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Il regolamento mira a garantire un settore digitale competitivo ed equo, consentendo alle imprese digitali innovative di crescere e garantire la sicurezza degli utenti online, attraverso:
obblighi e divieti chiari per le grandi piattaforme online;
servizi migliori e prezzi più equi per i consumatori;
la promozione dell’innovazione e un ambiente di piattaforme online più equo per le start-up tecnologiche;
la concessione agli utenti commerciali della possibilità di offrire ai consumatori maggiori possibilità di scelta;
il divieto di pratiche sleali sulle grandi piattaforme online.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento designa alcune grandi piattaforme online come «gatekeeper» qualora:
abbiano totalizzato nei tre anni precedenti un fatturato annuo minimo di 7,5 miliardi di euro nell’Unione europea (Unione), oppure abbiano un valore di mercato di almeno 75 miliardi di euro;
abbiano almeno 45 milioni di utenti finali mensili e almeno 10 000 utenti commerciali stabiliti nell’Unione;
controllino uno o più servizi di piattaforma di base in almeno tre Stati membri dell’Unione;
abbiano una forte posizione economica e un impatto significativo sul mercato interno;
forniscano un servizio di piattaforma di base che costituisce un importante punto di accesso per gli utenti commerciali al fine di raggiungere i clienti;
avere una posizione consolidata e duratura sul mercato, oggi o nel prossimo futuro.
I servizi di piattaforma di base comprendono, tra gli altri elementi:
mercati;
negozi di applicazioni;
motori di ricerca;
social media;
servizi cloud;
pubblicità.
I gatekeeper devono:
consentire a terzi di collaborare con i servizi del gatekeeper in alcune situazioni specifiche;
consentire ai loro utenti commerciali di accedere ai dati generati durante l’utilizzo della piattaforma del gatekeeper;
consentire ai loro utenti commerciali di promuovere la propria offerta di prodotti e di stipulare contratti con i loro clienti al di fuori della piattaforma del gatekeeper;
fornire alle imprese che pubblicizzano sulla loro piattaforma strumenti e informazioni per lo svolgimento di una verifica indipendente dei loro annunci pubblicitari ospitati dal gatekeeper.
I gatekeeper non devono:
trattare in modo più favorevole, in termini di posizionamento, i servizi e i prodotti del gatekeeper stesso rispetto a offerte simili da parte di terzi sulla piattaforma;
tracciare gli utenti finali al di fuori del servizio di piattaforma di base del gatekeeper per fornire pubblicità mirata senza consenso;
impedire agli sviluppatori di utilizzare piattaforme di pagamento di terze parti per le vendite nelle app;
trattare i dati personali degli utenti con finalità di fornire pubblicità mirata, a meno che non sia stato concesso il consenso;
pre-installare alcune applicazioni software o impedire agli utenti di disinstallarle facilmente.
Conformità
La Commissione europea è l’unica autorità preposta all’applicazione del regolamento e dispone di un comitato consultivo e un gruppo ad alto livello appositamente costituiti per assisterla e facilitarne il lavoro.
Dal momento in cui una grande società online è identificata come gatekeeper, deve garantire il rispetto delle norme del regolamento entro sei mesi.
Qualora un gatekeeper violi le norme stabilite nel regolamento, esso rischia:
un’ammenda di un importo non superiore al 10 % del suo fatturato totale realizzato a livello mondiale;
una potenziale ammenda non superiore al 20 % del suo fatturato totale realizzato a livello mondiale nel caso di infrazioni ripetute;
penalità di mora periodiche non superiori al 5 % del suo fatturato medio giornaliero;
rimedi strutturali non finanziari, come la vendita delle (parti delle) proprie attività, come ultima risorsa per l’inosservanza sistematica.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/814 stabilisce norme dettagliate per lo svolgimento di determinati procedimenti da parte della Commissione nell’attuazione del regolamento (UE) 2022/1925. Tali norme riguardano aspetti quali le notifiche e le comunicazioni alla Commissione, l’apertura di procedimenti, l’esercizio del diritto di essere ascoltati, del diritto di accesso ai fascicoli, i termini, la trasmissione e la ricezione dei documenti.
Sono presenti due allegati al regolamento (UE) 2023/814:
il primo è un modulo relativo alla notifica ai fini della designazione di gatekeeper (modulo GD) che contiene informazioni sull’impresa notificante, sui servizi di piattaforma di base, sulle soglie quantitative e sulla dichiarazione che deve essere firmata dall’impresa notificante (allegato I); e
il secondo comprende il formato e la lunghezza dei documenti da trasmettere alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2022/1925 (allegato II): questo allegato riguarda documenti quali notifiche, trasmissione di informazioni, argomentazioni fondate, richieste motivate e risposte alle constatazioni preliminari.
Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/814 della Commissione, del , relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinate procedure a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 del , pag. 6).
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del , pag. 1).
Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2020/1828 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del , pag. 17).