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Document 32004R2216

    Regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del ConsiglioTesto rilevante ai fini del SEE

    GU L 319M del 29.11.2008, p. 1–77 (MT)
    GU L 386 del 29.12.2004, p. 1–77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32010R0920

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2216/oj

    29.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 386/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 2216/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2004

    relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    INDICE

    Capo I

    Oggetto e definizioni

    Capo II

    Registri e cataloghi delle operazioni

    Capo III

    Contenuto dei registri

    Sezione 1

    Comunicazione delle informazioni e riservatezza

    Sezione 2

    Conti

    Sezione 3

    Conti delle parti

    Sezione 4

    Conti di deposito dei gestori

    Sezione 5

    Conti di deposito personali

    Sezione 6

    Tabelle

    Sezione 7

    Codici e identificatori

    Capo IV

    Controlli e procedure

    Sezione 1

    Blocco dei conti

    Sezione 2

    Controlli automatici e procedura di verifica della concordanza dei dati

    Sezione 3

    Esecuzione e completamento delle procedure

    Capo V

    Operazioni

    Sezione 1

    Assegnazione e rilascio delle quote per il periodo 2005-2007

    Sezione 2

    Assegnazione e rilascio delle quote per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo

    Sezione 3

    Trasferimenti e ammissibilità

    Sezione 4

    Emissioni verificate

    Sezione 5

    Restituzione delle quote

    Sezione 6

    Cancellazione e ritiro

    Sezione 7

    Cancellazione e sostituzione

    Sezione 8

    Cancellazione volontaria e ritiro

    Capo VI

    Norme di sicurezza, autenticazione e diritti di accesso

    Capo VII

    Disponibilità e affidabilità delle informazioni

    Capo VIII

    Archiviazione dei dati e tariffe

    Capo IX

    Disposizioni finali

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato III

    Allegato IV

    Allegato V

    Allegato VI

    Tabella VI-1:

    Codice identificativo dell’unità

    Tabella VI-2:

    Combinazioni valide di tipi di unità iniziali e tipi di unità supplementari

    Tabella VI-3:

    Codice identificativo del conto

    Tabella VI-4:

    Codice identificativo dell’autorizzazione

    Tabella VI-5:

    Codice identificativo del titolare del conto

    Tabella VI-6:

    Codice identificativo dell’impianto

    Tabella VI-7:

    Codice identificativo della corrispondenza

    Allegato VII

    Allegato VIII

    Tabella VIII-1:

    Schema della sequenza di messaggi per le procedure riguardanti un conto o le emissioni verificate

    Tabella VIII-2:

    Diagramma di stato per le procedure riguardanti un conto o le emissioni verificate

    Tabella VIII-3:

    Componenti e funzioni per le procedure riguardanti un conto o le emissioni verificate

    Tabella VIII-4:

    Componente MgmtOfAccountWS

    Tabella VIII-5:

    Funzione MgmtOfAccountWS.CreateAccount()

    Tabella VIII-6:

    Funzione MgmtOfAccountWS.UpdateAccount()

    Tabella VIII-7:

    Funzione MgmtOfAccountWS.CloseAccount()

    Tabella VIII-8:

    Funzione MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions()

    Tabella VIII-9:

    Funzione MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome()

    Tabella VIII-10:

    Componente AccountManagement

    Tabella VIII-11:

    Funzione ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation()

    Tabella VIII-12:

    Funzione ManagementOfAccount.CreateAccount()

    Tabella VIII-13:

    Funzione AccountManagement.ValidateAccountUpdate()

    Tabella VIII-14:

    Funzione ManagementOfAccount.UpdateAccount()

    Tabella VIII-15:

    Funzione ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure()

    Tabella VIII-16:

    Funzione ManagementOfAccount.CloseAccount()

    Tabella VIII-17:

    Funzione ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

    Tabella VIII-18:

    Funzione ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions

    Tabella VIII-19:

    Controlli di secondo livello

    Allegato IX

    Tabella IX-1:

    Controlli di terzo livello

    Allegato X

    Tabella X-1:

    Controlli di secondo livello

    Allegato XI

    Allegato XII

    Tabella XII-1:

    Codici di risposta del CITL

    Allegato XIII

    Allegato XIV

    Allegato XV

    Allegato XVI

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

    vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, seconda frase,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per evitare irregolarità nel rilascio, nel trasferimento e nella cancellazione delle quote di emissioni e assicurare la compatibilità delle operazioni con gli obblighi derivanti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change — UNFCCC) e dal protocollo di Kyoto, è necessario un sistema comunitario integrato di registri, composto dai registri istituiti dagli Stati membri e dalla Comunità a norma dell’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE, che comprendono i registri istituiti a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e il catalogo indipendente comunitario delle operazioni (Community Independent Transaction Log — CITL) istituito a norma dell’articolo 20 della citata direttiva.

    (2)

    In conformità della direttiva 2003/4/CE, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (3) e della decisione 19/CP.7 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, occorre pubblicare periodicamente rapporti specifici destinati ad assicurare l’accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema integrato dei registri, nel rispetto di alcuni requisiti in materia di riservatezza.

    (3)

    Occorre rispettare, ove applicabile alle informazioni detenute e trattate in conformità del presente regolamento, la normativa comunitaria sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, e in particolare la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (5) e il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).

    (4)

    Ciascun registro deve contenere un conto di deposito della Parte, un conto dei ritiri e i conti delle cancellazioni e delle sostituzioni previsti dalla decisione 19/CP.7 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC per ogni periodo di impegno; ciascun registro istituito a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE deve contenere i conti di deposito necessari per dare attuazione alle disposizioni della direttiva relative ai gestori degli impianti e alle altre persone. Ciascuno dei suddetti conti deve essere creato secondo procedure standardizzate, al fine di assicurare l’integrità del sistema dei registri e l’accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema.

    (5)

    Ai fini dell’istituzione e della gestione dei registri e del CITL, l’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE impone alla Comunità e ai suoi Stati membri di applicare le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC. L’applicazione e l’elaborazione di tali specifiche in relazione al sistema comunitario integrato dei registri consente l’integrazione dei registri istituiti a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE nei registri istituiti a norma dell’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE.

    (6)

    Il CITL effettuerà controlli automatici su tutte le procedure del sistema comunitario dei registri riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti e le unità di Kyoto, mentre il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC effettuerà controlli automatici sulle procedure relative alle unità di Kyoto, onde verificare che non siano viziate da irregolarità. Le procedure che non superano i controlli saranno interrotte, in modo da assicurare che le operazioni effettuate nel sistema comunitario dei registri soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e i requisiti elaborati in conformità della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

    (7)

    Tutte le operazioni del sistema comunitario dei registri devono essere eseguite secondo procedure standardizzate e, se necessario, secondo un calendario armonizzato, al fine di assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e dei requisiti elaborati in conformità della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto, e di proteggere l’integrità del sistema.

    (8)

    Per garantire la sicurezza delle informazioni contenute nel sistema comunitario integrato dei registri occorre applicare norme minime di sicurezza e requisiti armonizzati in materia di autenticazione e diritti di accesso.

    (9)

    L’amministratore centrale e l’amministratore di ciascun registro devono provvedere affinché le interruzioni del funzionamento del sistema comunitario integrato dei registri siano limitate al minimo, e a tal fine devono adottare tutte le misure opportune per assicurare la disponibilità dei registri e del CITL e prevedere sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutti i dati.

    (10)

    Tutti i dati contenuti nel sistema comunitario dei registri riguardanti le procedure, i gestori degli impianti e le persone devono essere conservati nel rispetto delle norme in materia di registrazione dei dati definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

    (11)

    Un sistema tariffario trasparente e il divieto di imputare ai titolari dei conti i costi di specifiche operazioni effettuate nel sistema comunitario dei registri contribuiranno ad assicurare l’integrità di tale sistema.

    (12)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE e all’articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 280/2004/CE,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    OGGETTO E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali, le specifiche funzionali e tecniche e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del sistema standardizzato e sicuro di registri, composto da una serie di registri istituiti sotto forma di banche dati elettroniche standardizzate contenenti elementi di dati comuni e dal catalogo indipendente comunitario delle operazioni. Il regolamento prevede inoltre un sistema di comunicazione efficace tra il catalogo indipendente comunitario delle operazioni e il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    a)

    «periodo 2005-2007», il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 di cui all’articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE;

    b)

    «periodo 2008-2012 e successivi periodi quinquennali», il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 e i periodi quinquennali consecutivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE;

    c)

    «titolare del conto», la persona che detiene un conto nel sistema dei registri;

    d)

    «quantità assegnata», la quantità di emissioni di gas serra, espressa in tonnellate di CO2 equivalenti, calcolata sulla base dei livelli di emissione determinati a norma dell’articolo 7 della decisione n. 280/2004/CE;

    e)

    «unità di quantità assegnata» (Assigned Amount Unit — AAU), un’unità rilasciata a norma dell’articolo 7, paragrafo 3 della decisione n. 280/2004/CE;

    f)

    «rappresentante autorizzato», una persona fisica autorizzata a rappresentare l’amministratore centrale, l’amministratore di un registro, il titolare di un conto o il responsabile di una verifica in conformità del disposto dell’articolo 23;

    g)

    «registro CDM», il registro istituito, gestito e mantenuto dall’organo esecutivo del meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism — CDM) in conformità dell’articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate in virtù della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo medesimo;

    h)

    «amministratore centrale», la persona designata dalla Commissione a norma dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE, incaricata della gestione e della tenuta del catalogo indipendente comunitario delle operazioni;

    i)

    «catalogo indipendente comunitario delle operazioni» (Community Independent Transaction Log — CITL), il catalogo indipendente previsto dall’articolo 20, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE per la registrazione delle operazioni di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni, istituito, gestito e mantenuto in conformità del disposto dell’articolo 5;

    j)

    «autorità competente», l’autorità o le autorità designate da uno Stato membro a norma dell’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE;

    k)

    «difformità», un’irregolarità accertata dal CITL o dal catalogo UNFCCC consistente nel fatto che la procedura proposta non è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e ulteriormente precisati nel presente regolamento e ai requisiti elaborati in conformità della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;

    l)

    «quota per casi di forza maggiore», una quota di emissioni rilasciata per casi di forza maggiore in conformità del disposto dell’articolo 29 della direttiva 2003/87/CE;

    m)

    «incongruenza», un’irregolarità accertata dal CITL o dal catalogo UNFCCC consistente nel fatto che le informazioni riguardanti le quote di emissioni, i conti o le unità di Kyoto fornite da un registro nell’ambito della periodica procedura di verifica della concordanza dei dati differiscono dalle informazioni contenute in uno dei due suddetti cataloghi;

    n)

    «unità di Kyoto», un’unità di quantità assegnata (AAU), un’unità di assorbimento (Removal Unit — RMU), un’unità di riduzione delle emissioni (Emission Reduction Unit — ERU) o una riduzione certificata delle emissioni (Certified Emission Reduction — CER);

    o)

    «procedura», una qualsiasi delle procedure di cui all’articolo 32;

    p)

    «registro», un registro istituito, gestito e mantenuto in conformità del disposto dell’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE, comprendente un registro istituito a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE;

    q)

    «amministratore del registro», l’autorità competente, la persona o le persone designate dallo Stato membro o dalla Commissione ai fini della gestione e della tenuta di un registro, in conformità del disposto della direttiva 2003/87/CE, della decisione n. 280/2004/CE e del presente regolamento;

    r)

    «unità di assorbimento» (Removal Unit — RMU), un’unità rilasciata ai sensi dell’articolo 3 del protocollo di Kyoto;

    s)

    «CER temporanea» (tCER), una CER rilasciata per un’attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell’ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito che, con riserva delle decisioni adottate in virtù della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, scade al termine del periodo di impegno successivo a quello nel quale è stata rilasciata;

    t)

    «CER a lungo termine» (lCER), una CER rilasciata per un’attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell’ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito che, con riserva delle decisioni adottate in virtù della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, scade al termine del periodo di contabilizzazione dell’attività per la quale è stata rilasciata;

    u)

    «registro di un paese terzo», un registro istituito, gestito e mantenuto da un paese incluso nell’allegato B del protocollo di Kyoto che ha ratificato il protocollo e che non è uno Stato membro dell’Unione europea;

    v)

    «operazione», il rilascio, il trasferimento, l’acquisizione, la restituzione, la cancellazione e la sostituzione di quote, nonché il rilascio, il trasferimento, l’acquisizione, la cancellazione e il ritiro di ERU, CER, AAU e RMU e il riporto di ERU, CER e AAU;

    w)

    «catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC (catalogo UNFCCC)», il catalogo indipendente delle operazioni istituito, gestito e mantenuto dal Segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

    x)

    «responsabile della verifica», un organismo di verifica competente, indipendente e accreditato incaricato di svolgere la verifica e di riferire sulle risultanze della stessa, secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE;

    y)

    «anno», l’anno solare, definito in base all’ora di Greenwich (Greenwich Mean Time — GMT).

    CAPO II

    REGISTRI E CATALOGHI DELLE OPERAZIONI

    Articolo 3

    Registri

    1.   Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro e la Commissione istituiscono un registro, sotto forma di banca dati elettronica standardizzata.

    2.   Ciascun registro comprende l’hardware e il software indicati nell’allegato I, è accessibile tramite Internet e soddisfa le specifiche funzionali e tecniche previste dal presente regolamento.

    3.   Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento ciascun registro deve essere in grado di eseguire correttamente tutte le procedure relative alle emissioni verificate e ai conti descritte nell’allegato VIII, la procedura di verifica della concordanza dei dati descritta nell’allegato X e tutte le procedure amministrative descritte nell’allegato XI.

    Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento ciascun registro deve essere in grado di eseguire correttamente tutte le procedure relative alle quote di emissioni e alle unità di Kyoto descritte nell’allegato IX, ad eccezione delle procedure corrispondenti ai tipi 04-00, 06-00, 07-00 e 08-00.

    Entro il 31 marzo 2005 ciascun registro deve essere in grado di eseguire correttamente le procedure relative alle quote e alle unità di Kyoto descritte nell’allegato IX corrispondenti ai tipi 04-00, 06-00, 07-00 e 08-00.

    Articolo 4

    Registri consolidati

    Ciascuno Stato membro o la Commissione può istituire, gestire e mantenere il proprio registro in un sistema consolidato insieme ad uno o più altri Stati membri o alla Comunità, a condizione che i registri rimangano separati.

    Articolo 5

    Il catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL)

    1.   Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione istituisce il catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL), sotto forma di banca dati elettronica standardizzata.

    2.   Il CITL comprende l’hardware e il software specificati nell’allegato I, è accessibile tramite Internet e soddisfa le specifiche tecniche e funzionali previste dal presente regolamento.

    3.   L’amministratore centrale designato a norma dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE provvede alla gestione e alla tenuta del CITL in conformità del disposto del presente regolamento.

    4.   L’amministratore centrale garantisce le procedure amministrative di cui all’allegato XI al fine di contribuire ad assicurare l’integrità dei dati nell’ambito del sistema dei registri.

    5.   L’amministratore centrale esegue le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti o le unità di Kyoto solo ove necessario per l’adempimento delle sue funzioni.

    6.   Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento il CITL deve essere in grado di eseguire correttamente tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti o le unità di Kyoto descritte negli allegati VIII e IX.

    Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento il CITL deve essere in grado di eseguire correttamente la procedura di verifica della concordanza dei dati descritta nell’allegato X e le procedure amministrative descritte nell’allegato XI.

    Articolo 6

    Collegamento tra i registri e il CITL

    1.   Entro il 31 dicembre 2004 è istituito un collegamento tra ciascun registro e il CITL.

    L’amministratore centrale attiva il collegamento previo completamento delle procedure di prova di cui all’allegato XIII e delle procedure di inizializzazione di cui all’allegato XIV e informa dell’avvenuta attivazione l’amministratore del registro interessato.

    2.   Dal 1o gennaio 2005 fino all’istituzione del collegamento di cui all’articolo 7, tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate e i conti sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL.

    3.   La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente una delle procedure di cui agli allegati VIII e IX avviata da un registro qualora tale procedura non sia eseguita in conformità del disposto degli articoli da 32 a 37.

    La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente il collegamento tra un registro e il CITL o di sospendere la totalità o una parte delle procedure di cui agli allegati VIII e IX se il registro non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento.

    Articolo 7

    Collegamento tra i cataloghi indipendenti delle operazioni

    Immediatamente dopo la creazione del catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC è istituito un collegamento tra quest’ultimo e il CITL.

    Dopo l’istituzione del collegamento, tutte le procedure riguardanti le quote, le emissioni verificate, i conti e le unità di Kyoto sono completate mediante lo scambio dei dati tramite il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e il successivo trasferimento al CITL.

    Articolo 8

    Amministratori dei registri

    1.   Ciascuno Stato membro e la Commissione designano un amministratore incaricato della gestione e della tenuta del rispettivo registro in conformità del disposto del presente regolamento.

    Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non si verifichino conflitti di interessi tra l’amministratore di un registro e i titolari dei conti esistenti nel registro o tra l’amministratore di un registro e l’amministratore centrale.

    2.   Entro il 1o settembre 2004 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l’identità e il recapito dell’amministratore del proprio registro, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV.

    3.   Gli Stati membri e la Commissione mantengono la responsabilità e la competenza finali per la gestione e la tenuta dei rispettivi registri.

    4.   La Commissione coordina l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento con gli amministratori dei registri di ciascuno Stato membro e con l’amministratore centrale.

    CAPO III

    CONTENUTO DEI REGISTRI

    SEZIONE 1

    Comunicazione delle informazioni e riservatezza

    Articolo 9

    Comunicazione delle informazioni

    1.   L’amministratore di ciascun registro rende accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite il sito web del proprio registro, le informazioni di cui all’allegato XVI ai destinatari e con la frequenza ivi indicati. Gli amministratori dei registri non possono rendere pubbliche le altre informazioni contenute nei rispettivi registri.

    2.   L’amministratore centrale rende accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite il sito web del CITL, le informazioni di cui all’allegato XVI ai destinatari e con la frequenza ivi indicati. L’amministratore centrale non può rendere pubbliche le altre informazioni contenute nel CITL.

    3.   Ciascun sito web consente ai destinatari delle relazioni di cui all’allegato XVI di consultare tali relazioni mediante l’utilizzo di strumenti di ricerca.

    4.   Gli amministratori dei registri sono responsabili dell’accuratezza delle informazioni provenienti dai rispettivi registri e rese pubbliche tramite il sito web del CITL.

    5.   Il CITL e i registri non possono imporre ai titolari dei conti di fornire informazioni sui prezzi relativi alle quote o alle unità di Kyoto.

    Articolo 10

    Riservatezza

    1.   Tutte le informazioni contenute nei registri e nel CITL, comprese le informazioni riguardanti la consistenza di tutti i conti e tutte le operazioni effettuate, si considerano riservate per qualsiasi fine diverso dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o della legislazione nazionale.

    2.   Le informazioni contenute nei registri non possono essere utilizzate senza il preventivo consenso del titolare del conto a cui si riferiscono, salvo ai fini della gestione e della tenuta dei registri in conformità del disposto del presente regolamento.

    3.   Le autorità competenti e gli amministratori dei registri eseguono le procedure relative alle quote, alle emissioni verificate, ai conti o alle unità di Kyoto solo ove necessario per l’adempimento delle rispettive funzioni.

    SEZIONE 2

    Conti

    Articolo 11

    Conti

    1.   A decorrere dal 1o gennaio 2005, ciascun registro contiene almeno un conto di deposito della Parte creato a norma dell’articolo 12.

    2.   A decorrere dal 1o gennaio 2005, il registro di ciascuno Stato membro contiene, per ciascun impianto, un conto di deposito del gestore, creato a norma dell’articolo 15; ogni registro contiene inoltre almeno un conto di deposito personale per ciascuna persona, creato a norma dell’articolo 19.

    3.   A decorrere dal 1o gennaio 2005, ciascun registro contiene un conto dei ritiri e un conto delle cancellazioni per il periodo 2005-2007 e un conto delle cancellazioni per il periodo 2008-2012, creati a norma dell’articolo 12.

    4.   A decorrere dal 1o gennaio 2008 e in seguito dal 1o gennaio del primo anno di ogni periodo quinquennale successivo, ciascun registro contiene un conto dei ritiri e i conti delle cancellazioni e delle sostituzioni previsti dalle pertinenti decisioni adottate in virtù della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo, creati a norma dell’articolo 12.

    5.   Salvo ove diversamente disposto, tutti i conti devono poter contenere quote e unità di Kyoto.

    SEZIONE 3

    Conti delle parti

    Articolo 12

    Creazione dei conti delle Parti

    1.   L’organismo competente dello Stato membro e la Commissione presentano all’amministratore del rispettivo registro una richiesta di creazione, all’interno del registro, dei conti di cui all’articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4.

    Il richiedente fornisce all’amministratore del registro le informazioni ragionevolmente richieste da quest’ultimo. Tali informazioni comprendono i dati indicati nell’allegato IV.

