EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AG0024

Posizione comune (CE) n. 24/2008, del 15 settembre 2008 , definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale

OJ C 254E, 7.10.2008, p. 36–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 254/36


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 24/2008

definita dal Consiglio il 15 settembre 2008

in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale

(2008/C 254 E/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (3). In particolare, essa intende garantire il pieno rispetto dell'articolo 31 della carta, secondo il quale ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, ad una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

(2)

La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori al punto 7 prevede tra l'altro che la realizzazione del mercato interno debba condurre ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Ciò avverrà mediante il ravvicinamento, nel progresso, di tali condizioni, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro tramite agenzia interinale e il lavoro stagionale.

(3)

Il 27 settembre 1995 la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, del trattato sul possibile orientamento di un'azione da adottare a livello comunitario relativa alla flessibilità dell'orario di lavoro e alla garanzia del posto di lavoro per i lavoratori.

(4)

In seguito a tale consultazione la Commissione ha ritenuto auspicabile l'adozione di un'azione comunitaria ed il 9 aprile 1996 ha ulteriormente consultato le parti sociali a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, del trattato sul contenuto della proposta prevista.

(5)

Nel preambolo dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 le parti firmatarie hanno dichiarato che intendono valutare la necessità di un accordo analogo per il lavoro tramite agenzia interinale ed hanno deciso di non inserire i lavoratori tramite agenzia interinale nella direttiva sul lavoro a tempo determinato.

(6)

Le organizzazioni intersettoriali di carattere generale, vale a dire l'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE) (4), il Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica e delle imprese di interesse economico generale (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES), hanno comunicato alla Commissione, con una lettera congiunta del 29 maggio 2000, l'intenzione di avviare la procedura di cui all'articolo 139 del trattato. Con un'un ulteriore lettera congiunta del 28 febbraio 2001 esse hanno chiesto alla Commissione di prorogare il periodo di cui all'articolo 138, paragrafo 4, di un mese. La Commissione ha concesso tale periodo ed ha prorogato il termine di negoziazione fino al 15 marzo 2001.

(7)

Il 21 maggio 2001 le parti sociali hanno riconosciuto che i loro negoziati sul lavoro tramite agenzia interinale non avevano condotto ad un accordo.

(8)

Nel marzo 2005 il Consiglio europeo ha ritenuto indispensabile rilanciare la strategia di Lisbona e procedere ad un riorientamento delle priorità verso la crescita e l'occupazione. Il Consiglio ha approvato gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione 2005-2008 che cercano tra l'altro di favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza occupazionale e di ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali.

(9)

Conformemente alla comunicazione della Commissione sull'agenda sociale per il periodo fino al 2010 che è stata accolta con soddisfazione dal Consiglio europeo del marzo 2005 in quanto contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona con il rafforzamento del modello sociale europeo, il Consiglio europeo ha ritenuto che, per i lavoratori e le imprese, nuove forme di organizzazione del lavoro ed una maggiore differenziazione dei contratti, che combinino meglio flessibilità e sicurezza, contribuiscano a migliorare la capacità di adattamento. Inoltre, il Consiglio europeo del dicembre 2007 ha approvato i principi comuni concordati di flessicurezza che rappresentano l'equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza sul mercato del lavoro e aiutano sia i lavoratori sia i datori di lavoro a cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione.

(10)

Il ricorso al lavoro temporaneo tramite agenzia, la posizione giuridica, lo status e le condizioni di lavoro dei lavoratori tramite agenzia interinale nell'Unione europea sono caratterizzati da una grande diversità.

(11)

Il lavoro tramite agenzia interinale risponde non solo alle esigenze di flessibilità delle imprese ma anche alla necessità di conciliare la vita privata e la vita professionale dei lavoratori dipendenti. Contribuisce pertanto alla creazione di posti di lavoro e alla partecipazione al mercato del lavoro e all'inserimento in tale mercato.

(12)

La presente direttiva stabilisce un quadro normativo che tuteli i lavoratori tramite agenzia interinale che sia non discriminatorio, trasparente e proporzionato nel rispetto della diversità dei mercati del lavoro e delle relazioni industriali.

