicazione della percentuale di controllo ridotta. Qualsiasi modifica di dette modalità di applicazione o condizioni è comunicata alla Commissione senza indebito ritardo.

Sezione 2

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie

Articolo 37

Elementi dei controlli in loco

1.   I controlli in loco vertono sull’insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell’ambito dei regimi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o per le quali è stato chiesto un sostegno a titolo delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato.

Per quanto riguarda il controllo delle misure di sviluppo rurale di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i controlli in loco riguardano anche tutte le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno.

Sulla base dei risultati dei controlli l’autorità competente valuta, considerato l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se sia necessario un aggiornamento delle corrispondenti parcelle di riferimento.

2.   I controlli in loco vertono sulla misurazione della superficie e sulla verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla superficie dichiarata dal beneficiario nell’ambito dei regimi di aiuti e/o delle misure di sostegno di cui al paragrafo 1.

Per i beneficiari che presentano domanda di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi elencati all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, il controllo in loco comprende anche la verifica dell’attività minima svolta su tali superfici di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3.   I controlli in loco relativi alle pratiche di inverdimento vertono su tutti gli obblighi che devono essere rispettati dal beneficiario. Se del caso, rientra nei controlli in loco la conformità con i limiti massimi di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda l’esenzione dalle pratiche. Il presente comma si applica anche ai controlli in loco svolti con riguardo ai sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Se il controllo in loco riguarda un’attuazione regionale a norma dell’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, fanno parte del controllo anche la misurazione della superficie e la verifica degli obblighi imposti dallo Stato membro ai beneficiari o gruppi di beneficiari.

Se il controllo in loco riguarda un’attuazione collettiva a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, esso comprende:

a)

la verifica dei criteri che le aziende devono rispettare per essere considerate nelle immediate vicinanze, stabiliti all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

b)

la misurazione della superficie e la verifica dei criteri in base ai quali le aree di interesse ecologico sono considerate adiacenti;

c)

se del caso, gli obblighi supplementari imposti dallo Stato membro ai beneficiari o gruppi di beneficiari;

d)

gli obblighi individuali di inverdimento che devono essere rispettati dal beneficiario che partecipa all’attuazione collettiva.

Articolo 38

Misurazione della superficie

1.   Mentre tutte le parcelle agricole sono soggette a controlli di ammissibilità, l’effettiva misurazione della superficie della parcella agricola nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per cui è stata presentata una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie e/o delle misure di sviluppo rurale. Se il controllo del suddetto campione rivela un’inadempienza, tutte le parcelle agricole sono misurate o sono estrapolate conclusioni dal campione misurato.

Il primo comma non si applica alle parcelle agricole da controllare ai fini di un’area di interesse ecologico di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   La misurazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella prevista dalle pertinenti norme tecniche elaborate a livello unionale.

3.   Ove possibile, l’autorità competente può avvalersi delle tecniche di telerilevamento in conformità all’articolo 40 e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare (GNSS).

4.   Per tutte le misurazioni di superfici eseguite utilizzando GNSS e/o ortoimmagini è definito un solo valore di tolleranza «cuscinetto». A tale scopo gli strumenti di misurazione utilizzati sono validati per almeno una classe di convalida di tolleranza «cuscinetto» inferiore al valore unico. Tuttavia, il valore unico di tolleranza non può superare 1,25 m.

In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può superare 1,0 ettari.

Tuttavia, per le misure di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda la superficie forestale, gli Stati membri possono definire tolleranze idonee che non superano in nessun caso il doppio della tolleranza di cui al primo comma del presente paragrafo.

5.   La superficie totale di una parcella agricola può essere presa in considerazione nella misurazione purché sia pienamente ammissibile. Negli altri casi si considera la superficie netta ammissibile. A tal fine si può applicare, se del caso, il sistema proporzionale di cui all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

6.   Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture per la diversificazione delle colture di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013, è presa in considerazione per la misurazione la superficie effettivamente investita a una determinata coltura in conformità all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. Sulle superfici in cui si pratica la policoltura è presa in considerazione la superficie totale coperta con la policoltura in conformità all’articolo 40, paragrafo 3, primo e secondo comma, dello stesso regolamento, o coltivata a colture miste a norma dell’articolo 40, paragrafo 3, terzo comma, dello stesso regolamento.

7.   Ove l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 possa portare a una divisione artificiale della superficie di parcelle agricole adiacenti, aventi una tipologia di copertura omogenea del terreno, in parcelle agricole distinte, si procede a una misurazione unica combinata di tutta la superficie occupata dalle parcelle agricole adiacenti con una tipologia di copertura omogenea del terreno.

8.   Ove appropriato, sono effettuate due misurazioni distinte, una sulla parcella agricola ai fini del regime del pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e una su una parcella agricola parzialmente coincidente e diversa dal punto di vista spaziale, ai fini degli altri regimi di aiuto per superficie e/o delle misure di sviluppo rurale, se del caso.

Articolo 39

Verifica delle condizioni di ammissibilità

1.   L’ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato. Tale verifica comprende anche, se del caso, una verifica della coltura. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.

2.   Per i prati permanenti pascolabili che rientrano nell’ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, il coefficiente di riduzione di cui all’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 può essere applicato, se del caso, per la superficie ammissibile misurata in conformità all’articolo 38 del presente regolamento. In caso di uso in comune di una superficie, le autorità competenti procedono alla ripartizione della medesima fra i singoli beneficiari proporzionalmente al loro uso di tale superficie o al loro diritto di usarla.