    2.   Entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta ai sensi del paragrafo 1 o, se posteriore, dall’attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l’amministratore del registro procede alla creazione del conto all’interno del registro, secondo la procedura di creazione dei conti descritta nell’allegato VIII.

    3.   Il richiedente di cui al paragrafo 1 notifica all’amministratore del registro, entro 10 giorni, eventuali variazioni delle informazioni fornite a quest’ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, l’amministratore del registro aggiorna le informazioni secondo la procedura di aggiornamento dei conti descritta nell’allegato VIII.

    4.   L’amministratore del registro può imporre ai richiedenti di cui al paragrafo 1 il rispetto di alcune clausole e condizioni ragionevoli in relazione agli aspetti indicati nell’allegato V.

    Articolo 13

    Chiusura dei conti delle Parti

    Entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell’organismo competente di uno Stato membro o della Commissione di chiudere il conto di deposito della Parte, l’amministratore del registro interessato procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti descritta nell’allegato VIII.

    Articolo 14

    Notifica

    L’amministratore del registro notifica immediatamente al titolare del conto la creazione o l’aggiornamento del conto della Parte o la chiusura del conto di deposito della Parte.

    SEZIONE 4

    Conti di deposito dei gestori

    Articolo 15

    Creazione dei conti di deposito dei gestori

    1.   Entro 14 giorni dal rilascio di un’autorizzazione ad emettere gas serra al gestore di un impianto precedentemente non coperto da autorizzazione o, se posteriore, dall’attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l’autorità competente (o, su richiesta di quest’ultima, il gestore dell’impianto) fornisce all’amministratore del registro dello Stato membro le informazioni di cui all’allegato III.

    2.   Entro 10 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o, se posteriore, dall’attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l’amministratore del registro procede alla creazione, all’interno del registro, di un conto di deposito del gestore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 per ciascun impianto, secondo la procedura di creazione dei conti descritta nell’allegato VIII.

    3.   L’autorità competente (o, su richiesta di quest’ultima, il gestore dell’impianto) notifica all’amministratore del registro, entro 10 giorni, eventuali variazioni delle informazioni fornite a quest’ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica l’amministratore del registro aggiorna i dati relativi al gestore secondo la procedura di aggiornamento dei conti descritta nell’allegato VIII.

    4.   L’amministratore del registro può imporre ai gestori il rispetto di alcune clausole e condizioni ragionevoli in relazione agli aspetti indicati nell’allegato V.

    Articolo 16

    Detenzione di unità di Kyoto nei conti di deposito dei gestori

    Ove consentito dalla legislazione nazionale o comunitaria, i conti di deposito dei gestori possono contenere unità di Kyoto.

    Articolo 17

    Chiusura dei conti di deposito dei gestori

    1.   L’autorità competente informa l’amministratore del registro, entro 10 giorni, della revoca o della restituzione di un’autorizzazione ad emettere gas serra concessa ad un impianto, che in tal modo cessa di essere coperto dall’autorizzazione. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, se il valore indicato nella tabella dello stato di adempimento per l’impianto in questione in relazione all’ultimo anno è superiore o uguale a zero, l’amministratore del registro chiude tutti i conti di deposito del gestore interessati dalla revoca o dalla restituzione il 30 giugno dell’anno successivo a tale revoca o restituzione, secondo la procedura di chiusura dei conti descritta nell’allegato VIII. Se il valore indicato nella tabella dello stato di adempimento per l’impianto in questione in relazione all’ultimo anno è inferiore a zero, l’amministratore del registro chiude il conto il giorno successivo alla data in cui il valore supera o eguaglia lo zero o il giorno successivo alla data in cui l’autorità competente ha ordinato all’amministratore del registro di chiudere il conto in assenza di prospettive ragionevoli di restituzione di altre quote da parte del gestore dell’impianto.

    2.   Se il conto di deposito del gestore che l’amministratore del registro deve chiudere a norma del paragrafo 1 presenta un saldo positivo in termini di quote o di unità di Kyoto, l’amministratore del registro chiede dapprima al gestore di indicare un altro conto all’interno del sistema dei registri al quale trasferire tali quote o unità di Kyoto. Se entro 60 giorni il gestore dell’impianto non risponde alla richiesta dell’amministratore del registro, quest’ultimo trasferisce il saldo nel conto di deposito della Parte.

    Articolo 18

    Notifica

    L’amministratore del registro notifica immediatamente al gestore dell’impianto titolare del conto la creazione, l’aggiornamento o la chiusura del suo conto di deposito.

    SEZIONE 5

    Conti di deposito personali

    Articolo 19

    Creazione dei conti di deposito personali

    1.   Le richieste di creazione dei conti di deposito personali sono presentate all’amministratore del registro interessato.

    Il richiedente fornisce all’amministratore del registro le informazioni ragionevolmente richieste da quest’ultimo. Tali informazioni comprendono i dati indicati nell’allegato IV.

    2.   Entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta ai sensi del paragrafo 1 o, se posteriore, dall’attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l’amministratore del registro procede alla creazione di un conto di deposito personale all’interno del registro, secondo la procedura di creazione dei conti descritta nell’allegato VIII.

    L’amministratore del registro non può creare nel suo registro più di 99 conti di deposito personali a nome della stessa persona.

    3.   Il richiedente notifica all’amministratore del registro, entro 10 giorni, le eventuali variazioni delle informazioni fornite a quest’ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica l’amministratore del registro aggiorna i dati personali secondo la procedura di aggiornamento dei conti descritta nell’allegato VIII.

    4.   L’amministratore del registro può imporre ai richiedenti di cui al paragrafo 1 il rispetto di alcune clausole e condizioni ragionevoli in relazione agli aspetti indicati nell’allegato V.

    Articolo 20

    Detenzione di unità di Kyoto nei conti di deposito personali

    Ove consentito dalla legislazione nazionale o comunitaria, i conti di deposito personali possono contenere unità di Kyoto.

    Articolo 21

    Chiusura dei conti di deposito personali

    1.   Entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta di chiusura di un conto di deposito personale, l’amministratore del registro procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti descritta nell’allegato VIII.

    2.   Se il saldo del conto di deposito personale è pari a zero e non è stata registrata alcuna operazione per un periodo di 12 mesi, l’amministratore del registro comunica al titolare che il conto verrà chiuso entro 60 giorni a meno che non pervenga entro tale termine una richiesta di mantenimento del conto. Qualora non riceva tale richiesta dal titolare, l’amministratore del registro procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti descritta nell’allegato VIII.

    Articolo 22

    Notifica

    L’amministratore del registro notifica immediatamente al titolare di un conto di deposito personale la creazione, l’aggiornamento o la chiusura del conto.

    Articolo 23

    Rappresentanti autorizzati

    1.   Per ciascun conto creato a norma degli articoli 12, 15 e 19, il titolare nomina un rappresentante autorizzato principale ed un rappresentante autorizzato secondario. Le richieste di esecuzione delle procedure sono presentate all’amministratore del registro da un rappresentante autorizzato a nome del titolare del conto.

    2.   Gli Stati membri e la Commissione possono consentire ai titolari dei conti esistenti nei rispettivi registri di nominare un ulteriore rappresentante autorizzato il cui consenso è necessario, in aggiunta al consenso del rappresentante autorizzato principale o secondario, per presentare all’amministratore del registro una richiesta di esecuzione di una o più procedure di cui agli articoli 49, paragrafo 1, 52, 53 e 62.

    3.   Ogni responsabile della verifica nomina almeno un rappresentante autorizzato, incaricato di iscrivere o di approvare l’iscrizione delle emissioni verificate annue di un impianto nella tabella delle emissioni verificate in conformità dell’articolo 51, paragrafo 1.

    4.   Gli amministratori dei registri e l’amministratore centrale nominano ciascuno almeno un rappresentante autorizzato, incaricato a loro nome della gestione e della tenuta del registro o del CITL.

    SEZIONE 6

    Tabelle

    Articolo 24

    Tabelle

    1.   A decorrere dal 1o gennaio 2005, il registro di ciascuno Stato membro contiene una tabella delle emissioni verificate, una tabella delle quote restituite ed una tabella dello stato di adempimento.

    Ciascun registro può contenere ulteriori tabelle per altri fini.

    2.   Il CITL contiene una tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per ciascuno Stato membro per il periodo 2005-2007, per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo.

    Il CITL può contenere ulteriori tabelle per altri fini.

    3.   Le tabelle riportate nel registro di ciascuno Stato membro contengono le informazioni di cui all’allegato II. I conti di deposito dei gestori degli impianti e i conti di deposito personali contengono le informazioni di cui all’allegato XVI.

    La tabella relativa al piano nazionale di assegnazione riportata nel CITL contiene le informazioni di cui all’allegato XIV.

    SEZIONE 7

    Codici e identificatori

    Articolo 25

    Codici

    Al fine di assicurare la corretta interpretazione delle informazioni scambiate durante ciascuna procedura, ogni registro contiene i codici di classificazione indicati nell’allegato VII e i codici di risposta indicati nell’allegato XII.

    Articolo 26

    Codici identificativi dei conti e identificatori alfanumerici

    Prima di procedere alla creazione di un conto, l’amministratore del registro assegna a ciascun conto un codice identificativo unico e l’identificatore alfanumerico specificato dal titolare del conto nell’ambito delle informazioni fornite, a seconda dei casi, a norma dell’allegato III o dell’allegato IV. Prima della creazione del conto, l’amministratore del registro assegna inoltre al suo titolare un codice identificativo unico del titolare del conto, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI.

    CAPO IV

    CONTROLLI E PROCEDURE

    SEZIONE 1

    Blocco dei conti

    Articolo 27

    Blocco dei conti di deposito dei gestori

    1.   Nel caso in cui, il 1o aprile di ogni anno a partire dal 2006, le emissioni verificate annue di un impianto relative all’anno precedente non siano state iscritte nella tabella delle emissioni verificate secondo la procedura di iscrizione delle emissioni verificate descritta nell’allegato VIII, l’amministratore del registro blocca il trasferimento di tutte le quote di emissioni dal conto di deposito del gestore relativo all’impianto considerato verso altri conti.

    2.   Dopo l’iscrizione delle emissioni verificate annue dell’impianto relative all’anno di cui al paragrafo 1 nella tabella delle emissioni verificate, l’amministratore del registro sblocca il conto.

    3.   L’amministratore del registro notifica immediatamente al titolare del conto e all’autorità competente il blocco e lo sblocco di ciascun conto di deposito del gestore.

    4.   Il paragrafo 1 non si applica alla restituzione delle quote ai sensi dell’articolo 52 né alla cancellazione e sostituzione delle quote ai sensi degli articoli 60 e 61.

    SEZIONE 2

    Controlli automatici e procedura di verifica della concordanza dei dati

    Articolo 28

    Rilevazione di difformità da parte del CITL

    1.   L’amministratore centrale provvede affinché il CITL effettui i controlli automatici previsti dagli allegati VIII, IX e XI per tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti e le unità di Kyoto, al fine di verificare che non vi siano difformità.

    2.   Se i controlli automatici di cui al paragrafo 1 rilevano una difformità in una delle procedure previste negli allegati VIII, IX e XI, l’amministratore centrale informa immediatamente l’amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione mediante l’invio di una risposta automatica nella quale è precisata l’esatta natura della difformità, utilizzando i codici di risposta indicati negli allegati VIII, IX e XI. Al ricevimento del codice di risposta per una procedura di cui all’allegato VIII o IX, l’amministratore del registro di partenza interrompe la procedura e ne informa il CITL. L’amministratore centrale non aggiorna le informazioni contenute nel CITL. L’amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione informano immediatamente dell’interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.

    Articolo 29

    Rilevazione di incongruenze da parte del CITL

    1.   L’amministratore centrale provvede affinché il CITL avvii periodicamente la procedura di verifica della concordanza dei dati descritta nell’allegato X. A tal fine il CITL registra tutte le procedure relative alle quote di emissioni, ai conti e alle unità di Kyoto.

    Attraverso questa procedura, il CITL verifica che le unità di Kyoto e le quote di emissioni detenute in ciascuno dei conti esistenti in un registro corrispondano ai dati registrati nel CITL.

    2.   L’amministratore centrale informa immediatamente l’amministratore del registro o gli amministratori dei registri interessati di qualsiasi incongruenza rilevata durante la procedura di verifica della concordanza dei dati. Se l’incongruenza non è risolta, l’amministratore centrale provvede affinché il CITL non consenta la prosecuzione di nessun’altra procedura di cui agli allegati VIII e IX in relazione alle quote, ai conti o alle unità di Kyoto per i quali è stata rilevata l’incongruenza.

    Articolo 30

    Rilevazione di difformità e incongruenze da parte del catalogo UNFCCC

    1.   Se a seguito di un controllo automatico il catalogo UNFCCC informa l’amministratore del registro o gli amministratori dei registri interessati di una difformità in una procedura, l’amministratore del registro di partenza interrompe la procedura e ne informa il catalogo UNFCCC. L’amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione informano immediatamente dell’interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.

    2.   Se il catalogo UNFCCC ha rilevato un’incongruenza, l’amministratore centrale provvede affinché il CITL non consenta la prosecuzione di nessun’altra procedura di cui agli allegati VIII e IX non soggetta ai controlli automatici del catalogo UNFCCC in relazione alle unità di Kyoto per le quali è stata rilevata l’incongruenza.

    Articolo 31

    Controlli automatici dei registri

    Prima e durante l’esecuzione di tutte le procedure, l’amministratore di ciascun registro provvede affinché all’interno di quest’ultimo siano eseguiti gli opportuni controlli automatici per rilevare eventuali difformità e interrompere le procedure prima dell’esecuzione dei controlli automatici del CITL o del catalogo UNFCCC.

    SEZIONE 3

    Esecuzione e completamento delle procedure

    Articolo 32

    Procedure

    Ciascuna procedura deve rispettare la sequenza completa per lo scambio dei messaggi prevista negli allegati VIII, IX, X e XI per il tipo di procedura di cui si tratta. Ciascun messaggio deve rispettare i requisiti relativi al formato e al contenuto, descritti in linguaggio WSDL (Web Service Description Language), elaborati in conformità della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto.

    Articolo 33

    Codici identificativi

    L’amministratore del registro assegna a ciascuna delle procedure di cui all’allegato VIII un codice identificativo unico della corrispondenza e a ciascuna delle procedure di cui all’allegato IX un codice identificativo unico dell’operazione. Ognuno di tali codici identificativi comprende gli elementi indicati nell’allegato VI.

    Articolo 34

    Completamento delle procedure relative ai conti e alle emissioni verificate

    Tutte le procedure di cui all’allegato VIII si considerano completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni informano il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo.

    Tuttavia, prima dell’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure di cui all’allegato VIII si considerano completate quando il CITL informa il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo.

    Articolo 35

    Completamento delle procedure relative alle operazioni interne ai registri

    Tutte le procedure di cui all’allegato IX, esclusa la procedura di trasferimento esterno, si considerano completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni informano il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo e il registro di partenza ha confermato ad entrambi i cataloghi di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta.

    Tuttavia, prima dell’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure di cui all’allegato IX, esclusa la procedura di trasferimento esterno, si considerano completate quando il CITL informa il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo e il registro di partenza ha confermato al CITL di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta.

    Articolo 36

    Completamento della procedura di trasferimento esterno

    La procedura di trasferimento esterno si considera completata quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni informano il registro di destinazione di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata dal registro di partenza e il registro di destinazione ha confermato ad entrambi i cataloghi di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta del registro di partenza.

    Tuttavia, prima dell’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, la procedura di trasferimento esterno si considera completata quando il CITL informa il registro di destinazione di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata dal registro di partenza e il registro di destinazione ha confermato al CITL di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta del registro di partenza.

    Articolo 37

    Completamento della procedura di verifica della concordanza dei dati

    La procedura di verifica della concordanza dei dati di cui all’allegato X si considera completata quando tutte le incongruenze tra le informazioni contenute in un registro e le informazioni contenute nel CITL per un’ora e per una data specifiche sono state risolte e la procedura è stata riavviata e portata correttamente a termine per il registro in questione.

    CAPO V

    OPERAZIONI

    SEZIONE 1

    Assegnazione e rilascio delle quote per il periodo 2005-2007

    Articolo 38

    Tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007

    1.   Entro il 1o ottobre 2004 ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la tabella relativa al proprio piano nazionale di assegnazione, corrispondente alla decisione adottata a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE. Se la tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche proposte, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nel CITL secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV.

    2.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione, insieme alla corrispondente correzione apportata alla tabella. Se la correzione apportata alla tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche, ed è conforme alle metodologie indicate nel piano nazionale di assegnazione o è il risultato di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV. In tutti gli altri casi, lo Stato membro notifica alla Commissione la correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione; se tale correzione non è respinta secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV.

    3.   In seguito a qualsiasi correzione effettuata in virtù del paragrafo 2 che abbia luogo dopo il rilascio delle quote a norma dell’articolo 39 e che riduca la quantità totale di quote rilasciate a norma del suddetto articolo 39 per il periodo 2005-2007, l’amministratore del registro trasferisce il numero di quote indicato dall’autorità competente dai conti di deposito di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, nei quali le quote sono detenute, al conto delle cancellazioni per il periodo 2005-2007.

    La correzione è effettuata secondo la procedura di correzione delle quote descritta nell’allegato IX.

    Articolo 39

    Rilascio delle quote

    Dopo l’inserimento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel CITL e, fatto salvo l’articolo 38, paragrafo 2, entro il 28 febbraio 2005 l’amministratore del registro rilascia la quantità totale di quote indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e la iscrive nel conto di deposito della Parte.

    All’atto del rilascio delle quote l’amministratore del registro assegna a ciascuna quota un codice identificativo unico dell’unità, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI.

    Le quote sono rilasciate secondo la procedura di rilascio delle quote (2005-2007) descritta nell’allegato IX.

    Articolo 40

    Assegnazione delle quote ai gestori degli impianti

    Fatto salvo il disposto dell’articolo 38, paragrafo 2 e dell’articolo 41, entro il 28 febbraio 2005 ed entro il 28 febbraio di ogni anno successivo per il periodo 2005-2007, l’amministratore del registro trasferisce dal conto di deposito della Parte al conto di deposito del gestore interessato la porzione della quantità totale di quote rilasciate a norma dell’articolo 39 che è stata assegnata al corrispondente impianto per l’anno considerato secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella del piano nazionale di assegnazione.

    Ove previsto per un determinato impianto nel piano nazionale di assegnazione dello Stato membro, l’amministratore del registro può procedere al trasferimento di tale porzione di quote in una data successiva nel corso dell’anno.

    Le quote sono assegnate secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell’allegato IX.

    Articolo 41

    Restituzione di quote su istruzione dell’autorità competente

    Su istruzione dell’autorità competente a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore del registro restituisce in tutto o in parte la porzione della quantità totale di quote rilasciate a norma dell’articolo 39 che è stata assegnata ad un impianto per un determinato anno, indicando il numero di quote restituite nella sezione della tabella delle quote restituite riservata a tale impianto per l’anno considerato. Le quote restituite rimangono nel conto di deposito della Parte.

    La restituzione delle quote su istruzione dell’autorità competente è effettuata secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell’allegato IX.

    Articolo 42

    Assegnazione di quote ai nuovi entranti

    Su istruzione dell’autorità competente, l’amministratore del registro trasferisce una porzione della quantità totale di quote rilasciate a norma dell’articolo 39 che rimangono nel conto di deposito della Parte sul conto di deposito del gestore di un impianto nuovo entrante.

    Le quote sono trasferite secondo la procedura di trasferimento interno descritta nell’allegato IX.

    Articolo 43

    Rilascio di quote per casi di forza maggiore

    1.   Su istruzione dell’autorità competente, l’amministratore del registro rilascia e iscrive nel conto di deposito della Parte il numero di quote per casi di forza maggiore autorizzato dalla Commissione per il periodo 2005-2007 in conformità del disposto dell’articolo 29 della direttiva 2003/87/CE.

    Le quote per casi di forza maggiore sono rilasciate secondo la procedura di rilascio di quote per casi di forza maggiore descritta nell’allegato IX.

    2.   L’amministratore del registro indica il numero di quote rilasciate per casi di forza maggiore nelle sezioni della tabella delle quote restituite riservate agli impianti e agli anni per i quali è stata concessa l’autorizzazione.

    3.   All’atto del rilascio delle quote per casi di forza maggiore, l’amministratore del registro assegna a ciascuna quota un codice identificativo unico dell’unità, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI.

    SEZIONE 2

    Assegnazione e rilascio delle quote per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo

    Articolo 44

    Tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo

    1.   Entro il 1o gennaio 2007, e in seguito entro il 1o gennaio che precede di dodici mesi l’inizio di ogni successivo periodo quinquennale, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la tabella relativa al proprio piano nazionale di assegnazione corrispondente alla decisione adottata a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE. Se la tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche proposte, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nel CITL secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV.

    2.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione, insieme alla corrispondente correzione apportata alla tabella. Se la correzione apportata alla tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche, ed è il risultato di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV. In tutti gli altri casi, lo Stato membro notifica alla Commissione la correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione; se tale correzione non è respinta secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV.