(13)

La direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro temporaneo (5), stabilisce le disposizioni applicabili ai lavoratori tramite agenzia interinale in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

(14)

Le condizioni di base di lavoro e d'occupazione applicabili ai lavoratori tramite agenzia interinale dovrebbero essere almeno identiche a quelle che si applicherebbero a tali lavoratori se fossero direttamente impiegati dall'impresa utilizzatrice per svolgervi lo stesso lavoro.

(15)

I contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro. Nel caso dei lavoratori legati all'agenzia interinale da un contratto a tempo indeterminato, tenendo conto della particolare tutela garantita da tale contratto, occorrerebbe prevedere la possibilità di derogare alle norme applicabili nell'impresa utilizzatrice.

(16)

Per far fronte in modo flessibile alla diversità dei mercati del lavoro e delle relazioni industriali, gli Stati membri possono permettere alle parti sociali di definire condizioni di lavoro e d'occupazione, purché sia rispettato il livello globale di tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale.

(17)

Inoltre, in determinate circostanze limitate, gli Stati membri dovrebbero poter derogare, sulla base di un accordo concluso dalle parti sociali a livello nazionale, entro dei limiti, al principio della parità di trattamento, purché sia previsto un livello di tutela adeguato.

(18)

Il miglioramento della base minima di tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale dovrebbe essere accompagnato da un riesame delle eventuali restrizioni o divieti imposti al ricorso al lavoro tramite agenzia interinale. Essi possono essere giustificati soltanto da ragioni d'interesse generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché la necessità di garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di abusi.

(19)

La presente direttiva non pregiudica l'autonomia delle parti sociali né dovrebbe incidere sulle relazioni tra queste ultime, compreso il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali pur rispettando l'attuale normativa comunitaria.

(20)

Le disposizioni della presente direttiva relative alle restrizioni o ai divieti di ricorso al lavoro tramite agenzia interinale non pregiudicano legislazioni o prassi nazionali che vietano di sostituire lavoratori in sciopero con lavoratori tramite agenzia interinale.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere procedure amministrative o giudiziarie al fine di salvaguardare i diritti dei lavoratori tramite agenzia interinale e dovrebbero prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente direttiva.

(22)

La presente direttiva dovrebbe essere applicata nel rispetto delle disposizioni del trattato in materia di libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento e fatta salva la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (6).

(23)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia l'istituzione di un quadro armonizzato a livello comunitario per la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione prevista, essere realizzato meglio a livello comunitario tramite l'introduzione di prescrizioni minime applicabili all'intera Comunità, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e che sono assegnati ad imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse.

2.   La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche e private che sono agenzie di lavoro interinale o imprese utilizzatrici che esercitano un'attività economica con o senza fini di lucro.

3.   Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, possono prevedere che la presente direttiva non si applichi ai contratti o ai rapporti di lavoro conclusi nell'ambito di un programma specifico di formazione, d'inserimento e di riqualificazione professionali pubblico o sostenuto da enti pubblici.

Articolo 2

Finalità

La presente direttiva è volta a garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'articolo 5 nei confronti dei lavoratori tramite agenzia interinale e riconoscendo tali agenzie quali datori di lavoro, tenendo conto nel contempo della necessità di inquadrare adeguatamente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«lavoratore»: qualsiasi persona che, nello Stato membro interessato, è protetta in qualità di lavoratore nel quadro della diritto nazionale del lavoro;

b)

«agenzia interinale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, conformemente alla legislazione nazionale, sottoscrive contratti di lavoro o inizia rapporti di lavoro con lavoratori tramite agenzia interinale al fine di inviarli in missione presso imprese utilizzatrici affinché prestino temporaneamente la loro opera sotto il controllo e la direzione delle stesse;

c)

«lavoratore tramite agenzia interinale»: il lavoratore che sottoscrive un contratto di lavoro o inizia un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, al fine di essere inviato in missione presso un'impresa utilizzatrice per prestare temporaneamente la propria opera sotto il controllo e la direzione della stessa;

d)

«impresa utilizzatrice»: qualsiasi persona fisica o giuridica presso cui e sotto il cui controllo e direzione un lavoratore tramite agenzia interinale presti temporaneamente la propria opera;

e)

«missione»: il periodo durante il quale il lavoratore tramite agenzia interinale è messo a disposizione di un'impresa utilizzatrice affinché presti temporaneamente la propria opera sotto il controllo e la direzione della stessa;

f)

«condizioni di base di lavoro e d'occupazione»: le condizioni di lavoro e d'occupazione previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi e/o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore nell'impresa utilizzatrice relative a:

i)

l'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi;

ii)

la retribuzione.