3.   Gli elementi caratteristici del paesaggio dichiarati dai beneficiari come area di interesse ecologico che non sono compresi nella superficie ammissibile a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 sono verificati sulla base degli stessi principi applicabili alla superficie ammissibile.

4.   Per quanto riguarda il controllo delle misure di sviluppo rurale e qualora gli Stati membri decidano che determinati elementi del controllo in loco possono essere verificati sulla base di un campione, quest’ultimo è tale da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di selezione del campione. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di inadempienze, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Articolo 40

Controlli effettuati mediante telerilevamento

Quando uno Stato membro effettua controlli in loco mediante telerilevamento, l’autorità competente:

a)

provvede alla fotointerpretazione delle ortoimmagini (aeree o satellitari) di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda di aiuto e/o domanda di pagamento da controllare, onde riconoscere le tipologie di copertura vegetale e, se del caso, il tipo di coltura, e misurare la superficie;

b)

effettua ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l’esattezza della dichiarazione delle superfici in maniera considerata soddisfacente dall’autorità competente;

c)

effettua tutti i controlli necessari alla verifica della conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi inerenti alle parcelle agricole;

d)

adotta misure alternative per misurare la superficie, in conformità all’articolo 38, paragrafo 1, di tutte le parcelle non oggetto di immagini.

Articolo 41

Relazione di controllo

1.   Ciascun controllo in loco di cui alla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo che consente di riesaminare i particolari delle verifiche svolte e di trarre conclusioni circa la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi. Tale relazione indica segnatamente:

a)

i regimi di aiuto o le misure di sostegno, le domande di aiuto o le domande di pagamento sottoposti a controllo;

b)

le persone presenti;

c)

le parcelle agricole controllate e quelle misurate, compresi, se pertinenti, i risultati delle misurazioni per parcella misurata e le tecniche di misurazione impiegate;

d)

se del caso, i risultati della misurazione delle superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale e le tecniche di misurazione impiegate;

e)

se il controllo era stato annunciato al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;

f)

le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto o regimi di sostegno;

g)

le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese;

h)

eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere una comunicazione incrociata rispetto ad altri regimi di aiuto, ad altre misure di sostegno e/o alla condizionalità;

i)

eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere controlli negli anni successivi.

2.   Il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l’autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento a norma dell’articolo 40, lo Stato membro può decidere di non invitare il beneficiario a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento non risultano inadempienze. Se tali controlli evidenziano la presenza di inadempienze, il beneficiario è invitato a firmare la relazione prima che l’autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni.

Sezione 3

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali

Articolo 42

Controlli in loco

1.   I controlli in loco verificano che tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi siano soddisfatti e riguardano tutti gli animali per cui sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali da controllare.

Ove lo Stato membro abbia stabilito un periodo conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco di cui all’articolo 32 o all’articolo 33 è ripartito durante tale periodo per il rispettivo regime di aiuto per animale o per la rispettiva misura di sostegno connessa agli animali.

Qualora lo Stato membro si avvalga della facoltà prevista dall’articolo 21, paragrafo 3, sono sottoposti a controllo anche gli animali potenzialmente ammissibili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 17, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

I controlli in loco verificano in particolare che il numero di animali presenti nell’azienda per i quali sono state presentate domande di aiuto e/o domande di pagamento e, se del caso, il numero di animali potenzialmente ammissibili corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e al numero di animali comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.

2.   I controlli in loco verificano inoltre:

a)

l’esattezza e la coerenza dei dati contenuti nel registro e delle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto, in relazione agli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco;

b)

che i bovini o gli ovini/i caprini siano identificati per mezzo di marchi auricolari o altri mezzi di identificazione, corredati, se del caso, dei passaporti degli animali o dei documenti di trasporto, e che siano iscritti nel registro e siano stati comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.

Le verifiche di cui al primo comma, lettera b), possono essere effettuate su un campione casuale. Se il controllo del suddetto campione rivela un’inadempienza, tutti gli animali sono sottoposti a controllo o sono estrapolate conclusioni dal campione.

Articolo 43

Relazione di controllo per i regimi di aiuti per animale e le misure di sostegno connesse agli animali

1.   Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:

a)

i regimi di aiuto per animale e/o le misure di sostegno connesse agli animali, le domande di aiuto per animale e/o le domande di pagamento sottoposti a controllo;

b)

le persone presenti;

c)

il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatizzata degli animali, gli eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a singoli animali e/o al loro codice di identificazione;

d)

se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso. In particolare nel caso in cui sia stato superato il limite di 48 ore di cui all’articolo 25, il motivo è dichiarato nella relazione di controllo;

e)

le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto per animale e/o misure di sostegno connesse agli animali;

f)

le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.

2.   Il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l’autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

3.   Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco previsti dal presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2003, la relazione è integrata dalle relazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento.

4.   Qualora i controlli in loco realizzati a norma del presente regolamento evidenzino casi di inadempienza al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 o al regolamento (CE) n. 21/2004, alle autorità competenti per l’applicazione di tali regolamenti sono immediatamente inviate copie della relazione di controllo di cui al presente articolo.