    3.   In seguito a qualsiasi correzione effettuata in virtù del paragrafo 2 che abbia luogo dopo il rilascio delle quote a norma dell’articolo 45 e che riduca la quantità totale di quote rilasciate a norma dell’articolo 45 per il periodo 2008-2012 o per periodi quinquennali successivi, l’amministratore del registro converte in AAU il numero di quote indicato dall’autorità competente, eliminando l’elemento relativo alla quota dal codice identificativo unico dell’unità, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI.

    La correzione è effettuata secondo la procedura di correzione delle quote descritta nell’allegato IX.

    Articolo 45

    Rilascio delle quote

    Dopo l’inserimento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel CITL e fatto salvo l’articolo 44, paragrafo 2, entro il 28 febbraio del primo anno del periodo 2008-2012 ed entro il 28 febbraio del primo anno di ciascun periodo quinquennale successivo, l’amministratore del registro rilascia la quantità totale di quote indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e la iscrive nel conto di deposito della Parte, convertendo in quote una quantità equivalente di AAU detenuta in tale conto.

    La conversione è effettuata aggiungendo l’elemento relativo alla quota al codice identificativo unico dell’unità di ciascuna di tali AAU, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI.

    Il rilascio di quote per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo è effettuato secondo la procedura di rilascio delle quote (dal 2008-2012 in poi) descritta nell’allegato IX.

    Articolo 46

    Assegnazione delle quote ai gestori degli impianti

    Fatto salvo il disposto dell’articolo 44, paragrafo 2 e dell’articolo 47, entro il 28 febbraio 2008 e in seguito entro il 28 febbraio di ogni anno, l’amministratore del registro trasferisce dal conto di deposito della Parte al conto di deposito del gestore interessato la porzione della quantità totale di quote rilasciate a norma dell’articolo 45 che è stata assegnata al corrispondente impianto per l’anno considerato secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella del piano nazionale di assegnazione.

    Ove previsto per un determinato impianto nel piano nazionale di assegnazione dello Stato membro, l’amministratore del registro può procedere al trasferimento di tale porzione di quote in una data successiva nel corso dell’anno.

    Le quote sono assegnate secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell’allegato IX.

    Articolo 47

    Restituzione di quote su istruzione dell’autorità competente

    Su istruzione dell’autorità competente a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore del registro restituisce in tutto o in parte la porzione della quantità totale di quote rilasciate a norma dell’articolo 45 che è stata assegnata ad un impianto per un determinato anno, indicando il numero di quote restituite nella sezione della tabella relativa alle quote restituite riservata a tale impianto per l’anno considerato. Le quote restituite rimangono nel conto di deposito della Parte.

    La restituzione delle quote su istruzione dell’autorità competente è effettuata secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell’allegato IX.

    Articolo 48

    Assegnazione di quote ai nuovi entranti

    Su istruzione dell’autorità competente, l’amministratore del registro trasferisce una porzione della quantità totale di quote rilasciate a norma dell’articolo 45 che rimangono nel conto di deposito della Parte sul conto di deposito del gestore di un impianto nuovo entrante.

    Le quote sono trasferite secondo la procedura di trasferimento interno descritta nell’allegato IX.

    SEZIONE 3

    Trasferimenti e ammissibilità

    Articolo 49

    Trasferimento di quote e di unità di Kyoto da parte dei titolari dei conti

    1.   L’amministratore del registro effettua i trasferimenti tra i conti di deposito di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2:

    a)

    all’interno del proprio registro, su richiesta del titolare di un conto, secondo la procedura di trasferimento interno di cui all’allegato IX;

    b)

    tra registri, su richiesta del titolare di un conto, per le quote rilasciate per il periodo 2005-2007, secondo la procedura di trasferimento esterno (2005-2007) di cui all’allegato IX;

    c)

    tra registri, su richiesta del titolare di un conto, per le quote rilasciate per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali e per le unità di Kyoto, secondo la procedura di trasferimento esterno (dal 2008-2012 in poi) di cui all’allegato IX.

    2.   Le quote di emissioni possono essere trasferite da un conto di un registro ad un conto di un registro di un paese terzo o del registro CDM e possono essere acquisite da un conto di un registro a partire da un conto di un registro di un paese terzo o del registro CDM solo nel caso in cui sia stato concluso un accordo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE e i trasferimenti siano conformi a tutte le disposizioni relative al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni nell’ambito di tale accordo adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE.

    Articolo 50

    Ammissibilità e riserva per il periodo di impegno

    1.   Uno Stato membro non può trasferire o acquisire unità di riduzione delle emissioni o unità di quantità assegnate o utilizzare riduzioni certificate delle emissioni fino a quando non siano trascorsi 16 mesi dalla trasmissione della relazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1 della decisione n. 280/2004/CE, a meno che il Segretariato dell’UNFCCC non abbia comunicato a detto Stato membro che non verranno avviate procedure per assicurare l’adempimento degli obblighi.

    In conformità dell’articolo 8 della decisione n. 280/2004/CE, se il Segretariato UNFCCC comunica ad uno Stato membro la mancanza dei requisiti necessari per poter trasferire o acquisire unità di riduzione delle emissioni o unità di quantità assegnate o per poter utilizzare riduzioni certificate delle emissioni, l’organismo competente di detto Stato membro ordina all’amministratore del registro di non dare inizio ad operazioni che implichino il rispetto di tali requisiti.

    2.   Se, a partire dal 1o gennaio 2008, le quantità di ERU, CER, AAU e RMU valide per il periodo quinquennale considerato detenute nei conti di deposito della Parte, nei conti di deposito dei gestori, nei conti di deposito personali e nei conti dei ritiri in uno Stato membro si avvicinano al limite della riserva per il periodo di impegno, pari al 90 per cento della quantità assegnata a detto Stato membro o, se inferiore, al 100 per cento del quintuplo della quantità risultante dall’inventario più recente, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato.

    SEZIONE 4

    Emissioni verificate

    Articolo 51

    Emissioni verificate di un impianto

    1.   Qualora la comunicazione del gestore di un impianto relativa alle emissioni prodotte da tale impianto nel corso dell’anno precedente sia stata ritenuta soddisfacente in base ai criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE, il responsabile della verifica iscrive o approva l’iscrizione delle emissioni verificate annue dell’impianto nella sezione della tabella delle emissioni verificate riservata a tale impianto per l’anno considerato, secondo la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate descritta nell’allegato VIII.

    2.   L’autorità competente può ordinare all’amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative ad un anno precedente per assicurare la conformità con i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE, mediante l’iscrizione del valore corretto nella sezione della tabella delle emissioni verificate riservata a tale impianto per l’anno considerato, secondo la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate descritta nell’allegato VIII.

    SEZIONE 5

    Restituzione delle quote

    Articolo 52

    Restituzione delle quote

    Ai fini della restituzione delle quote relative ad un determinato impianto, il gestore dell’impianto chiede all’amministratore del registro, direttamente o per una via considerata equivalente dalla legislazione nazionale:

    a)

    di trasferire un determinato numero di quote relative ad un dato anno dal conto di deposito del gestore al conto di deposito della Parte del registro di cui trattasi;

    b)

    di iscrivere il numero di quote trasferite nella sezione della tabella delle quote restituite riservata all’impianto in questione per l’anno considerato.

    Il trasferimento e l’iscrizione sono effettuati secondo la procedura di restituzione delle quote descritta nell’allegato IX.

    Articolo 53

    Utilizzo delle CER e delle ERU

    Il gestore che intenda utilizzare le CER e le ERU per un determinato impianto in conformità del disposto dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE chiede all’amministratore del registro:

    a)

    di trasferire un determinato numero di CER o di ERU relative ad un dato anno dal conto di deposito del gestore al conto di deposito della Parte del registro di cui trattasi;

    b)

    di iscrivere il numero di CER e di ERU trasferite nella sezione della tabella delle quote restituite riservata all’impianto in questione per l’anno considerato.

    A partire dal 1o gennaio 2008, l’amministratore del registro accetta le richieste di utilizzo di CER e di ERU solo fino alla percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto specificata dallo Stato membro cui appartiene tale amministratore nel proprio piano nazionale di assegnazione per il periodo considerato.

    Il trasferimento e l’iscrizione sono effettuati secondo la procedura di restituzione delle quote descritta nell’allegato IX.

    Articolo 54

    Restituzione di quote per casi di forza maggiore

    Il rilascio di quote per casi di forza maggiore a norma dell’articolo 43 equivale alla restituzione di tali quote.

    Articolo 55

    Calcolo dei valori relativi allo stato di adempimento

    Dopo aver compilato la sezione della tabella delle quote restituite o della tabella delle emissioni verificate riservata ad un determinato impianto, l’amministratore del registro determina il valore relativo allo stato di adempimento dell’impianto in relazione a ciascun anno nel modo seguente:

    a)

    nel 2005, nel 2006 e nel 2007, calcolando la somma di tutte le quote restituite dal 2005 fino all’anno in corso compreso meno la somma di tutte le emissioni verificate dal 2005 fino all’anno in corso compreso;

    b)

    nel 2008 e in ciascun anno successivo, calcolando la somma di tutte le quote restituite dal 2008 fino all’anno in corso compreso meno la somma di tutte le emissioni verificate dal 2008 fino all’anno in corso compreso, e aggiungendo un fattore di correzione. Il fattore di correzione è pari a zero se il valore relativo al 2007 è superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo al 2007 se quest’ultimo è inferiore o uguale a zero.

    Articolo 56

    Iscrizione dei valori nella tabella dello stato di adempimento

    1.   L’amministratore del registro iscrive il valore relativo allo stato di adempimento dell’impianto, calcolato per ciascun anno a norma dell’articolo 55, nella sezione della tabella dello stato di adempimento riservata a tale impianto.

    2.   Il 1o maggio 2006 e il 1o maggio di ciascun anno successivo l’amministratore del registro notifica la tabella dello stato di adempimento all’autorità competente. L’amministratore del registro notifica inoltre all’autorità competente eventuali variazioni dei valori iscritti negli anni precedenti nella tabella dello stato di adempimento.

    Articolo 57

    Iscrizione dei valori nella tabella delle emissioni verificate

    Nel caso in cui, il 1o maggio 2006 e il 1o maggio di ciascun anno successivo, non siano stati iscritti nella tabella delle emissioni verificate i valori relativi alle emissioni verificate di un impianto nell’anno precedente, gli eventuali valori sostitutivi determinati a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE non possono essere iscritti nella tabella a meno che non siano stati calcolati secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE.

    SEZIONE 6

    Cancellazione e ritiro

    Articolo 58

    Cancellazione e ritiro di quote restituite e di quote per casi di forza maggiore per il periodo 2005-2007

    Il 30 giugno 2006, 2007 e 2008 l’amministratore del registro cancella un determinato numero di quote di emissioni, di CER e di quote per casi di forza maggiore detenute nel conto di deposito della Parte a norma degli articoli 52, 53 e 54. Il numero di quote di emissioni, di CER e di quote per casi di forza maggiore da cancellare è pari al numero totale di quote restituite indicato nella tabella delle quote restituite per i periodi 1o gennaio 2005-30 giugno 2006, 30 giugno 2006-30 giugno 2007 e 30 giugno 2007-30 giugno 2008.

    La cancellazione è effettuata trasferendo le CER (ad eccezione delle CER derivanti dai progetti di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE) dal conto di deposito della Parte al conto delle cancellazioni per il periodo 2008-2012, e trasferendo le quote di emissioni e le quote per casi di forza maggiore dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri per il periodo 2005-2007, secondo la procedura di ritiro (2005-2007) descritta nell’allegato IX.

    Articolo 59

    Cancellazione e ritiro di quote restituite per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi

    Il 30 giugno 2009 e, successivamente, il 30 giugno di ogni anno, l’amministratore del registro cancella le quote restituite per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo secondo la procedura di ritiro (dal 2008-2012 in poi) descritta nell’allegato IX, nei seguenti modi:

    a)

    convertendo in AAU un determinato numero di quote rilasciate per il periodo quinquennale considerato e detenute nel conto di deposito di una Parte, pari al numero totale di quote restituite a norma dell’articolo 52 indicato nella tabella delle quote restituite dal 1o gennaio 2008 al 30 giugno 2009 e dal 30 giugno dell’anno precedente al 30 giugno degli anni successivi, mediante l’eliminazione dell’elemento relativo alla quota dal codice identificativo unico dell’unità, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI, e

    b)

    trasferendo dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri relativo al periodo considerato un determinato numero di unità di Kyoto, del tipo specificato dall’autorità competente, ad eccezione delle unità di Kyoto derivanti dai progetti di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE, pari al numero totale di quote restituite a norma degli articoli 52 e 53 indicato nella tabella delle quote restituite dal 1o gennaio 2008 al 30 giugno 2009 e dal 30 giugno dell’anno precedente al 30 giugno degli anni successivi.

    SEZIONE 7

    Cancellazione e sostituzione

    Articolo 60

    Cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per il periodo 2005-2007

    Il 1o maggio 2008 l’amministratore di ciascun registro procede alla cancellazione e, su istruzione dell’autorità competente, alla sostituzione delle quote detenute nel proprio registro secondo la procedura di cancellazione e sostituzione delle quote descritta nell’allegato IX nei seguenti modi:

    a)

    trasferendo dai conti di deposito di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2 al conto delle cancellazioni per il periodo 2005-2007 un numero di quote pari al numero di quote rilasciate per il periodo 2005-2007 meno il numero di quote restituite a norma degli articoli 52 e 54 a partire dal 30 giugno dell’anno precedente;

    b)

    rilasciando, su istruzione dell’autorità competente, un numero di quote sostitutive specificato dalla suddetta autorità, tramite conversione in quote di un ugual numero di AAU rilasciate per il periodo 2008-2012 e detenute nel conto di deposito della Parte mediante l’aggiunta dell’elemento relativo alla quota nel codice identificativo unico dell’unità di ciascuna AAU, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI;

    c)

    trasferendo le quote sostitutive di cui alla lettera b) dal conto di deposito della Parte ai conti di deposito dei gestori e ai conti di deposito personali specificati dall’autorità competente a partire dai quali le quote erano state trasferite in virtù della lettera a).

    Articolo 61

    Cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi

    Il 1o maggio 2013 e, in seguito, il 1o maggio del primo anno di ciascun periodo quinquennale successivo, l’amministratore di ciascun registro cancella e sostituisce le quote detenute nel proprio registro secondo la procedura di cancellazione e sostituzione delle quote descritta nell’allegato IX nei seguenti modi:

    a)

    trasferendo tutte le quote rilasciate per il precedente periodo quinquennale dai conti di deposito dei gestori e dai conti di deposito personali al conto di deposito della Parte;

    b)

    convertendo in AAU un determinato numero di quote, pari al numero di quote rilasciate per il precedente periodo quinquennale meno il numero di quote restituite a norma dell’articolo 52 a partire dal 30 giugno dell’anno precedente, mediante l’eliminazione dell’elemento relativo alla quota dal codice identificativo unico dell’unità, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI;

    c)

    rilasciando un ugual numero di quote sostitutive tramite conversione in quote delle AAU rilasciate per il periodo in corso e detenute nel conto di deposito della Parte, mediante l’aggiunta dell’elemento relativo alla quota al codice identificativo unico dell’unità di ciascuna AAU, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI;

    d)

    trasferendo dal conto di deposito della Parte a ciascuno dei conti di deposito dei gestori e dei conti di deposito personali a partire dai quali le quote erano state trasferite in virtù della lettera a) un determinato numero di quote rilasciate a norma della lettera c) per il periodo in corso, pari al numero di quote trasferite a partire da tali conti in virtù della lettera a).

    SEZIONE 8

    Cancellazione volontaria e ritiro

    Articolo 62

    Cancellazione volontaria di quote e di unità di Kyoto

    1.   Su richiesta del titolare di un conto, l’amministratore del registro procede alla cancellazione di quote o unità di Kyoto detenute in uno dei suoi conti di deposito in conformità dell’articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 2003/87/CE. La cancellazione volontaria di quote e unità di Kyoto è effettuata in conformità del disposto dei paragrafi 2 e 3.

    2.   Per le quote rilasciate per il periodo 2005-2007, l’amministratore del registro trasferisce il numero di quote specificate dal titolare del conto di deposito da tale conto al conto delle cancellazioni per il periodo 2005-2007, secondo la procedura di cancellazione delle quote (2005-2007) descritta nell’allegato IX.

    3.   Per le unità di Kyoto e le quote rilasciate per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali, l’amministratore del registro trasferisce il numero di unità di Kyoto o di quote specificate dal titolare del conto di deposito da tale conto al conto delle cancellazioni per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali, secondo la procedura di cancellazione (dal 2008-2012 in poi) descritta nell’allegato IX.

    4.   Le quote o le unità di Kyoto detenute in un conto delle cancellazioni non possono essere trasferite ad alcun altro conto del sistema dei registri, né ad alcun conto del registro CDM o del registro di un paese terzo.

    Articolo 63

    Ritiro di unità di Kyoto

    1.   Su istruzione dell’organismo competente dello Stato membro, l’amministratore del registro trasferisce le quantità e i tipi di unità di Kyoto specificati da tale organismo che non siano stati già ritirati a norma dell’articolo 59 dal conto di deposito della Parte all’apposito conto dei ritiri esistente nel proprio registro, secondo la procedura di ritiro (dal 2008-2012 in poi) descritta nell’allegato IX.

    2.   Le quote detenute nel conto di deposito di un gestore o in un conto di deposito personale non possono essere trasferite ad un conto dei ritiri.

    3.   Le unità di Kyoto detenute in un conto dei ritiri non possono essere trasferite ad alcun altro conto del sistema dei registri, né ad alcun conto del registro CDM o del registro di un paese terzo.

    CAPO VI

    NORME DI SICUREZZA, AUTENTICAZIONE E DIRITTI DI ACCESSO

    Articolo 64

    Norme di sicurezza

    1.   Ciascun registro rispetta le norme di sicurezza di cui all’allegato XV.

    2.   Il CITL rispetta le norme di sicurezza di cui all’allegato XV.

    Articolo 65

    Autenticazione

    Gli Stati membri e la Comunità utilizzano i certificati digitali rilasciati dal Segretariato dell’UNFCCC o da altro organismo da questo designato per autenticare i rispettivi registri e il CITL presso il catalogo UNFCCC.

    Tuttavia, dal 1o gennaio 2005 e fino all’istituzione di un collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, l’identità di ciascun registro e del CITL è autenticata mediante i certificati digitali e i nomi utente e le password specificati nell’allegato XV. La Commissione o altro organismo da questa designato funge da autorità di certificazione per tutti i certificati digitali e distribuisce i nomi utente e le password.

    Articolo 66

    Accesso ai registri

    1.   I rappresentanti autorizzati possono accedere unicamente ai conti di un registro per i quali dispongono di apposita autorizzazione e possono chiedere l’avvio delle sole procedure per le quali sono abilitati a norma dell’articolo 23. L’accesso o le richieste sono effettuati in un’area riservata del sito web del registro.

    L’amministratore del registro rilascia a ciascun rappresentante autorizzato un nome utente ed una password per consentirgli di accedere ai conti o alle procedure secondo il livello di accesso al quale è abilitato. Gli amministratori dei registri possono applicare a loro discrezione ulteriori requisiti di sicurezza purché compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

    2.   L’amministratore del registro può supporre che un utente che abbia inserito nome utente e password corretti sia il rappresentante autorizzato registrato con tale nome utente e password, a meno che il rappresentante autorizzato non lo informi che la sicurezza della password è stata violata e ne chieda la sostituzione. L’amministratore del registro procede tempestivamente alla sostituzione della password.

    3.   L’amministratore del registro provvede affinché l’area riservata del sito web del registro sia accessibile da qualsiasi computer utilizzando un comune programma di navigazione su Internet. Le comunicazioni tra i rappresentanti autorizzati e l’area riservata del sito web del registro sono criptate secondo le norme di sicurezza di cui all’allegato XV.

    4.   L’amministratore del registro prende tutte le misure necessarie per impedire l’accesso non autorizzato all’area riservata del sito web del registro.

    Articolo 67

    Sospensione dell’accesso ai conti

    1.   L’amministratore centrale e l’amministratore di ciascun registro possono sospendere la password di accesso di un rappresentante autorizzato a qualsiasi conto o procedura ai quali altrimenti avrebbe accesso solo qualora il rappresentante (o l’amministratore abbia fondati motivi di ritenere che il rappresentante):

    a)

    abbia tentato di accedere a conti e procedure per i quali non dispone dell’autorizzazione;

    b)

    abbia tentato ripetutamente di accedere ad un conto o ad una procedura utilizzando un nome utente o una password non corretti; oppure

    c)

    abbia tentato (o stia tentando) di violare la sicurezza del registro o del sistema dei registri.

