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Document 62010FB0002
Case F-2/10: Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 6 October 2010 — Marcuccio v Commission (Civil Service — Officials — Social security — Sickness insurance — Applications for payment of medical expenses — No act adversely affecting an official — Action manifestly inadmissible and manifestly lacking any foundation in law — Article 94 of the Rules of Procedure)
Causa F-2/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima sezione) 6 ottobre 2010 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Domande di rimborso di spese mediche — Insussistenza di un atto che arreca pregiudizio — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato in diritto — Art. 94 del regolamento di procedura)
Causa F-2/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima sezione) 6 ottobre 2010 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Domande di rimborso di spese mediche — Insussistenza di un atto che arreca pregiudizio — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato in diritto — Art. 94 del regolamento di procedura)
GU C 317 del 20.11.2010, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 317/48 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima sezione) 6 ottobre 2010 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-2/10) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Assicurazione malattia - Domande di rimborso di spese mediche - Insussistenza di un atto che arreca pregiudizio - Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato in diritto - Art. 94 del regolamento di procedura)
2010/C 317/86
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)
Oggetto
Annullamento della decisione di rigetto dell’accollo al 100 % delle spese mediche del ricorrente
Dispositivo
1) |
Il ricorso del sig. Marcuccio è, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. |
2) |
Il sig. Marcuccio è condannato alle spese. |
3) |
Il sig. Marcuccio è condannato a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 1 500. |
(1) GU C 63, del 13.3.2010, pag. 53.