CAPO IV

Norme specifiche

Articolo 44

Norme sui risultati dei controlli relativi alle aree di interesse ecologico regionali o collettive

In caso di attuazione regionale o collettiva in conformità all’articolo 46, paragrafo 5 o 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie delle aree di interesse ecologico adiacenti comuni determinate è assegnata a ciascun partecipante in proporzione alla sua quota nelle aree di interesse ecologico comuni sulla base di quanto da lui dichiarato a norma dell’articolo 18 del presente regolamento.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 26 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ad ogni partecipante a un’attuazione regionale o collettiva, l’area di interesse ecologico determinata è la somma della quota assegnata delle aree di interesse ecologico comuni determinate di cui al primo comma del presente articolo e delle aree di interesse ecologico determinate in relazione all’obbligo individuale.

Articolo 45

Verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa

1.   Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri stabiliscono il sistema per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo (in appresso «THC») delle colture di cui all’allegato I del presente regolamento.

2.   L’autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC riscontrato. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.

3.   Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore a quello fissato all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nell’anno di domanda successivo gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B di cui all’allegato I del presente regolamento. Tale procedura è applicata negli anni di domanda successivi a meno che tutti i risultati analitici della varietà data rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta per il secondo anno consecutivo superiore a quello fissato all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro comunica alla Commissione l’autorizzazione di vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell’articolo 18 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (20). La comunicazione è trasmessa entro il 15 novembre dell’anno di domanda di cui trattasi. In tale Stato membro, la varietà oggetto della domanda non è ammissibile ai pagamenti diretti a partire dall’anno di domanda successivo.

4.   Ai fini dell’esecuzione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la raccolta della canapa nel periodo compreso tra l’inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei dieci giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell’allegato I.

5.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (21).

TITOLO IV

MISURE DI SVILUPPO RURALE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI

CAPO I

Disposizione introduttiva

Articolo 46

Campo di applicazione

Il presente titolo si applica alle spese sostenute per le misure di cui agli articoli da 14 a 20, all’articolo 21, paragrafo 1, con l’eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all’articolo 27, all’articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 20, all’articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all’articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

CAPO II

Controlli

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 47

Domande di aiuto, domande di pagamento e altre dichiarazioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e delle altre dichiarazioni relative alle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali.

2.   Per le misure di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 16, paragrafo 1, all’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 il beneficiario presenta una domanda di pagamento annuale.

Sezione 2

Disposizioni relative ai controlli

Articolo 48

Controlli amministrativi

1.   Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell’attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.

2.   I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell’operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:

a)

l’ammissibilità del beneficiario;

b)

i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all’operazione per cui si chiede il sostegno;

c)

il rispetto dei criteri di selezione;

d)

l’ammissibilità dei costi dell’operazione, compresa la conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo da utilizzare quando l’operazione o parte di essa rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

e)

per i costi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l’esame di un comitato di valutazione.

3.   I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

a)

della conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;

b)

dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

4.   I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell’ambito dei suddetti controlli si verifica che l’aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

5.   I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso.

Tuttavia, l’autorità competente può decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti:

a)

l’operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell’articolo 49;

b)

l’autorità competente ritiene che l’operazione consista in un investimento di piccola entità;

c)

l’autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell’investimento.

La decisione di cui al secondo comma, e i relativi motivi, formano oggetto di registrazione.

Articolo 49

Controlli in loco

1.   Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base a un idoneo campione. Tali controlli, per quanto possibile, sono eseguiti prima del versamento del saldo per una data operazione.

2.   Gli ispettori che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione.

Articolo 50

Percentuale di controllo e campionamento dei controlli in loco

1.   La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 5 % della spesa di cui all’articolo 46, cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e pagata ogni anno civile dall’organismo pagatore.

Se un’operazione soggetta a controllo in loco ha ricevuto anticipi o pagamenti intermedi, tali pagamenti sono imputati alla spesa oggetto dei controlli in loco di cui al primo comma.

2.   Solo i controlli svolti entro la fine dell’anno civile in questione sono conteggiati ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.

Le domande di pagamento che siano risultate non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non sono conteggiate ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.

3.   Solo i controlli che soddisfano tutti i requisiti di cui agli articoli 49 e 51 possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.

4.   Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare:

a)

dell’esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;

b)

degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o unionali;

c)

del contributo del tipo di operazione al rischio di errore nell’attuazione del programma di sviluppo rurale;

d)

della necessità di mantenere un equilibrio tra le misure e tipi di operazioni;

e)

dell’obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 30 e il 40 % della spesa.

5.   Se i controlli in loco evidenziano un’inadempienza significativa nell’ambito di una misura di sostegno o di un tipo di operazione, nell’anno civile successivo l’autorità competente aumenta la percentuale di controllo a un livello adeguato per la misura o il tipo di operazione in questione.

6.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di ridurre al 3 % dell’importo cofinanziato dal FEASR il livello minimo di controlli in loco svolti ogni anno civile di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono applicare il primo comma solo se sono soddisfatte le condizioni generali per la riduzione del livello minimo dei controlli in loco fissate dalla Commissione in conformità all’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Se una delle condizioni di cui al secondo comma non è più soddisfatta, gli Stati membri revocano immediatamente la decisione di ridurre il livello minimo dei controlli in loco. Essi applicano il livello minimo dei controlli in loco di cui al paragrafo 1 a decorrere dall’anno civile successivo.

Articolo 51

Contenuto dei controlli in loco

1.   I controlli in loco verificano che l’operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita. Essi garantiscono che l’operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.