    2.   Qualora l’accesso al conto di deposito di un gestore sia stato sospeso a norma del paragrafo 1 o a norma dell’articolo 69 tra il 28 ed il 30 aprile di qualsiasi anno a partire dal 2006, l’amministratore del registro, su richiesta del titolare del conto e previa presentazione di prova dell’identità del rappresentante autorizzato di quest’ultimo, restituisce il numero di quote e utilizza il numero di CER e di ERU indicato dal titolare del conto secondo la procedura di restituzione delle quote descritta negli articoli 52 e 53 e nell’allegato IX.

    CAPO VII

    DISPONIBILITÀ E AFFIDABILITÀ DELLE INFORMAZIONI

    Articolo 68

    Disponibilità e affidabilità dei registri e del CITL

    L’amministratore centrale e l’amministratore di ciascun registro prendono tutte le misure opportune affinché:

    a)

    il registro sia accessibile ai titolari dei conti 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, e il collegamento tra il registro e il CITL sia in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, fornendo a tal fine hardware e software di back-up da utilizzare in caso di guasto dell’hardware e del software principali;

    b)

    il registro e il CITL rispondano tempestivamente alle richieste dei titolari dei conti.

    L’amministratore centrale e l’amministratore di ciascun registro provvedono inoltre affinché il registro e il CITL siano dotati di sistemi e procedure efficaci che consentano, in caso di gravi incidenti, di proteggere tutti i dati e di recuperare rapidamente tutti i dati e le operazioni effettuate.

    Essi limitano al minimo le interruzioni del funzionamento dei registri e del CITL.

    Articolo 69

    Sospensione dell’accesso

    In caso di violazione della sicurezza del CITL o di un registro che minacci l’integrità dell’uno o dell’altro o l’integrità del sistema dei registri e che interessi in modo analogo anche i dispositivi di back-up di cui all’articolo 68, l’amministratore centrale può sospendere l’accesso al CITL e l’amministratore del registro interessato può sospendere l’accesso al proprio registro.

    Articolo 70

    Comunicazione della sospensione dell’accesso

    1.   In caso di violazione della sicurezza del CITL che possa comportare la sospensione dell’accesso, l’amministratore centrale informa tempestivamente gli amministratori dei registri degli eventuali rischi ai quali i registri sono esposti.

    2.   In caso di violazione della sicurezza di un registro che possa comportare la sospensione dell’accesso, l’amministratore del registro interessato informa tempestivamente l’amministratore centrale, che a sua volta informa tempestivamente gli altri amministratori dei registri degli eventuali rischi ai quali i registri sono esposti.

    3.   Qualora si renda conto della necessità di sospendere l’accesso ai conti o altre operazioni del registro, l’amministratore del registro informa preventivamente della sospensione, per quanto ragionevolmente possibile, tutti i titolari dei conti interessati e i responsabili delle verifiche, l’amministratore centrale e gli altri amministratori dei registri.

    4.   Qualora si renda conto della necessità di sospendere l’accesso alle operazioni del CITL, l’amministratore centrale informa preventivamente della sospensione, per quanto ragionevolmente possibile, tutti gli amministratori dei registri.

    5.   I preavvisi di cui ai paragrafi 3 e 4 indicano la durata prevista della sospensione e sono chiaramente esposti nell’area pubblica del sito web del registro o nell’area pubblica del sito web del CITL.

    Articolo 71

    Area di prova dei registri e del CITL

    1.   L’amministratore di ciascun registro allestisce un’area di prova all’interno della quale possono essere testate le nuove versioni intermedie o ufficiali di un registro secondo le procedure di prova descritte nell’allegato XIII in modo da assicurare che:

    a)

    le procedure di prova delle nuove versioni intermedie o ufficiali di un registro siano portate a termine senza limitare, per i titolari dei conti, l’accessibilità della versione intermedia o ufficiale del registro che risulta collegata con il CITL o con il catalogo UNFCCC; e

    b)

    qualsiasi collegamento tra una nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o il catalogo UNFCCC sia istituito e attivato limitando al minimo gli inconvenienti per i titolari dei conti.

    2.   L’amministratore centrale allestisce un’area di prova per consentire le procedure di prova di cui al paragrafo 1.

    3.   Gli amministratori dei registri e l’amministratore centrale provvedono affinché il funzionamento dell’hardware e del software dell’area di prova sia rappresentativo del funzionamento dell’hardware e del software principali di cui all’articolo 68.

    Articolo 72

    Gestione delle modifiche

    1.   L’amministratore centrale coordina con gli amministratori dei registri e con il Segretariato dell’UNFCCC l’elaborazione e l’applicazione di qualsiasi modifica del presente regolamento che comporti una variazione delle specifiche funzionali e tecniche del sistema dei registri prima della sua messa in opera.

    2.   Se a seguito della modifica è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del registro, l’amministratore di ciascun registro completa le procedure di prova di cui all’allegato XIII prima dell’istituzione e dell’attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o il catalogo UNFCCC.

    3.   L’amministratore di ciascun registro controlla continuamente la disponibilità, l’affidabilità e l’efficienza del proprio registro per assicurare un livello di prestazioni conforme alle disposizioni del presente regolamento. Se a seguito dei controlli o della sospensione del collegamento in virtù dell’articolo 6, paragrafo 3, è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale di un registro, l’amministratore del registro completa le procedure di prova di cui all’allegato XIII prima dell’istituzione e dell’attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o il catalogo UNFCCC.

    CAPO VIII

    ARCHIVIAZIONE DEI DATI E TARIFFE

    Articolo 73

    Archiviazione dei dati

    1.   L’amministratore centrale e l’amministratore di ciascun registro conservano i dati relativi a tutte le procedure e ai titolari dei conti di cui agli allegati III, IV, VIII, IX, X e XI per 15 anni o, se posteriore, fino alla data in cui siano state risolte eventuali questioni relative all’applicazione di tali allegati.

    2.   I dati sono archiviati nel rispetto delle norme relative alla registrazione dei dati elaborate in conformità della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto.

    Articolo 74

    Tariffe

    Le tariffe eventualmente imposte dall’amministratore del registro ai titolari dei conti devono essere ragionevoli ed essere chiaramente indicate nell’area pubblica del sito web del registro. Gli amministratori dei registri non possono stabilire tariffe differenziate in funzione dell’ubicazione dei titolari dei conti nel territorio comunitario.

    Gli amministratori dei registri non possono imputare ai titolari dei conti i costi delle operazioni relative alle quote di emissioni effettuate a norma degli articoli 49, da 52 a 54 e da 58 a 63.

    CAPO IX

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 75

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

    Per la Commissione

    Stavros DIMAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

    (2)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

    (3)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

    (4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (5)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

    (6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


    ALLEGATO I

    Specifiche hardware e software dei registri e del CITL

    Architettura

    1.   L’architettura di ciascun registro e del CITL comprende il seguente hardware e software:

    a)

    server web;

    b)

    server applicazioni;

    c)

    server database installato su una macchina diversa da quella o da quelle utilizzate per il server web e il server applicazioni;

    d)

    firewall.

    Comunicazioni

    2.   A partire dal 1o gennaio 2005 e fino all’istituzione di un collegamento tra il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC (catalogo UNFCCC):

    a)

    la registrazione dell’ora nel CITL e nei singoli registri è sincronizzata con l’ora di Greenwich (GMT — Greenwich Mean Time);

    b)

    tutte le procedure riguardanti le quote, le emissioni verificate e i conti sono realizzate attraverso lo scambio di dati formulati in linguaggio XML (Extensible Markup Language) utilizzando il protocollo SOAP (Simple Object Access Protocol), versione 1.1, attraverso il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), versione 1.1 (stile di codifica RPC — Remote Procedure Call).

    3.   Dopo l’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC:

    a)

    la registrazione dell’ora nel catalogo UNFCCC, nel CITL e in ciascun registro è sincronizzata e

    b)

    tutte le procedure riguardanti le quote, le emissioni verificate, i conti e le unità di Kyoto sono realizzate attraverso lo scambio di dati,

    applicando le specifiche hardware e software definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.


    ALLEGATO II

    Tabelle da inserire nei registri degli Stati membri

    1.

    I registri degli Stati membri devono essere in grado di presentare sotto forma di tabella le informazioni di seguito indicate, che costituiscono la tabella delle emissioni verificate:

    a)

    anni: il dato va inserito in celle singole a partire dal 2005, in ordine crescente;

    b)

    codice identificativo dell’impianto: il codice deve essere inserito in celle singole, in ordine crescente, e deve comprendere gli elementi definiti nell’allegato VI;

    c)

    emissioni verificate: il dato sulle emissioni verificate per un dato anno ed un impianto specifico deve essere inserito nella cella che incrocia l’anno al codice identificativo dell’impianto.

    2.

    I registri degli Stati membri devono essere in grado di presentare sotto forma di tabella le informazioni di seguito indicate, che costituiscono la tabella delle quote restituite:

    a)

    anni: il dato va inserito in celle singole a partire dal 2005, in ordine crescente;

    b)

    codice identificativo dell’impianto: il codice deve essere inserito in celle singole, in ordine crescente, e deve comprendere gli elementi definiti nell’allegato VI;

    c)

    quote restituite: il numero di quote restituite a norma degli articoli 52, 53 e 54 per un dato anno e un impianto specifico deve essere inserito nelle tre celle che incrociano l’anno al codice identificativo dell’impianto.

    3.

    I registri degli Stati membri devono essere in grado di presentare sotto forma di tabelle le informazioni di seguito indicate, che costituiscono la tabella dello stato di adempimento:

    a)

    anni: il dato va inserito in celle singole a partire dal 2005, in ordine crescente;

    b)

    codice identificativo dell’impianto: il codice deve essere inserito in celle singole, in ordine crescente, e deve comprendere gli elementi definiti all’allegato VI;

    c)

    stato di adempimento: lo stato di adempimento per un dato anno e un impianto specifico deve essere inserito nella cella che incrocia l’anno al codice identificativo dell’impianto interessato. Lo stato di adempimento è calcolato nel modo indicato all’articolo 55.


    ALLEGATO III

    Informazioni relative ai conti di deposito dei gestori da trasmettere all’amministratore del registro

    1.

    Punti da 1 a 4.1, da 4.4 a 5.5 e punto 7 (attività 1) delle informazioni che identificano l’impianto elencate nel punto 11.1 dell’allegato I della decisione 2004/156/CE.

    2.

    Codice identificativo dell’autorizzazione specificato dall’autorità competente, costituito dagli elementi definiti nell’allegato VI.

    3.

    Codice identificativo dell’impianto, costituito dagli elementi definiti nell’allegato VI.

    4.

    Identificatore alfanumerico indicato dal gestore per il conto che, nell’ambito del registro, deve essere unico.

    5.

    Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica del rappresentante autorizzato principale designato dal gestore.

    6.

    Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica del rappresentante autorizzato secondario designato dal gestore.

    7.

    Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica di eventuali altri rappresentanti autorizzati designati dal gestore, e relativi diritti di accesso al conto.

    8.

    Prova dell’identità dei rappresentanti autorizzati del conto di deposito del gestore.


    ALLEGATO IV

    Informazioni relative ai conti di cui all’articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4 e ai conti di deposito personali da trasmettere all’amministratore del registro

    1.

    Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica della persona che chiede l’apertura del conto di deposito personale.

    2.

    Prova dell’identità della persona che chiede l’apertura del conto di deposito personale.

    3.

    Identificatore alfanumerico indicato dallo Stato membro, dalla Commissione o dalla persona per il conto, che all’interno del registro deve essere unico.

    4.

    Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica del rappresentante autorizzato principale del conto, designato dallo Stato membro, dalla Commissione o dalla persona.

    5.

    Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica del rappresentante autorizzato secondario del conto, designato dallo Stato membro, dalla Commissione o dalla persona.

    6.

    Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica di eventuali altri rappresentanti autorizzati del conto designati dallo Stato membro, dalla Commissione o dalla persona, e relativi diritti di accesso al conto.

    7.

    Prova dell’identità dei rappresentanti autorizzati del conto.


    ALLEGATO V

    Clausole e condizioni essenziali

    Struttura ed effetto delle clausole e delle condizioni essenziali

    1.   Relazione tra titolari dei conti e amministratori dei registri.

    Obblighi del titolare del conto e del rappresentante autorizzato

    2.   Obblighi riguardanti la sicurezza, il nome utente e le password, nonché l’accesso al sito web del registro.

    3.   Obbligo di inserire i dati sul sito web del registro e di verificare che i dati inseriti siano esatti.

    4.   Obbligo di rispettare le condizioni per l’uso del sito web del registro.

    Obblighi dell’amministratore del registro

    5.   Obbligo di eseguire le istruzioni del titolare del conto.

    6.   Obbligo di registrare i dati relativi al titolare del conto.

    7.   Obbligo di creare, aggiornare o chiudere il conto nel rispetto delle disposizioni del regolamento.

    Svolgimento delle procedure

    8.   Disposizioni riguardanti il completamento e la conferma delle procedure.

    Pagamento

    9.   Clausole e condizioni riguardanti le tariffe eventualmente applicate per la creazione e la tenuta dei conti.

    Funzionamento del sito web del registro

    10.   Disposizioni riguardanti il diritto dell’amministratore del registro di apportare modifiche al sito web del registro.

    11.   Condizioni per l’uso del sito web del registro.

    Garanzie

    12.   Esattezza delle informazioni.

    13.   Potere di avviare le procedure.

    Modifica delle clausole essenziali per tenere conto delle modifiche del presente regolamento o delle modifiche della legislazione nazionale

    Sicurezza e intervento in caso di violazioni della sicurezza

    Risoluzione delle controversie

    14.   Disposizioni riguardanti le controversie tra titolari di conti.

    Responsabilità

    15.   Limite di responsabilità dell’amministratore del registro.

    16.   Limite di responsabilità del titolare del conto.

    Diritti dei terzi

    Rappresentanza, comunicazioni e legge applicabile


    ALLEGATO VI

    Definizioni dei codici identificativi

    Introduzione

    1.   Il presente allegato stabilisce gli elementi dei seguenti codici identificativi:

    a)

    codice identificativo dell’unità;

    b)

    codice identificativo del conto;

    c)

    codice identificativo dell’autorizzazione ad emettere gas serra;

    d)

    codice identificativo del titolare del conto;

    e)

    codice identificativo dell’impianto;

    f)

    codice identificativo della corrispondenza;

    g)

    codice identificativo dell’operazione;

    h)

    codice identificativo della verifica della concordanza dei dati;

    i)

    codice identificativo del progetto.

    La versione dei codici ISO 3166 è quella definita nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

    Visualizzazione e comunicazione dei codici identificativi

    2.   Ai fini della visualizzazione e della comunicazione dei codici identificativi definiti nel presente allegato, ciascun elemento del codice è separato da un trattino («-»), senza l’aggiunta di spazi. Le cifre non devono essere precedute dallo zero. Il trattino di separazione («-») non deve essere archiviato tra gli elementi del codice identificativo.

    Codice identificativo dell’unità

    3.   La tabella VI-1 specifica gli elementi del codice identificativo dell’unità. A ciascuna unità di Kyoto e a ciascuna quota è assegnato un codice identificativo unico. I codici identificativi delle unità sono generati dai registri e sono unici all’interno del sistema dei registri.

    4.   Una serie di unità è trasmessa sotto forma di blocco di unità (unit block), definito da un identificatore iniziale (starting block identifier) e da un identificatore finale (ending block identifier). Tutte le unità all’interno del blocco sono identiche, e sono contraddistinte soltanto da un diverso identificatore unico. Gli elementi identificatori unici delle unità facenti parte di un blocco devono essere consecutivi. Se necessario al fine di eseguire un’operazione, rintracciare, registrare o caratterizzare in altro modo un’unità o un blocco di unità, i registri o i cataloghi delle operazioni possono creare blocchi di unità multiple a partire da un blocco di un’unica unità. Quando si trasmette un’unica unità, l’identificatore iniziale e l’identificatore finale del blocco devono essere uguali.

    5.   I blocchi di unità multiple non devono sovrapporsi per quanto riguarda il rispettivo elemento identificatore. All’interno di uno stesso messaggio i blocchi di unità multiple devono comparire in ordine crescente in base all’identificatore iniziale del blocco.

    Tabella VI-1:   Codice identificativo dell’unità

    Elemento

    Ordine di visualizzazione

    Identificatore richiesto per i seguenti tipi di unità

    Tipo di dati

    Lunghezza

    Serie o codici

    Originating Registry

    1

    AAU, RMU, CER, ERU

    A

    3

    ISO3166 (codice a 2 lettere), «EU» per il registro comunitario

    Unit Type

    2

    AAU, RMU, CER, ERU

    N

    2

    0 = non si tratta di un’unità di Kyoto

    1 = AAU

    2 = RMU

    3 = ERU convertita da AAU

    4 = ERU convertita da RMU

    5 = CER (escluse lCER e tCER)

    6 = tCER

    7 = lCER

    Supplementary Unit Type

    3

    AAU, RMU, CER, ERU

    N

    2

    Spazio vuoto per le unità di Kyoto

    1 = quota rilasciata per il periodo 2008-2012 e i successivi periodi quinquennali

    2 = quota rilasciata per il periodo 2005-2007

    3 = quota per casi di forza maggiore

    Unit Serial Block Start

    4

    AAU, RMU, CER, ERU

    N

    15

    Valori numerici unici da 1 a 999 999 999 999 999 assegnati dal registro

    Unit Serial Block End

    5

    AAU, RMU, CER, ERU

    N

    15

    Valori numerici unici da 1 a 999 999 999 999 999 assegnati dal registro

    Original Commitment Period

    6

    AAU, RMU, CER, ERU

    N

    2

    0 = 2005-2007

    1 = 2008-2012

    99

    Applicable Commitment Period

    7

    AAU, CER, ERU

    N

    2

    0 = 2005-2007

    1 = 2008-2012

    99

    LULUCF Activity

    8

    RMU, CER, ERU

    N

    3

    1 = Afforestazione e riforestazione

    2 = Deforestazione

    3 = Gestione delle foreste

    4 = Gestione terreni agricoli

    5 = Gestione pascoli

    6 = Ri-vegetazione

    Project Identifier

    9

    CER, ERU

    N

    7

    Valore numerico unico attribuito al progetto

    Track

    10

    ERU

    N

    2

    1 o 2

    Expiry Date

    11

    lCER, tCER

    Date

     

    Data di scadenza per lCER o tCER

    6.   La tabella VI-2 elenca le combinazioni valide tra il tipo di unità iniziale e il tipo di unità supplementare (supplementary unit type). Una quota di emissione ha un tipo di unità supplementare a prescindere dal periodo per il quale è stata rilasciata e dal fatto che sia stata convertita a partire da una AAU o altra unità di Kyoto. Una AAU o altra unità di Kyoto che non sia stata convertita in una quota non ha un tipo di unità supplementare. In caso di conversione di una AAU in una quota in conformità del disposto del presente regolamento, il tipo supplementare di unità è pari a 1. In caso di conversione di una quota in una AAU in conformità del disposto del presente regolamento non è previsto alcun tipo di unità supplementare.

    Tabella VI-2:   Combinazioni valide di tipi di unità iniziali e tipi di unità supplementari

    Tipo di unità iniziale

    Tipo di unità supplementare

    Descrizione

    1

    [non applicabile]

    AAU

    2

    [non applicabile]

    RMU

    3

    [non applicabile]

    ERU convertita da AAU

    4

    [non applicabile]

    ERU convertita da RMU

    5

    [non applicabile]

    CER (escluse tCER e lCER)

    6

    [non applicabile]

    tCER

    7

    [non applicabile]

    lCER

    1

    1

    Quota rilasciata per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali, derivante dalla conversione di una AAU

    0

    2

    Quota rilasciata per il periodo 2005-2007, non derivante dalla conversione di una AAU o di altra unità di Kyoto

    0

    3

    Quota per casi di forza maggiore

    Codice identificativo del conto

    7.   La tabella VI-3 specifica gli elementi del codice identificativo del conto. Ad ogni conto deve essere assegnato un codice identificativo. I codici identificativi dei conti sono generati dai registri e sono unici nell’ambito del sistema dei registri. I codici identificativi dei conti chiusi non sono riutilizzabili.

    8.   Il codice identificativo del conto di deposito di un gestore è associato ad un unico impianto. Ciascun impianto è associato ad un unico codice identificativo del conto di deposito del gestore. Ai conti di deposito di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2 non si applica un periodo di impegno, a prescindere dal tipo di conto.

    Tabella VI-3:   Codice identificativo del conto

    Elemento

    Ordine di visualizzazione

    Tipo di dati

    Lunghezza

    Serie o codici

    Originating Registry

    1

    A

    3

    ISO3166 (codice a 2 lettere), «CDM» per il registro CDM, «EU» per il registro comunitario

    Account Type

    2

    N

    3

    100 = conto di deposito della Parte

    120 = conto di deposito del gestore

    121 = conto di deposito personale

    Gli altri tipi di conto corrispondono a quelli definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC

    Account Identifier

    3

    N

    15

    Valore numerico unico da 1 a 999 999 999 999 999 attribuito dal registro

    Applicable Commitment Period

    4

    N

    2

    0 per i conti di deposito

    0-99 per i conti dei ritiri e delle cancellazioni

    Codice identificativo dell’autorizzazione

    9.   La tabella VI-4 specifica gli elementi del codice identificativo dell’autorizzazione. A ciascuna autorizzazione è assegnato un codice identificativo dell’autorizzazione. Il codice identificativo dell’autorizzazione è generato dall’autorità competente ed è unico all’interno del sistema dei registri.

