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Eurojust

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Ruolo di Eurojust

  • Sulla base delle operazioni condotte e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), dall’EPPO e dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Eurojust sostiene e rafforza il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell’azione penale contro la criminalità grave di sua competenza (si veda di seguito), quando il reato:
    • interessa due o più Stati membri;
    • interessa uno Stato membro e un paese terzo o uno Stato membro e un’organizzazione internazionale, a condizione che sia stato concluso un accordo o un accordo di cooperazione con tale paese o organizzazione, o che in un caso specifico vi sia un interesse fondamentale a fornire tale assistenza [come previsto dal regolamento di modifica (UE) n. 2023/2131]; oppure
    • richiede un’azione penale su basi comuni.
  • Eurojust assolve i suoi compiti su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri o di propria iniziativa o su richiesta di EPPO nei limiti della competenza giurisdizionale di EPPO.

Le attività operative di Eurojust comprendono:

  • la stretta cooperazione con EPPO su questioni relative alla competenza;
  • la cooperazione e la consultazione con la rete giudiziaria europea in materia penale;
  • la cooperazione con istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione, nonché con le reti istituite nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
  • il sostegno alle azioni degli Stati membri volte a lottare contro forme gravi di criminalità su cui detiene l’autorità giuridica (ad es. terrorismo, attività di riciclaggio del denaro, tratta di esseri umani, traffico di organi, traffico di stupefacenti e di armi);
  • la fornitura di sostegno operativo, tecnico e finanziario alle operazioni e alle indagini transfrontaliere degli Stati membri, comprese le squadre investigative comuni.
  • il sostegno alle azioni degli Stati membri volte a lottare contro il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e i reati connessi, anche preservando, analizzando e conservando le prove relative a tali crimini e ai reati connessi e consentendo lo scambio di tali prove o mettendole in altro modo a disposizione diretta delle autorità nazionali competenti e delle autorità giudiziarie internazionali, in particolare la Corte penale internazionale.

Competenza

  • L’allegato I del regolamento (UE) 2018/1727 definisce le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento.
  • Quando l’EPPO assume le proprie funzioni di indagine e azione penale, Eurojust non esercita la propria autorità giuridica per i reati per cui l’EPPO esercita la propria autorità, tranne:
    • nei casi in cui sono coinvolti anche Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione di EPPO;
    • su richiesta di quegli stessi Stati membri o su richiesta di EPPO.
  • Eurojust esercita la propria autorità giuridica per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione nei casi che vedono coinvolti gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione di EPPO, ma per i quali l’EPPO non è competente o decide di non esercitare la propria competenza.
  • Eurojust instaura e mantiene relazioni strette con l’EPPO, basate sulla cooperazione reciproca nell’ambito dei rispettivi mandati.

Struttura e organizzazione

  • Eurojust comprende:
  • Il mandato dei membri nazionali e dei loro aggiunti è di cinque anni ed è rinnovabile una volta.
  • La Commissione è rappresentata sia nel collegio che nel comitato esecutivo.
  • Il comitato esecutivo è responsabile dell’adozione di decisioni amministrative volte ad assicurare il corretto funzionamento di Eurojust.

Trattamento dei dati personali

  • Le norme tengono conto delle nuove norme sulla protezione dei dati per le istituzioni e le agenzie dell’Unione.
  • Gli Stati membri sono responsabili dell’esattezza dei dati da essi trasmessi a Eurojust, dell’aggiornamento di tali dati e della liceità della trasmissione di tali dati a Eurojust.
  • Eurojust ha la responsabilità di garantire l’esattezza dei dati ricevuti da altri fornitori o risultanti da proprie analisi o dalla raccolta di dati e dall’aggiornamento di tali dati.
  • Eurojust dovrebbe assicurare che i dati siano trattati in modo lecito e corretto e siano raccolti e trattati per finalità determinate.
  • La persona interessata, ossia qualunque persona identificata o identificabile, deve avere il diritto di accedere ai propri dati personali operativi trattati da Eurojust.

Sistema di conservazione a livello centrale

  • Data l’impossibilità di conservare in totale sicurezza le prove relative a genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e reati connessi nel territorio in cui sono in atto le ostilità, come nel caso dell’Ucraina a causa della continua aggressione militare da parte della Russia, il regolamento di modifica (UE) 2022/838 istituisce una gestione automatizzata dei dati e un sistema di conservazione a livello centrale per tali prove.
  • Alla luce della natura sensibile dei dati personali interessati, il loro trattamento, compresi la raccolta, la preservazione, l’analisi e lo scambio, deve rispettare i più alti standard di sicurezza informatica.

Scambio di informazioni sui casi di terrorismo

Il regolamento di modifica (UE) 2023/2131 impone agli Stati membri di fornire a Eurojust informazioni su eventuali indagini penali riguardanti reati terroristici non appena tali casi sono sottoposti alle proprie autorità giudiziarie.

  • Istituisce un canale di comunicazione digitale sicuro tra gli Stati membri e Eurojust.
  • Modifica le norme sul trattamento dei dati nell’ambito del sistema di gestione dei casi di Eurojust, in cui tutti i dati personali sono conservati e verificati mediante controllo crociato, per consentire la creazione di un’infrastruttura tecnica all’avanguardia.
  • Migliora le capacità di Eurojust di individuare i legami tra le indagini e le azioni penali transfrontaliere in materia di terrorismo e di informare gli Stati membri in merito a tali collegamenti.
  • Semplifica la cooperazione con i paesi terzi, accordando l’accesso al sistema di gestione dei casi ai pubblici ministeri di collegamento distaccati presso Eurojust.

Controllo democratico

  • Al fine di migliorare la trasparenza e il controllo democratico di Eurojust, le sue attività verranno sottoposte a valutazione congiunta da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali.

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2018/1727 sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) 2018/1727 è in vigore dal 12 dicembre 2019.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2023/2131 è in vigore dal 31 ottobre 2023.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/1727 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 15.02.2024

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