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Preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica

 

SINTESI DELLA:

Regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Ha lo scopo di:
    • migliorare i criteri di identificazione di possibili crisi dell’energia elettrica*;
    • preparare i piani per la gestione della crisi; e
    • gestire le situazioni di crisi che si presentano.
  • Il regolamento stabilisce una metodologia comune e definisce le regole per la cooperazione tra i paesi dell’UE al fine di prevenire, preparare e gestire le crisi dell’energia elettrica in uno spirito di solidarietà e trasparenza, nel rispetto dei requisiti per un mercato interno dell’energia elettrica che sia competitivo.
  • Abroga la direttiva 2005/89/CE che stabiliva le misure che i paesi dell’UE dovevano adottare per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica in generale.

PUNTI CHIAVE

La Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (REGST-E):

  • presenta, entro il 5 gennaio 2020, dopo ampie consultazioni, all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) per l’approvazione e/o la modifica delle metodologie per:
    • identificare gli scenari regionali di crisi dell’energia elettrica in relazione all’adeguatezza e alla sicurezza del sistema nonché alla sicurezza dei combustibili;
    • valutare l’adeguatezza del sistema di approvvigionamento stagionale e a breve termine (mensile, settimanale e giornaliera) dell’energia elettrica di fronte a problemi come il maltempo;
  • individua, entro 6 mesi dall’approvazione della prima metodologia, gli scenari di crisi dell’energia elettrica più rilevanti per ciascuna regione;
  • rivaluta questi scenari di crisi regionali ogni 4 anni;
  • aggiorna e migliora entrambe le metodologie quando diventano disponibili nuove informazioni significative;
  • effettua valutazioni di adeguatezza stagionale, pubblicando quelle per l’inverno entro il 1° dicembre e quelle per l’estate entro il 1° giugno di ogni anno.

La metodologia per l’identificazione degli scenari di crisi dell’energia elettrica a livello regionale:

  • prende in considerazione almeno i seguenti rischi:
    • calamità naturali rare ed estreme;
    • pericoli accidentali;
    • fattori derivati di pericolo, tra cui le conseguenze di attacchi dolosi e della carenza di combustibile;
  • include quanto segue:
    • considerazione di tutte le pertinenti circostanze nazionali e regionali;
    • interazione e correlazione dei rischi transfrontalieri;
    • simulazioni di crisi dell’energia elettrica simultanee;
    • classificazione dei rischi in base al loro impatto e probabilità;
    • principi per la gestione delle informazioni sensibili garantendo al contempo la trasparenza.
  • è pubblicato sui siti web ENTSO-E e ACER.

Le autorità competenti, nominate dai paesi membri entro il 5 gennaio 2020:

  • sono responsabili e collaborano tra loro nell’esecuzione dei compiti previsti dalla legislazione;
  • collaborano con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, le autorità di regolamentazione, ENTSO-E, i centri di coordinamento regionali e altre parti interessate pertinenti, se necessario;
  • identificano, entro 4 mesi dall’identificazione degli scenari regionali di crisi dell’energia elettrica, gli scenari nazionali più rilevanti di crisi dell’energia elettrica e li aggiornano ogni 4 anni;
  • stabiliscono piani di preparazione al rischio, basati sugli scenari di crisi regionali e nazionali identificati. I piani, che saranno valutati dalla Commissione europea, dopo aver consultato il Gruppo di coordinamento dell’energia elettrica (ECG), seguono un modello che stabilisce informazioni quali:
    • una sintesi degli scenari di crisi dell’energia elettrica;
    • i ruoli e le responsabilità delle autorità competnti;
    • le procedure e le misure da adottare in una crisi dell’energia elettrica (ad es. nazionale, regionale e bilaterale);
    • la nomina e la definizione del ruolo di un coordinatore della crisi,
    • le modalità di consultazione con le parti interessate, quali gli operatori della trasmissione e distribuzione e le società dell’energia elettrica e del gas.
    • le prove di emergenza;
  • emettono immediatamente un avviso tempestivo* alla Commissione e ai paesi limitrofi dell’UE quando informazioni attendibili indicano che può verificarsi una crisi dell’energia elettrica sul loro territorio e forniscono informazioni pertinenti;
  • dichiarano una crisi dell’energia elettrica e ne informano la Commissione e i paesi limitrofi dell’UE;
  • presentano una relazione di valutazione, al più tardi 3 mesi dopo la fine di una crisi dell’energia elettrica, alla Commissione e all’ECG, descrivendo l’evento e valutandone l’impatto, le misure adottate e i possibili miglioramenti.

Controllo

  • L’ECG discute questioni come la coerenza dei piani di preparazione al rischio, i risultati delle valutazioni di adeguatezza e le prestazioni dei paesi dell’UE nel settore della sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica*.
  • L’ACER monitora la sicurezza delle misure di fornitura di energia elettrica e riferisce periodicamente all’ECG.
  • La Commissione, entro il 1 settembre 2025, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio su come migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica nell’UE.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È stato applicato a partire dal 4 luglio 2019

CONTESTO

Le crisi di energia elettrica possono verificarsi per molte ragioni, ad esempio a causa di condizioni meteorologiche estreme, attacchi dolosi o carenza di combustibile. Spesso queste situazioni di crisi hanno ripercussioni transnazionali. Incidenti su larga scala, come ondate di freddo o caldo o attacchi informatici, possono colpire contemporaneamente diversi paesi dell’UE.

Il regolamento è uno degli 8 atti legislativi del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» che la Commissione ha presentato nel novembre 2016. Ciò contribuisce a dare forma all’Unione dell’energia, mantenendo competitiva l’UE e rispettando gli impegni assunti dall’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

TERMINI CHIAVE

Crisi dell’energia elettrica: situazioni in essere o imminenti di significativa carenza di energia elettrica.
Avviso tempestivo: fornitura di informazioni concrete, serie e affidabili che indicano che potrebbe verificarsi un evento che potrebbe comportare un significativo deterioramento della situazione della fornitura di energia elettrica e provocare una crisi dell’energia elettrica.
Sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica: capacità di un sistema distribuzione dell’energia elettrica di garantire l’approvvigionamento ai clienti con un livello di prestazioni chiaramente stabilito.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell’energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

Direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2012/27/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

Ultimo aggiornamento: 24.07.2019

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