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Document 62014CA0266

Causa C-266/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2003/88/CE — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Articolo 2, punto 1 — Nozione di «orario di lavoro» — Lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale — Tempo di spostamento tra il domicilio dei lavoratori ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente)

OJ C 363, 3.11.2015, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/16


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA

(Causa C-266/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Articolo 2, punto 1 - Nozione di «orario di lavoro» - Lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale - Tempo di spostamento tra il domicilio dei lavoratori ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente))

(2015/C 363/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parti

Ricorrente: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)

Convenuti: Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA

Dispositivo

L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro.


(1)  GU C 282 del 25.8.2014.


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