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Document 32005L0089

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006 , concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 33, 4.2.2006, p. 22–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 309 - 314
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 309 - 314
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 115 - 120

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2019; abrogato da 32019R0941

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/89/oj

4.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 33/22


DIRETTIVA 2005/89/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2006

concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (3), ha dato un decisivo contributo alla creazione del mercato interno dell’elettricità. La garanzia di un elevato livello di sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica è un obiettivo chiave per il buon funzionamento del mercato interno e la direttiva offre agli Stati membri la possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese di elettricità, tra l’altro in materia di sicurezza di approvvigionamento. È opportuno che tali obblighi di servizio pubblico vengano definiti con la maggiore precisione e il maggior rigore possibili e che non comportino la creazione di capacità di generazione superiore a quella necessaria per scongiurare indesiderate interruzioni della fornitura di elettricità ai clienti finali.

(2)

La domanda di energia elettrica è solitamente prevista per un periodo a medio termine in base a scenari elaborati dai gestori dei sistemi di trasmissione o da altre organizzazioni in grado di elaborarli su richiesta di uno Stato membro.

(3)

Un mercato unico concorrenziale dell’elettricità nell’UE richiede politiche di sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica trasparenti, non discriminatorie e compatibili con le esigenze di un simile mercato. La mancanza di politiche di questo tipo nei singoli Stati membri o differenze rilevanti nelle politiche degli Stati membri comporterebbero distorsioni della concorrenza. È dunque essenziale definire chiaramente i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti nonché degli stessi Stati membri e di tutti gli attori pertinenti del mercato per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e il buon funzionamento del mercato interno, evitando al contempo la creazione di ostacoli agli entranti sul mercato, quali una compagnia che genera o fornisce energia elettrica in uno Stato membro che abbia recentemente avviato la sua attività in detto Stato membro, ed evitando di creare distorsioni del mercato interno dell’elettricità o gravi difficoltà agli attori del mercato incluse le imprese aventi quote di mercato ridotte, quali un produttore o un fornitore avente una quota di mercato molto ridotta nel mercato comunitario pertinente.

(4)

La decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) espone una serie di orientamenti per la politica comunitaria sulle reti transeuropee nel settore dell’energia. Il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (5), espone, fra l’altro, i principi generali e le regole dettagliate relativi alla gestione della congestione.

(5)

Quando si promuove l’energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili, è necessario garantire la disponibilità di una capacità associata di appoggio, qualora necessaria dal punto di vista tecnico, onde mantenere l’affidabilità e la sicurezza della rete.

(6)

Al fine di rispettare gli impegni ambientali della Comunità e onde ridurre la sua dipendenza dall’importazione di energia, è importante tenere presenti gli effetti a lungo termine della crescita della domanda di energia elettrica.

(7)

La cooperazione tra gestori nazionali dei sistemi di trasmissione nelle materie legate alla sicurezza della rete – compresa la definizione della capacità di trasferimento, la fornitura di informazioni e il modellamento della rete – è fondamentale per lo sviluppo di un mercato interno correttamente funzionante e potrebbe essere ulteriormente migliorata. La mancanza di coordinamento in materia di sicurezza delle reti pregiudica lo sviluppo di un’equa concorrenza.

(8)

La principale finalità delle norme e raccomandazioni tecniche pertinenti, quali quelle contenute nel manuale operativo dell’Unione europea sul coordinamento del trasporto dell’energia elettrica (UCTE), delle norme e raccomandazioni analoghe elaborate da NORDEL e dal Codice della rete baltica nonché di quelle per i sistemi del Regno Unito e dell’Irlanda, è di fornire supporto alla gestione tecnica della rete interconnessa in modo da contribuire a soddisfare la necessità di un funzionamento continuo della rete in caso di un guasto del sistema in un singolo punto o in diversi punti della rete e al fine di minimizzare i costi relativi all’attenuazione di una siffatta perturbazione della fornitura.

