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Document 32015D0810
Commission Decision (EU) 2015/810 of 23 January 2015 on State aid scheme SA.20326 (2013/C) (ex 2012/NN) implemented by Belgium (notified under document C(2015) 130) (Text with EEA relevance)
Decisione (UE) 2015/810 della Commissione, del 23 gennaio 2015, relativa al regime di aiuti SA.20326 (2013/C) (ex 2012/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2015) 130] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione (UE) 2015/810 della Commissione, del 23 gennaio 2015, relativa al regime di aiuti SA.20326 (2013/C) (ex 2012/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2015) 130] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 128 del 23.5.2015, p. 21–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/21 |
DECISIONE (UE) 2015/810 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2015
relativa al regime di aiuti SA.20326 (2013/C) (ex 2012/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione
[notificata con il numero C(2015) 130]
(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo avere invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni ai sensi di detti articoli (2) e viste queste osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera del 7 ottobre 2011 la Commissione europea ha comunicato alle autorità belghe di aver avviato una verifica del regime N 649/2005 — «Misure di esenzione parziale dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte a favore della R&S» (di seguito «il regime»). |
(2) |
Con lettere del 7 ottobre 2011, 2 febbraio 2012 e 6 gennaio 2013, la Commissione ha chiesto informazioni sull'attuazione del regime, invitando le autorità belghe a trasmetterle l'elenco delle imprese che avevano beneficiato di un aiuto superiore ai 200 000 EUR nel 2009 e nel 2010. Le autorità belghe hanno risposto con lettere del 17 novembre 2011, 2 maggio 2012, 4 giugno 2012 e 23 maggio 2013. |
(3) |
Il 13 giugno 2013 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità belghe. |
(4) |
Con lettera del 4 dicembre 2013 la Commissione ha comunicato al Belgio la propria decisione (di seguito «la decisione di avvio») (3) di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso «il procedimento d'indagine formale»). |
(5) |
Le autorità belghe hanno presentato le loro osservazioni e hanno risposto alle domande poste nella decisione di avvio con lettere del 3 marzo, 1o aprile, 4 e 27 luglio 2014, integrando ulteriormente le informazioni fornite con lettere del 17 settembre, 17 ottobre e 21 novembre 2014. Al 21 novembre 2014 la Commissione disponeva di tutte le informazioni necessarie per procedere alla verifica della compatibilità del regime con il mercato interno. |
(6) |
L'impresa D39S SPRL ha presentato osservazioni il 9 aprile 2014. Con lettera del 16 maggio 2014 la Commissione le ha trasmesse alle autorità belghe, le quali non hanno presentato alcuna osservazione al riguardo. |
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA
2.1. Obiettivo della misura
(7) |
La Commissione ha approvato il regime mediante decisione C(2006) 2941 definitiva, del 4 luglio 2006 (4) (in appresso «la decisione»). |
(8) |
Il regime prevedeva l'attuazione delle tre misure seguenti.
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(9) |
L'imposta sul salario trattenuta alla fonte è un'imposta che tutti i datori di lavoro trattengono alla fonte dalle retribuzioni spettanti ai dipendenti e che riversano allo Stato. Le tre misure di cui al considerando 8 esentano le imprese interessate dal versamento di una parte dell'imposta trattenuta dalle retribuzioni dei ricercatori di cui al considerando 8, lettere a) e b) e del personale scientifico di cui al considerando 8, lettera c). |
(10) |
Nella sua decisione la Commissione ha ritenuto che la misura 1 e la misura 2 avessero portata generale e non si configurassero come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(11) |
La misura 3 invece è stata ritenuta aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e, dopo essere stata esaminata, è stata considerata compatibile con il mercato interno in virtù dei criteri di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (8). |
(12) |
L'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 70/2001 precisa le norme applicabili agli aiuti alla ricerca e sviluppo. La misura 3 è stata qualificata aiuto a favore di progetti di R&S, i cui costi ammissibili sono le spese del personale impiegato nell'ambito di un progetto di ricerca (9). Ai progetti di sviluppo precompetitivo è applicato un massimale d'intensità dell'aiuto del 35 % (10). |
2.2. Motivi che hanno portato all'avvio del procedimento d'indagine formale
(13) |
L'indagine ha messo in luce alcune irregolarità contenute nelle disposizioni legislative nazionali che istituiscono e mettono in atto la misura 3. La Commissione ha dunque avviato il procedimento d'indagine formale sulla base dei seguenti elementi:
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(14) |
Nella decisione di avvio la Commissione ha sollevato anche la questione della base giuridica applicabile ai fini dell'analisi della compatibilità degli aiuti concessi illegalmente nel quadro del regime con il mercato interno e ha concluso, al considerando 40 della suddetta decisione, che era opportuno analizzare gli aiuti di Stato alla luce della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (in appresso «la disciplina RSI») (14). |
3. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ BELGHE
(15) |
