Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1368

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura

    GU L 211 del 8.8.2015, p. 9–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1368/oj

    8.8.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 211/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1368 DELLA COMMISSIONE

    del 6 agosto 2015

    recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 57, primo comma, lettere a) e c), e secondo comma, e l'articolo 223, paragrafo 3,

    visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 58, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 63, paragrafo 5, primo e secondo comma, e l'articolo 64, paragrafo 7, primo comma, lettera a), e secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 (3) del Consiglio, stabilisce nuove norme riguardanti gli aiuti nel settore dell'apicoltura. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime degli aiuti nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione (4). Il suddetto regolamento è abrogato dal regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione (5).

    (2)

    A norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura («programmi apicoli»). A norma dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri che si avvalgono di questa possibilità devono effettuare uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura. Occorre specificare quali elementi debbano figurare in tali programmi e studi.

    (3)

    I programmi apicoli proposti dagli Stati membri devono essere approvati dalla Commissione. È pertanto necessario stabilire una scadenza per la notifica dei programmi da parte degli Stati membri e una procedura per l'approvazione dei programmi da parte della Commissione.

    (4)

    Poiché il settore dell'apicoltura coinvolge un ampio numero di piccoli produttori, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rendere i programmi, una volta approvati, facilmente accessibili al pubblico.

    (5)

    Ai fini della flessibilità nell'attuazione dei programmi apicoli e per limitare gli oneri amministrativi, nella fase di attuazione gli Stati membri dovrebbero poter modificare le misure figuranti nei programmi stessi, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali e che il contributo dell'Unione resti equivalente al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri. È tuttavia opportuno definire norme procedurali per le modifiche di rilievo.

    (6)

    Gli Stati membri dovrebbero controllare l'attuazione dei programmi apicoli. La procedura applicata dagli Stati membri per i controlli dovrebbe essere in linea con i principi generali stabiliti all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. La procedura dovrebbe essere notificata alla Commissione dagli Stati membri insieme ai programmi.

    (7)

    Per accertare che le condizioni di concessione del finanziamento unionale siano riunite, gli Stati membri partecipanti dovrebbero svolgere controlli amministrativi in loco. Per quanto riguarda i controlli in loco, gli Stati membri dovrebbero assicurare che sia controllato almeno il 5 % dei richiedenti l'aiuto. Gli Stati membri dovrebbero costituire il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente una parte scelta in modo casuale al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che miri ai settori in cui il rischio di errori è più elevato.

    (8)

    Conformemente alle norme generali sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione stabilite agli articoli 54, 58 e 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per le irregolarità commesse, gli Stati membri sono tenuti a stabilire un regime adeguato di rettifiche e sanzioni per il recupero degli importi indebitamente pagati, maggiorati degli interessi calcolati secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (6). Il regime dovrebbe essere notificato alla Commissione dagli Stati membri insieme ai programmi.

    (9)

    L'anno apicolo dovrebbe coprire un periodo di tempo che consenta agli Stati membri di svolgere i controlli relativi alle misure a favore del settore.

    (10)

    Per valutare l'impatto dei programmi apicoli tenendo conto della necessità, per gli Stati membri e per il settore, di contenere gli oneri amministrativi, è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione una relazione annuale di attuazione che contenga una sintesi delle spese e delinei i risultati conseguiti, avvalendosi degli indicatori di risultato per ciascuna misura del programma.

    (11)

    Nell'attuare i programmi apicoli, dovrebbe essere assicurata coerenza tra le misure contenute nei programmi apicoli e in quelle previste dai programmi di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). A tal fine, gli Stati membri dovrebbero descrivere nel programma apicolo i criteri fissati per garantire che non si verifichino doppi finanziamenti dei programmi apicoli a titolo degli aiuti al settore dell'apicoltura a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a titolo del sostegno allo sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO 1

    DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le regole che disciplinano l'aiuto dell'Unione al finanziamento dei programmi nazionali per il settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 («programmi apicoli»).

    Articolo 2

    Anno apicolo

    Ai fini dei programmi apicoli, per «anno apicolo» s'intende il periodo di 12 mesi consecutivi tra il 1o agosto e il 31 luglio.

    CAPO 2

    PROGRAMMI APICOLI

    Articolo 3

    Notifica dei programmi apicoli

    Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la proposta di programma apicolo unico per l'intero territorio nazionale entro il 15 marzo precedente l'inizio del primo anno apicolo del programma.