2.   I controlli in loco verificano l’esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi.

Ciò comprende una verifica dell’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull’esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

3.   I controlli in loco verificano che la destinazione o la prevista destinazione dell’operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

4.   Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità competenti, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l’operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell’operazione.

Articolo 52

Controlli ex post

1.   Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale.

2.   I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l’1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Sono considerati solo i controlli svolti entro la fine dell’anno civile in questione.

3.   Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli di cui al paragrafo 1 si basa su un’analisi dei rischi e dell’impatto finanziario delle varie operazioni, tipi di operazioni o misure. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del campione è selezionata a caso.

Articolo 53

Relazione di controllo

1.   Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:

a)

le misure e le domande di aiuto o di pagamento oggetto del controllo;

b)

le persone presenti;

c)

se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;

d)

le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche;

e)

le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.

2.   Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, ai controlli ex post di cui alla presente sezione.

3.   Il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l’autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

Sezione 3

Disposizioni relative ai controlli per misure specifiche

Articolo 54

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

L’autorità competente verifica la conformità con il requisito che gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongano delle capacità adeguate, come previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013. L’autorità competente verifica il contenuto e la durata dei programmi di scambi e visite nel settore agricolo e forestale a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, di detto regolamento. Tali verifiche sono effettuate tramite controlli amministrativi e controlli in loco a campione.

Articolo 55

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Per le operazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’autorità competente verifica la conformità con il requisito secondo cui le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse e la procedura di selezione ha rispettato la normativa sugli appalti pubblici come prescritto all’articolo 15, paragrafo 3, di detto regolamento. Tali verifiche sono effettuate tramite controlli amministrativi e controlli in loco a campione.

Articolo 56

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Per quanto riguarda la misura di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’autorità competente può avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni per verificare l’osservanza degli obblighi e dei criteri di ammissibilità. Tuttavia, l’autorità competente assicura che tali servizi, enti o organizzazioni rispondano a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità e degli obblighi. A tal fine l’autorità competente esegue controlli amministrativi e controlli in loco a campione.

Articolo 57

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Per le operazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’autorità competente verifica, tramite controlli amministrativi e controlli in loco a campione, il rispetto di quanto segue:

a)

il piano aziendale ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (22), incluso nel caso dei giovani agricoltori il requisito che rispondano alla definizione di «agricoltore in attività» di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b)

la norma relativa al periodo di grazia per soddisfare le condizioni relative all’acquisizione delle competenze professionali di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (23).

Articolo 58

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

Per la misura di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 gli Stati membri riconoscono l’associazione di produttori dopo averne verificato la conformità con i criteri di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo e con la normativa nazionale. Dopo il riconoscimento, l’autorità competente verifica che continuino ad essere rispettati i criteri di riconoscimento e il piano aziendale di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del suddetto regolamento tramite controlli amministrativi e, almeno una volta nel corso del periodo quinquennale, tramite un controllo in loco.

Articolo 59

Gestione del rischio

Per quanto riguarda il sostegno specifico di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’autorità competente verifica in particolare tramite controlli amministrativi e controlli in loco a campione:

a)

che gli agricoltori fossero ammissibili al sostegno a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b)

nel controllare le domande di pagamento tramite i fondi di mutualizzazione a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, che le compensazioni siano state versate integralmente agli agricoltori affiliati ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

Articolo 60

Leader

1.   Gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei gruppi di azione locale.

2.   Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli Stati membri possono delegare lo svolgimento dei controlli amministrativi di cui all’articolo 48 del presente regolamento a gruppi di azione locale, nell’ambito di una delega formale. Spetta tuttavia agli Stati membri la responsabilità di verificare che il gruppo di azione locale possieda la capacità amministrativa e di controllo a tal fine necessaria.

Nel caso della delega di cui al primo comma, l’autorità competente svolge controlli regolari sui gruppi di azione locale, che comprendono controlli della contabilità e controlli amministrativi a campione.

L’autorità competente svolge inoltre i controlli in loco di cui all’articolo 49 del presente regolamento. Per quanto riguarda il campione di controllo per la spesa riguardante Leader, si applica almeno una percentuale pari a quella di cui all’articolo 50 del presente regolamento.

3.   Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettere a), d) e e), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento, qualora il gruppo di azione locale sia il beneficiario del sostegno, i controlli amministrativi sono eseguiti da persone indipendenti dal gruppo di azione locale interessato.

Articolo 61

Abbuoni di interesse e di commissioni di garanzia

1.   Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell’articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i controlli amministrativi e in loco sono eseguiti facendo riferimento al beneficiario e in funzione della realizzazione dell’operazione interessata. L’analisi dei rischi di cui all’articolo 50 del presente regolamento comprende, almeno una volta, l’operazione interessata in funzione del valore attualizzato dell’abbuono.

2.   L’autorità competente assicura, attraverso controlli amministrativi e, se necessario, visite in loco presso le istituzioni finanziarie intermedie e i beneficiari, che i pagamenti a tali istituzioni siano conformi al diritto dell’Unione e all’accordo stipulato tra l’organismo pagatore e le istituzioni finanziarie intermedie stesse.

3.   Se gli abbuoni di interesse o di commissioni di garanzia sono combinati con strumenti finanziari in un’unica operazione mirata agli stessi destinatari finali, l’autorità competente effettua i controlli a livello dei destinatari finali solo nei casi di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 62

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, si applicano mutatis mutandis gli articoli da 48 a 51 e l’articolo 53 del presente regolamento.