È opportuno ricordare che durante l'esercizio di controllo, le autorità belghe hanno riconosciuto di non aver modificato la legislazione nazionale per includervi il riferimento alle categorie di ricerca di cui al considerando 13, lettera a), né di aver notificato le modifiche apportate al regime (visto che erano state attuate a seguito della decisione), né di aver notificato la proroga del regime dopo il 4 luglio 2011. |
(16) |
Con lettere del 3 marzo e 1o aprile 2014 le autorità belghe hanno trasmesso l'elenco delle imprese che hanno beneficiato di un'esenzione dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte nel periodo compreso tra il 2006 e il 2013 (ultimi dati fiscali disponibili): si tratta di 231 imprese. |
(17) |
Nella loro lettera del 3 marzo 2014 le autorità belghe hanno inoltre precisato che avrebbero valutato la conformità del regime al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (15) e in particolare all'articolo 25 che riguarda gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. Le autorità non hanno comunicato alla Commissione l'esito del loro esame. |
4. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI
(18) |
L'impresa D39S, centro di ricerca e di sviluppo che opera nel settore dell'elettronica e delle telecomunicazioni, ha indicato che l'esenzione dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte costituisce un sostegno importante perché consente alle nuove imprese innovatrici di assumere personale supplementare. Grazie al vantaggio conferitole dall'esenzione, questa impresa ha potuto rafforzare le sue attività di ricerca e sviluppo e ha potuto quindi continuare a rispondere rapidamente alle richieste del mercato. |
5. VALUTAZIONE DELL'AIUTO
5.1. Esistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE
(19) |
A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono «incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
(20) |
Perché una misura nazionale possa considerarsi aiuto di Stato occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura in questione conferisce un vantaggio economico al beneficiario; ii) tale vantaggio è conferito mediante risorse statali; iii) il vantaggio è selettivo; iv) la misura in questione falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è atta a incidere sugli scambi tra Stati membri. |
(21) |
Nel caso di specie, l'esenzione dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte a favore delle Young Innovative Companies è una misura fiscale finanziata mediante risorse statali e, visto che è destinata esclusivamente alle imprese che rispondono alla definizione di Young Innovative Company, è una misura selettiva. Poiché contribuisce al finanziamento delle spese per la ricerca e lo sviluppo di queste imprese, la misura procura loro un vantaggio economico. Infine, dal momento che le imprese beneficiarie operano su mercati aperti al commercio intra-europeo, la misura potrebbe falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. |
(22) |
Nella decisione il regime è stato qualificato come aiuto di Stato (16). Le autorità belghe, nel quadro dell'esercizio di controllo, non hanno contestato tale conclusione. |
5.2. Legittimità dell'aiuto
(23) |
Nella decisione di avvio la Commissione ha osservato che, venendo meno all'obbligo di notificare l'aumento del tasso di esenzione dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte (dal 50 % al 75 % mediante la legge del 27 marzo 2009 per la ripresa economica e dal 75 % all'80 % mediante la legge del 17 giugno 2013 relativa a misure fiscali ed economiche e a disposizioni in materia di sviluppo sostenibile) e la proroga del regime a partire dal 4 luglio 2011 (la decisione prevedeva una durata iniziale di cinque anni), il Belgio aveva attuato aiuti illegali. Il Belgio non ha contestato tale valutazione e, durante il procedimento d'indagine formale, ha fornito alla Commissione i dati relativi agli aiuti concessi alle imprese beneficiarie del regime ai fini dell'analisi della compatibilità. |
5.3. Analisi della compatibilità dell'aiuto con il mercato interno
(24) |
Al considerando 40 della decisione di avvio la Commissione aveva concluso che la valutazione della compatibilità del regime avrebbe dovuto effettuarsi alla luce della disciplina RSI, senza però specificare se le disposizioni applicabili erano quelle relative agli aiuti a favore di progetti di R&S (punto 5.1 della disciplina RSI) oppure quelle in materia di aiuti alle nuove imprese innovatrici (punto 5.4 della disciplina RSI), dal momento che il regime sembrava essere destinato a questa categoria specifica di imprese. |
5.3.1. Metodologia
(25) |
Come preannunciato al considerando 16, le autorità belghe hanno indicato che 231 imprese avevano beneficiato del regime nel periodo in esame. Dall'analisi delle informazioni sono emersi gli elementi seguenti:
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(26) |
L'analisi di quest'ultimo elemento (parte corrispondente alla misura 3 rispetto al totale degli aiuti ricevuti) ha permesso di restringere il campo dell'analisi, dal momento che l'importo dell'aiuto ricevuto nel quadro della misura 3 è risultato essere necessariamente inferiore all'importo complessivo comunicato dalle autorità belghe (ricevuto nell'ambito del regime nel suo insieme). Delle 48 imprese di cui al considerando 25, lettera b), 14 hanno beneficiato, nel quadro della misura 3, di un aiuto superiore a 200 000 EUR in tutto il periodo considerato. |
5.3.2. Analisi alla luce delle disposizioni sugli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo (punto 5.1 della disciplina RSI)
(27) |
Il punto 5.1 della disciplina RSI stabilisce i criteri da rispettare affinché gli aiuti a favore di progetti di R&S possano essere ritenuti compatibili con il mercato interno.
