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Document 32007D0568

2007/568/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2007 , relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità destinata all'eradicazione della malattia di Newcastle nel Regno Unito nel 2006 [notificata con il numero C(2007) 3891]

OJ L 217, 22.8.2007, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/568/oj

22.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2007

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità destinata all'eradicazione della malattia di Newcastle nel Regno Unito nel 2006

[notificata con il numero C(2007) 3891]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/568/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di contribuire ad un’eradicazione quanto mai rapida della malattia di Newcastle, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE, articolo 4, paragrafo 2.

(2)

La partecipazione finanziaria della Comunità, nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia di Newcastle, è soggetta alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce le norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2).

(3)

Alcuni focolai della malattia di Newcastle sono comparsi nel Regno Unito nel 2006. L'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.

(4)

In data 11 aprile 2007, il Regno Unito ha presentato una valutazione finale e approssimativa dei costi sostenuti in vista dell’eradicazione della malattia.

(5)

Le autorità britanniche hanno soddisfatto integralmente gli obblighi tecnici e amministrativi previsti dall’articolo 3 della decisione 90/424/CEE e dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità deve essere sottoposto alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini fissati.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione finanziaria della Comunità

1.   Il Regno Unito può ottenere un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia di Newcastle nel 2006.

2.   Il contributo finanziario ammonta al 50 % delle spese sostenute per le quali è ammesso un finanziamento comunitario. Esso sarà versato alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 349/2005.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.


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