    10.   Ciascun codice identificativo dell’autorizzazione è assegnato ad un unico gestore. A ciascun gestore è assegnato almeno un codice identificativo dell’autorizzazione. Ciascun codice identificativo dell’autorizzazione deve essere assegnato ad almeno un impianto. In qualsiasi momento un impianto deve avere un solo codice identificativo dell’autorizzazione.

    Tabella VI-4:   Codice identificativo dell’autorizzazione

    Elemento

    Ordine di visualizzazione

    Tipo di dati

    Lunghezza

    Serie o codici

    Originating Registry

    1

    A

    3

    ISO3166 (codice a 2 lettere), «EU» per il registro comunitario

    Permit Identifier

    2

    A

    50

    ([0-9] | [A-Z] |[«-»]) +

    Codice identificativo del titolare del conto

    11.   La tabella VI-5 specifica gli elementi del codice identificativo del titolare del conto. A ciascun titolare di un conto è assegnato un codice identificativo del titolare del conto. I codici sono generati dai registri e sono unici all’interno del sistema dei registri. Il codice identificativo del titolare del conto non deve essere riutilizzato per un altro titolare di un conto e per tutto l’arco della sua esistenza deve rimanere invariato per uno stesso titolare del conto.

    Tabella VI-5:   Codice identificativo del titolare del conto

    Elemento

    Ordine di visualizzazione

    Tipo di dati

    Lunghezza

    Serie o codici

    Originating Registry

    1

    A

    3

    ISO3166 (codice a 2 lettere), «EU» per il registro comunitario

    Person Identifier

    2

    A

    50

    ([0-9] | [A-Z]) +

    Codice identificativo dell’impianto

    12.   La tabella VI-6 specifica gli elementi del codice identificativo dell’impianto. A ciascun impianto è assegnato un codice identificativo dell’impianto. Tale codice è generato dal registro ed è unico all’interno del sistema dei registri. L’identificatore dell’impianto deve essere un numero intero attribuito come sequenza monotona crescente a partire da 1. Gli identificatori degli impianti non possono presentare soluzioni di continuità; per questo, quando il registro genera un identificatore n, deve avere già generato tutti gli identificatori da 1 a n-1. Un codice identificativo dell’impianto non può essere riutilizzato per un altro impianto e per tutto l’arco della sua esistenza deve rimanere invariato per un determinato impianto.

    13.   Ciascun codice identificativo dell’impianto è assegnato ad un unico impianto. A ciascun impianto è assegnato un unico codice identificativo dell’impianto.

    Tabella VI-6:   Codice identificativo dell’impianto

    Elemento

    Ordine di visualizzazione

    Tipo di dati

    Lunghezza

    Serie o codici

    Originating Registry

    1

    A

    3

    ISO3166 (codice a 2 lettere), «EU» per il registro comunitario

    Installation Identifier

    2

    N

    15

    Valore numerico unico da 1 a 999 999 999 999 999 attribuito dal registro

    Codice identificativo della corrispondenza

    14.   La tabella VI-7 specifica gli elementi del codice identificativo della corrispondenza. A ciascuna procedura descritta nell’allegato VIII è assegnato un codice identificativo della corrispondenza. Tale codice è generato dal registro ed è unico all’interno del sistema dei registri. Il codice identificativo della corrispondenza non può essere riutilizzato. In caso di riavvio di una procedura relativa ad un conto o alle emissioni verificate precedentemente interrotta o annullata è assegnato un nuovo codice identificativo della corrispondenza, anch’esso unico.

    Tabella VI-7:   Codice identificativo della corrispondenza

    Elemento

    Ordine di visualizzazione

    Tipo di dati

    Lunghezza

    Serie o codici

    Originating Registry

    1

    A

    3

    ISO3166 (codice a 2 lettere), «EU» per il registro comunitario

    Correlation Identifier

    2

    N

    15

    Valore numerico unico da 1 a 999 999 999 999 999 attribuito dal registro

    Codice identificativo dell’operazione

    15.   A ciascuna procedura descritta all’allegato IX è assegnato un codice identificativo dell’operazione. Tale codice è generato dal registro ed è unico all’interno del sistema dei registri. Il codice identificativo dell’operazione non può essere riutilizzato. In caso di riavvio di una procedura relativa ad un’operazione precedentemente interrotta o annullata è assegnato un nuovo codice identificativo dell’operazione, anch’esso unico.

    16.   Gli elementi del codice identificativo dell’operazione sono definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

    Codice identificativo della verifica della concordanza dei dati

    17.   A ciascuna procedura descritta nell’allegato X è assegnato un codice identificativo della verifica della concordanza dei dati (reconciliation). Prima dell’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, il CITL genera il codice identificativo della verifica della concordanza dei dati quando chiede informazioni ai registri per la verifica dei dati relativi ad un’ora e ad una data specifiche. Successivamente, i registri ricevono il codice identificativo della verifica della concordanza dal catalogo UNFCCC. Tale codice è unico all’interno del sistema dei registri; tutti i messaggi scambiati in tutte le fasi della procedura di verifica della concordanza relativa ad un’ora e ad una data specifiche utilizzano lo stesso codice identificativo della verifica.

    18.   Gli elementi del codice identificativo della verifica della concordanza dei dati sono definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

    Codice identificativo del progetto

    19.   A ciascun progetto è assegnato un codice identificativo del progetto. Tale codice è generato per le CER dal comitato esecutivo CDM, e per le ERU dall’organismo competente della Parte interessata o dal comitato supervisore dell’articolo 6, secondo il disposto della decisione 16/CP.7 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, ed è unico all’interno del sistema dei registri.

    20.   Gli elementi del codice identificativo del progetto sono definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.


    ALLEGATO VII

    Lista dei codici da introdurre

    Introduzione

    1.   Il presente allegato definisce i codici per tutti gli elementi e le tabelle di supporto ai codici. La versione dei codici ISO3166 è quella definita nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

    Codici specifici UE

    2.   Nome del campo: Activity Type

    Descrizione del campo: codice numerico indicante il tipo di attività di un impianto

    Codice

    Descrizione

    1

    Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW

    2

    Raffinerie di petrolio

    3

    Cokerie

    4

    Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

    5

    Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua

    6

    Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi oppure di calce viva in forni rotativi o in altri tipi di forni

    7

    Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro

    8

    Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane

    9

    Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose b) di carta e cartoni

    99

    Altre attività incluse unilateralmente ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE

    3.   Nome del campo: Relationship Type

    Descrizione del campo: codice numerico indicante il tipo di relazione o associazione che intercorre tra un conto e una persona o un gestore

    Codice

    Descrizione

    1

    Titolare del conto

    2

    Rappresentante autorizzato principale del titolare del conto

    3

    Rappresentante autorizzato secondario del titolare del conto

    4

    Altro rappresentante autorizzato del titolare del conto

    5

    Rappresentante autorizzato del responsabile della verifica

    6

    Persona di riferimento per l’impianto

    4.   Nome del campo: Process Type

    Descrizione del campo: codice numerico indicante il tipo di procedura di un’operazione

    Codice

    Descrizione

    01-00

    Rilascio di AAU e di RMU

    02-00

    Conversione di AAU e di RMU in ERU

    03-00

    Trasferimento esterno (dal 2008-2012 in poi)

    04-00

    Cancellazione (dal 2008-2012 in poi)

    05-00

    Ritiro (dal 2008-2012 in poi)

    06-00

    Cancellazione e sostituzione di tCER e lCER

    07-00

    Riporto di unità di Kyoto e di quote rilasciate per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali

    08-00

    Modifica della data di scadenza di tCER e lCER

    10-00

    Trasferimento interno

    01-51

    Rilascio quote (2005-2007)

    10-52

    Rilascio quote (dal 2008-2012 in poi)

    10-53

    Assegnazione di quote

    01-54

    Rilascio di quote per casi di forza maggiore

    10-55

    Correzione di quote

    03-21

    Trasferimento esterno (2005-2007)

    10-01

    Cancellazione di quote (2005-2007)

    10-02

    Restituzione di quote

    04-03

    Ritiro (2005-2007)

    10-41

    Cancellazione e sostituzione

    5.   Nome del campo: Supplementary Unit Type

    Descrizione del campo: codice numerico indicante il tipo di unità supplementare

    Codice

    Descrizione

    0

    Nessun tipo di unità supplementare

    1

    Quota rilasciata per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali, derivante dalla conversione di una AAU

    2

    Quota rilasciata per il periodo 2005-2007, non derivante dalla conversione di una AAU o di altra unità di Kyoto

    3

    Quota per casi di forza maggiore

    6.   Nome del campo: Action Code

    Descrizione del campo: codice numerico indicante l’azione nell’ambito della procedura di aggiornamento del conto

    Codice

    Descrizione

    1

    Aggiunta di persone al conto o all’impianto

    2

    Aggiornamento di persone

    3

    Cancellazione di persone

    Codici UNFCCC

    7.   I codici UNFCCC sono definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.


    ALLEGATO VIII

    Procedure riguardanti i conti e le emissioni verificate, e relativi codici di risposta

    Requisiti per ciascuna procedura

    Per le procedure riguardanti i conti o le emissioni verificate si applica la seguente sequenza di messaggi:

    a)

    il rappresentante autorizzato di un conto invia una richiesta all’amministratore del registro interessato;

    b)

    l’amministratore del registro attribuisce alla richiesta un codice identificativo unico della corrispondenza, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI;

    c)

    prima dell’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, l’amministratore del registro invoca la funzione necessaria sul servizio web di gestione dei conti del CITL; dopo l’istituzione di tale collegamento, l’amministratore del registro invoca la funzione necessaria sul servizio web di gestione dei conti del catalogo UNFCCC;

    d)

    il CITL convalida la richiesta invocando l’apposita funzione di convalida all’interno del CITL medesimo;

    e)

    se la richiesta è convalidata e di conseguenza accettata, il CITL modifica in base a tale richiesta le informazioni da esso detenute;

    f)

    il CITL invoca la funzione «receiveAccountOperationOutcome» sul servizio web di gestione dei conti del registro che ha inviato la richiesta e comunica al registro se la richiesta è stata convalidata e di conseguenza accettata oppure se la richiesta presenta una difformità ed è stata pertanto respinta;

    g)

    se la richiesta è stata convalidata e accettata, l’amministratore del registro che ha inviato la richiesta modifica le informazioni contenute nel registro in base alla richiesta convalidata; se invece la richiesta è stata respinta in quanto contenente una difformità, l’amministratore del registro che ha inviato la richiesta non modifica le informazioni contenute nel registro in base alla richiesta respinta.

    Tabella VIII-1: Schema della sequenza di messaggi per le procedure riguardanti un conto o le emissioni verificate

    Image

    2.   Prima dell’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal CITL entro 60 secondi dall’invio. Dopo l’istituzione di tale collegamento, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal catalogo UNFCCC entro 60 secondi dall’invio. L’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore.

    Di seguito è indicato lo stato della procedura durante la sequenza dei messaggi.

    Tabella VIII-2: Diagramma di stato per le procedure riguardanti un conto o le emissioni verificate

    Image

    4.   Le componenti e le funzioni utilizzate nella sequenza di messaggi sono riportate nelle tabelle da VIII-3 a VIII-18. Le funzioni pubbliche sono eseguite nel modo specificato. Le funzioni «private» sono a scopo puramente informativo. I parametri di ingresso di tutte le funzioni sono strutturati in modo da corrispondere ai requisiti sul formato e sul contenuto, in linguaggio WSDL (Web Services Description Language), definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC. L’asterisco «(*)» indica che un elemento può comparire varie volte come parametro di ingresso.

    Tabella VIII-3: Componenti e funzioni per le procedure riguardanti un conto o le emissioni verificate

    Componente

    Funzione

    Ambito

    MgmtOfAccountWS

    CreateAccount()

    Pubblico

    UpdateAccount()

    Pubblico

    CloseAccount()

    Pubblico

    UpdateVerifiedEmissions()

    Pubblico

    ReceiveAccountOperationOutcome()

    Pubblico

    AccountManagement

    ValidateAccountCreation()

    Privato

    CreateAccount()

    Privato

    ValidateAccountUpdate()

    Privato

    UpdateAccount()

    Privato

    ValidateAccountClosure()

    Privato

    CloseAccount()

    Privato

    ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

    Privato

    UpdateVerifiedEmissions()

    Privato

    DataValidation

    AuthenticateMessage()

    Privato

    CheckVersion()

    Privato

    DataFormatChecks()

    Privato

    Tabella VIII-4: Componente MgmtOfAccountWS

    Scopo

    Questa componente tratta le richieste al servizio web riguardanti la gestione dei conti e delle emissioni verificate

    Funzioni disponibili tramite servizi web

    CreateAccount()

    Tratta le richieste di creazione di un conto

    UpdateAccount()

    Tratta le richieste di aggiornamento di un conto

    CloseAccount()

    Tratta le richieste di chiusura di un conto

    UpdateVerifiedEmissions()

    Tratta le richieste di aggiornamento delle emissioni verificate

    ReceiveAccountOperationOutcome()

    Riceve l’esito («accepted» — accettata — oppure «rejected» — respinta) di un’operazione relativa ad un conto (creazione, aggiornamento, ecc.)

    Altre funzioni

    Non pertinente

     

    Ripartizione dei ruoli

    CITL (per tutte le funzioni) e registro (solo per la funzione ReceiveAccountOperationOutcome)

    Tabella VIII-5: Funzione MgmtOfAccountWS.CreateAccount()

    Scopo

    Questa funzione riceve una richiesta di creazione di un conto.

    Il CITL autentica il registro che ha inviato la richiesta (Originating Registry o registro di partenza) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione di tale registro con la funzione CheckVersion().

    Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda.

    Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.

    Se la persona (People) a cui si riferisce il conto non è una persona fisica, occorre inserire la denominazione/ragione sociale nel parametro LastName.

    Il parametro «PersonIdentifier» corrisponde al codice identificativo del titolare del conto, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI.

    Il parametro «IdentifierInRegistry» corrisponde all’identificatore alfanumerico del conto specificato dal titolare del conto secondo quanto indicato negli allegati III e IV.

    Parametri di ingresso

    From

    Obbligatorio

    To

    Obbligatorio

    CorrelationId

    Obbligatorio

    MajorVersion

    Obbligatorio

    MinorVersion

    Obbligatorio

    Account (*)

    Obbligatorio

    AccountType

    Obbligatorio

    AccountIdentifier

    Obbligatorio

    IdentifierInReg

    Obbligatorio

    CommitmentPeriod

    Facoltativo

    Installation

    Facoltativo

    InstallationIdentifier

    Obbligatorio

    PermitIdentifier

    Obbligatorio

    Name

    Obbligatorio

    MainActivityType

    Obbligatorio

    Country

    Obbligatorio

    PostalCode

    Obbligatorio

    City

    Obbligatorio

    Address1

    Obbligatorio

    Address2

    Facoltativo

    ParentCompany

    Facoltativo

    SubsidiaryCompany

    Facoltativo

    EPERIdentification

    Facoltativo

    Latitude

    Facoltativo

    Longitude

    Facoltativo

    ContactPeople (see People)

    Obbligatorio

    People (*)

    Obbligatorio

    RelationshipCode

    Obbligatorio

    PersonIdentifier

    Obbligatorio

    FirstName

    Facoltativo

    LastName

    Obbligatorio

    Country

    Obbligatorio

    PostalCode

    Obbligatorio

    City

    Obbligatorio

    Address1

    Obbligatorio

    Address2

    Facoltativo

    PhoneNumber1

    Obbligatorio

    PhoneNumber2

    Obbligatorio

    FaxNumber

    Obbligatorio

    Email

    Obbligatorio

    Parametri di uscita

    Result Identifier

    Obbligatorio

    Response Code

    Facoltativo

    Usi

    AuthenticateMessage

    WriteToFile

    CheckVersion

    Utilizzata da

    Non pertinente (servizio web).

    Tabella VIII-6: Funzione MgmtOfAccountWS.UpdateAccount()

    Scopo

    Questa funzione riceve una richiesta di aggiornamento di un conto.

    Il CITL autentica il registro che ha inviato la richiesta (Originating Registry o registro di partenza) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione di tale registro con la funzione CheckVersion().

    Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda.

    Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.

    Se la persona (People) a cui si riferisce il conto non è una persona fisica, occorre inserire la denominazione/ragione sociale nel parametro LastName.

    Il parametro «PersonIdentifier» corrisponde al codice identificativo del titolare del conto, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI.

    Il parametro «IdentifierInRegistry» corrisponde all’identificatore alfanumerico del conto specificato dal titolare del conto secondo quanto indicato negli allegati III e IV.

    Parametri di ingresso

    From

    Obbligatorio

    To

    Obbligatorio

    CorrelationId

    Obbligatorio

    MajorVersion

    Obbligatorio

    MinorVersion

    Obbligatorio

    Account (*)

    Obbligatorio

    AccountIdentifier

    Obbligatorio

    IdentifierInReg

    Facoltativo

    Installation

    Facoltativo

    PermitIdentifier

    Facoltativo

    Name

    Facoltativo

    MainActivityType

    Facoltativo

    Country

    Facoltativo

    PostalCode

    Facoltativo

    City

    Facoltativo

    Address1

    Facoltativo

    Address2

    Facoltativo

    ParentCompany

    Facoltativo

    SubsidiaryCompany

    Facoltativo

    EPERIdentification

    Facoltativo

    Latitude

    Facoltativo

    Longitude

    Facoltativo

    ContactPeople (see People)

    Facoltativo

    People (*)

    Facoltativo

    Action

    Obbligatorio

    RelationshipCode

    Obbligatorio

    PersonIdentifier

    Obbligatorio

    FirstName

    Facoltativo

    LastName

    Facoltativo

    Country

    Facoltativo

    PostalCode

    Facoltativo

    City

    Facoltativo

    Address1

    Facoltativo

    Address2

    Facoltativo

    PhoneNumber1

    Facoltativo

    PhoneNumber2

    Facoltativo

    FaxNumber

    Facoltativo

    Email

    Facoltativo

    Parametri di uscita

    Result Identifier

    Obbligatorio

    Response Code

    Facoltativo

    Usi

    AuthenticateMessage

    WriteToFile

    CheckVersion

    Utilizzata da

    Non pertinente (servizio web).

    Tabella VIII-7: Funzione MgmtOfAccountWS.CloseAccount()

    Scopo

    Questa funzione riceve una richiesta di chiusura di un conto.

    Il CITL autentica il registro che ha inviato la richiesta (Originating Registry o registro di partenza) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione di tale registro con la funzione CheckVersion().

    Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda.

    Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.

    Parametri di ingresso

    From

    Obbligatorio

    To

    Obbligatorio

    CorrelationId

    Obbligatorio

    MajorVersion

    Obbligatorio

    MinorVersion

    Obbligatorio

    Account (*)

    Obbligatorio

    AccountIdentifier

    Obbligatorio

    Parametri di uscita

    Result Identifier

    Obbligatorio

    Response Code

    Facoltativo

    Usi

    AuthenticateMessage

    WriteToFile

    CheckVersion

    Utilizzata da

    Non pertinente (servizio web).

    Tabella VIII-8: Funzione MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions()

    Scopo

    Questa funzione riceve una richiesta di aggiornamento delle emissioni verificate.

    Il CITL autentica il registro che ha inviato la richiesta (Originating Registry o registro di partenza) attivando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione di tale registro con la funzione CheckVersion().

    Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda.

    Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.

    Parametri di ingresso

    From

    Obbligatorio

    To

    Obbligatorio

    CorrelationId

    Obbligatorio

    MajorVersion

    Obbligatorio

    MinorVersion

    Obbligatorio

    VerifiedEmissions (*)

    Obbligatorio

    Year

    Obbligatorio

    Installations (*)

    Obbligatorio

    InstallationIdentifier

    Obbligatorio

    VerifiedEmission

    Obbligatorio

    Parametri di uscita

    Result Identifier

    Obbligatorio

    Response Code

    Facoltativo

    Usi

    AuthenticateMessage

    WriteToFile

    CheckVersion

    Utilizzata da

    Non pertinente (servizio web).

    Tabella VIII-9: Funzione MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome()

    Scopo

    Questa funzione riceve il risultato di un’operazione di gestione di un conto.

    Il registro di partenza (Originating Registry) autentica il catalogo UNFCCC (o il CITL prima che sia istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del catalogo delle operazioni con la funzione CheckVersion().

    Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda.

    Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.

    Se il risultato è «0» per ogni altro tipo di errore la lista dei codici di risposta è costituita da coppie (identificatore del conto o dell’impianto collegato ad un codice di risposta).

    Parametri di ingresso

    From

    Obbligatorio

    To

    Obbligatorio

    CorrelationId

    Obbligatorio

    MajorVersion

    Obbligatorio

    MinorVersion

    Obbligatorio

    Outcome

    Obbligatorio

    Response List

    Facoltativo

    Parametri di uscita

    Result Identifier

    Obbligatorio

    Response Code

    Facoltativo

    Usi

    AuthenticateMessage

    WriteToFile

    CheckVersion

    Utilizzata da

    Non pertinente (servizio web).

