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Document 32013R0505

Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2013 della Commissione, del 31 maggio 2013 , che istituisce ulteriori misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012-2013

GU L 147 del 1.6.2013, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 04/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/505/oj

1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 505/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2013

che istituisce ulteriori misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012-2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, e l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Durante la campagna di commercializzazione dello zucchero 2011-2012, il prezzo unionale medio stimato di vendita dello zucchero bianco alla rinfusa, franco fabbrica, ha raggiunto un livello pari al 175 % del prezzo di riferimento di 404 EUR/t ed era superiore al prezzo del mercato mondiale di circa 275 EUR/t. Il prezzo dell’Unione è ormai stabile, ad un livello che si aggira attorno a 700 EUR/t, che è il livello più elevato dalla riforma dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero e nuoce alla fluidità ottimale dell’approvvigionamento di zucchero sul mercato dell’Unione. Il previsto aumento di questo prezzo, già elevato, all’inizio della campagna 2012-2013, ha suscitato il rischio di gravi perturbazioni del mercato, che occorreva prevenire mediante opportune misure. Il 18 gennaio, il 15 febbraio e il 22 marzo 2013 la Commissione ha adottato rispettivamente i regolamenti di esecuzione (UE) n. 36/2013 (2), (UE) n. 131/2013 (3) e (UE) n. 281/2013 (4) recanti misure eccezionali intese a contrastare le perturbazioni del mercato. Nonostante le misure adottate, i prezzi attualmente registrati sul mercato denotano la necessità di adottare ulteriori misure per far fronte alle persistenti turbative di mercato.

(2)

In base alla valutazione dell’offerta e della domanda per la campagna 2012-2013, si calcola che il livello delle scorte finali per il mercato dello zucchero sarà inferiore almeno di 0,5 milioni di tonnellate rispetto alla campagna 2011-2012. Tale cifra tiene conto delle importazioni da paesi terzi che beneficiano di taluni accordi preferenziali.

(3)

D’altra parte, la previsione di un buon raccolto induce a stimare una produzione di zucchero che supera di 4 600 000 tonnellate la quota fissata dall’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tenendo conto delle stime degli impegni contrattuali dei produttori di zucchero per determinati usi industriali previsti dall’articolo 62 di tale regolamento e degli impegni di esportazione di zucchero fuori quota per il 2012-2013, resterebbero disponibili ingenti quantitativi di zucchero fuori quota, pari ad almeno 1 200 000 tonnellate. Una parte di tale produzione di zucchero potrebbe essere destinata ad alleviare la scarsa offerta sul mercato dello zucchero dell’Unione ed evitare aumenti eccessivi di prezzo.

(4)

Per garantire la fluidità del mercato, occorre immettere sul mercato zucchero fuori quota. Dovrebbe essere possibile prendere tale misura ogni volta che sia necessario durante la campagna 2012-2013.

(5)

Ai sensi degli articoli 186 e 188 del regolamento (CE) n. 1234/2007, se necessario, possono essere adottate le misure per rimediare alle perturbazioni di mercato o al rischio di perturbazioni nel caso in cui, in particolare, tali perturbazioni derivino da un significativo aumento dei prezzi nell’Unione purché tale obiettivo non possa essere raggiunto per mezzo di altre misure disponibili ai sensi di tale regolamento. Tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, il regolamento (CE) n. 1234/2007 non prevede misure specifiche atte a limitare la tendenza al rialzo del prezzo dello zucchero ed a consentire l’approvvigionamento di zucchero a prezzi ragionevoli sul mercato dell’Unione, diverse da quelle basate sull’articolo 186 del suddetto regolamento.

(6)

L’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 autorizza la Commissione a fissare il prelievo sulle eccedenze, per lo zucchero e l’isoglucosio prodotti in superamento della quota, a un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo di eccedenze. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo alla produzione fuori quota nel settore dello zucchero (5), ha fissato tale prelievo a 500 EUR/t.

(7)

Per un quantitativo limitato di zucchero prodotto in superamento della quota, è opportuno che il prelievo sulle eccedenze ridotto sia fissato ad un livello per tonnellata che permetta un equo trattamento dei produttori di zucchero dell’Unione, garantendo il buon funzionamento del mercato dello zucchero nell’Unione e che aiuti a ridurre la differenza tra i prezzi del mercato unionale e mondiale dello zucchero senza creare rischi di accumulo di eccedenze nel mercato dell’Unione.

(8)

Poiché il regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa quote tanto per lo zucchero quanto per l’isoglucosio, è opportuno che una misura analoga si applichi a un quantitativo adeguato di isoglucosio prodotto in superamento della quota, poiché quest’ultimo prodotto è, in una certa misura, un sostituto commerciale dello zucchero.