(9)

I gestori del sistema di trasmissione e distribuzione dovrebbero fornire ai clienti finali un servizio di livello elevato in termini di frequenza e durata delle interruzioni.

(10)

Le misure che possono essere utilizzate per garantire che vengano mantenuti i livelli adeguati di capacità di generazione di riserva dovrebbero essere basate sul mercato e non discriminatorie e potrebbero includere misure quali garanzie e meccanismi contrattuali, opzioni di capacità o obblighi di capacità. Tali misure potrebbero altresì essere corredate da altri strumenti non discriminatori quali la retribuzione della capacità disponibile.

(11)

Al fine di garantire che sia disponibile un’appropriata informazione previa, gli Stati membri dovrebbero pubblicare le misure prese per mantenere l’equilibrio tra l’approvvigionamento e la domanda tra gli investitori effettivi e potenziali nel settore della generazione e tra i consumatori di energia elettrica.

(12)

Fatti salvi gli articoli 86, 87 e 88 del trattato, è importante che gli Stati membri fissino un quadro inequivoco, appropriato e stabile che faciliti la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e incoraggi gli investimenti nella capacità di generazione e nelle tecniche di gestione della domanda. È anche importante che siano adottate misure appropriate per assicurare un quadro regolamentare atto a incoraggiare gli investimenti in nuove interconnessioni di trasmissione, specialmente tra Stati membri.

(13)

Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha stabilito un livello di interconnessione tra Stati membri. Un basso livello di interconnessione ha l’effetto di frammentare il mercato e costituisce un ostacolo allo sviluppo della concorrenza. L’esistenza di un’adeguata capacità di interconnessione fisica di trasmissione, sia essa transfrontaliera o meno, è una condizione indispensabile ma non sufficiente per consentire alla concorrenza di esplicare pienamente i suoi effetti. Nell’interesse dei clienti finali, la relazione tra i benefici potenziali dei nuovi progetti di interconnessione e i costi di detti progetti dovrebbe essere ragionevolmente equilibrata.

(14)

Mentre è importante determinare le capacità massime disponibili di trasferimento senza violare i requisiti di funzionamento sicuro della rete, è altresì importante a tale riguardo assicurare una piena trasparenza del calcolo della capacità nonché della procedura di assegnazione nel sistema di trasmissione. In tal modo sarebbe possibile utilizzare al meglio le capacità esistenti e non si invierebbero al mercato falsi segnali di penuria, il che porterà al conseguimento di un mercato interno pienamente competitivo come previsto nella direttiva 2003/54/CE.

(15)

I gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione hanno bisogno di un quadro regolamentare adeguato e stabile per investire e per mantenere e rinnovare le reti.

(16)

Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2003/54/CE gli Stati membri controllano la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e presentano una relazione in proposito. Tale relazione illustra i fattori a breve, medio e lungo termine inerenti alla sicurezza dell’approvvigionamento, compresa l’intenzione dei gestori dei sistemi di trasmissione di investire nella rete. Nell’elaborare tale relazione gli Stati membri dovrebbero far riferimento a informazioni e valutazioni già effettuate dai gestori dei sistemi di trasmissione a livello sia individuale che collettivo, come pure a livello europeo.

(17)

Gli Stati membri dovrebbero garantire l’efficace applicazione della presente direttiva.

(18)

Poiché gli obiettivi delle misure proposte, vale a dire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, basato su una concorrenza leale e la creazione di un mercato interno dell’energia elettrica pienamente operativo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della misura in oggetto, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce misure intese a salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’elettricità e

a)

un adeguato livello di capacità di generazione;

b)

un adeguato equilibrio tra approvvigionamento e domanda;

e

c)

un appropriato livello di interconnessione tra Stati membri per lo sviluppo del mercato interno.