2.   La presente direttiva lascia impregiudicate le definizioni di retribuzione, contratto o rapporto di lavoro, o di lavoratore, contenute nella legislazione nazionale.

Gli Stati membri non escludono dall'ambito d'applicazione della presente direttiva i lavoratori, i contratti o i rapporti di lavoro unicamente per il fatto che riguardano lavoratori a tempo parziale, lavoratori a tempo determinato o persone che hanno un contratto o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale.

Articolo 4

Riesame dei divieti e delle restrizioni

1.   I divieti o le restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale sono giustificati soltanto da ragioni d'interesse generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o la necessità di garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di abusi.

2.   Entro … (7) gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, conformemente alla legislazione dei contratti collettivi e delle prassi nazionali, riesaminano le restrizioni o i divieti sul ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di accertarne la fondatezza in forza delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

3.   Se i summenzionati divieti o restrizioni sono fissati da contratti collettivi, il riesame di cui al paragrafo 2 può essere effettuato dalle parti sociali che hanno negoziato il pertinente contratto.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicati i requisiti nazionali in materia di registrazione, autorizzazione, certificazione, garanzia finanziaria o controllo delle agenzie di lavoro interinale.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati del riesame di cui ai paragrafi 2 e 3 entro … (7).

CAPO II

Condizioni di lavoro e d'occupazione

Articolo 5

Principio della parità di trattamento

1.   Per tutta la durata della missione presso un'impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d'occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro.

Ai fini dell'applicazione del primo comma le regole in vigore nell'impresa utilizzatrice riguardanti:

a)

la protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento e la protezione dei bambini e dei giovani; e

b)

la parità di trattamento fra uomini e donne ed ogni azione volta a combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali,

devono essere rispettate a norma di quanto stabiliscono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, i contratti collettivi e/o le altre disposizioni di portata generale.

2.   Per quanto riguarda la retribuzione, gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali, prevedere una deroga al principio di cui al paragrafo 1 nel caso in cui i lavoratori tramite agenzia interinale che sono legati da un contratto a tempo indeterminato ad un'agenzia interinale continuino ad essere retribuiti nel periodo che intercorre tra una missione e l'altra.

3.   Dopo aver consultato le parti sociali, gli Stati membri possono accordare loro, al livello appropriato e alle condizioni da essi previste, l'opzione di mantenere o concludere contratti collettivi che, nel rispetto della protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale, possono stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di lavoro e d'occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale, diverse da quelle di cui al paragrafo 1.

4.   A condizione che sia garantito ai lavoratori tramite agenzia interinale un livello adeguato di protezione, gli Stati membri che non possiedono né un sistema legislativo che dichiari i contratti collettivi universalmente applicabili, né un sistema legislativo o di prassi che consenta di estendere le disposizioni di tali contratti a tutte le imprese simili in un determinato settore o area geografica possono, previa consultazione delle parti sociali a livello nazionale e in base ad un accordo concluso dalle stesse, stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di base di lavoro e d'occupazione in deroga al principio di cui al paragrafo 1. Tali modalità alternative possono prevedere un periodo di attesa per il conseguimento della parità di trattamento.

Le modalità alternative di cui al presente paragrafo sono conformi alla normativa comunitaria e sufficientemente precise ed accessibili da consentire ai settori ed alle aziende interessate di individuare e assolvere i loro obblighi. Gli Stati membri precisano, in particolare, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, se regimi professionali di sicurezza sociale, inclusi i regimi pensionistici, i regimi relativi alle prestazioni per malattia o i regimi di partecipazione finanziaria dei lavoratori, sono compresi nelle condizioni di base di lavoro e d'occupazione di cui al paragrafo 1. Tali modalità alternative lasciano inoltre impregiudicati eventuali accordi a livello nazionale, regionale, locale o settoriale che non siano meno favorevoli ai lavoratori.

5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o le pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo all'applicazione del presente articolo e, in particolare, per prevenire missioni successive con lo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva. Essi informano la Commissione di qualsiasi misura in tal senso.