(9)

Per questo motivo e per aumentare l’offerta, è necessario che i produttori di zucchero e di isoglucosio presentino alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di rilascio di certificati che li autorizzano a mettere in vendita sul mercato dell’Unione determinati quantitativi, prodotti in superamento della quota, col beneficio di una riduzione del prelievo sulle eccedenze.

(10)

È opportuno disporre che il prelievo ridotto sulle eccedenze sia versato dopo l’accoglimento della domanda e prima del rilascio del certificato.

(11)

È opportuno limitare nel tempo la validità dei certificati per incoraggiare un rapido miglioramento della situazione sul fronte dell’offerta.

(12)

La fissazione di limiti massimi dei quantitativi per cui ogni produttore può fare domanda nel corso di un periodo di presentazione di domande e la limitazione dei certificati ai prodotti facenti parte della produzione di ciascun richiedente dovrebbe permettere di prevenire operazioni speculative nell’ambito del sistema istituito dal presente regolamento.

(13)

Nel presentare una domanda, i produttori di zucchero devono impegnarsi a pagare il prezzo minimo per la barbabietola da zucchero utilizzata nella produzione del quantitativo di zucchero oggetto della domanda. Occorre stabilire i requisiti minimi di ammissibilità per la presentazione delle domande.

(14)

Le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare alla Commissione le domande ricevute. Allo scopo di semplificare e di armonizzare tali comunicazioni, è necessario fornire alcuni modelli.

(15)

La Commissione deve provvedere affinché i certificati siano rilasciati nel rigoroso rispetto dei limiti quantitativi fissati dal presente regolamento. A tale scopo, se necessario, la Commissione deve poter fissare un coefficiente di attribuzione da applicare alle domande ricevute.

(16)

È necessario che gli Stati membri comunichino immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata accolta integralmente o parzialmente.

(17)

Le autorità competenti devono comunicare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati col beneficio di una riduzione del prelievo sulle eccedenze. A tal fine, la Commissione deve mettere a disposizione alcuni modelli.

(18)

È necessario che i quantitativi di zucchero immessi sul mercato dell’Unione in superamento dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati i certificati previsti dal presente regolamento siano soggetti al pagamento del prelievo sulle eccedenze previsto all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. È pertanto appropriato prevedere che i richiedenti che non rispettano l’impegno di immettere sul mercato dell’Unione il quantitativo indicato nel certificato loro rilasciato siano tenuti a versare un importo pari a 500 EUR per tonnellata. Lo scopo di questo approccio coerente è prevenire abusi nell’applicazione del meccanismo previsto dal presente regolamento.

(19)

Ai fini della fissazione dei prezzi medi dello zucchero di quota e dello zucchero fuori quota sul mercato dell’Unione in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (6), lo zucchero coperto da un certificato rilasciato a norma del presente regolamento è considerato zucchero di quota.

(20)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (7), stabilisce che i contributi e gli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero devono costituire risorse proprie. È pertanto necessario fissare la data per la determinazione degli importi in questione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (8).

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riduzione temporanea del prelievo sulle eccedenze

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006, l’importo del prelievo sulle eccedenze per un quantitativo massimo di 8 000 tonnellate di zucchero in equivalente zucchero bianco e di 150 000 tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, prodotti in eccesso della quota fissata nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 e immessi sul mercato dell’Unione nella campagna di commercializzazione 2012-2013, è fissato a 177 EUR/t.

2.   Il prelievo ridotto sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 è versato dopo l’accoglimento della domanda di cui all’articolo 2 e prima del rilascio del certificato di cui all’articolo 6.

Articolo 2

Domanda di certificato

1.   Per avvalersi delle condizioni di cui all’articolo 1, i produttori di zucchero e isoglucosio richiedono un certificato.

2.   Possono richiedere un certificato esclusivamente le imprese produttrici di zucchero di barbabietola, zucchero di canna o isoglucosio riconosciute a norma dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e detentrici di una quota di produzione per la campagna di commercializzazione 2012-2013 ai sensi dell’articolo 56 del medesimo regolamento.

3.   Per ogni periodo di presentazione delle domande, ciascun richiedente può presentare non più di una domanda per lo zucchero e non più di una domanda per l’isoglucosio.

