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Regolamento sui mercati digitali

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/1925 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (regolamento sui mercati digitali)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento mira a garantire un settore digitale competitivo ed equo, consentendo alle imprese digitali innovative di crescere e garantire la sicurezza degli utenti online, attraverso:

  • obblighi e divieti chiari per le grandi piattaforme online;
  • servizi migliori e prezzi più equi per i consumatori;
  • la promozione dell’innovazione e un ambiente di piattaforme online più equo per le start-up tecnologiche;
  • la concessione agli utenti commerciali della possibilità di offrire ai consumatori maggiori possibilità di scelta;
  • il divieto di pratiche sleali sulle grandi piattaforme online.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento designa alcune grandi piattaforme online come «gatekeeper» qualora:

  • abbiano totalizzato nei tre anni precedenti un fatturato annuo minimo di 7,5 miliardi di euro nell’Unione europea (Unione), oppure abbiano un valore di mercato di almeno 75 miliardi di euro;
  • abbiano almeno 45 milioni di utenti finali mensili e almeno 10 000 utenti commerciali stabiliti nell’Unione;
  • controllino uno o più servizi di piattaforma di base in almeno tre Stati membri dell’Unione;
  • abbiano una forte posizione economica e un impatto significativo sul mercato interno;
  • forniscano un servizio di piattaforma di base che costituisce un importante punto di accesso per gli utenti commerciali al fine di raggiungere i clienti;
  • avere una posizione consolidata e duratura sul mercato, oggi o nel prossimo futuro.

I servizi di piattaforma di base comprendono, tra gli altri elementi:

  • mercati;
  • negozi di applicazioni;
  • motori di ricerca;
  • social media;
  • servizi cloud;
  • pubblicità.

I gatekeeper devono:

  • consentire a terzi di collaborare con i servizi del gatekeeper in alcune situazioni specifiche;
  • consentire ai loro utenti commerciali di accedere ai dati generati durante l’utilizzo della piattaforma del gatekeeper;
  • consentire ai loro utenti commerciali di promuovere la propria offerta di prodotti e di stipulare contratti con i loro clienti al di fuori della piattaforma del gatekeeper;
  • fornire alle imprese che pubblicizzano sulla loro piattaforma strumenti e informazioni per lo svolgimento di una verifica indipendente dei loro annunci pubblicitari ospitati dal gatekeeper.

I gatekeeper non devono:

  • trattare in modo più favorevole, in termini di posizionamento, i servizi e i prodotti del gatekeeper stesso rispetto a offerte simili da parte di terzi sulla piattaforma;
  • tracciare gli utenti finali al di fuori del servizio di piattaforma di base del gatekeeper per fornire pubblicità mirata senza consenso;
  • impedire agli sviluppatori di utilizzare piattaforme di pagamento di terze parti per le vendite nelle app;
  • trattare i dati personali degli utenti con finalità di fornire pubblicità mirata, a meno che non sia stato concesso il consenso;
  • pre-installare alcune applicazioni software o impedire agli utenti di disinstallarle facilmente.

Conformità

La Commissione europea è l’unica autorità preposta all’applicazione del regolamento e dispone di un comitato consultivo e un gruppo ad alto livello appositamente costituiti per assisterla e facilitarne il lavoro.

Dal momento in cui una grande società online è identificata come gatekeeper, deve garantire il rispetto delle norme del regolamento entro sei mesi.

Qualora un gatekeeper violi le norme stabilite nel regolamento, esso rischia:

  • un’ammenda di un importo non superiore al 10 % del suo fatturato totale realizzato a livello mondiale;
  • una potenziale ammenda non superiore al 20 % del suo fatturato totale realizzato a livello mondiale nel caso di infrazioni ripetute;
  • penalità di mora periodiche non superiori al 5 % del suo fatturato medio giornaliero;
  • rimedi strutturali non finanziari, come la vendita delle (parti delle) proprie attività, come ultima risorsa per l’inosservanza sistematica.

Atto di esecuzione

  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/814 stabilisce norme dettagliate per lo svolgimento di determinati procedimenti da parte della Commissione nell’attuazione del regolamento (UE) 2022/1925. Tali norme riguardano aspetti quali le notifiche e le comunicazioni alla Commissione, l’apertura di procedimenti, l’esercizio del diritto di essere ascoltati, del diritto di accesso ai fascicoli, i termini, la trasmissione e la ricezione dei documenti.
  • Sono presenti due allegati al regolamento (UE) 2023/814:
    • il primo è un modulo relativo alla notifica ai fini della designazione di gatekeeper (modulo GD) che contiene informazioni sull’impresa notificante, sui servizi di piattaforma di base, sulle soglie quantitative e sulla dichiarazione che deve essere firmata dall’impresa notificante (allegato I); e
    • il secondo comprende il formato e la lunghezza dei documenti da trasmettere alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2022/1925 (allegato II): questo allegato riguarda documenti quali notifiche, trasmissione di informazioni, argomentazioni fondate, richieste motivate e risposte alle constatazioni preliminari.

Direttive di modifica

Il regolamento modifica inoltre due direttive:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

La decisione è in vigore dal .

CONTESTO

Il regolamento sui mercati digitali fa parte di un pacchetto che comprende anche il regolamento sui servizi digitali (si veda la sintesi).

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del , pag. 1).

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