2.   Essa detta un quadro di regole all’interno del quale gli Stati membri definiscono politiche trasparenti, stabili e non discriminatorie in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, compatibili con le esigenze di un mercato interno concorrenziale dell’elettricità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2003/54/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«autorità di regolamentazione»: le autorità di regolamentazione degli Stati membri definite a norma dell’articolo 23 della direttiva 2003/54/CE;

b)

«sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica»: la capacità di una rete elettrica di approvvigionare di energia elettrica i clienti finali ai sensi della presente direttiva;

c)

«sicurezza operativa della rete»: il funzionamento continuo della rete di trasmissione e, se del caso, di distribuzione in circostanze prevedibili;

d)

«equilibrio tra approvvigionamento e domanda»: il soddisfacimento della domanda prevedibile dei consumatori di utilizzare elettricità senza il bisogno di applicare misure di riduzione dei consumi.

Articolo 3

Disposizioni generali

1.   Gli Stati membri garantiscono un elevato livello di sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità, adottando le misure necessarie per instaurare un clima di stabilità per gli investimenti, definendo i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti, comprese, ove del caso, le autorità di regolamentazione, e degli operatori del mercato interessati e pubblicando le informazioni al riguardo. Gli operatori del mercato interessati comprendono, tra l’altro: i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, i produttori di energia elettrica, i fornitori e i clienti finali.

2.   Nell’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto dei seguenti aspetti:

a)

l’importanza di garantire la continuità dell’approvvigionamento di energia elettrica;

b)

l’importanza di un quadro regolamentare trasparente e stabile;

c)

il mercato interno e le possibilità di cooperazione transfrontaliera ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità;

d)

la necessità di effettuare una manutenzione regolare e, ove necessario, rinnovare le reti di trasporto e di distribuzione per mantenerle efficienti;

e)

l’importanza di garantire un’adeguata attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (6), e della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia (7), nella misura in cui le disposizioni in esse contenute si riferiscono all’approvvigionamento di energia elettrica;

f)

la necessità di garantire una sufficiente capacità di trasmissione e di generazione di riserva per un funzionamento stabile;

e

g)

l’importanza di incoraggiare la creazione di mercati all’ingrosso liquidi.

3.   Nell’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono altresì tenere conto dei seguenti aspetti:

a)

grado di diversità nella generazione di energia elettrica a livello nazionale o al livello regionale pertinente;

b)

importanza di ridurre le conseguenze a lungo termine dell’aumento della domanda di energia elettrica;

c)

importanza di incoraggiare l’efficienza energetica e l’adozione di nuove tecnologie, in particolare le tecnologie relative alla gestione della domanda, le tecnologie relative all’energia rinnovabile e la generazione distribuita;

e

d)

importanza della rimozione delle barriere amministrative agli investimenti nelle infrastrutture e nella capacità di generazione.

4.   Gli Stati membri garantiscono che nessuna misura adottata ai sensi della presente direttiva sia discriminatoria o costituisca un onere eccessivo per gli operatori del mercato, compresi i nuovi entranti e le imprese con una quota di mercato ridotta. Prima di adottarle, gli Stati membri tengono inoltre in considerazione l’impatto delle misure sul costo dell’elettricità per i clienti finali.

5.   Nel garantire l’appropriato livello di interconnessione tra Stati membri, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), si presta speciale attenzione:

a)

alla situazione geografica specifica di ciascuno Stato membro;

b)

al mantenimento di un equilibrio ragionevole tra i costi di costruzione di nuovi interconnettori e i benefici per i clienti finali;

c)

a garantire che gli interconnettori esistenti siano utilizzati nel modo più efficiente possibile.

Articolo 4

Sicurezza operativa della rete

1.

a)

Gli Stati membri o le autorità competenti garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione stabiliscano norme e obblighi operativi minimi di sicurezza della rete.