I controlli amministrativi di cui all’articolo 48 e i controlli in loco di cui all’articolo 49 sono effettuati da un’entità che è funzionalmente indipendente dall’entità che autorizza il pagamento dell’assistenza tecnica.

CAPO III

Importi indebitamente erogati e sanzioni amministrative

Articolo 63

Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

1.   I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all’articolo 48.

L’autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a)

l’importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b)

l’importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell’ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l’importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l’importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all’importo stabilito ai sensi della lettera b). L’importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

2.   La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all’articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l’operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

TITOLO V

SISTEMA DI CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CONDIZIONALITÀ

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 64

Definizioni

Ai fini delle specifiche tecniche necessarie per l’attuazione del sistema di controllo e delle sanzioni amministrative in materia di condizionalità, si applicano le seguenti definizioni:

a)   «organismi di controllo specializzati»: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all’articolo 67 del presente regolamento, incaricate di garantire il rispetto delle norme di cui all’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b)   «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;

c)   «anno dell’accertamento»: l’anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo o il controllo in loco;

d)   «settori della condizionalità»: uno dei tre diversi settori di cui all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e il mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

CAPO II

Controllo

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 65

Sistema di controllo in materia di condizionalità

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. Tale sistema prevede in particolare:

a)

se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti i beneficiari di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 dall’organismo pagatore agli organismi di controllo specializzati e/o, se del caso, tramite l’autorità di coordinamento;

b)

i metodi per la selezione dei campioni di controllo;

c)

indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare;

d)

relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali inadempienze riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione delle stesse;

e)

se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli organismi di controllo specializzati all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento o ad entrambi;

f)

l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da parte dell’organismo pagatore.

2.   Gli Stati membri possono predisporre una procedura nell’ambito della quale il beneficiario indica all’organismo pagatore gli elementi necessari per individuare i criteri e le norme a lui applicabili.

Articolo 66

Pagamento degli aiuti in relazione ai controlli della condizionalità

Se i controlli della condizionalità non possono essere ultimati prima del ricevimento dei pagamenti e dei premi annuali di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 da parte del beneficiario interessato, l’importo che deve essere versato dal beneficiario a seguito di una sanzione amministrativa è recuperato in conformità all’articolo 7 del presente regolamento o tramite compensazione.

Articolo 67

Responsabilità dell’autorità di controllo competente

1.   Le responsabilità delle autorità di controllo competenti sono le seguenti:

a)

gli organismi di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento del controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei criteri e delle norme;

b)

gli organismi pagatori sono responsabili della fissazione di sanzioni amministrative nei singoli casi ai sensi del titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del capo III del presente titolo.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all’organismo pagatore il controllo e le verifiche relativi a tutti, o a parte dei, criteri, norme, atti o settori di condizionalità, purché lo Stato membro garantisca che l’efficacia del controllo e delle verifiche sia almeno pari a quella ottenuta affidando l’esecuzione del controllo e delle verifiche a un organismo di controllo specializzato.

Sezione 2

Controlli in loco

Articolo 68

Percentuale minima di controlli

1.   In relazione ai criteri e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli in loco su almeno l’1 % del numero totale di beneficiari indicati all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 di cui è responsabile.

In deroga al primo comma, nel caso delle associazioni di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 i singoli soci possono essere considerati beneficiari ai fini del calcolo del campione di controllo di cui al primo comma.

La percentuale minima di controlli di cui al primo comma può essere raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente o a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o di norme. Qualora i controlli non vengano effettuati dagli organismi pagatori, la percentuale minima di controlli può essere tuttavia raggiunta a livello di ciascun organismo pagatore.

Ove la normativa applicabile agli atti e alle norme preveda già una percentuale minima di controllo, è applicata tale percentuale anziché quella indicata al primo comma. In alternativa, gli Stati membri possono decidere che ogni caso di inadempienza, individuato in occasione di un controllo in loco effettuato al di fuori del campione di cui al primo comma in applicazione della normativa applicabile agli atti e alle norme, sia comunicato all’autorità di controllo competente per l’atto o la norma in questione e da essa seguito. Si applicano le disposizioni di cui al presente capo e al titolo III, capi I, II e III.

Per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità in relazione alla direttiva 96/22/CE, l’applicazione di un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio è ritenuta atta a soddisfare il requisito della percentuale minima stabilito al primo comma.

2.   In deroga al paragrafo 1, per raggiungere la percentuale minima di controllo ivi indicata a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o di norme, lo Stato membro può:

a)

utilizzare i risultati dei controlli in loco effettuati conformemente alla normativa applicabile a detti atti e norme per i beneficiari selezionati, oppure

b)

sostituire i beneficiari selezionati con beneficiari oggetto di controlli in loco effettuati conformemente alla normativa applicabile a detti atti e norme, a condizione che tali beneficiari siano i beneficiari di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In tali casi i controlli in loco riguardano tutti gli aspetti degli atti o delle norme pertinenti definiti nell’ambito della condizionalità. Inoltre, lo Stato membro assicura che questi controlli in loco siano almeno altrettanto efficaci dei controlli in loco effettuati dalle autorità di controllo competenti.

