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Document 32016D1910

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1910 della Commissione, del 28 ottobre 2016, relativa all'equivalenza degli obblighi di informativa di taluni paesi terzi in materia di pagamenti a favore dei governi agli obblighi previsti dal capo 10 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/6861

GU L 295 del 29.10.2016, p. 82–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1910/oj

29.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/82


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1910 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2016

relativa all'equivalenza degli obblighi di informativa di taluni paesi terzi in materia di pagamenti a favore dei governi agli obblighi previsti dal capo 10 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 47,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (2), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Lo scopo della valutazione dell'equivalenza di cui all'articolo 46 della direttiva 2013/34/UE è ridurre gli oneri amministrativi ed evitare i problemi di doppia informativa per le grandi imprese e per tutti gli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o nell'utilizzo di aree forestali primarie che redigono e mettono a disposizione del pubblico relazioni sui pagamenti ai governi a norma dell'articolo 42 della direttiva 2013/34/UE. A norma dell'articolo 6 della direttiva 2004/109/CE anche gli emittenti operanti nell'industria estrattiva o forestale primaria sono tenuti a predisporre su base annua una relazione sui pagamenti effettuati ai governi conformemente al capo 10 della direttiva 2013/34/UE.

(2)

L'articolo 46 della direttiva 2013/34/UE esenta le imprese attive nell'industria estrattiva e le imprese attive nell'utilizzo di aree forestali primarie dal redigere e dal mettere a disposizione del pubblico una relazione sui pagamenti ai governi conformemente agli obblighi del capo 10 della stessa direttiva, nella misura in cui i pagamenti in questione siano da loro resi pubblici conformemente a obblighi di informativa equivalenti previsti dalla legislazione di paesi terzi. Gli obblighi di informativa di paesi terzi possono de facto ricadere sull'impresa madre per via delle imprese figlie. In tal caso le imprese presenterebbero una relazione in determinati paesi terzi per i loro pagamenti soggetti agli obblighi di informativa di tali paesi terzi considerati equivalenti. Per tutti gli altri pagamenti le imprese presenterebbero una relazione in applicazione degli obblighi in materia stabiliti dalla normativa dell'Unione. Le imprese interessate dovrebbero comunque rispettare l'obbligo di pubblicare la relazione secondo le modalità previste dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), compreso il periodo di tempo fissato dagli Stati membri per la pubblica disponibilità dei documenti.

(3)

L'equivalenza degli obblighi di informativa dei paesi terzi dovrebbe essere valutata alla luce dei criteri di cui all'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE. I criteri riguardano in particolare le imprese destinatarie, i destinatari dei pagamenti, i pagamenti considerati, l'attribuzione dei pagamenti considerati, la ripartizione dei pagamenti considerati, gli elementi che danno avvio all'informativa su base consolidata, i mezzi usati per l'informativa, la frequenza dell'informativa e le misure antievasione.

(4)

Il Canada ha adottato gli obblighi di informativa sui pagamenti ai governi [con l'Extractive Sector Transparency Measures Act del 22 giugno 2015 e le relative Technical Reporting Specifications (specifiche tecniche per l'informativa)]. Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE, tali obblighi di informativa producono risultati sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti dalle disposizioni del capo 10 della direttiva 2013/34/UE e dell'articolo 6 della direttiva 2004/109/CE. Tali obblighi riguardano imprese ed emittenti che operano solo nell'industria estrattiva. È opportuno pertanto concludere che gli obblighi di informativa del Canada riguardanti i pagamenti ai governi da parte delle imprese e degli emittenti dovrebbero essere considerati equivalenti agli obblighi del capo 10 della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda unicamente le attività nell'industria estrattiva.

(5)

Il riesame periodico degli obblighi di informativa applicabili nei paesi terzi in materia di pagamenti ai governi, che costituiscono l'oggetto della presente decisione, non pregiudica la possibilità della Commissione di intraprendere una revisione specifica, qualora gli sviluppi in materia le impongano una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 47 della direttiva 2013/34/UE e dell'articolo 6 della direttiva 2004/109/CE, gli obblighi di informativa dei paesi terzi elencati nell'allegato della presente decisione applicabili alle imprese e agli emittenti operanti nell'industria estrattiva, di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, sono considerati equivalenti agli obblighi previsti dal capo 10 della direttiva 2013/34/UE sui pagamenti a favore dei governi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

(2)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(3)  Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).


ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI AI FINI DELL'ARTICOLO 1 (IMPRESE ED EMITTENTI OPERANTI NELL'INDUSTRIA ESTRATTIVA)

(1)

Canada


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