4.   Le domande di certificato sono presentate via fax o per posta elettronica all’autorità competente nello Stato membro in cui l’impresa è riconosciuta. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

5.   Sono ammissibili le domande che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

le domande indicano:

i)

il nome, l’indirizzo e il numero di partita IVA del richiedente; e

ii)

i quantitativi oggetto della domanda, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco e tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, arrotondate senza decimali;

b)

i quantitativi richiesti nel periodo di presentazione delle domande di cui si tratta, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco e in tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, non superano 50 000 t nel caso dello zucchero e 2 500 t nel caso dell’isoglucosio;

c)

ove la domanda riguardi lo zucchero, il richiedente s’impegna a pagare il prezzo minimo della barbabietola stabilito all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per il quantitativo di zucchero coperto da certificati rilasciati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento;

d)

la domanda è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata;

e)

la domanda contiene un riferimento al presente regolamento e indica la scadenza prevista per la presentazione delle domande;

f)

il richiedente non introduce condizioni supplementari a quelle stabilite dal presente regolamento.

6.   Non sono ricevibili le domande non presentate in conformità ai paragrafi da 1 a 5.

7.   Non sono ammessi il ritiro o la modifica di una domanda dopo la sua presentazione, nemmeno se il quantitativo oggetto della domanda sia concesso solo in parte.

Articolo 3

Presentazione delle domande

Il primo periodo di presentazione delle domande scade alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) dell’11 giugno 2013.

Articolo 4

Trasmissione delle domande da parte degli Stati membri

1.   Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sull’ammissibilità delle domande sulla base delle condizioni stabilite all’articolo 2. Se le autorità competenti decidono che una domanda è ammissibile, ne informano tempestivamente il richiedente.

2.   L’autorità competente comunica alla Commissione le domande ammissibili presentate nel precedente periodo di presentazione entro il venerdì immediatamente successivo, via fax o per posta elettronica. Detta comunicazione non contiene i dati di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i). Anche gli Stati membri ai quali non è pervenuta nessuna domanda, ma cui è stata attribuita una quota di zucchero o isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2012-2013, inviano le rispettive comunicazioni di assenza di domande alla Commissione, entro la medesima scadenza.

3.   La forma ed il contenuto delle comunicazioni sono definite in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.

Articolo 5

Superamento dei limiti

Qualora le informazioni comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, indichino che i quantitativi oggetto di domande superano i limiti stabiliti all’articolo 1, la Commissione:

a)

fissa un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri applicano ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato comunicata;

b)

respinge le domande non ancora comunicate.

Articolo 6

Rilascio dei certificati

1.   Fatto salvo l’articolo 5, il decimo giorno lavorativo successivo alla settimana di scadenza del periodo di presentazione delle domande, l’autorità competente rilascia i certificati per le domande comunicate alla Commissione, a norma all’articolo 4, paragrafo 2, nel corso di tale periodo.

2.   Ogni lunedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali hanno rilasciato certificati nella settimana precedente.

3.   Nell’allegato figura un modello del certificato.

Articolo 7

Validità dei certificati

I certificati sono validi fino al termine del secondo mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 8

Trasferibilità dei certificati

Non sono trasferibili né i diritti né gli obblighi derivanti dai certificati.

Articolo 9

Comunicazione dei prezzi

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006, il quantitativo di zucchero venduto, coperto da un certificato rilasciato a norma del presente regolamento, è considerato zucchero di quota.

Articolo 10

Monitoraggio

1.   I richiedenti includono nelle comunicazioni mensili di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 i quantitativi per i quali hanno ricevuto certificati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento.

2.   Anteriormente al 31 ottobre 2013 i titolari di un certificato rilasciato a norma del presente regolamento presentano alle autorità competenti degli Stati membri la prova dell’immissione sul mercato dell’Unione di tutti i quantitativi oggetto dei certificati. Ogni tonnellata oggetto del certificato che non sia stata immessa sul mercato dell’Unione per motivi diversi dalla forza maggiore è soggetta al pagamento di un importo di 323 EUR/t.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi non immessi sul mercato dell’Unione.

4.   Gli Stati membri calcolano e comunicano alla Commissione la differenza tra il quantitativo totale di zucchero e isoglucosio prodotto da ciascun produttore in superamento della quota e i quantitativi smaltiti dai produttori in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 967/2006. Qualora i quantitativi rimanenti di zucchero o isoglucosio fuori quota di un produttore siano inferiori ai quantitativi per i quali è stato rilasciato un certificato ai sensi del presente regolamento per tale produttore, questi è tenuto a versare un importo di 500 EUR/t su tale differenza.

5.   Le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate entro il 30 giugno 2014.

Articolo 11

Data di accertamento

Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, la data da considerare per l’accertamento del diritto dell’Unione è la data in cui il prelievo sulle eccedenze è versato dai richiedenti in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 30 giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 16 del 19.1.2013, pag. 7.

(3)  GU L 45 del 16.2.2013, pag. 1.

(4)  GU L 84 del 23.3.2013, pag. 19.

(5)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

(6)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

(7)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(8)  GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

(9)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.


ALLEGATO

Modello di certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 3

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