3.   Nel fissare la percentuale minima di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non si tiene conto dei provvedimenti necessari di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4.   Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di inadempienze a un determinato atto o a una determinata norma, il numero dei controlli in loco da svolgere per l’atto o la norma in questione è aumentato nel periodo di controllo successivo. Nell’ambito di un determinato atto, l’autorità di controllo competente può decidere di limitare la portata di tali controlli in loco supplementari ai criteri che sono più spesso disattesi.

5.   Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i provvedimenti necessari per verificare che i beneficiari abbiano posto rimedio alle inadempienze accertate si applicano a un campione costituito dal 20 % di tali beneficiari.

Articolo 69

Selezione del campione di controllo

1.   La selezione del campione di aziende da sottoporre a controlli in conformità all’articolo 68 si basa, se del caso, su un’analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un’analisi dei rischi pertinente rispetto ai criteri o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere basata a livello di una singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche.

L’analisi dei rischi può tenere conto di uno degli elementi seguenti o di entrambi:

a)

la partecipazione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale istituito a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b)

la partecipazione dei beneficiari a un sistema di certificazione, se il regime in questione risulta pertinente per i criteri e le norme considerati.

Uno Stato membro può decidere sulla base di un’analisi dei rischi di escludere dal campione di controllo basato sui rischi i beneficiari che partecipano a un sistema di certificazione di cui al secondo comma, lettera b). Tuttavia, quando il sistema di certificazione include solo una parte dei criteri e delle norme che il beneficiario è tenuto a rispettare nell’ambito della condizionalità, per i criteri o le norme che non sono contemplati dal sistema di certificazione si applicano fattori di rischio appropriati.

Se l’analisi dei risultati del controllo rivela una frequenza significativa di casi di inadempienza ai criteri o alle norme inclusi in un sistema di certificazione di cui al secondo comma, lettera b), i fattori di rischio relativi ai criteri o alle norme di cui trattasi sono rivalutati.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai controlli effettuati a seguito di eventuali inadempienze segnalate alla competente autorità di controllo in qualsiasi altro modo. Tuttavia esso si applica ai controlli effettuati come verifica ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3.   Per ottenere il fattore di rappresentatività si seleziona in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controlli in loco indicato all’articolo 68, paragrafo 1, primo comma. Tuttavia, se il numero di beneficiari da sottoporre a controlli in loco è superiore a tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.

4.   Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi, può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti.

5.   Il campione di beneficiari da controllare conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, può essere selezionato a partire dai campioni di beneficiari già selezionati in conformità agli articoli da 30 a 34 e ai quali si applicano le norme o i criteri pertinenti. Tuttavia questa possibilità non si applica al controllo dei beneficiari nell’ambito dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

6.   In deroga all’articolo 68, paragrafo 1, i campioni di beneficiari da sottoporre a controllo in loco possono essere selezionati alla percentuale minima dell’1 %, separatamente da ciascuna delle seguenti popolazioni di beneficiari soggetti agli obblighi di condizionalità a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013:

a)

beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013;

b)

beneficiari che ricevono un sostegno nel settore vitivinicolo a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)

beneficiari che ricevono i premi annuali di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

7.   Ove, sulla base dell’analisi dei rischi applicata a livello delle aziende, si concluda che i non beneficiari rappresentano un rischio più elevato rispetto ai beneficiari di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali beneficiari possono essere sostituiti da non beneficiari. In tal caso il numero complessivo di agricoltori sottoposti ai controlli raggiunge comunque la percentuale di controllo indicata all’articolo 68, paragrafo 1, del presente regolamento. Le ragioni di tali sostituzioni sono adeguatamente motivate e documentate.

8.   È possibile combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 5 e 6 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.

Articolo 70

Determinazione del rispetto dei criteri e delle norme

1.   Se del caso, il rispetto dei criteri e delle norme è determinato mediante l’uso dei mezzi previsti dalla normativa che si applica al criterio o alla norma in questione.

2.   Negli altri casi, se opportuno, tale determinazione si effettua con qualsiasi mezzo idoneo, deciso dall’autorità di controllo competente e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali sulle determinazioni ufficiali.

3.   Se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante tecniche di telerilevamento.

Articolo 71

Elementi dei controlli in loco

1.   Nello svolgimento dei controlli sul campione di cui all’articolo 68, paragrafo 1, l’autorità di controllo competente provvede affinché, per tutti i beneficiari selezionati, sia accertato il rispetto dei criteri e delle norme di cui essa è responsabile.

In deroga al primo comma, quando la percentuale minima di controllo è raggiunta a livello di ciascun atto o di ciascuna norma o di ciascun gruppo di atti o di norme, secondo il disposto dell’articolo 68, paragrafo 1, terzo comma, i beneficiari selezionati sono sottoposti a controlli di conformità in relazione all’atto o alla norma o al gruppo di atti o di norme in questione.

Quando un’associazione di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è selezionata nel campione di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del presente regolamento, l’autorità di controllo competente provvede a che tutti i soci siano sottoposti a controlli di conformità ai criteri e alle norme per i quali sono responsabili.

In generale, ciascuno dei beneficiari selezionati per un controllo in loco è controllato in un momento in cui può essere verificata la maggior parte dei criteri e delle norme per i quali è stato selezionato. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché tutti i criteri e le norme siano oggetto nel corso dell’anno di controlli di livello adeguato.

2.   Se del caso, i controlli in loco riguardano l’intera superficie agricola dell’azienda. Nondimeno, l’effettiva ispezione in campo nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno la metà delle parcelle agricole oggetto del criterio o della norma in questione nell’azienda ispezionata, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda i criteri e le norme.

