Preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica
SINTESI DELLA:
Regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
- Ha lo scopo di:
- migliorare i criteri di identificazione di possibili crisi dell’energia elettrica*;
- preparare i piani per la gestione della crisi; e
- gestire le situazioni di crisi che si presentano.
- Il regolamento stabilisce una metodologia comune e definisce le regole per la cooperazione tra i paesi dell’UE al fine di prevenire, preparare e gestire le crisi dell’energia elettrica in uno spirito di solidarietà e trasparenza, nel rispetto dei requisiti per un mercato interno dell’energia elettrica che sia competitivo.
- Abroga la direttiva 2005/89/CE che stabiliva le misure che i paesi dell’UE dovevano adottare per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica in generale.
PUNTI CHIAVE
La Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (REGST-E):
- presenta, entro il 5 gennaio 2020, dopo ampie consultazioni, all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) per l’approvazione e/o la modifica delle metodologie per:
- identificare gli scenari regionali di crisi dell’energia elettrica in relazione all’adeguatezza e alla sicurezza del sistema nonché alla sicurezza dei combustibili;
- valutare l’adeguatezza del sistema di approvvigionamento stagionale e a breve termine (mensile, settimanale e giornaliera) dell’energia elettrica di fronte a problemi come il maltempo;
- individua, entro 6 mesi dall’approvazione della prima metodologia, gli scenari di crisi dell’energia elettrica più rilevanti per ciascuna regione;
- rivaluta questi scenari di crisi regionali ogni 4 anni;
- aggiorna e migliora entrambe le metodologie quando diventano disponibili nuove informazioni significative;
- effettua valutazioni di adeguatezza stagionale, pubblicando quelle per l’inverno entro il 1° dicembre e quelle per l’estate entro il 1° giugno di ogni anno.
La metodologia per l’identificazione degli scenari di crisi dell’energia elettrica a livello regionale:
- prende in considerazione almeno i seguenti rischi:
- calamità naturali rare ed estreme;
- pericoli accidentali;
- fattori derivati di pericolo, tra cui le conseguenze di attacchi dolosi e della carenza di combustibile;
- include quanto segue:
- considerazione di tutte le pertinenti circostanze nazionali e regionali;
- interazione e correlazione dei rischi transfrontalieri;
- simulazioni di crisi dell’energia elettrica simultanee;
- classificazione dei rischi in base al loro impatto e probabilità;
- principi per la gestione delle informazioni sensibili garantendo al contempo la trasparenza.
- è pubblicato sui siti web ENTSO-E e ACER.
Le autorità competenti, nominate dai paesi membri entro il 5 gennaio 2020:
- sono responsabili e collaborano tra loro nell’esecuzione dei compiti previsti dalla legislazione;
- collaborano con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, le autorità di regolamentazione, ENTSO-E, i centri di coordinamento regionali e altre parti interessate pertinenti, se necessario;
- identificano, entro 4 mesi dall’identificazione degli scenari regionali di crisi dell’energia elettrica, gli scenari nazionali più rilevanti di crisi dell’energia elettrica e li aggiornano ogni 4 anni;
- stabiliscono piani di preparazione al rischio, basati sugli scenari di crisi regionali e nazionali identificati. I piani, che saranno valutati dalla Commissione europea, dopo aver consultato il Gruppo di coordinamento dell’energia elettrica (ECG), seguono un modello che stabilisce informazioni quali:
- una sintesi degli scenari di crisi dell’energia elettrica;
- i ruoli e le responsabilità delle autorità competnti;
- le procedure e le misure da adottare in una crisi dell’energia elettrica (ad es. nazionale, regionale e bilaterale);
- la nomina e la definizione del ruolo di un coordinatore della crisi,
- le modalità di consultazione con le parti interessate, quali gli operatori della trasmissione e distribuzione e le società dell’energia elettrica e del gas.
- le prove di emergenza;
- emettono immediatamente un avviso tempestivo* alla Commissione e ai paesi limitrofi dell’UE quando informazioni attendibili indicano che può verificarsi una crisi dell’energia elettrica sul loro territorio e forniscono informazioni pertinenti;
- dichiarano una crisi dell’energia elettrica e ne informano la Commissione e i paesi limitrofi dell’UE;
- presentano una relazione di valutazione, al più tardi 3 mesi dopo la fine di una crisi dell’energia elettrica, alla Commissione e all’ECG, descrivendo l’evento e valutandone l’impatto, le misure adottate e i possibili miglioramenti.
Controllo
- L’ECG discute questioni come la coerenza dei piani di preparazione al rischio, i risultati delle valutazioni di adeguatezza e le prestazioni dei paesi dell’UE nel settore della sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica*.
- L’ACER monitora la sicurezza delle misure di fornitura di energia elettrica e riferisce periodicamente all’ECG.
- La Commissione, entro il 1 settembre 2025, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio su come migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica nell’UE.
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
È stato applicato a partire dal 4 luglio 2019
CONTESTO
Le crisi di energia elettrica possono verificarsi per molte ragioni, ad esempio a causa di condizioni meteorologiche estreme, attacchi dolosi o carenza di combustibile. Spesso queste situazioni di crisi hanno ripercussioni transnazionali. Incidenti su larga scala, come ondate di freddo o caldo o attacchi informatici, possono colpire contemporaneamente diversi paesi dell’UE.
Il regolamento è uno degli 8 atti legislativi del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» che la Commissione ha presentato nel novembre 2016. Ciò contribuisce a dare forma all’Unione dell’energia, mantenendo competitiva l’UE e rispettando gli impegni assunti dall’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
TERMINI CHIAVE
Crisi dell’energia elettrica: situazioni in essere o imminenti di significativa carenza di energia elettrica.
Avviso tempestivo: fornitura di informazioni concrete, serie e affidabili che indicano che potrebbe verificarsi un evento che potrebbe comportare un significativo deterioramento della situazione della fornitura di energia elettrica e provocare una crisi dell’energia elettrica.
Sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica: capacità di un sistema distribuzione dell’energia elettrica di garantire l’approvvigionamento ai clienti con un livello di prestazioni chiaramente stabilito.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (CE) n. 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).
Regolamento (UE) n. 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell’energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).
Direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2012/27/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
Ultimo aggiornamento: 24.07.2019