Articolo 6

Accesso all'occupazione, alle attrezzature collettive e alla formazione professionale

1.   I lavoratori tramite agenzia interinale sono informati dei posti vacanti nell'impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell'impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dell'impresa presso la quale e sotto il controllo della quale detti lavoratori prestano la loro opera.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano dichiarate nulle o possano essere dichiarate nulle le clausole che vietano o che abbiano l'effetto d'impedire la stipulazione di un contratto di lavoro o l'avvio di un rapporto di lavoro tra l'impresa utilizzatrice e il lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua missione.

Il presente paragrafo lascia impregiudicate le disposizioni in virtù delle quali le agenzie di lavoro interinale ricevono un compenso ragionevole per i servizi resi all'impresa utilizzatrice in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione dei lavoratori tramite agenzia interinale.

3.   Le agenzie di lavoro interinale non richiedono compensi ai lavoratori in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice o nel caso in cui essi stipulino un contratto di lavoro o avviino un rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice dopo una missione nella medesima.

4.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, i lavoratori tramite agenzia interinale accedono, nell'impresa utilizzatrice, alle strutture o alle attrezzature collettive e, in particolare, ai servizi di ristorazione, alle infrastrutture d'accoglienza dell'infanzia e ai servizi di trasporto alle stesse condizioni dei lavoratori impiegati direttamente dall'impresa stessa, a meno che ragioni oggettive giustifichino un trattamento diverso.

5.   Gli Stati membri adottano le misure adeguate o favoriscono il dialogo tra le parti sociali, conformemente alle loro tradizioni e pratiche nazionali, al fine di:

a)

migliorare l'accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale alle opportunità di formazione e alle infrastrutture d'accoglienza dell'infanzia nelle agenzie di lavoro interinale, anche nei periodi che intercorrono tra una missione e l'altra, per favorirne l'avanzamento della carriera e l'occupabilità;

b)

migliorare l'accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale alle opportunità di formazione di cui godono i lavoratori delle imprese utilizzatrici.

Articolo 7

Rappresentanza dei lavoratori tramite agenzia interinale

1.   I lavoratori tramite agenzia interinale sono presi in considerazione, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale o dai contratti collettivi in un'agenzia interinale.

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere, alle condizioni da essi definite, che i lavoratori tramite agenzia interinale siano presi in considerazione, in un'impresa utilizzatrice, come lo sono o lo sarebbero i lavoratori direttamente impiegati dall'impresa medesima per lo stesso periodo di tempo, per il calcolo della soglia sopra la quale si possono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e dai contratti collettivi.

3.   Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 2 non sono tenuti ad applicare le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 8

Informazione dei rappresentanti dei lavoratori

Fatte salve le disposizioni nazionali e comunitarie, più restrittive e/o più specifiche, relative all'informazione e alla consultazione e, in particolare, la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (8), l'impresa utilizzatrice è tenuta a fornire informazioni adeguate sul ricorso a lavoratori tramite agenzia interinale all'interno dell'impresa all'atto della presentazione dei dati sulla propria situazione occupazionale agli organi rappresentativi dei lavoratori, istituiti conformemente alla normativa comunitaria e nazionale.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 9

Requisiti minimi

1.   La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori, o di agevolare o consentire contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali più favorevoli ai lavoratori.

2.   In nessun caso l'attuazione della presente direttiva costituisce una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori rientranti nel suo ambito d'applicazione. La sua attuazione lascia impregiudicati i diritti degli Stati membri e/o delle parti sociali, tenuto conto di eventuali cambiamenti della situazione, di emettere disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle che esistono al momento dell'adozione della presente direttiva, purché i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva siano rispettati.

Articolo 10

Sanzioni

1.   Gli Stati membri dispongono misure idonee in caso di inosservanza della presente direttiva da parte dell'agenzia interinale o dell'impresa utilizzatrice. In particolare, essi si adoperano affinché sussistano procedure amministrative o giudiziarie appropriate intese a fare rispettare gli obblighi che derivano dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili a violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano queste disposizioni alla Commissione entro … (7). Gli Stati membri comunicano alla Commissione tempestivamente ogni ulteriore modifica di tali disposizioni. In particolare, essi garantiscono che i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano di procedure adeguate ai fini dell'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Articolo 11

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (7), o si accertano che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo, mentre gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie a consentire loro di garantire in qualsiasi momento il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 12

Riesame da parte della Commissione

Entro … (9) la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello comunitario, riesamina l'applicazione della presente direttiva per proporre, se del caso, le modifiche necessarie.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 61 del 14.3.2003, pag. 124.