    Articolo 4

    Contenuto dei programmi apicoli

    I programmi apicoli comprendo gli elementi elencati nell'allegato.

    Articolo 5

    Approvazione dei programmi apicoli

    1.   I programmi apicoli sono approvati dalla Commissione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro il 15 giugno precedente l'inizio del primo anno apicolo dei programmi in questione.

    2.   I programmi apicoli approvati sono accessibili al pubblico sul sito internet della Commissione.

    Articolo 6

    Modifiche dei programmi apicoli

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono modificare le misure del rispettivo programma durante l'anno apicolo, ad esempio introducendo o ritirando misure o tipi di azioni, inserendo cambiamenti nella descrizione delle misure o nelle condizioni di ammissibilità o trasferendo fondi dall'una misura all'altra del programma, purché le misure in questione continuino a rispettare l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    I limiti finanziari di ciascuna azione possono essere modificati, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali e che il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi apicoli resti pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per tali programmi, come approvati.

    2.   Le domande di modifica dei programmi apicoli per introdurre o ritirare una misura sono notificate dagli Stati membri alla Commissione e da questa approvate prima dell'attuazione della misura.

    3.   Le domande di cui al paragrafo 2 sono approvate dalla Commissione secondo la procedura seguente:

    a)

    sono consultate le organizzazioni rappresentative del settore che hanno collaborato con lo Stato membro all'elaborazione del programma apicolo;

    b)

    la modifica è considerata approvata se la Commissione non ha formulato osservazioni sulla domanda entro 21 giorni lavorativi dal ricevimento. Se la Commissione ha formulato osservazioni, la modifica è considerata approvata non appena lo Stato membro riceve comunicazione dalla Commissione che è stato dato seguito soddisfacente alle osservazioni.

    CAPO 3

    CONTRIBUTO DELL'UNIONE

    Articolo 7

    Ammissibilità delle spese e dei pagamenti

    Sono ammissibili al contributo dell'Unione solo le spese sostenute nell'attuazione delle misure comprese nel programma apicolo dello Stato membro.

    I pagamenti, degli Stati membri ai beneficiari, relativi alle misure attuate durante ciascun anno apicolo sono effettuati entro il periodo di dodici mesi che inizia il 16 ottobre dello stesso anno apicolo e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

    CAPO 4

    MONITORAGGIO E CONTROLLI

    Articolo 8

    Controlli

    1.   Gli Stati membri procedono a controlli per verificare la conformità delle condizioni di concessione del finanziamento dell'Unione. I controlli consistono in controlli amministrativi e in controlli in loco e seguono i principi generali di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    2.   Per quanto riguarda i controlli in loco, gli Stati membri richiedono la verifica di quanto segue:

    a)

    corretta attuazione delle misure contenute nei programmi apicoli, in particolare per quanto concerne investimenti e servizi;

    b)

    le spese effettivamente incorse sono almeno equivalenti al sostegno finanziario richiesto;

    c)

    se pertinente, il numero degli alveari dichiarati corrisponde al numero di alveari risultati in possesso del richiedente, tenendo conto dei dati supplementari forniti dall'apicoltore sull'attività durante l'anno apicolo in questione.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché almeno il 5 % dei richiedenti l'aiuto nel quadro dei programmi apicoli nazionali siano sottoposti a controlli in loco.

    I campioni per i controlli sono estratti dall'intera popolazione dei richiedenti e comprendono:

    a)

    un numero di richiedenti scelto in modo casuale al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo;

    b)

    un numero di richiedenti scelto in base ad un'analisi del rischio secondo i criteri seguenti:

    i)

    l'importo del finanziamento assegnato ai beneficiari;

    ii)

    il tipo di azioni finanziate nell'ambito delle misure apicole;

    iii)

    le conclusioni tratte nei precedenti controlli in loco;

    iv)

    altri criteri che gli Stati membri debbono definire.

    Articolo 9

    Pagamenti indebiti e sanzioni

    1.   Gli interessi aggiunti ai pagamenti indebiti recuperati a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera e), o dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono calcolati a norma dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione.

    2.   In caso di frode o negligenza grave di cui sono responsabili, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e l'importo cui hanno diritto.

    CAPO 5

    NORME RELATIVE ALLE NOTIFICHE E ALLA PUBBLICAZIONE

    Articolo 10

    Relazione annuale di attuazione

    1.   A decorrere dal 2018 entro il 15 marzo di ciascun anno gli Stati membri partecipanti trasmettono alla Commissione la relazione sull'attuazione del programma apicolo nel corso dell'anno apicolo precedente.