    Tabella VIII-10: Componente AccountManagement

    Scopo

    Questa componente assicura le funzioni di convalida e di aggiornamento per la gestione dei conti e delle emissioni verificate.

    Funzioni disponibili tramite servizi web

    Non pertinente.

     

    Altre funzioni

    ValidateAccountCreation()

    Convalida la creazione di un conto

    ValidateAccountUpdate()

    Convalida l’aggiornamento di un conto

    ValidateAccountClosure()

    Convalida la chiusura di un conto

    ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

    Convalida l’aggiornamento delle emissioni verificate

    CreateAccount()

    Crea i conti

    UpdateAccount()

    Aggiorna i conti

    CloseAccount()

    Chiude i conti

    UpdateVerifiedEmissions()

    Aggiorna le emissioni verificate per gli impianti

    Ripartizione dei ruoli

    Catalogo delle operazioni (per tutte le funzioni), registro (solo per informazione)

    Tabella VIII-11: Funzione ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation()

    Scopo

    Questa funzione convalida una richiesta di creazione di un conto.

    Se un test di convalida non è superato, alla lista dei codici di risposta sono aggiunti l’identificatore del conto e il codice di risposta.

    Parametri di ingresso

    From

    Obbligatorio

    To

    Obbligatorio

    CorrelationId

    Obbligatorio

    MajorVersion

    Obbligatorio

    MinorVersion

    Obbligatorio

    Account (*)

    Obbligatorio

    AccountType

    Obbligatorio

    AccountIdentifier

    Obbligatorio

    IdentifierInReg

    Obbligatorio

    CommitmentPeriod

    Facoltativo

    Installation

    Facoltativo

    InstallationIdentifier

    Obbligatorio

    PermitIdentifier

    Obbligatorio

    Name

    Obbligatorio

    MainActivityType

    Obbligatorio

    Country

    Obbligatorio

    PostalCode

    Obbligatorio

    City

    Obbligatorio

    Address1

    Obbligatorio

    Address2

    Facoltativo

    ParentCompany

    Facoltativo

    SubsidiaryCompany

    Facoltativo

    EPERIdentification

    Facoltativo

    Latitude

    Facoltativo

    Longitude

    Facoltativo

    ContactPeople (see People)

    Obbligatorio

    People (*)

    Obbligatorio

    RelationshipCode

    Obbligatorio

    PersonIdentifier

    Obbligatorio

    FirstName

    Facoltativo

    LastName

    Obbligatorio

    Country

    Obbligatorio

    PostalCode

    Obbligatorio

    City

    Obbligatorio

    Address1

    Obbligatorio

    Address2

    Facoltativo

    PhoneNumber1

    Obbligatorio

    PhoneNumber2

    Facoltativo

    FaxNumber

    Obbligatorio

    Email

    Facoltativo

    Parametri di uscita

    Result Identifier

    Obbligatorio

    Response List

    Facoltativo

    Messaggi

    Da 7101 a 7110; da 7122 a 7160.

    Tabella VIII-12: Funzione ManagementOfAccount.CreateAccount()

    Scopo

    Questa funzione crea i conti.

    Per ogni conto:

    crea il conto con tutti i relativi dati;

    crea tutte le persone (People) e i relativi dati, se non esistono già, e li associa al conto;

    aggiorna tutte le informazioni relative alle persone (People) già esistenti associate al conto;

    se al conto è associato un impianto, crea l’impianto e i relativi dati;

    crea tutte le persone (People) associate all’impianto (referenti), se non esistono già;

    aggiorna tutte le informazioni relative alle persone (People) già esistenti associate all’impianto.

    Parametri di ingresso

    From

    Obbligatorio

    To

    Obbligatorio

    CorrelationId

    Obbligatorio

    MajorVersion

    Obbligatorio

    MinorVersion

    Obbligatorio

    Account (*)

    Obbligatorio

    AccountType

    Obbligatorio

    AccountIdentifier

    Obbligatorio

    IdentifierInReg

    Obbligatorio

    CommitmentPeriod

    Facoltativo

    Installation

    Facoltativo

    InstallationIdentifier

    Obbligatorio

    PermitIdentifier

    Obbligatorio

    Name

    Obbligatorio

    MainActivityType

    Obbligatorio

    Country

    Obbligatorio

    PostalCode

    Obbligatorio

    City

    Obbligatorio

    Address1

    Obbligatorio

    Address2

    Facoltativo

    ParentCompany

    Facoltativo

    SubsidiaryCompany

    Facoltativo

    EPERIdentification

    Facoltativo

    Latitude

    Facoltativo

    Longitude

    Facoltativo

    ContactPeople (see People)

    Obbligatorio

    People (*)

    Obbligatorio

    RelationshipCode

    Obbligatorio

    PersonIdentifier

    Obbligatorio

    FirstName

    Facoltativo

    LastName

    Obbligatorio

    Country

    Obbligatorio

    PostalCode

    Obbligatorio

    City

    Obbligatorio

    Address1

    Obbligatorio

    Address2

    Facoltativo

    PhoneNumber1

    Obbligatorio

    PhoneNumber2

    Facoltativo

    FaxNumber

    Obbligatorio

    Email

    Facoltativo

    Parametri di uscita

    Result Identifier

    Obbligatorio

    Usi

    Non pertinente.

    Utilizzata da

    Non pertinente (servizio web).

    Tabella VIII-13: Funzione AccountManagement.ValidateAccountUpdate()

    Scopo

    Questa funzione convalida una richiesta di aggiornamento di un conto.

    Se un test di convalida non è superato, alla lista dei codici di risposta sono aggiunti l’identificatore del conto e il codice di risposta.

    Parametri di ingresso

    From

    Obbligatorio

    To

    Obbligatorio

    CorrelationId

    Obbligatorio

    MajorVersion

    Obbligatorio

    MinorVersion

    Obbligatorio

    Account (*)

    Obbligatorio

    AccountIdentifier

    Obbligatorio

    IdentifierInReg

    Facoltativo

    Installation

    Facoltativo

    PermitIdentifier

    Facoltativo

    Name

    Facoltativo

    MainActivityType

    Facoltativo

    Country

    Facoltativo

    PostalCode

    Facoltativo

    City

    Facoltativo

    Address1

    Facoltativo

    Address2

    Facoltativo

    ParentCompany

    Facoltativo

    SubsidiaryCompany

    Facoltativo

    EPERIdentification

    Facoltativo

    Latitude

    Facoltativo

    Longitude

    Facoltativo

    ContactPeople (see People)

    Facoltativo

    People (*)

    Facoltativo

    Action

    Obbligatorio

    RelationshipCode

    Obbligatorio

    PersonIdentifier

    Obbligatorio

    FirstName

    Facoltativo

    LastName

    Facoltativo

    Country

    Facoltativo

    PostalCode

    Facoltativo

    City

    Facoltativo

    Address1

    Facoltativo

    Address2

    Facoltativo

    PhoneNumber1

    Facoltativo

    PhoneNumber2

    Facoltativo

    FaxNumber

    Facoltativo

    Email

    Facoltativo

    Parametri di uscita

    Result Identifier

    Obbligatorio

    Response List

    Facoltativo

    Messaggi

    Da 7102 a 7107; da 7111 a 7113; 7120; 7122; 7124; da 7126 a 7158.

    Tabella VIII-14: Funzione ManagementOfAccount.UpdateAccount()

    Scopo

    Questa funzione aggiorna i dati di un conto.

    Se l’azione è «Add»:

    per ciascuna associazione da aggiungere:

    se le persone (People) già esistono, ne aggiorna se necessario i dati;

    se le persone (People) non esistono, crea le persone (People) e le associa al conto.

    Se l’azione è «Update»:

    aggiorna i dati relativi a tutte le persone (People) da aggiornare associate al conto.

    Se l’azione è «Delete»:

    elimina l’associazione tra la/e persona/e (People) e il conto (come ad esempio in caso di cancellazione di un rappresentante autorizzato supplementare).

    Se al conto è associato un impianto, aggiorna se necessario i dati dell’impianto.

    Aggiorna i dati eventualmente inviati relativi alle persone (People) associate all’impianto (utilizzando le stesse azioni «Add», «Update» e «Delete»).

    Parametri di ingresso

    From

    Obbligatorio

    To

    Obbligatorio

    CorrelationId

    Obbligatorio

    MajorVersion

    Obbligatorio

    MinorVersion

    Obbligatorio

    Account (*)

    Obbligatorio

    AccountType

    Obbligatorio

    AccountIdentifier

    Obbligatorio

    IdentifierInReg

    Obbligatorio

    Installation

    Facoltativo

    InstallationIdentifier

    Obbligatorio

    PermitIdentifier

    Obbligatorio

    Name

    Obbligatorio

    MainActivityType

    Obbligatorio

    Country

    Obbligatorio

    PostalCode

    Obbligatorio

    City

    Obbligatorio

    Address1

    Obbligatorio

    Address2

    Facoltativo

    ParentCompany

    Facoltativo

    SubsidiaryCompany

    Facoltativo

    EPERIdentification

    Facoltativo

    Latitude

    Facoltativo

    Longitude

    Facoltativo

    ContactPeople (see People)

    Obbligatorio

    People (*)

    Obbligatorio

    RelationshipCode

    Obbligatorio

    PersonIdentifier

    Obbligatorio

    FirstName

    Facoltativo

    LastName

    Obbligatorio

    Country

    Obbligatorio

    PostalCode

    Obbligatorio

    City

    Obbligatorio

    Address1

    Obbligatorio

    Address2

    Facoltativo

    PhoneNumber1

    Facoltativo

    PhoneNumber2

    Facoltativo

    FaxNumber

    Facoltativo

    Email

    Facoltativo

    Parametri di uscita

    Result Identifier

    Obbligatorio

    Usi

    Non pertinente.

    Utilizzata da

    Non pertinente (servizio web).

    Tabella VIII-15: Funzione ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure()

    Scopo

    Questa funzione convalida un’operazione di chiusura di un conto.

    Se un test di convalida non è superato, alla lista dei codici di risposta sono aggiunti l’identificatore del conto e il codice di risposta.

    Parametri di ingresso

    From

    Obbligatorio

    To

    Obbligatorio

    CorrelationId

    Obbligatorio

    MajorVersion

    Obbligatorio

    MinorVersion

    Obbligatorio

    Account (*)

    Obbligatorio

    Scopo

    AccountIdentifier

    Obbligatorio

    Parametri di uscita

    Result Identifier

    Obbligatorio

    Response List

    Facoltativo

    Messaggi

    7111; da 7114 a 7115; 7117; da 7153 a 7156; 7158.

    Tabella VIII-16: Funzione ManagementOfAccount.CloseAccount()

    Scopo

    Questa funzione chiude uno o più conti stabilendo la data di fine validità del conto o dei conti da chiudere alla data del giorno in cui si effettua l’operazione.

    Parametri di ingresso

    Registry

    Obbligatorio

    CorrelationId

    Obbligatorio

    MajorVersion

    Obbligatorio

    MinorVersion

    Obbligatorio

    Account (*)

    Obbligatorio

    AccountIdentifier

    Obbligatorio

    Parametri di uscita

    Result Identifier

    Obbligatorio

    Tabella VIII-17: Funzione ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

    Scopo

    Questa funzione convalida un aggiornamento delle emissioni verificate.

    Se un test di convalida non è superato, alla lista dei codici di risposta sono aggiunti l’identificatore dell’impianto e il codice di risposta.

    Parametri di ingresso

    From

    Obbligatorio

    To

    Obbligatorio

    CorrelationId

    Obbligatorio

    MajorVersion

    Obbligatorio

    MinorVersion

    Obbligatorio

    VerifiedEmissions (*)

    Obbligatorio

    Year

    Obbligatorio

    Installations (*)

    Obbligatorio

    InstallationIdentifier

    Obbligatorio

    VerifiedEmission

    Obbligatorio

    Parametri di uscita

    Result Identifier

    Obbligatorio

    Response List

    Facoltativo

    Messaggi

    Da 7118 a 7119; da 7152 a 7156; 7159.

    Tabella VIII-18: Funzione ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions

    Scopo

    Questa funzione aggiorna le emissioni verificate per l’anno e l’impianto indicati.

    Parametri di ingresso

    From

    Obbligatorio

    To

    Obbligatorio

    CorrelationId

    Obbligatorio

    MajorVersion

    Obbligatorio

    VerifiedEmissions (*)

    Obbligatorio

    Year

    Obbligatorio

    Installations (*)

    Obbligatorio

    InstallationIdentifier

    Obbligatorio

    VerifiedEmission

    Obbligatorio

    Parametri di uscita

    Result Identifier

    Obbligatorio

    Controlli preliminari per ciascuna procedura

    5.   Il CITL controlla lo stato di un registro per ciascuna procedura riguardante un conto o le emissioni verificate. Se il collegamento tra il registro e il CITL non è stato istituito o è temporaneamente sospeso a norma dell’articolo 6, paragrafo 3 per la procedura richiesta relativa ad un conto o alle emissioni verificate, la procedura è respinta ed è inviato il codice di risposta 7005.

    6.   Prima dell’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, per ogni procedura riguardante un conto o le emissioni verificate il CITL controlla la versione del registro, l’autenticazione di quest’ultimo, nonché la validità temporale dei messaggi e, nel caso in cui rilevi una difformità, invia gli appositi codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC. Dopo l’istituzione del collegamento, ogni registro riceve tali codici di risposta dal catalogo UNFCCC.

    7.   Il CITL esegue il controllo dell’integrità dei dati per ciascuna procedura riguardante un conto o le emissioni verificate e, nel caso in cui rilevi una difformità, invia i codici di risposta compresi tra 7122 e 7159.

    Controlli di secondo livello per ciascuna procedura

    8.   Il CITL esegue controlli di secondo livello su ciascuna procedura riguardante un conto o le emissioni verificate che abbia superato tutti i controlli preliminari. I controlli di secondo livello e i codici di risposta corrispondenti inviati in caso di difformità sono indicati nella tabella VIII-19.

    Tabella VIII-19: Controlli di secondo livello

    Descrizione della procedura

    Codici di risposta del CITL

    Account creation

    Da 7101 a 7110

    7160

    Account update

    Da 7102 a 7105

    Da 7107 a 7108

    7111

    7113

    7120

    7160

    Account closure

    7111

    Da 7114 a 7115

    7117

    Verified emissions update

    Da 7118 a 7119


    ALLEGATO IX

    Procedure riguardanti le operazioni e relativi codici di risposta

    Tipi di procedure

    1.   Ad ogni procedura riguardante un’operazione viene attribuito un tipo di procedura, composto da un tipo di procedura iniziale e da un tipo di procedura supplementare. Il tipo iniziale descrive la categoria della procedura in base alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC. Il tipo supplementare descrive la categoria della procedura in base alle disposizioni del presente regolamento, elaborate in conformità della direttiva 2003/87/CE. I vari tipi di procedure sono indicati nella tabella IX-I.

    Requisiti per ciascuna procedura

    2.   La sequenza dei messaggi per le procedure riguardanti un’operazione, lo stato dell’operazione e lo stato delle unità di Kyoto o delle quote interessate dall’operazione durante la sequenza dei messaggi, nonché le componenti e le funzioni impiegate durante la sequenza dei messaggi sono definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

    Controlli preliminari per ciascuna procedura

    3.   Il CITL verifica lo stato del registro per ciascuna procedura riguardante un’operazione. Se il collegamento tra il registro e il CITL non è stato ancora istituito o è temporaneamente sospeso a norma dell’articolo 6, paragrafo 3 relativamente alla procedura richiesta, la procedura è respinta ed è inviato il codice di risposta 7005 o 7006.

    4.   Prima dell’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, il CITL esegue le seguenti categorie di controlli preliminari su ciascuna procedura riguardante un’operazione:

    a)

    versione del registro e autenticazione del medesimo,

    b)

    validità temporale del messaggio,

    c)

    integrità dei dati,

    d)

    controllo generale dell’operazione,

    e)

    sequenza dei messaggi

    e, qualora sia rilevata una difformità, invia gli appositi codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC. Dopo l’istituzione del collegamento, i registri ricevono i codici di risposta dal catalogo UNFCCC.

    Controlli di secondo e di terzo livello per ciascuna procedura

    5.   Per ogni procedura riguardante un’operazione che ha superato tutti i controlli preliminari, il CITL esegue i seguenti controlli di secondo livello per verificare se:

    a)

    le unità di Kyoto o le quote sono depositate nel conto dal quale avviene il trasferimento o conto di partenza (in caso di difformità viene inviato il codice di risposta 7027);

    b)

    il conto in questione si trova effettivamente nel registro specificato (in caso di difformità viene inviato il codice di risposta 7021);

    c)

    il conto che le acquisisce (conto di destinazione) si trova nel registro specificato (in caso di difformità viene inviato il codice di risposta 7020);

    d)

    i due conti si trovano nello stesso registro, se si tratta di un trasferimento interno (in caso di difformità viene inviato il codice di risposta 7022);

    e)

    i due conti si trovano in registri diversi, se si tratta di un trasferimento esterno (in caso di difformità viene inviato il codice di risposta 7023);

    f)

    il conto di partenza non è bloccato ai sensi dell’articolo 27 (in caso di difformità viene inviato il codice di risposta 7025).

    g)

    non sono trasferite quote per casi di forza maggiore (in caso di difformità viene inviato il codice di risposta 7024).

    6.   Il CITL esegue controlli di terzo livello su ciascuna procedura riguardante un’operazione che abbia superato tutti i controlli preliminari. I controlli di terzo livello e i relativi codici di risposta inviati in caso di difformità sono indicati nella tabella IX-1.

    Tabella IX-1:   Controlli di terzo livello

    Descrizione della procedura

    Tipo di procedura

    Codici di risposta del CITL

    Rilascio di AAU e RMU

    01-00

    [non pertinente]

    Conversione di AAU e di RMU in ERU

    02-00

    7218

    Trasferimento esterno (dal 2008-2012 in poi)

    03-00

    Da 7301 a 7302

    7304

    Cancellazione (dal 2008-2012 in poi)

    04-00

    [non pertinente]

    Ritiro (dal 2008-2012 in poi)

    05-00

    Da 7358 a 7361

    Cancellazione e sostituzione di tCER e di lCER

    06-00

    [non pertinente]

    Riporto di unità di Kyoto e di quote per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali

    07-00

    [non pertinente]

    Modifica della data di scadenza delle tCER e delle lCER

    08-00

    [non pertinente]

    Trasferimento interno

    10-00

    7304

    Da 7406 a 7407

    Rilascio di quote (2005-2007)

    01-51

    Da 7201 a 7203

    7219

    Rilascio di quote (dal 2008-2012 in poi)

    10-52

    Da 7201 a 7203

    7205

    7219

    Assegnazione di quote

    10-53

    7202

    7203

    Da 7206 a 7208

    7214

    7216

    7304

    7360

    Rilascio di quote per casi di forza maggiore

    01-54

    7202

    Da 7210 a 7211

    7215

    7217

    7220

    Correzione delle quote

    10-55

    Da 7212 a 7213

    Trasferimento esterno (2005-2007)

    03-21

    7302

    Da 7304 a 7305

    Da 7406 a 7407

    Cancellazione di quote (2005-2007)

    10-01

    7212

    7305

    Restituzione di quote

    10-02

    7202

    7304

    Da 7353 a 7356

    Ritiro (2005-2007)

    04-03

    7209

    7305

    7357

    Da 7360 a 7362

    Cancellazione e sostituzione

    10-41

    (periodo dal 2005 al 2007)

    7205

    7212

    7219

    7360

    7402

    7404

    Da 7406 a 7407

    (dal 2008-2012 in poi)

    7202

    7205

    7219

    7360

    Da 7401 a 7402

    Da 7404 a 7407


    ALLEGATO X

    Procedura di verifica della concordanza dei dati e relativi codici di risposta

    Requisiti per la procedura

    1.   Prima dell’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, ogni registro è tenuto a rispondere a qualsiasi richiesta del CITL finalizzata ad ottenere le seguenti informazioni per un’ora e una data specifiche:

    a)

    numero totale di quote detenute in ogni tipo di conto presente nel registro;

    b)

    codici identificativi dell’unità di qualsiasi quota detenuta in ogni tipo di conto presente nel registro;

    c)

    registrazione in ordine cronologico delle operazioni e delle verifiche relative a qualsiasi quota detenuta in ogni tipo di conto presente nel registro;

    d)

    numero totale di quote detenute in ogni conto del registro;

    e)

    codici identificativi delle unità di qualsiasi quota detenuta in ogni conto presente nel registro e

    f)

    registrazione in ordine cronologico delle operazioni e delle verifiche relative a ciascuna quota detenuta in ogni conto presente nel registro interessato.

