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Document 32012D0181

2012/181/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 26 marzo 2012 , che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

GU L 92 del 30.3.2012, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/181/oj

30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/26


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 2012

che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2012/181/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata presso la Commissione il 30 agosto 2011, la Romania ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 18, della direttiva 2006/112/CE al fine di esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno dell'adesione della Romania all'Unione europea. La misura esenterebbe detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

(2)

In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera dell'8 novembre 2011, della domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 9 novembre 2011 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

(3)

Gli Stati membri possono già optare per l'applicazione di un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. La misura in esame costituisce una deroga al titolo XII della direttiva 2006/112/CE soltanto in quanto la soglia del volume d'affari annuo dei soggetti passivi per il regime supera quella consentita alla Romania ai sensi dell'articolo 287, punto 18, della direttiva 2006/112/CE, ossia 35 000 EUR.

(4)

La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese costituisce una misura di semplificazione in grado di ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole; in ogni caso, il regime speciale rimane facoltativo per i soggetti passivi. Nel complesso si prevede che tale misura migliori il livello generale di rispetto della normativa sull'IVA.

(5)

Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004 che modifica la direttiva 77/388/CEE del Consiglio al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, la Commissione ha inserito disposizioni in virtù delle quali gli Stati membri possono fissare il massimale di volume d'affari annuo per l'esenzione dall'IVA a 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di aggiornare annualmente l'importo. La domanda presentata dalla Romania è conforme alla predetta proposta.

(6)

La misura non incide sulle risorse proprie dell'Unione derivanti dall'IVA e ha un effetto solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale della Romania riscosso nella fase del consumo finale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 18, della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata ad applicare un'esenzione dall'IVA a favore dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione europea.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica fino alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d'affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un'esenzione dall'IVA o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2014.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


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