(2)  Parere del Parlamento europeo, del 21 novembre 2002 (GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 368), posizione comune del Consiglio, del 15 settembre 2008, e decisione del Consiglio, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

(4)  Nel gennaio 2007 l'UNICE ha assunto la nuova denominazione BUSINESSEUROPE.

(5)  GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19.

(6)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(7)  Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(8)  GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.

(9)  Cinque anni dall'adozione della presente direttiva.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 20 marzo 2002 la Commissione ha adottato, nel quadro della strategia di Lisbona, una proposta di direttiva relativa alle «condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei» al fine di conciliare meglio la flessibilità nei mercati del lavoro e la sicurezza dei posti di lavoro, e creare un maggior numero di posti di lavoro e di migliore qualità.

Deliberando conformemente all'articolo 251 del trattato, il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 21 novembre 2002.

Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere sulla proposta della Commissione il 19 settembre 2002.

Il Comitato delle regioni ha dichiarato, in una lettera datata 23 maggio 2002, che non avrebbe formulato un parere sulla proposta di direttiva.

Il 28 novembre 2002 la Commissione ha adottato una proposta modificata, tenendo conto del parere del Parlamento europeo.

Nella sessione del 9 e 10 giugno 2008 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico a maggioranza qualificata su una posizione comune, parallelamente all'accordo politico raggiunto sempre a maggioranza qualificata sulla direttiva relativa all'orario di lavoro.

Conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio ha formalmente adottato la sua posizione comune a maggioranza qualificata il 15 settembre 2008.

II.   OBIETTIVO

L'obiettivo del progetto di direttiva consiste nel garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti dei lavoratori tramite agenzia interinale e riconoscendo tali agenzie quali datori di lavoro. Il progetto di direttiva mira altresì a inquadrare adeguatamente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In conformità dell'articolo 137, paragrafo 1, del trattato, «la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri» in vari settori, comprese le «condizioni di lavoro».

L'articolo 137, paragrafo 2, del trattato stabilisce che il Consiglio «può adottare (…), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro».

La posizione comune del Consiglio è conforme agli obiettivi enunciati all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato nel settore in questione, poiché mira a garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e a migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale. Inoltre la posizione comune tiene altresì conto della necessità di inquadrare adeguatamente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili.

La posizione comune rispetta gli obiettivi fissati dalla Commissione e sostenuti dal Parlamento, in particolare che il principio della parità di trattamento sin dal primo giorno dovrebbe essere la regola generale. Essa integra nel complesso la maggior parte degli emendamenti adottati dal Parlamento a seguito della prima lettura della proposta della Commissione.

2.   STRUTTURA E PRINCIPALI ELEMENTI

2.1.   Struttura generale e titolo della direttiva

La struttura generale della posizione comune è in linea con la struttura generale della proposta modificata della Commissione. Per quanto riguarda il titolo della direttiva, il Consiglio ha seguito la proposta modificata della Commissione e ha optato per un titolo più generale: la direttiva relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Va rilevato che, a più riprese, la posizione comune del Consiglio chiarisce i termini e le espressioni principali, in particolare utilizzando in modo coerente i termini inglesi «temporary agency worker» (= lavoratore tramite agenzia interinale) e «temporary work agency» (= agenzia interinale).

2.2.   Differenze principali rispetto alla proposta modificata della Commissione

All'articolo 4 sul riesame dei divieti e delle restrizioni quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale il Consiglio, pur riprendendo sostanzialmente lo spirito dell'emendamento 34 del Parlamento europeo, ha aggiunto un nuovo paragrafo 3 concernente il riesame dei contratti collettivi negoziati dalle parti sociali. Il Consiglio ha ritenuto che, per rispettarne l'autonomia, le parti sociali dovrebbero riesaminare esse stesse se i divieti e le restrizioni che hanno negoziato siano giustificati dalle ragioni enunciate all'articolo 4, paragrafo 1. Il Consiglio non ha giudicato necessario mantenere un riferimento esplicito alla soppressione delle restrizioni e dei divieti ingiustificati.