    2.   Dopo l’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, ogni registro è tenuto a rispondere a qualsiasi richiesta del catalogo UNFCCC finalizzata ad ottenere le seguenti informazioni per un’ora e una data specifiche:

    a)

    numero totale di quote, AAU, RMU, ERU, CER (escluse tCER e lCER), lCER e tCER detenute in ogni tipo di conto del registro;

    b)

    codici identificativi delle unità di qualsiasi quota, AAU, RMU, ERU, CER (escluse tCER e lCER), lCER e tCER detenuta in ogni tipo di conto presente nel registro e

    c)

    registrazione in ordine cronologico delle operazioni e delle verifiche relative a qualsiasi quota, AAU, RMU, ERU, CER (escluse tCER e lCER), lCER e tCER detenuta in ogni tipo di conto presente nel registro.

    3.   Dopo l’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, ogni registro è tenuto a rispondere a qualsiasi richiesta presentata dal catalogo UNFCCC per conto del CITL finalizzata ad ottenere le seguenti informazioni per un’ora e una data specifiche:

    a)

    numero totale di quote, AAU, RMU, ERU, CER (escluse tCER e lCER), lCER e tCER detenute in ogni conto del registro;

    b)

    codici identificativi delle unità di qualsiasi quota, AAU, RMU, ERU, CER (escluse tCER e lCER), lCER e tCER detenuta in ogni conto presente nel registro e

    c)

    registrazione in ordine cronologico delle operazioni e delle verifiche relative a qualsiasi quota, AAU, RMU, ERU, CER (escluse tCER e lCER), lCER e tCER detenuta in ogni conto presente nel registro.

    4.   La sequenza dei messaggi relativi alla procedura di verifica della concordanza dei dati, lo stato della procedura di verifica e lo stato delle unità di Kyoto o delle quote interessate dalla procedura di verifica durante la sequenza dei messaggi, nonché le componenti e le funzioni impiegate durante la sequenza di messaggi sono definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

    Controlli preliminari per la procedura

    5.   Il CITL verifica lo stato del registro durante la procedura di verifica della concordanza dei dati. Se il collegamento tra il registro e il CITL non è stato istituito o è temporaneamente sospeso a norma dell’articolo 6, paragrafo 3 relativamente alla procedura di verifica della concordanza, la procedura è respinta ed è inviato il codice di risposta 7005.

    6.   Prima dell’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, il CITL controlla la versione del registro, l’autenticazione di quest’ultimo, la validità temporale del messaggio e l’integrità dei dati durante la procedura di verifica della concordanza dei dati e, qualora sia rilevata una difformità, invia gli appositi codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC. Dopo l’istituzione del collegamento, i registri ricevono i codici di risposta dal catalogo UNFCCC.

    Controlli di secondo livello per la procedura

    7.   Una volta superati tutti i controlli preliminari, il CITL esegue controlli di secondo livello durante la procedura di verifica della concordanza dei dati. I controlli di secondo livello e i relativi codici di risposta inviati in caso di difformità sono indicati nella tabella X-1.

    Tabella X-1:   Controlli di secondo livello

    Descrizione della procedura

    Codici risposta del CITL

    Reconciliation

    Da 7501 a 7524

    Intervento manuale

    8.   Se le informazioni contenute in un registro sono state modificate in seguito ad una procedura avviata ma non completata in forza degli articoli 34, 35 o 36, l’amministratore centrale ordina all’amministratore del registro interessato di annullare la procedura ripristinando le informazioni originarie.

    Se le informazioni contenute in un registro non sono state modificate in seguito ad una procedura avviata e completata in forza degli articoli 34, 35 o 36, l’amministratore centrale ordina all’amministratore del registro interessato di portare a termine la procedura modificando le informazioni come indicato.

    9.   Nei casi in cui la procedura di verifica della concordanza dei dati rilevi un’incongruenza, l’amministratore centrale si coordina con l’amministratore del registro o gli amministratori dei registri interessati per determinarne la causa. Successivamente l’amministratore centrale deve, a seconda dei casi, modificare le informazioni contenute nel CITL oppure chiedere all’amministratore del registro o agli amministratori dei registri interessati di apportare manualmente correzioni specifiche alle informazioni contenute nei rispettivi registri.


    ALLEGATO XI

    Procedure amministrative e relativi codici di risposta

    Procedure amministrative

    1.   Il CITL esegue le procedure amministrative in appresso indicate:

    a)

    Transaction clean-up: (annullamento delle operazioni): tutte le procedure previste dall’allegato IX che sono state avviate ma non sono state interrotte, completate o cancellate nel giro di 24 ore devono essere annullate. L’annullamento delle operazioni avviene ogni ora;

    b)

    Outstanding units: (unità in sospeso): devono essere individuate tutte le quote che non sono state cancellate come previsto dagli articoli 60 o 61 a partire dal 1o maggio 2008 e a partire dal 1o maggio del primo anno di ciascun periodo quinquennale successivo;

    c)

    Process status: (stato della procedura): l’amministratore del registro può chiedere di conoscere lo stato di una procedura prevista dall’allegato IX avviata dall’amministratore medesimo;

    d)

    Time synchronisation: (sincronizzazione dell’ora): su richiesta, l’amministratore di ciascun registro comunica l’ora di sistema del proprio registro per permettere di controllare la coerenza tra tale ora e l’ora di sistema del CITL e di sincronizzarle. Su richiesta, l’amministratore del registro cambia l’ora di sistema del proprio registro per assicurare la sincronizzazione.

    2.   Dopo l’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, il CITL continua ad eseguire solo la procedura amministrativa di cui al punto 1, lettera b).

    3.   Ciascun registro deve essere in grado di eseguire correttamente le ulteriori procedure amministrative previste dal catalogo UNFCCC definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

    Requisiti per ciascuna procedura

    4.   La sequenza dei messaggi per le procedure amministrative nonché le componenti e le funzioni impiegate durante la sequenza di messaggi sono definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

    Controlli per ciascuna procedura

    5.   Se, nel periodo di cui al punto 2, il CITL rileva una difformità relativamente al punto 1, lettera a), invia gli appositi codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

    6.   Se il CITL rileva una difformità relativamente al punto 1, lettera b), invia il codice di risposta 7601.

    7.   Nel periodo di cui al punto 2, qualora riceva da un registro un messaggio relativo al punto 1, lettera c) per una procedura indicata nell’allegato IX, il CITL esegue i seguenti controlli:

    a)

    stato del registro: se il collegamento tra il registro e il CITL non è stato istituito o è temporaneamente sospeso a norma dell’articolo 6, paragrafo 3 relativamente alla procedura richiesta, il messaggio è respinto ed è inviato il codice di risposta 7005;

    b)

    versione del registro e autenticazione del registro, validità temporale del messaggio e integrità dei dati: se il CITL rileva una difformità, il messaggio è respinto e sono inviati gli appositi codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

    8.   Nel periodo di cui al punto 2, qualora riceva da un registro un messaggio relativo al punto 1, lettera d), il CITL esegue i seguenti controlli:

    a)

    stato del registro: se il collegamento tra il registro e il CITL non è stato istituito o è temporaneamente sospeso a norma dell’articolo 6, paragrafo 3 relativamente alla procedura richiesta, il messaggio è respinto ed è inviato il codice di risposta 7005;

    b)

    versione del registro e autenticazione del registro, validità temporale del messaggio, integrità dei dati e sincronizzazione dell’ora: se il CITL rileva una difformità, il messaggio è respinto e sono inviati gli appositi codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.


    ALLEGATO XII

    Elenco dei codici di risposta per tutte le procedure

    1.   Il CITL invia codici di risposta nell’ambito di ciascuna procedura se indicato negli allegati VIII, IX, X e XI. Ciascun codice di risposta è composto da un numero intero compreso tra 7000 e 7999. Nella tabella XII-1 è spiegato il significato dei vari codici di risposta.

    2.   In sede di presentazione delle informazioni relative ad una procedura di cui all’allegato XVI al rappresentante autorizzato che ha avviato la procedura, gli amministratori dei registri garantiscono il mantenimento del significato di ciascun codice di risposta.

    Tabella XII-1:   Codici di risposta del CITL

    Codice di risposta

    Descrizione

    7005

    Lo stato attuale del registro di partenza (ossia del registro dal quale avviene il trasferimento delle unità) non consente l’esecuzione della procedura.

    7006

    Lo stato attuale del registro che acquisisce le unità (o registro di destinazione) non consente l’esecuzione della procedura.

    7020

    Il codice identificativo del conto specificato non esiste nel registro di destinazione.

    7021

    Il codice identificativo del conto specificato non esiste nel registro di partenza.

    7022

    Il conto di partenza (ossia il conto dal quale avviene il trasferimento) e il conto di destinazione (ossia il conto che acquisisce) devono trovarsi nello stesso registro per tutte le operazioni, esclusi i trasferimenti esterni.

    7023

    Il conto di partenza e il conto di destinazione devono trovarsi in registri diversi nel caso di trasferimenti esterni.

    7024

    Le quote per casi di forza maggiore non possono essere trasferite dal conto di deposito della Parte se non vengono cancellate e ritirate a norma dell’articolo 58.

    7025

    Il conto di partenza è bloccato per tutti i trasferimenti di quote da quel conto, ad esclusione delle procedure di restituzione, cancellazione e sostituzione a norma degli articoli 52, 53, 60 e 61.

    7027

    Una o più unità del blocco non sono riconosciute come appartenenti al conto a partire dal quale avviene il trasferimento.

    7101

    Il conto è già stato creato.

    7102

    Ciascun conto deve avere un unico titolare.

    7103

    Ciascun conto deve avere un unico rappresentante autorizzato principale.

    7104

    Ciascun conto deve avere un unico rappresentante autorizzato secondario.

    7105

    Ciascun impianto deve avere un unico referente.

    7106

    L’impianto associato a questo conto è già associato ad un altro conto.

    7107

    I rappresentanti autorizzati del conto devono essere diversi tra loro.

    7108

    L’identificatore alfanumerico indicato per il conto è già attribuito ad un altro conto.

    7109

    Al tipo di conto in via di creazione non è stato attribuito il periodo d’impegno corretto.

    7110

    Il conto di deposito del gestore deve avere un unico impianto ad esso associato.

    7111

    Il conto indicato non esiste e non può quindi essere aggiornato né chiuso.

    7113

    Non è possibile cambiare il titolare di un conto di deposito personale.

    7114

    Il conto indicato è già stato chiuso e non può quindi essere chiuso.

    7115

    Il conto indicato contiene ancora unità e non può quindi essere chiuso.

    7117

    L’impianto associato al conto indicato non adempie ai suoi obblighi e non è quindi possibile chiudere il conto.

    7118

    L’impianto specificato non esiste e non è quindi possibile aggiornare la tabella delle emissioni verificate per tale impianto.

    7119

    L’anno specificato è un anno futuro e non è quindi possibile aggiornare la tabella delle emissioni verificate per l’anno in questione.

    7120

    Le persone associate al conto e la loro relazione con il conto non esistono e non è quindi possibile aggiornare tale relazione.

    7122

    L’identificatore di corrispondenza (CorrelationId) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7124

    L’identificatore alfanumerico (AccountIdentifier) del conto non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7125

    L’identificatore dell’autorizzazione (PermitIdentifier) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7126

    Il nome (Name) dell’impianto non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7127

    L’attività principale (MainActivityType) dell’impianto non è espressa in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7128

    Il paese (Country) dell’impianto non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7129

    Il codice postale (PostalCode) dell’impianto non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7130

    La città (City) dell’impianto non è espressa in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7131

    Il primo indirizzo (Address1)dell’impianto non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7132

    Il secondo indirizzo (Address2)dell’impianto non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7133

    La società capogruppo (ParentCompany) dell’impianto non è espressa in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7134

    La consociata (SubsidiaryCompany) dell’impianto non è espressa in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7135

    Il numero identificativo EPER (EPERIdentification) dell’impianto non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7136

    La latitudine (Latitude) dell’impianto non è espressa in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7137

    La longitudine (Longitude) dell’impianto non è espressa in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7138

    Il codice di relazione (RelationshipCode) della persona (People) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7139

    L’identificatore della persona (PersonIdentifier) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7140

    Il nome (FirstName) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7141

    Il cognome (LastName) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7142

    Il paese (Country) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7143

    Il codice postale (PostalCode) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7144

    La città (City) della persona non è espressa in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7145

    Il primo indirizzo (Address1) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7146

    Il secondo indirizzo (Address2) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7147

    Il primo numero di telefono (PhoneNumber1) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7148

    Il secondo numero di telefono (PhoneNumber2) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7149

    Il numero di fax (FaxNumber) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7150

    L’indirizzo di posta elettronica (Email) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7151

    L’azione (Action) sulla persona non è espressa in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7152

    Le emissioni verificate (VerifiedEmission) dell’impianto non sono espresse in un formato valido o escono dal campo previsto.

    7153

    L’elemento from (da) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7154

    L’elemento to (a) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7155

    Il parametro MajorVersion non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7156

    Il parametro MinorVersion non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7157

    Il tipo di conto (AccountType) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7158

    L’identificatore del conto (AccountIdentifier) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7159

    L’identificatore dell’impianto (InstallationIdentifier) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.

    7160

    Ad un conto di deposito personale non è possibile associare un referente o i relativi dati né un impianto o i relativi dati (cfr. punto 11.1 dell’allegato I della decisione 2004/156/CE della Commissione).

    7201

    Il numero di quote per il periodo indicato delle quali si chiede il rilascio supera il numero approvato dalla Commissione nell’ambito del piano nazionale di assegnazione.

    7202

    Il conto di destinazione non è un conto di deposito di una Parte.

    7203

    La tabella del piano nazionale di assegnazione non è stata presentata alla Commissione e non è pertanto possibile procedere al rilascio o all’assegnazione di quote per il periodo indicato.

    7205

    Le unità che si chiede di convertire in quote devono essere AAU rilasciate per un periodo di impegno corrispondente al periodo di impegno per il quale sono rilasciate le quote.

    7206

    Il conto di destinazione specificato non è il conto di deposito del gestore associato all’impianto indicato.

    7207

    L’impianto non esiste nella tabella del piano nazionale di assegnazione.

    7208

    L’anno specificato non esiste nella tabella del piano nazionale di assegnazione.

    7209

    Il conto di destinazione non è il conto dei ritiri per il periodo 2005-2007.

    7210

    Le quote per casi di forza maggiore possono essere rilasciate solo prima del 30 giugno 2008.

    7211

    Il numero di quote per casi di forza maggiore delle quali si chiede il rilascio supera il numero approvato dalla Commissione per il periodo di impegno.

    7212

    Il conto di destinazione non è il conto delle cancellazioni per il periodo 2005-2007.

    7213

    La riduzione del numero di quote supera la correzione al piano nazionale di assegnazione approvata dalla Commissione.

    7214

    Il numero di quote da trasferire non è esattamente uguale al numero previsto nel piano nazionale di assegnazione per l’impianto e per l’anno specificati.

    7215

    L’impianto non esiste.

    7216

    Il numero di quote da trasferire per l’impianto specificato e per l’anno indicato come previsto nel piano nazionale di assegnazione è già stato trasferito.

    7217

    L’anno indicato non rientra nel periodo 2005-2007.

    7218

    Le AAU specificate sono quote e non è pertanto possibile convertirle in ERU.

    7219

    Il rilascio delle unità non è possibile perché il codice identificativo della quota non è corretto.

    7220

    Il rilascio delle unità non è possibile perché il codice identificativo delle quote per casi di forza maggiore non è corretto.

    7301

    Attenzione: si sta per superare il limite della riserva per il periodo di impegno.

    7302

    Non esiste un accordo di riconoscimento reciproco tra il registro di partenza e il registro di destinazione che consenta il trasferimento delle quote.

    7304

    Dopo il 30 aprile del primo anno del periodo in corso le quote rilasciate per il periodo precedente possono essere trasferite unicamente sul conto delle cancellazioni o sul conto dei ritiri per quel periodo.

    7305

    Non si tratta di quote rilasciate per il periodo 2005-2007.

    7353

    Non è possibile restituire quote rilasciate per il periodo 2005-2007 per il periodo 2008-2012 e i successivi periodi quinquennali.

    7354

    Il conto dal quale avviene il trasferimento non è un conto di deposito del gestore.

    7355

    Non è possibile restituire per il periodo precedente quote rilasciate per il periodo in corso.

    7356

    Le unità non soddisfano le condizioni per la restituzione a norma dell’articolo 53.

    7357

    Il numero di quote e di quote per casi di forza maggiore delle quali si chiede il trasferimento al conto dei ritiri non è uguale al numero di quote restituite a norma degli articoli 52 e 54.

    7358

    Il numero di AAU delle quali si chiede la conversione a partire dalle quote non è uguale al numero di quote restituite a norma dell’articolo 52.

    7359

    Il numero di unità delle quali si chiede il trasferimento al conto dei ritiri non è uguale al numero di quote restituite a norma degli articoli 52 e 53.

    7360

    Il conto o i conti di partenza non sono conti di deposito di una Parte.

    7361

    Le unità non soddisfano le condizioni per il ritiro a norma degli articolo 58 e 59.

    7362

    Il numero di CER delle quali si chiede il trasferimento al conto delle cancellazioni non è uguale al numero delle quote restituite a norma dell’articolo 53.

    7401

    Il numero di AAU delle quali si chiede la conversione in quote non è uguale al numero di quote cancellate.

    7402

    Il tipo di unità specificato del quale si chiede la cancellazione prima della sostituzione non è una quota rilasciata per il periodo precedente.

    7404

    Il numero di quote cancellate non è uguale al numero di quote da cancellare a norma degli articoli 60, lettera a) e 61, lettera b).

    7405

    La quantità di quote cancellate dal conto di partenza non è uguale alla quantità di quote ritrasferite su questo conto.

    7406

    Il conto o i conti di partenza devono essere conti previsti dall’articolo 11, paragrafi 1 e 2.

    7407

    Il conto o i conti di destinazione devono essere conti previsti dall’articolo 11, paragrafi 1 e 2.

    7501

    Esiste un’incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto di deposito del gestore.

    7502

    Esiste un’incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto di deposito personale.

    7503

    Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto di deposito del gestore.

    7504

    Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto di deposito personale.

    7505

    Esiste un’incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto di deposito del gestore.

    7506

    Esiste un’incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto di deposito personale.

    7507

    Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto di deposito del gestore.

    7508

    Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto di deposito personale.

    7509

    Esiste un’incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto di deposito della Parte.

    7510

    Esiste un’incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto dei ritiri.

    7511

    Esiste un’incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto delle cancellazioni.

    7512

    Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto di deposito della Parte.

    7513

    Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto dei ritiri.

    7514

    Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto delle cancellazioni.

    7515

    Esiste un’incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto di deposito della Parte.

    7516

    Esiste un’incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto dei ritiri.

    7517

    Esiste un’incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto delle cancellazioni.

    7518

    Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto di deposito della Parte.

    7519

    Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto dei ritiri.

    7520

    Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto delle cancellazioni.

    7521

    Esiste un’incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto delle sostituzioni.

    7522

    Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto delle sostituzioni.

    7523

    Esiste un’incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto delle sostituzioni.

    7524

    Per informazione: non ci sono incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto delle sostituzioni.

    7601

    Avviso: i blocchi di unità specificati rilasciati per il periodo precedente non sono ancora stati cancellati a norma degli articoli 60 e 61.


    ALLEGATO XIII

    Procedure di prova

    1.   I registri e il CITL procedono alle seguenti sequenze di prova:

    a)

    test delle unità: le singole componenti sono testate rispetto alle relative specifiche;

    b)

    test di integrazione: gruppi di componenti, comprendenti parti del sistema completo, sono testati rispetto alle relative specifiche;

    c)

    test del sistema: il sistema nel suo complesso è testato rispetto alle relative specifiche;

    d)

    test di carico: il sistema è sottoposto a picchi di attività corrispondenti alle richieste a cui sarà verosimilmente soggetto da parte degli utenti;

    e)

    test di sicurezza: vengono individuati tutti gli eventuali punti deboli del sistema dal punto di vista della sicurezza.

    2.   I singoli test svolti per un registro nell’ambito delle sequenze di prova di cui al punto 1 sono eseguiti secondo un programma prestabilito e i relativi risultati devono essere documentati. Tale documentazione è messa a disposizione dell’amministratore centrale su richiesta. Le anomalie eventualmente rilevate in un registro durante le varie fasi di prova definite al punto 1 devono essere risolte prima di procedere a qualsiasi prova dello scambio di dati tra il registro e il CITL.

    3.   L’amministratore centrale chiede al registro di procedere alle seguenti sequenze di prova:

    a)

    test di autenticazione: viene verificata la capacità del registro di riconoscere il CITL e viceversa;

    b)

    test di sincronizzazione dell’ora: viene verificata la capacità del registro di definire la propria ora di sistema e di modificarla per sincronizzarla con l’ora di sistema del CITL e del catalogo UNFCCC;

    c)

    test del formato dei dati: viene verificata la capacità del registro di generare messaggi corrispondenti allo stato e alla fase appropriati della procedura e al formato adeguato, definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC;

    d)

    test dei codici di programmazione e delle operazioni dei database: viene verificata la capacità del registro di trattare i messaggi pervenuti corrispondenti al formato adeguato, definito nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC;

    e)

    test della procedura integrata: viene verificata la capacità del registro di eseguire tutte le procedure, compresi gli stati e le fasi di cui agli allegati VIII, IX, X e XI, e di consentire interventi manuali sul database secondo quanto previsto dall’allegato X;

    f)

    test di registrazione dei dati: viene verificata la capacità del registro di creare e conservare i dati (record) richiestia norma dell’articolo 73, paragrafo 2.