Prima di stabilire tali norme e obblighi, essi consultano gli attori interessati dei paesi con i quali esistono delle interconnessioni;

b)

fatto salvo il primo comma della lettera a), gli Stati membri possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione di sottoporre tali norme e obblighi alle autorità competenti per approvazione;

c)

gli Stati membri garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione e, se del caso, i gestori dei sistemi di distribuzione ottemperino alle norme e agli obblighi operativi minimi per la sicurezza della rete;

d)

gli Stati membri chiedono ai gestori dei sistemi di trasmissione di mantenere un adeguato livello di sicurezza operativa della rete.

A tal fine, i gestori dei sistemi di trasmissione mantengono un adeguato livello di capacità di trasmissione tecnica di riserva per la sicurezza operativa della rete e cooperano con i gestori dei sistemi di trasmissione con cui sono interconnessi.

Il livello delle circostanze prevedibili in cui va mantenuta la sicurezza viene definito dalle norme in materia di sicurezza operativa della rete;

e)

gli Stati membri garantiscono in particolare che i gestori dei sistemi di trasmissione e, ove del caso, dei sistemi di distribuzione interconnessi si scambino le informazioni relative al funzionamento delle reti in maniera tempestiva ed efficiente, conformemente alle norme operative minime. Gli stessi requisiti si applicano, ove del caso, ai gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione interconnessi con gestori di sistemi fuori dalla Comunità.

2.   Gli Stati membri o le autorità competenti garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione o, se del caso, i gestori dei sistemi di distribuzione stabiliscano e realizzino obiettivi di prestazione per quanto riguarda la qualità degli approvvigionamenti e la sicurezza della rete. Tali obiettivi sono soggetti all’approvazione degli Stati membri o delle autorità competenti, che ne sorvegliano l’attuazione. Essi sono imparziali, trasparenti e non discriminatori e sono pubblicati.

3.   Nell’adottare le misure di cui all’articolo 24 della direttiva 2003/54/CE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1228/2003, gli Stati membri non operano discriminazioni fra i contratti transfrontalieri e quelli nazionali.

4.   Gli Stati membri garantiscono che la decurtazione di approvvigionamento in situazioni di emergenza si basi su criteri predefiniti relativi alla gestione degli squilibri da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Eventuali misure di salvaguardia sono adottate in stretta consultazione con altri gestori dei sistemi di trasmissione interessati, nel rispetto degli accordi bilaterali pertinenti, compresi gli accordi sullo scambio di informazioni.

Articolo 5

Mantenimento dell’equilibrio tra approvvigionamento e domanda

1.   Gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere l’equilibrio tra la domanda di elettricità e la capacità di generazione disponibile.

In particolare, gli Stati membri:

a)

fatti salvi i requisiti specifici dei piccoli sistemi isolati, incoraggiano a stabilire per il mercato all’ingrosso un quadro che fornisca opportuni segnali di prezzo per la generazione e il consumo;

b)

richiedono ai gestori dei sistemi di trasmissione di assicurare che sia reso disponibile un livello adeguato di capacità di generazione di riserva a fini equilibratori e/o di adottare misure equivalenti basate sul mercato.

2.   Fermo il disposto degli articoli 87 e 88 del trattato, gli Stati membri possono altresì adottare misure aggiuntive, e in particolare, ma non esclusivamente, le seguenti:

a)

disposizioni che agevolano le nuove capacità di generazione e l’ingresso nel mercato di nuove imprese di generazione;

b)

l’eliminazione delle barriere che impediscono l’uso di contratti interrompibili;

c)

l’eliminazione delle barriere che impediscono la conclusione di contratti di durata variabile sia per i produttori che per i consumatori;

d)

misure per incoraggiare l’introduzione di tecnologie di gestione della domanda in tempo reale, quali i sistemi di contatori avanzati;

e)

misure per favorire azioni a favore del risparmio energetico;

f)

bandi di gara o qualsiasi procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE.

3.   Gli Stati membri pubblicano le misure adottate ai sensi del presente articolo e ne garantiscono la più ampia diffusione.