Benché abbia in generale seguito la proposta modificata della Commissione, il Consiglio ha modificato l'articolo 5, paragrafo 3, e ha riformulato in modo sostanziale l'articolo 5, paragrafi 4 e 5. Il Consiglio ha altresì ritenuto che il principio della parità di trattamento sin dal primo giorno debba essere la regola generale. Qualsiasi trattamento dei lavoratori tramite agenzia interinale che si discosti da tale principio dovrebbe essere convenuto dalle parti sociali, o mediante una contrattazione collettiva o con accordi da esse conclusi a livello nazionale. Alla luce delle modifiche apportate all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, non è stato più giudicato necessario né opportuno prevedere una deroga specifica per i contratti di breve durata (sei settimane o di durata inferiore) come previsto nella proposta modificata della Commissione.

All'articolo 5, paragrafi 3 e 4, come in vari altri casi, la posizione comune rispecchia gli emendamenti del Parlamento che sottolineano l'importanza del ruolo delle parti sociali nei meccanismi di negoziato sulle condizioni di lavoro e di occupazione. All'articolo 5, paragrafo 5, la posizione comune fa eco alle preoccupazioni del Parlamento relative alla prevenzione degli abusi.

All'articolo 10, la posizione comune del Consiglio aggiunge un nuovo paragrafo 1 relativo alle misure che gli Stati membri dovrebbero prendere per garantire l'osservanza della direttiva da parte delle agenzie interinali e delle imprese utilizzatrici.

Il Consiglio ritiene che gli Stati membri abbiano bisogno di tre anni per attuare la direttiva, mentre la Commissione aveva proposto un periodo di attuazione di due anni (articolo 11).

Inoltre sono stati aggiornati e modificati vari considerando per spiegare le modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata della Commissione e per descrivere gli sviluppi verificatisi dalla pubblicazione, nel 2002, della proposta modificata. Ad esempio sono stati inclusi nei considerando 8 e 9 riferimenti al rilancio della strategia di Lisbona nel 2005 e ai principi comuni concordati di flessicurezza approvati dal Consiglio europeo nel dicembre 2007.

3.   EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN PRIMA LETTURA

3.1.   Emendamenti del Parlamento europeo adottati dal Consiglio

In totale 26 emendamenti (gli emendamenti 1, 15, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 85 e 86) sono stati ripresi integralmente nella posizione comune, se non alla lettera almeno nello spirito.

Specificamente il Consiglio ha accettato l'emendamento 1 relativo al titolo, tre emendamenti relativi ai considerando (gli emendamenti 15, 19 e 20) nonché vari emendamenti concernenti i seguenti articoli: l'articolo 1 sull'ambito d'applicazione (emendamento 23), l'articolo 2 sulla finalità della direttiva (emendamento 26), l'articolo 3 sulle definizioni (emendamenti 27-33 e 85), l'articolo 4 sul riesame dei divieti e delle restrizioni (articoli 34-36), l'articolo 5 sul principio della parità di trattamento (emendamenti 40, 42, 43 e 86), l'articolo 6 sull'accesso all'occupazione, alle attrezzature collettive e alla formazione professionale (emendamenti 46-49) e l'articolo 7 sulla rappresentanza dei lavoratori tramite agenzia interinale (emendamento 51).

Va rilevato che alcuni emendamenti sono stati inclusi in un'altra parte del testo della posizione comune rispetto a quanto originariamente suggerito dal Parlamento. Ad esempio una parte dell'emendamento 32 è rispecchiata nell'articolo 5, paragrafo 1, e non nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d). Un altro esempio è l'emendamento 36 che, anziché nell'articolo 4, è rispecchiato in una forma più generale nel considerando 20.

3.2.   Emendamenti del Parlamento europeo adottati parzialmente dal Consiglio

L'emendamento 4 relativo alle «nuove forme di flessibilità regolata» è ripreso nello spirito nel testo del considerando 9; tuttavia il Consiglio ha giudicato opportuno aggiornare il testo del considerando e far riferimento ai principi comuni di flessicurezza approvati nel 2007, anziché utilizzare la formulazione suggerita dal Parlamento nel suo parere in prima lettura.