    4.   L’amministratore centrale chiede a ciascun registro di dimostrare che i codici di cui all’allegato VII e i codici di risposta di cui agli allegati VIII, IX, X e XI siano contenuti nel database del registro medesimo e siano interpretati e utilizzati correttamente rispetto alle procedure.

    5.   Le sequenze di prova indicate al punto 3 avvengono tra l’area di prova del registro e l’area di prova del CITL, istituite a norma dell’articolo 71.

    6.   I singoli test eseguiti nell’ambito delle sequenze di prova indicate al punto 3 possono variare in funzione del software e dell’hardware usati dal registro.

    7.   I singoli test eseguiti nell’ambito delle sequenze di prova definite al punto 3 sono realizzati secondo un programma di prove prestabilito e i risultati devono essere documentati. Tale documentazione è messa a disposizione dell’amministratore centrale su richiesta. Le anomalie eventualmente rilevate in un registro durante le varie sequenze di prova definite al punto 3 devono essere risolte prima dell’istituzione del collegamento tra il registro e il CITL. L’amministratore del registro deve dimostrare che tutte le anomalie riscontrate sono state corrette portando a termine positivamente le sequenze di prova definite al punto 3.


    ALLEGATO XIV

    Procedure di inizializzazione

    1.   Entro il 1o settembre 2004 ogni Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

    a)

    nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica dell’amministratore del proprio registro;

    b)

    indirizzo, città, codice postale e paese in cui si trova fisicamente il registro;

    c)

    l’URL (Uniform Resource Locator) e la porta o le porte dell’area riservata e dell’area pubblica del registro, nonché l’URL e la porta o le porte dell’area di prova;

    d)

    descrizione dell’hardware e del software primari e di back-up utilizzati dal registro, e dell’hardware e del software che supportano l’area di prova a norma dell’articolo 68;

    e)

    descrizione dei sistemi e delle procedure per la protezione di tutti i dati, compresa la frequenza del back-up del database, nonché dei sistemi e delle procedure per il recupero tempestivo di tutti i dati e tutte le operazioni in caso di grave incidente ai sensi dell’articolo 68;

    f)

    descrizione del piano di sicurezza del registro stabilito in base alle norme generali in materia di sicurezza di cui all’allegato XV;

    g)

    descrizione del sistema e delle procedure del registro rispetto alla gestione delle modifiche di cui all’articolo 72;

    h)

    informazioni richieste dall’amministratore centrale per consentire la distribuzione dei certificati digitali di cui all’allegato XV.

    Ogni eventuale cambiamento successivo è comunicato tempestivamente alla Commissione.

    2.   Per il periodo 2005-2007, ogni Stato membro comunica alla Commissione il numero di quote per casi di forza maggiore da rilasciare, dopo che la Commissione ha autorizzato il rilascio di tali quote ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 2003/87/CE.

    3.   Prima del periodo 2008-2012 e di ciascun periodo quinquennale successivo, ogni Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

    a)

    numero totale di ERU e di CER che i gestori sono autorizzati ad utilizzare per ciascun periodo secondo quanto previsto dall’articolo 11 bis, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE;

    b)

    la riserva per il periodo d’impegno, calcolata in base alla decisione 18/CP.7 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC e corrispondente al 90 % della quantità assegnata allo Stato membro o, se inferiore, al 100 % del quintuplo risultante dall’inventario più recente esaminato. Ogni eventuale cambiamento successivo è comunicato tempestivamente alla Commissione.

    Tabella del piano nazionale di assegnazione

    4.   Ogni piano nazionale di assegnazione deve rispettare i formati definiti ai punti 5 e 7.

    5.   Il formato per la presentazione alla Commissione della tabella del piano nazionale di assegnazione è il seguente:

    a)

    numero totale di quote assegnate: il numero totale di quote assegnate per il periodo cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un’unica cella;

    b)

    numero totale di quote nella riserva per i nuovi entranti: il numero totale di quote accantonate per i nuovi entranti per il periodo cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un’unica cella;

    c)

    anni: ogni anno cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione a partire dal 2005 in poi deve essere inserito in un’unica cella, in ordine crescente;

    d)

    codice identificativo dell’impianto: deve essere inserito in celle singole, in ordine crescente, e comprendere gli elementi definiti nell’allegato VI.

    e)

    quote assegnate: le quote da assegnare per un anno specifico ad un determinato impianto devono essere inserite nella cella che interseca l’anno in questione con il codice identificativo dell’impianto.

    6.   Gli impianti di cui al punto 5, lettera d) comprendono gli impianti inclusi unilateralmente a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE ma non comprendono gli impianti esclusi temporaneamente a norma dell’articolo 27 della stessa direttiva.

    7.   Lo schema XML per la presentazione alla Commissione della tabella del piano nazionale di assegnazione è il seguente:

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    8.   Nell’ambito delle procedure di inizializzazione definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, la Commissione comunica al Segretariato dell’UNFCCC i codici identificativi dei conti delle cancellazioni, dei ritiri e delle sostituzioni contenuti in ciascun registro.


    ALLEGATO XV

    Norme di sicurezza

    Collegamento tra il CITL e ciascun registro

    1.   A partire dal 1o gennaio 2005 e fino all’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure riguardanti le quote, le emissioni verificate e i conti sono eseguite utilizzando un collegamento avente le seguenti caratteristiche:

    a)

    la sicurezza della trasmissione dei dati deve essere garantita da una tecnologia SSL (Secure Socket Layer) con crittografia a 128 bit (minimo);

    b)

    per le richieste provenienti dal CITL l’identità di ciascun registro è autenticata tramite certificati digitali. Per ciascuna richiesta proveniente da un registro l’identità del CITL è autenticata tramite certificati digitali. Per ciascuna richiesta proveniente da un registro l’identità di ciascun registro è autenticata tramite un nome utente e una password. Per ciascuna richiesta proveniente dal CITL l’identità del CITL è autenticata tramite un nome utente e una password. I certificati digitali sono convalidati dall’autorità di certificazione. I certificati digitali, i nomi utente e le password sono archiviati utilizzando sistemi sicuri e l’accesso è limitato. I nomi utenti e le password devono essere composti da almeno 10 caratteri e devono essere conformi allo schema di autenticazione di base per il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) (http://www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt).

    2.   Dopo l’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure riguardanti le quote, le emissioni verificate, i conti e le unità di Kyoto sono completate utilizzando un collegamento rispondente alle caratteristiche definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

    Collegamento tra il CITL e i relativi rappresentanti autorizzati e tra ciascun registro e tutti i rappresentanti autorizzati per tale registro

    3.   Il collegamento tra il CITL e i relativi rappresentanti autorizzati e tra un registro e i rappresentanti autorizzati dei titolari dei conti, dei responsabili della verifica e dell’amministratore del registro, quando i rappresentanti autorizzati accedono da una rete diversa da quella che serve il CITL o il registro, deve presentare le seguenti caratteristiche:

    a)

    la sicurezza della trasmissione dei dati deve essere garantita da una tecnologia SSL (Secure Socket Layer) con crittografia a 128 bit (minimo);

    b)

    l’identità di ciascun rappresentante autorizzato è autenticata attraverso l’uso di un nome utente e di una password, che sono riconosciuti come validi dal registro.

    4.   Il sistema di rilascio dei nomi utente e delle password di cui al punto 3, lettera b) ai rappresentanti autorizzati deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

    a)

    in qualsiasi momento un rappresentante autorizzato deve disporre di un solo nome utente e di una sola password;

    b)

    l’amministratore del registro deve conservare una lista di tutti i rappresentanti autorizzati ai quali è stato dato l’accesso al registro e dei loro diritti di accesso all’interno del medesimo;

    c)

    il numero dei rappresentanti autorizzati dell’amministratore centrale e dell’amministratore del registro deve essere ridotto al minimo e i diritti di accesso devono essere concessi solo sulla base dei compiti amministrativi da svolgere;

    d)

    eventuali password di default originarie associate ai diritti di accesso a livello di amministratore centrale e di amministratore del registro devono essere modificate subito dopo l’installazione del software e dell’hardware per il CITL o il registro;

    e)

    i rappresentanti autorizzati sono tenuti a modificare qualsiasi password provvisoria loro assegnata al momento del primo accesso all’area riservata del CITL o del registro; successivamente sono tenuti a modificare la password almeno ogni due mesi;

    f)

    il sistema di gestione delle password deve conservare memoria delle password utilizzate precedentemente da ogni rappresentante autorizzato e impedire a quest’ultimo il riutilizzo delle ultime dieci password impiegate. Le password devono essere composte da almeno 8 caratteri alfanumerici;

    g)

    la password non deve essere visualizzata sullo schermo quando il rappresentante autorizzato la inserisce e i file delle password non devono essere direttamente visibili per i rappresentanti autorizzati dell’amministratore centrale o dell’amministratore del registro.

    Collegamento tra il CITL e il pubblico e tra ciascun registro e il pubblico

    5.   Nell’area pubblica del sito web del CITL e nel sito web pubblico di un registro non è richiesta l’autenticazione degli utenti del pubblico.

    6.   L’area pubblica del sito web del CITL e l’area pubblica del sito web di un registro non devono consentire agli utenti del pubblico l’accesso diretto ai dati attraverso il database del CITL o il database del registro interessato. I dati accessibili al pubblico in conformità del disposto dell’allegato XVI devono essere consultati tramite un database separato.

    Requisiti generali di sicurezza per il CITL e per i registri

    7.   Al CITL e ai singoli registri si applicano i seguenti requisiti generali di sicurezza:

    a)

    il CITL e ogni registro sono protetti dai rischi connessi all’uso di Internet tramite un firewall, configurato in modo da limitare al massimo il traffico da e verso Internet;

    b)

    il CITL e i registri devono effettuare regolarmente una scansione antivirus su tutti i nodi, le postazioni di lavoro e i server delle loro reti. I programmi antivirus devono essere aggiornati regolarmente;

    c)

    il CITL e tutti i registri devono garantire che tutto il software dei nodi, delle postazioni di lavoro e dei server sia configurato correttamente e che le anomalie siano corrette sistematicamente man mano che divengono disponibili aggiornamenti funzionali e di sicurezza (patch);

    d)

    se necessario, il CITL e i registri applicano ulteriori requisiti di sicurezza per garantire che il sistema dei registri sia in grado di rispondere a nuove minacce.


    ALLEGATO XVI

    Obblighi di comunicazione imposti agli amministratori dei registri e all’amministratore centrale

    Informazioni disponibili al pubblico a partire dai registri e dal CITL

    1.   L’amministratore centrale pubblica e aggiorna le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 relative al sistema dei registri nell’area pubblica del sito web del CITL, secondo i tempi indicati, e l’amministratore di ciascun registro pubblica e aggiorna tali informazioni nell’area pubblica del sito web del proprio registro, secondo i tempi indicati.

    2.   Le informazioni di seguito indicate riguardanti ciascun conto devono essere pubblicate nel corso della settimana successiva alla creazione del conto in un registro e devono essere aggiornate a scadenze settimanali:

    a)

    nome del titolare del conto: titolare del conto (persona fisica/giuridica, gestore, Commissione, Stato membro);

    b)

    identificatore alfanumerico: identificatore assegnato a ciascun conto, indicato dal titolare;

    c)

    nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica dei rappresentanti autorizzati principale e secondario designati dal titolare del conto.

    3.   Le informazioni di seguito indicate riguardanti il conto di deposito del gestore devono essere pubblicate nel corso della settimana successiva alla creazione del conto nel registro e devono essere aggiornate a scadenze settimanali:

    a)

    punti da 1 a 4.1, da 4.4 a 5.5 e punto 7 (attività 1) delle informazioni che identificano l’impianto associato al conto di deposito del gestore elencate al punto 11.1 dell’allegato I della decisione 2004/156/CE della Commissione;

    b)

    codice identificativo dell’autorizzazione: il codice assegnato all’impianto associato al conto di deposito del gestore, costituito dagli elementi di cui all’allegato VI;

    c)

    codice identificativo dell’impianto: il codice assegnato all’impianto associato al conto di deposito del gestore, costituito dagli elementi definiti nell’allegato VI;

    d)

    le quote e le eventuali quote per casi di forza maggiore assegnate all’impianto associato al conto di deposito del gestore, che rientra nella tabella del piano nazionale di assegnazione o che costituisce un nuovo entrante ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.

    4.   Le informazioni supplementari di seguito indicate relative al conto di deposito del gestore dal 2005 in poi devono essere pubblicate alle date in appresso specificate:

    a)

    il valore relativo alle emissioni verificate per l’impianto associato al conto di deposito del gestore per l’anno X deve essere pubblicato a partire dal 15 maggio dell’anno (X+1);

    b)

    le quote restituite per l’anno X a norma degli articoli 52, 53 e 54, indicate per codice identificativo dell’unità, devono essere pubblicate a partire dal 15 maggio dell’anno (X+1);

    c)

    il simbolo che indica se l’impianto associato al conto di deposito del gestore adempie o meno all’obbligo di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 2003/87/CE per l’anno X deve essere pubblicato a partire dal 15 maggio dell’anno (X+1).

    Informazioni disponibili al pubblico a partire da ciascun registro

    5.   L’amministratore di ciascun registro pubblica e aggiorna le informazioni contenute nei punti da 6 a 10 relativamente al proprio registro sull’area pubblica del sito web di quel registro, secondo i tempi specificati.

    6.   Le informazioni indicate di seguito per ciascun identificativo del progetto relativamente ad una attività di progetto di cui all’articolo 6 del protocollo di Kyoto per la quale lo Stato membro ha rilasciato ERU devono essere pubblicate nel corso della settimana successiva al rilascio:

    a)

    denominazione del progetto: denominazione unica del progetto;

    b)

    ubicazione del progetto: Stato membro e città o regione in cui è eseguito il progetto;

    c)

    anni di rilascio delle ERU: anni in cui sono state rilasciate le ERU a seguito dell’attività di progetto realizzata a norma dell’articolo 6 del protocollo di Kyoto;

    d)

    rapporti: tutta la documentazione relativa al progetto accessibile al pubblico in versione elettronica scaricabile, comprese eventualmente proposte e documenti relativi al monitoraggio, alla verifica e al rilascio delle ERU, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza previste dalla decisione -/CMP.1 [articolo 6] della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto.

    7.   Le informazioni indicate di seguito relative al deposito e alle operazioni, presentate in base al codice identificativo dell’unità composto dagli elementi di cui all’allegato VI, relative a quel registro per gli anni dal 2005 in poi devono essere pubblicate alle seguenti date:

    a)

    la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU detenute in ogni conto (di deposito personale, di deposito del gestore, di deposito della Parte, delle cancellazioni, delle sostituzioni o dei ritiri) al 1o gennaio dell’anno X deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell’anno (X+5);

    b)

    la quantità totale di AAU rilasciate nell’anno X in base alla quantità assegnata a norma dell’articolo 7 della decisione n. 280/2004/CE deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell’anno (X+1);

    c)

    la quantità totale di ERU rilasciate nell’anno X in base all’attività di progetto realizzata a norma dell’articolo 6 del protocollo di Kyoto deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell’anno (X+1);

    d)

    la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU acquisite da altri registri nell’anno X e l’identità dei conti e dei registri dai quali è avvenuto il trasferimento devono essere pubblicate a partire dal 15 gennaio dell’anno (X+5);

    e)

    la quantità totale di RMU rilasciate nell’anno X in base a ciascuna attività di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4 del protocollo di Kyoto deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell’anno (X+1);

    f)

    la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU trasferite ad altri registri nell’anno X e l’identità dei conti e dei registri verso i quali è avvenuto il trasferimento devono essere pubblicate a partire dal 15 gennaio dell’anno (X+5);

    g)

    la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU cancellate nell’anno X in base alle attività di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4 del protocollo di Kyoto deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell’anno (X+1);

    h)

    la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU cancellate nell’anno X dopo che il comitato per il controllo dell’adempimento previsto dal protocollo di Kyoto ha stabilito che lo Stato membro non ha rispettato l’impegno di cui all’articolo 3, paragrafo 1 del protocollo di Kyoto deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell’anno (X+1);

    i)

    la quantità totale di altre ERU, CER, AAU e RMU o quote cancellate nell’anno X e il riferimento all’articolo in base al quale tali unità di Kyoto o quote sono state cancellate ai sensi del presente regolamento devono essere pubblicati a partire dal 15 gennaio dell’anno (X+1);

    j)

    la quantità totale di ERU, CER, AAU, RMU e quote ritirate nell’anno X deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell’anno (X+1);

    k)

    la quantità totale di ERU, CER e AAU riportate nell’anno X dal periodo di impegno precedente deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell’anno (X+1);

    l)

    la quantità totale di quote rimaste dal periodo di impegno precedente cancellate e sostituite nell’anno X deve essere pubblicata a partire dal 15 maggio dell’anno X;

    m)

    le ERU, CER, AAU ed RMU detenute in ciascun conto (di deposito personale, di deposito del gestore, di deposito della Parte, delle cancellazioni o dei ritiri) al 31 dicembre dell’anno X devono essere pubblicate a partire dal 15 gennaio dell’anno (X+5).

    8.   L’elenco delle persone autorizzate dallo Stato membro a detenere ERU, CER, AAU e/o RMU sotto la propria responsabilità deve essere pubblicato nel corso della settimana successiva alla data alla quale è stata concessa l’autorizzazione e deve essere aggiornato ogni settimana.

    9.   Il numero totale di CER e di ERU che i gestori possono utilizzare per ciascun periodo a norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE deve essere pubblicato in conformità dell’articolo 30, paragrafo 3 della suddetta direttiva.

    10.   La riserva per il periodo di impegno, calcolata in conformità della decisione 18/CP.7 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC e corrispondente al 90 % della quantità assegnata dello Stato membro o, se inferiore, al 100 % del quintuplo derivante dall’inventario più recente esaminato, e il numero di unità di Kyoto in eccedenza, grazie alle quali lo Stato membro rispetta la propria riserva per il periodo di impegno, sono pubblicati su richiesta.

    Informazioni disponibili al pubblico a partire dal CITL

    11.   L’amministratore centrale pubblica e aggiorna le informazioni di cui al punto 12 relativamente al sistema dei registri sull’area pubblica del sito web del CITL, secondo le date specificate.

    12.   Le informazioni indicate di seguito relative a ciascuna operazione completata nell’ambito del sistema dei registri per l’anno X devono essere pubblicate a partire dal 15 gennaio dell’anno (X+5):

    a)

    codice identificativo del conto a partire dal quale avviene il trasferimento (conto di partenza): il codice assegnato al conto, costituito dagli elementi di cui all’allegato VI;

    b)

    codice identificativo del conto che effettua l’acquisizione (conto di destinazione): il codice assegnato al conto, costituito dagli elementi di cui all’allegato VI;

    c)

    nome del titolare del conto di partenza: il titolare del conto (persona fisica/giuridica, gestore, Commissione, Stato membro);

    d)

    nome del titolare del conto di destinazione: il titolare del conto (persona fisica/giuridica, gestore, Commissione, Stato membro);

    e)

    quote o unità di Kyoto interessate dall’operazione presentate in base al codice identificativo dell’unità, costituito dagli elementi di cui all’allegato VI;

    f)

    codice identificativo dell’operazione: il codice assegnato all’operazione, costituito dagli elementi di cui all’allegato VI;

    g)

    data e ora alle quali l’operazione è stata completata (ora di Greenwich — GMT);

    h)

    tipo di procedura: la classificazione di una procedura, costituita dagli elementi di cui all’allegato VII.

    Informazioni di ciascun registro da mettere a disposizione dei titolari dei conti

    13.   L’amministratore di ciascun registro pubblica e aggiorna le informazioni di cui al punto 14 relative al proprio registro sull’area riservata del sito web del registro, secondo i tempi indicati.

    14.   Gli elementi relativi a ciascun conto indicati di seguito, presentati in base al codice identificativo dell’unità costituito dagli elementi definiti nell’allegato VI, sono pubblicati su richiesta del titolare del conto e possono essere visualizzati unicamente da quest’ultimo:

    a)

    quote o unità di Kyoto detenute attualmente nel conto;

    b)

    elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l’indicazione, per ognuna, degli elementi di cui al punto 12, lettere da a) a f), della data e dell’ora alla quale è stata proposta l’operazione (ora di Greenwich — GMT), dello stato attuale dell’operazione proposta e di qualsiasi codice di risposta inviato dopo i controlli effettuati a norma dell’allegato IX;

    c)

    elenco delle quote o delle unità di Kyoto acquisite dal conto a seguito di operazioni completate, con l’indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 12, lettere da a) a g);

    d)

    elenco delle quote o delle unità di Kyoto trasferite dal conto a seguito di operazioni completate, con l’indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 12, lettere da a) a g).


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