Il primo comma non pregiudica il calcolo e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e al capo III del presente titolo. Se il controllo del campione di cui al primo comma rivela la presenza di inadempienze, si aumenta il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate.

Inoltre, qualora ciò sia previsto dalla normativa relativa agli atti o alle norme in questione, la verifica effettiva della conformità ai criteri e alle norme condotta nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione rappresentativo degli elementi da verificare. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché le verifiche siano effettuate su tutti i criteri e le norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell’ispezione.

3.   In linea di principio, i controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati nell’ambito di una sola ispezione. Essi comprendono una verifica dei criteri e delle norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell’ispezione. Scopo di tali controlli è rilevare ogni eventuale inadempienza a tali norme e criteri e individuare inoltre i casi da sottoporre a ulteriori controlli.

4.   I controlli in loco a livello dell’azienda agricola possono essere sostituiti da controlli amministrativi, a condizione che lo Stato membro garantisca che i controlli amministrativi siano almeno altrettanto efficaci dei controlli in loco.

5.   Ai fini dell’esecuzione dei controlli in loco, gli Stati membri possono utilizzare indicatori oggettivi specifici per alcuni criteri e alcune norme, purché garantiscano che i controlli in tal modo effettuati sui criteri e sulle norme siano almeno altrettanto efficaci dei controlli in loco eseguiti senza ricorso agli indicatori.

Gli indicatori hanno un legame diretto con i criteri o le norme che rappresentano e coprono tutti gli elementi da verificare in relazione ai criteri o alle norme in questione.

6.   I controlli in loco sul campione di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del presente regolamento sono effettuati nello stesso anno civile in cui sono presentate le domande di aiuto e/o le domande di pagamento o, per quanto riguarda le domande per i regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in qualsiasi momento durante il periodo indicato all’articolo 97, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 72

Relazione di controllo

1.   Ogni controllo in loco effettuato a norma del presente titolo è oggetto di una relazione di controllo redatta dall’autorità di controllo competente o sotto la sua responsabilità.

La relazione si articola nelle parti seguenti:

a)

una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:

i)

il beneficiario selezionato per il controllo in loco;

ii)

le persone presenti;

iii)

se il controllo era stato preannunciato al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;

b)

una parte in cui sono riportate separatamente le verifiche svolte in relazione a ciascuno degli atti e delle norme, contenente in particolare le seguenti informazioni:

i)

i criteri e le norme oggetto del controllo in loco;

ii)

la natura e la portata dei controlli eseguiti;

iii)

le risultanze;

iv)

gli atti e le norme in relazione ai quali sono state rilevate inadempienze;

c)

una parte contenente una valutazione dell’importanza delle inadempienze relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di gravità, portata, durata e ripetizione in conformità all’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1306/2013, con indicazione dei fattori che determinerebbero l’aumento o la diminuzione della riduzione da applicare.

Nella relazione è indicato se le disposizioni relative al criterio o alla norma in questione consentono di non sanzionare ulteriormente l’inadempienza riscontrata o se il sostegno è concesso a norma dell’articolo 17, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2.   Il paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il beneficiario in questione sia stato selezionato per il controllo in loco a norma dell’articolo 69 o sia stato oggetto di un controllo in loco in conformità alla normativa applicabile agli atti e alle norme in virtù dell’articolo 68, paragrafo 2, o a seguito di un’inadempienza segnalata alla competente autorità di controllo in qualsiasi altro modo.

3.   Entro tre mesi dalla data del controllo in loco il beneficiario è informato di ogni inadempienza rilevata.

A meno che non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all’inadempienza rilevata ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1306/2013, il beneficiario è informato, entro il termine di cui al primo comma del presente paragrafo, che è tenuto ad adottare misure correttive ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

A meno che non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all’inadempienza rilevata ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario è informato, entro un mese dalla decisione di non applicare la sanzione amministrativa prevista in tale articolo, che è tenuto ad adottare misure correttive.

4.   Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

Ove l’autorità di controllo competente non sia l’organismo pagatore, la relazione di controllo e, se del caso, i pertinenti documenti giustificativi sono trasmessi o resi accessibili all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento.

Tuttavia, se la relazione non contiene alcuna risultanza, uno Stato membro può decidere di non inviarla, purché l’organismo pagatore o l’autorità di coordinamento possa accedervi direttamente un mese dopo il suo completamento.

CAPO III

Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative

Articolo 73

Principi generali

1.   Se più organismi pagatori sono competenti per la gestione dei diversi regimi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, delle misure di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31 e 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei pagamenti connessi ai regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri provvedono affinché le inadempienze rilevate e, se del caso, le corrispondenti sanzioni amministrative siano portate a conoscenza di tutti gli organismi pagatori che intervengono nella gestione di tali pagamenti. Sono compresi i casi in cui il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità costituisce anche un’inadempienza alle norme sulla condizionalità e viceversa. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché sia applicato un unico tasso di riduzione.

2.   Qualora sia stato accertato più di un caso di inadempienza in relazione a diversi atti o norme dello stesso settore della condizionalità, ai fini della fissazione della riduzione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, e all’articolo 40, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, detti casi sono considerati come un unico caso di inadempienza.

3.   L’inadempienza a una norma che costituisce nel contempo un’inadempienza a un criterio è considerata un’unica inadempienza. Al fine del calcolo delle riduzioni, l’inadempienza è considerata parte del settore del criterio.