L'emendamento 6 è accettato nello spirito, poiché il considerando 5 specifica i legami tra questa direttiva e la direttiva 1999/70/CE, del 28 giugno 1999, sul lavoro a tempo determinato. Riguardo a questo emendamento la posizione comune segue la proposta modificata della Commissione.

Il contenuto essenziale dell'emendamento 12, secondo cui i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro, è ripreso nel considerando 15.

Gli obiettivi alla base dell'emendamento 18, volti a permettere alle parti sociali di negoziare e definire le condizioni essenziali di lavoro e di occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale allorché esse si discostano dal principio della parità di trattamento, sono inclusi nella posizione comune (cfr. considerando 16 e 17 e l'articolo 5, paragrafi 3 e 4).

L'emendamento 24 è accettato in parte poiché è utile precisare, in linea con la proposta modificata, che sia le imprese utilizzatrici sia le agenzie interinali sono contemplate dalla direttiva. Tuttavia non sarebbe opportuno consentire agli Stati membri di escludere talune imprese dal principio della parità di trattamento (l'ultima parte dell'emendamento).

L'emendamento 54 (mirante a promuovere la creazione di posti di lavoro, a rendere più attraente il lavoro temporaneo tenendo conto delle diverse situazioni nazionali) è accettato nello spirito nell'articolo 2 (finalità della direttiva), che include ora la seguente formulazione: «tenendo conto nel contempo della necessità di inquadrare adeguatamente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili». Nei considerando 12, 16, 17 e 19 è fatto esplicito riferimento alla necessità di tener conto delle diverse situazioni nazionali.

L'emendamento 87 è parzialmente ripreso all'articolo 5, paragrafo 1: mentre la prima parte di questo emendamento (sul principio della parità di trattamento) è stata inclusa nella proposta modificata della Commissione ed è ripresa nella posizione comune del Consiglio, la seconda parte è diventata superflua poiché il concetto di «lavoratore comparabile» è stato soppresso dal testo (cfr. emendamento 28 accettato dalla Commissione e dal Consiglio).

In linea con la proposta modificata della Commissione, l'emendamento 92 è parzialmente ripreso all'articolo 5, paragrafo 3. È stato tuttavia giudicato opportuno affermare specificamente che i contratti collettivi conclusi dalle parti sociali dovrebbero rispettare la «protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale» allorché sono adottate disposizioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che si discostano dal principio della parità di trattamento.

3.3.   Emendamenti del Parlamento europeo non adottati dal Consiglio

Il Consiglio non ha giudicato opportuno includere nella posizione comune gli emendamenti 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (prima parte), 13, 16, 21, 22, 25, 44, 45, 52, 53, 71, 84, 88, 91, 93, 94 e 95 per i motivi indicati in appresso.

i)   Considerando

Non vi è alcuna specifica necessità che il testo spieghi nei considerando taluni sviluppi storici riguardanti il lavoro interinale o il progetto di direttiva; pertanto il Consiglio ha seguito la proposta modificata della Commissione nel respingere gli emendamenti 3, 5, 7 e 11 nonché la prima parte dell'emendamento 12.

In linea con la proposta modificata della Commissione, gli emendamenti 8, 9, 10, 13 e 84 non sono stati adottati dal Consiglio. Tali emendamenti contengono esempi specifici del modo in cui il lavoro interinale potrebbe aiutare o ledere i lavoratori interinali stessi (le donne, i lavoratori aventi antecedenti professionali frammentati, ecc.) o le imprese utilizzatrici (in particolare le piccole e medie imprese), o riguardare i sistemi o le tradizioni delle relazioni industriali.

Gli emendamenti 16 e 94 sono diventati superflui poiché la proposta modificata della Commissione ha soppresso l'ex considerando 16 che precisava i casi in cui le disparità di trattamento erano giudicate accettabili.

Gli argomenti avanzati per quanto riguarda l'articolo 7 [cfr. punto v)] valgono anche per il rigetto dell'emendamento 21 sull'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori.

L'emendamento 22 sulla mobilità transfrontaliera della forza lavoro (accettato dalla Commissione), che potrebbe essere considerato un esempio, non è stato incluso nella posizione comune poiché il testo non si limita specificamente alla mobilità transfrontaliera.