    2.   La relazione annuale di attuazione comprende gli elementi seguenti:

    a)

    una sintesi delle spese sostenute in euro durante l'anno apicolo, ripartite per misura;

    b)

    i risultati in base agli indicatori di risultato scelti per ciascuna misura del programma.

    Articolo 11

    Data di notifica del numero di alveari

    La notifica di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/1366 è effettuata entro il 15 marzo di ciascun anno a decorrere dal 2017.

    Articolo 12

    Norme relative alle notifiche

    Le notifiche di cui agli articoli 3, 6, 10 e 11 del presente regolamento sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (8).

    Articolo 13

    Pubblicazione dei dati aggregati

    La Commissione pubblica sul suo sito internet i seguenti dati aggregati:

    a)

    il numero degli alveari notificati a norma dell'articolo 11;

    b)

    le relazioni annuali di attuazione notificate a norma dell'articolo 10;

    c)

    lo studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura, di cui al punto 3 dell'allegato, compreso nel programma apicolo notificato a norma dell'articolo 3.

    CAPO 6

    DISPOSIZIONE FINALE

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

    (3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione, dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

    (7)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

    (8)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).


    ALLEGATO

    Il programma apicolo include almeno i seguenti elementi:

    1)

    la valutazione dei risultati conseguiti fino alla data della redazione nell'attuazione del precedente programma apicolo, se esistente. A decorrere dal programma apicolo 2020-2022 la valutazione si baserà sulle ultime due relazioni annuali di attuazione del programma precedente, ai sensi dell'articolo 10;

    2)

    la descrizione del metodo seguito per determinare il numero di alveari, a norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1366;

    3)

    lo studio effettuato dallo Stato membro sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel proprio territorio. Lo studio contiene almeno le seguenti informazioni, riguardanti i due anni civili precedenti la notifica per approvazione del programma apicolo:

    i)

    il numero di apicoltori;

    ii)

    il numero di apicoltori che gestiscono più di 150 alveari;

    iii)

    il numero totale di alveari gestiti dagli apicoltori con più di 150 alveari;

    iv)

    il numero di apicoltori organizzati in associazioni di apicoltori;

    v)

    la produzione nazionale annua di miele in kg nei due anni civili precedenti la notifica per approvazione del programma apicolo;

    vi)

    la forchetta di prezzo del miele millefiori nel luogo di produzione;

    vii)

    la forchetta di prezzo del miele millefiori venduto sfuso ai grossisti;

    viii)

    la resa media stimata in kg del miele per alveare e per anno;

    ix)

    la stima del costo medio di produzione (fisso e variabile) per kg di miele prodotto;

    x)

    il numero di alveari determinati nei due anni civili precedenti la notifica per approvazione del programma apicolo per gli Stati membri che non disponevano di tale programma nel triennio precedente;

    4)

    la valutazione delle esigenze del settore dell'apicultura nello Stato membro, basata almeno sulla valutazione dei risultati del precedente programma apicolo, se esistente, lo studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura e i risultati della collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore;

    5)

    la descrizione degli obiettivi del programma apicolo e del nesso tra gli obiettivi e le misure per l'apicultura scelte dall'elenco di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    6)

    la descrizione dettagliata delle azioni che saranno intraprese nell'ambito delle misure per l'apicultura scelte dall'elenco di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresa la stima dei costi e il piano di finanziamento ripartito per anno e per misura;

    7)

    i criteri stabiliti dagli Stati membri per evitare il doppio finanziamento dei programmi apicoli conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/1366;

    8)

    gli indicatori di risultato per ciascuna misura per l'apicultura scelta. Gli Stati membri scelgono almeno un indicatore di risultato pertinente per misura;

    9)

    le modalità di attuazione del programma apicolo, in particolare:

    i)

    la designazione, da parte dello Stato membro, di un punto di contatto responsabile della gestione dei programmi apicoli;

    ii)

    la descrizione della procedura applicata ai controlli;

    iii)

    la descrizione delle azioni da intraprendere in caso di pagamenti indebiti ai beneficiari, comprese le sanzioni;

    iv)

    le disposizioni intese ad assicurare che il programma approvato sia reso pubblico nello Stato membro;

    v)

    le azioni intraprese per collaborare con le organizzazioni rappresentative del settore;

    vi)

    la descrizione del metodo seguito per valutare i risultati delle misure del programma apicolo dello Stato membro interessato.


    Top