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Document 62013FA0104
Case F-104/13: Judgment of the Civil Service Tribunal (Single Judge) of 18 December 2015 — De Nicola v EIB (Civil Service — EIB staff — Psychological harassment — Investigation procedure — Report of the Investigation Panel — Incorrect definition of psychological harassment — Decision of the President of the EIB to take no action on a complaint — Annulment — Action for compensation)
Causa F-104/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Molestie psicologiche — Procedimento d’inchiesta — Relazione del comitato d’inchiesta — Definizione errata delle molestie psicologiche — Decisione del presidente della BEI di non dare seguito alla denuncia — Annullamento — Ricorso per risarcimento danni)
Causa F-104/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Molestie psicologiche — Procedimento d’inchiesta — Relazione del comitato d’inchiesta — Definizione errata delle molestie psicologiche — Decisione del presidente della BEI di non dare seguito alla denuncia — Annullamento — Ricorso per risarcimento danni)
GU C 48 del 8.2.2016, p. 90–91
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 48/90 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI
(Causa F-104/13)
((Funzione pubblica - Personale della BEI - Molestie psicologiche - Procedimento d’inchiesta - Relazione del comitato d’inchiesta - Definizione errata delle molestie psicologiche - Decisione del presidente della BEI di non dare seguito alla denuncia - Annullamento - Ricorso per risarcimento danni))
(2016/C 048/101)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Nuvoli e F. Martin, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto della causa
Domanda di annullamento, da un lato, della lettera del presidente della BEI con la quale egli, in primo luogo, non ha adottato alcun provvedimento circa le molestie psicologiche che il ricorrente avrebbe subito da 20 anni, in secondo luogo, avrebbe giustificato tutti i fatti denunciati e, in terzo luogo, obbliga il ricorrente, in sostanza, a lavorare con un «mentor» e un «business partner», e, dall’altro, del parere del comitato «Dignity at work» del 14 marzo 2013.
Dispositivo della sentenza
1) |
La decisione del 29 aprile 2013, con la quale il presidente della Banca europea per gli investimenti ha respinto la denuncia per molestie psicologiche del sig. De Nicola, è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola. |