Il Consiglio ha riformulato il considerando 12 abbreviandolo notevolmente. Alcuni aspetti dell'emendamento 93 (ad esempio l'esigenza di chiarezza circa i diritti dei lavoratori interinali e lo status giuridico delle agenzie interinali quali datori di lavoro) sono stati tuttavia inclusi nel testo riveduto del considerando.

Mentre il considerando 15 sui lavoratori interinali legati all'agenzia interinale da un contratto a tempo indeterminato è stato rafforzato dal Consiglio con l'aggiunta di una frase che precisa che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro, la posizione comune non riprende il testo più particolareggiato dell'emendamento 88 concernente ciò che i contratti a tempo indeterminato dovrebbero offrire al lavoratore interinale.

ii)   Articolo 1 — Ambito d'applicazione

Attenendosi alla proposta modificata della Commissione, il Consiglio non ha accettato l'emendamento 25 che avrebbe esteso la possibilità di non applicare la direttiva ai contratti o ai rapporti di lavoro conclusi nell'ambito di programmi di formazione specifici senza il sostegno di enti pubblici.

iii)   Articolo 4 — Riesame dei divieti e delle restrizioni

Nell'emendamento 91 il Parlamento chiede un riesame completo delle legislazioni nazionali relative ai lavoratori tramite agenzia interinale. Il Consiglio, come la Commissione nella sua proposta modificata, ha considerato che ciò non rientra nel campo d'applicazione della direttiva.

iv)   Articolo 5 — Principio della parità di trattamento

Come nella proposta modificata, l'emendamento 39 (sulla non discriminazione) è stato giudicato superfluo tenuto conto dell'inserimento nel testo dell'articolo 5, paragrafo 1, degli elementi pertinenti dell'emendamento 32.

Benché l'emendamento 44 sia divenuto superfluo poiché l'articolo 5, paragrafo 5, della proposta modificata non è stato incluso nella posizione comune, va osservato che lo spirito dell'emendamento è stato ripreso nel contenuto essenziale del testo che invita al rispetto delle diverse pratiche nazionali.

L'emendamento 45 sulla sicurezza e la salute sul lavoro e sulla formazione in materia di sicurezza è stato giudicato superfluo dato che la legislazione comunitaria pertinente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in particolare la direttiva 91/383/CEE che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale, dovrebbe in ogni caso essere applicata. Pertanto il Consiglio ha seguito la proposta modificata della Commissione nel respingere questo emendamento.

v)   Articolo 7 — Rappresentanza dei lavoratori tramite agenzia interinale

L'emendamento 95 con l'emendamento 21 relativo al considerando 21 ad esso correlato non è stato adottato poiché esula dal campo d'applicazione dell'articolo sulla rappresentanza dei lavoratori tramite agenzia interinale.

In tale contesto va rilevato che l'articolo 8 della posizione comune include un riferimento alla direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea.

vi)   Articolo 10 — Sanzioni

Il Consiglio ritiene che i termini «i lavoratori e/o i loro rappresentanti» contenuti nell'articolo 10, paragrafo 2, tengano adeguatamente conto della diversità delle situazioni nei mercati del lavoro degli Stati membri. La posizione comune mantiene pertanto questa espressione e respinge l'emendamento 52.

vii)   Articolo 11 — Attuazione

Il testo dell'articolo 11 sull'attuazione è stato giudicato sufficientemente chiaro senza l'aggiunta suggerita dall'emendamento 53: «qualora ciò sia applicabile in conformità delle rispettive normative o pratiche nazionali».

L'emendamento 71 (volto a instaurare un periodo di cinque anni durante il quale la direttiva non si applicherebbe in talune situazioni) è diventato superfluo poiché la posizione comune all'articolo 5 rende il principio della parità di trattamento una regola generale sin dal primo giorno e non prevede la possibilità di escludere dall'applicazione di questo principio le missioni di durata inferiore alle sei settimane. Tuttavia va rilevato che la sostanza dell'ultima parte dell'emendamento, che tratta la prevenzione degli abusi, è stata inclusa nell'articolo 5, paragrafo 5, della posizione comune.

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che nell'insieme la posizione comune sia in linea con gli obiettivi fondamentali della proposta modificata della Commissione. Ritiene altresì che sia stato tenuto conto degli obiettivi principali perseguiti dal Parlamento europeo nei suoi emendamenti alla proposta originaria della Commissione.


Top