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Procedura di notifica dell’UE per OICVM

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 584/2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce nel dettaglio le procedure e i moduli che le autorità nazionali devono usare per la trasmissione elettronica delle informazioni, come previsto dalla direttiva 2009/65/CE sulle norme che riguardano l’organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Tali procedure e moduli sono necessari per garantire che il processo di comunicazione funzioni in maniera ottimale nel momento in cui un OICVM* desideri commercializzare i suoi prodotti in un altro paese dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento sviluppa condizioni uniformi per l’esecuzione della legislazione OICVM di base (direttiva 2009/65/CE). Questa direttiva conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti di esecuzione che delineano in maggior dettaglio gli aspetti procedurali della legge originale.

Un OICVM che desidera operare in un altro paese dell’UE deve prima presentare una lettera di notifica standard relativa alle sue intenzioni alle autorità nazionali di riferimento. Questa contiene i dettagli di base della società di gestione nella forma prescritta nell’allegato al presente regolamento.

Le autorità nazionali devono:

  • confermare che le informazioni presentate soddisfano le necessarie condizioni giuridiche;
  • stabilire un determinato indirizzo e-mail per tutte le comunicazioni;
  • trasferire alle autorità competenti nell’altro paese dell’UE tutta la documentazione pertinente in un formato standard;
  • possono stabilire, di comune accordo, di utilizzare una forma più sofisticata di comunicazione elettronica rispetto all’e-mail;
  • confermare, entro 5 giorni lavorativi, di aver ricevuto la documentazione loro inviata.

Il presente regolamento istituisce alcune procedure di cooperazione in caso di verifiche e indagini svolte nel territorio di un altro paese dell’UE.

Le autorità competenti sono tenute a:

  • fornire spiegazioni chiare e un preavviso sufficiente quando si richiede il diritto di svolgere un’indagine o interviste in loco in un altro paese dell’UE;
  • rendere disponibili le informazioni richieste dalle loro controparti nell’altro paese dell’UE;
  • possono decidere se condurre le indagini in prima persona o consentire alle autorità competenti dell’altro paese dell’UE di farlo.

Il presente regolamento stabilisce inoltre norme per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti nell’UE che coprono tutte le misure gravi prese nei confronti degli OICVM, compresi eventuali cambiamenti dello status di un OICVM, come la revoca della sua autorizzazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 1° luglio 2011.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

OICVM: organismo che raccoglie capitali da una pluralità di investitori al fine di investire tali capitali collettivamente tramite un portafoglio di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e altri titoli.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (GU L 176 del 10.7.2010, pagg. 16-27)

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pagg. 32-96)

Le successive modifiche alla Direttiva 2009/65/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 22.10.2018

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