Articolo 6

Investimenti nelle reti

1.   Gli Stati membri stabiliscono un quadro regolamentare destinato a:

a)

fornire segnali favorevoli agli investimenti affinché sia i gestori dei sistemi di trasmissione che i gestori dei sistemi di distribuzione possano sviluppare le loro reti al fine di soddisfare la domanda prevedibile del mercato;

e

b)

agevolare la manutenzione e, se del caso, il rinnovo delle loro reti.

2.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1228/2003, gli Stati membri possono altresì autorizzare investimenti commerciali nelle interconnessioni.

Gli Stati membri garantiscono che le decisioni in merito agli investimenti nelle interconnessioni siano prese in stretta cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione interessati.

Articolo 7

Resoconti

1.   Gli Stati membri garantiscono che la relazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2003/54/CE illustri l’adeguamento generale della rete a fronte della domanda di energia elettrica esistente e prevista, e in particolare:

a)

la sicurezza operativa della rete;

b)

l’equilibrio previsto tra approvvigionamento e domanda per il prossimo quinquennio;

c)

le prospettive relative alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica per il periodo tra 5 e 15 anni dalla data della relazione;

e

d)

le intenzioni di investimento, per i prossimi cinque anni civili od oltre, dei gestori dei sistemi di trasmissione e di eventuali altre parti di cui siano a conoscenza per la fornitura di capacità di interconnessione transfrontaliera.

2.   Gli Stati membri o le autorità competenti elaborano la relazione in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione. Questi ultimi, se del caso, si consultano con i gestori dei sistemi di trasmissione vicini.

3.   La parte della relazione che si riferisce alle intenzioni di investimento nelle interconnessioni, di cui al paragrafo 1, lettera d), tiene conto dei seguenti aspetti:

a)

i principi di gestione della congestione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1228/2003;

b)

le linee di trasmissione esistenti e previste;

c)

i modelli di generazione, approvvigionamento, scambi transfrontalieri e consumo attesi, tenuto conto delle misure di gestione della domanda;

e

d)

gli obiettivi regionali, nazionali ed europei in materia di sviluppo sostenibile, compresi i progetti di interesse prioritario europeo contemplati dall’allegato I della decisione n. 1229/2003/CE.

Gli Stati membri garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione forniscano informazioni circa le loro intenzioni di investimento o di eventuali altre parti di cui siano a conoscenza per la fornitura di capacità di interconnessione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono altresì chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione di fornire informazioni sugli investimenti attinenti alla costruzione di linee interne che incidono materialmente sulla predisposizione di interconnessione transfrontaliera.

4.   Gli Stati membri o le autorità competenti garantiscono che ai gestori dei sistemi di trasmissione e/o alle autorità competenti vengano forniti i mezzi necessari in termini di accesso ai dati pertinenti, ove ciò sia rilevante ai fini dello sviluppo di questo compito.

Viene garantita la non divulgazione delle informazioni riservate.

5.   Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), ricevute dalle autorità competenti, la Commissione riferisce agli Stati membri, alle autorità competenti e al gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità, istituito con decisione 2003/796/CE della Commissione (8), sugli investimenti progettati e sul loro contributo agli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Questa relazione può essere unita a quella di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/54/CE e viene pubblicata.

Articolo 8

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 febbraio 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione il testo delle disposizioni normative interne adottate nella materia cui si applica la presente direttiva entro il 1o dicembre 2007.

Articolo 9

Presentazione di relazione

La Commissione controlla e riesamina l’applicazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo entro il 24 febbraio 2010.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 18 gennaio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1)  GU C 120 del 20.5.2005, pag. 119.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1o dicembre 2005.

(3)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).

(4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 11.

(5)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1223/2004 del Consiglio (GU L 233 del 2.7.2004, pag. 3).

(6)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(7)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(8)  GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.


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