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(28) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che gli aiuti concessi nel quadro della misura 3 sono conformi al punto 5.1 della disciplina RSI. |
5.3.3. Analisi alla luce delle disposizioni sugli aiuti concessi alle nuove imprese innovatrici (punto 5.4 della disciplina RSI)
(29) |
Nella decisione di avvio (punto 46) la Commissione aveva precisato che, poiché il regime prevede aiuti a favore delle Young Innovative Companies, la sua compatibilità è stata esaminata in particolare anche in base al punto 5.4 della disciplina RSI che riguarda gli aiuti a favore delle giovani imprese innovatrici. La Commissione aveva tuttavia sollevato dubbi quanto al rispetto, da parte delle imprese beneficiarie, dell'insieme delle condizioni di cui al punto 5.4 (piccola impresa, anzianità, percentuale delle spese destinate alla ricerca e sviluppo, importo dell'aiuto). |
(30) |
Dall'analisi delle informazioni trasmesse dalle autorità belghe emerge che alla fine del 2013 solo due imprese rispettavano l'insieme delle condizioni di cui al punto 5.4 della disciplina RSI (rispettando comunque le condizioni di cui al punto 5.1). |
(31) |
La Commissione conclude dunque che il punto 5.1 della disciplina RSI relativo agli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo costituisca la base giuridica applicabile. |
5.3.4. Compatibilità del regime a decorrere dal 1o luglio 2014
(32) |
La disciplina RSI, base dell'analisi della compatibilità del regime, è scaduta il 30 giugno 2014. |
(33) |
A partire dal 1o luglio 2014, in presenza delle condizioni di cui al capo 1 e all'articolo 25 (aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione) del regolamento generale di esenzione per categoria, il regime potrebbe essere coperto dall'esenzione prevista da tale regolamento. Le autorità belghe sono invitate ad informare la Commissione del risultato della loro analisi e, se del caso, a notificare la proroga del regime. |
6. CONCLUSIONE
(34) |
La Commissione constata che il Belgio ha dato esecuzione al regime in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Ciononostante, alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la proroga dell'applicazione del regime da parte delle autorità belghe dopo il 4 luglio 2011 e le modifiche che vi sono state apportate siano compatibili, fino al 30 giugno 2014, con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La misura di esenzione parziale dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte a favore delle Young Innovative Companies, cui il Belgio ha dato esecuzione, è compatibile con il mercato interno fino al 30 giugno 2014 in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
Articolo 2
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23.1.2015
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(1) A partire dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). In entrambi i casi, le disposizioni sono in sostanza identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcune novità terminologiche, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione», di «mercato comune» con «mercato interno» e di «Tribunale di primo grado» con «Tribunale». Nella presente decisione è utilizzata la terminologia del TFUE.
(2) GU C 69 del 7.3.2014, pag. 122.
(3) Cfr. nota a piè di pagina precedente.
(4) GU C 209 del 31.8.2006, pag. 10.
(5) Cfr. considerando 5 della decisione del 4 luglio 2006.
(6) Cfr. considerando 8 della decisione del 4 luglio 2006.
(7) Cfr. considerando 12 della decisione del 4 luglio 2006.
(8) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).
(9) Cfr. considerando 26 della decisione del 4 luglio 2006.
(10) Cfr. articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).
(11) Cfr. il considerando 17 e seguenti della decisione di avvio del procedimento.
(12) Lettera del governo della Regione di Bruxelles-Capitale del 22 febbraio 2008, lettera del governo della Regione Vallona del 17 marzo 2008 e lettera del governo della Regione Fiamminga del 3 luglio 2007.
(13) Cfr. i considerando da 22 a 27 della decisione di avvio del procedimento.
(14) GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.
(15) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(16) Cfr. considerando 21 della decisione del 4 luglio 2006.
(17) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).
(18) Regio decreto (Arrêté royal) del 23 marzo 2014 che modifica, per quanto riguarda l'esenzione dalla ritenuta sullo stipendio, l'AR/CIR 92 in esecuzione dell'articolo 275, secondo e terzo comma del Code des impôts sur les revenus del 1992, Moniteur Belge del 31.3.2014.