4.   La sanzione amministrativa si applica all’importo totale dei pagamenti di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, erogati o da erogare al beneficiario:

a)

a seguito di domande di aiuto o domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno dell’accertamento; e/o

b)

con riguardo a domande per i regimi di sostegno nel settore vitivinicolo a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per quanto riguarda il primo comma, lettera b), l’importo corrispondente è diviso per 3 per la ristrutturazione e la conversione.

5.   Nel caso di un’associazione di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di riduzione è calcolata in conformità al capo III del presente titolo e al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014. In tal caso gli Stati membri possono, per motivi di proporzionalità, applicare tale percentuale di riduzione alla parte della sovvenzione assegnata al socio inadempiente.

Articolo 74

Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative in caso di negligenza

1.   Qualora sia stato accertato più di un caso di inadempienza per negligenza in relazione a diversi settori della condizionalità, la procedura per la fissazione della riduzione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 640/2014 è applicata individualmente a ciascuna inadempienza.

Le percentuali di riduzione risultanti sono sommate tra loro. La riduzione massima non supera tuttavia il 5 % dell’importo totale di cui all’articolo 73, paragrafo 4, del presente regolamento.

2.   Qualora si accerti una ripetizione combinata a un’altra inadempienza o a un’altra ripetizione, le riduzioni percentuali risultanti sono sommate tra loro. La riduzione massima non supera tuttavia il 15 % dell’importo totale di cui all’articolo 73, paragrafo 4.

Articolo 75

Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative in caso di inadempienza intenzionale

Nei casi di inadempienza intenzionale di portata, gravità o durata estrema, il beneficiario, oltre alla sanzione imposta e calcolata a norma dell’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, è escluso da tutti i pagamenti di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell’anno civile successivo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 76

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno o alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti della politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(6)  Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9).

(7)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(8)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(9)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(10)  Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

(11)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).

(12)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(13)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(14)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(15)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

(16)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(17)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(18)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(19)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(20)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3).

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).

(23)  Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Metodo comunitario per la determinazione quantitativa del tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo nelle varietà di canapa

1.   Finalità e campo di applicazione

Il metodo serve a determinare il Δ9-tetraidrocannabinolo (qui di seguito «THC») delle varietà di canapa (Cannabis sativa L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte in appresso.

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (GC) del Δ9-THC dopo estrazione con un solvente adatto.

1.1.   Procedura A

La procedura A è applicata per i rilevamenti a livello della produzione previsti dall’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dall’articolo 30, lettera g), del presente regolamento.

1.2.   Procedura B

La procedura B è applicata nei casi di cui all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1307/2013 e all’articolo 36, paragrafo 6, del presente regolamento.

2.   Prelievo di campioni

2.1.   Campioni

a)

Procedura A: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva una parte di 30 cm contenente almeno un’infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all’inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura, di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.

Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l’inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all’inizio della stessa, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, in conformità al primo comma, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all’inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

b)

Procedura B: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i dieci giorni successivi alla fine della fioritura, di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi. Nel caso di una varietà dioica, occorre prelevare solo le piante femminili.

2.2.   Dimensioni del campione

Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante per particella.

Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante per particella.

Ogni campione viene posto, in modo da evitare che venga schiacciato, in un sacco di tela o di carta e successivamente è inviato al laboratorio di analisi.

Lo Stato membro può disporre che venga raccolto un secondo campione per effettuare un’eventuale controanalisi e che esso venga conservato dal produttore o dall’organismo preposto all’analisi.

2.3.   Essiccazione e conservazione del campione

L’essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro 48 ore, indipendentemente dal metodo, a una temperatura inferiore a 70 °C.

I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l’8 % e il 13 %.

I campioni essiccati devono essere conservati, non compressi, al buio e a una temperatura inferiore a 25 °C.

3.   Determinazione del tenore di THC

3.1.   Preparazione del campione per la prova

Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di lunghezza superiore a 2 mm.

I campioni essiccati sono triturati sino a ottenere una polvere semifina (che passi attraverso un setaccio con maglie della larghezza di 1 mm).

La polvere può essere conservata al massimo per 10 settimane in ambiente asciutto, al buio e a temperatura inferiore a 25 °C.

3.2.   Reattivi e soluzione di estrazione

Reattivi

Δ9-tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro,

squalane cromatograficamente puro come standard interno.

Soluzione di estrazione

35 mg di squalane per 100 ml di esano.

3.3.   Estrazione del Δ9-THC

Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo da centrifuga, aggiungendo 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Immergere il campione per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3 000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest’ultimo nel cromatografo e procedere all’analisi quantitativa.

3.4.   Cromatografia in fase gassosa

a)   Strumentazione

cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless,

colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano al 5 %.

b)   Intervalli di taratura

Almeno tre punti per la procedura A e cinque punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml di Δ9-THC in soluzione di estrazione.

c)   Condizioni sperimentali

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo esemplificativo per la colonna di cui alla lettera a):

temperatura del forno: 260 °C

temperatura dell’iniettore: 300 °C

temperatura del rivelatore: 300 °C

d)   Volume iniettato: 1 μl

4.   Risultati

I risultati sono espressi, al secondo decimale, in grammi di Δ9-THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto.

Procedura A: il risultato corrisponde a una determinazione per campione di analisi.

Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato sarà quello corrispondente alle media delle due determinazioni.

Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione di analisi.


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