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Document 32004D0803

Decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II)

OJ L 143, 30.4.2004, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
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Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 37 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 37 - 44

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2007; abrogato da 32007D0779

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/803(1)/oj

32004D0803

Decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II)

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 30/04/2004 pag. 0001 - 0008


Decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 aprile 2004

che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

visto il parere del Comitato delle regioni [2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) La violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i giovani e le donne, ivi comprese la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, lede il loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva e costituisce una minaccia grave per la salute fisica e psichica delle vittime di tale violenza. Gli effetti di tali atti di violenza sono così diffusi in tutta la Comunità da costituire un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta.

(2) È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza reca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che essa comporta per la società nel suo complesso.

(3) Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, la salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Una risoluzione dell'Assemblea mondiale per la sanità, adottata nel corso della 49ª Assemblea mondiale per la sanità, svoltasi a Ginevra nel 1996, dichiara che la violenza è uno dei principali problemi per la sanità pubblica nel mondo. La relazione mondiale sulla violenza e la salute presentata dall'Organizzazione Mondiale per la sanità il 3 ottobre 2002 a Bruxelles raccomanda di promuovere misure di prevenzione primaria, di potenziare le capacità di reagire delle vittime di atti di violenza e di migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di prevenzione della violenza.

(4) Tali principi sono riconosciuti in numerose convenzioni, dichiarazioni e protocolli delle principali organizzazioni e istituzioni internazionali, come le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro, la conferenza mondiale sulle donne e il Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale. Tali importanti attività svolte dalle organizzazioni internazionali dovrebbero essere integrate dalle attività della Comunità. Infatti, l'articolo 3, paragrafo 1), lettera p), del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporti un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.

(5) La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [4] ribadisce, tra l'altro, il diritto alla dignità, eguaglianza e solidarietà. La carta prevede una serie di disposizioni mirate specificamente a tutelare e promuovere l'integrità fisica e psichica, la parità di trattamento tra uomini e donne, i diritti del fanciullo e la non discriminazione nonché per proibire i trattamenti disumani o degradanti, la schiavitù, il lavoro forzato e il lavoro minorile.

(6) La Commissione è stata invitata dal Parlamento europeo a preparare ed attuare programmi di azione per combattere tali atti di violenza, in particolare nelle risoluzioni del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Ulteriori azioni della lotta contro la tratta delle donne" [5] e del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili [6].

(7) Il programma di azione fissato dalla decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE) [7], ha contribuito ad aumentare la consapevolezza nell'Unione europea e a migliorare e consolidare la cooperazione tra le organizzazioni degli Stati membri attive nella lotta contro la violenza.

(8) Il programma Daphne ha ottenuto una risposta superiore alle aspettative dimostrando di andare incontro ad un'esigenza profondamente sentita dal settore del volontariato. I progetti finanziati hanno già incominciato ad avere effetti moltiplicatori sulle attività delle organizzazioni non governative e delle istituzioni in Europa. Tale programma ha già contribuito in maniera decisiva all'elaborazione di una politica dell'Unione europea in materia di lotta contro la violenza, la tratta, l'abuso sessuale e la pornografia, con implicazioni che vanno ben al di là dei confini dell'Unione europea, come risulta dalla relazione intermedia del programma Daphne.

(9) Nella risoluzione del 4 settembre 2002 sulla revisione intermedia del programma Daphne [8], il Parlamento europeo sottolinea che il programma Daphne risponde all'esigenza fondamentale di disporre di strategie efficaci per combattere la violenza e che esso deve essere continuato dopo il 2003, e chiede alla Commissione di presentare una proposta per un nuovo programma d'azione che comprenda tutte le esperienze acquisite dal 1997 a cui sia destinato un finanziamento adeguato.

(10) È auspicabile garantire la continuità dei progetti finanziati dal programma Daphne, basandosi sulle esperienze acquisite e creare le opportunità per promuovere il valore aggiunto europeo derivante da tali esperienze e, a tal fine, è necessario istituire una seconda fase del programma, in prosieguo denominato "programma Daphne II".

(11) La Comunità può recare un valore aggiunto alle azioni che devono essere prevalentemente intraprese dagli Stati membri per prevenire la violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali, perpetrata contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e dei gruppi a rischio attraverso la divulgazione e lo scambio di informazioni ed esperienze, la promozione di un approccio innovativo, la fissazione congiunta di priorità, lo sviluppo di eventuali reti, la selezione di progetti a livello comunitario e la motivazione e mobilitazione di tutti i soggetti interessati. Tali azioni dovrebbero altresì essere rivolte ai bambini e alle donne introdotti negli Stati membri attraverso la tratta di esseri umani. La Comunità può inoltre individuare e incoraggiare buone pratiche.

(12) Il programma Daphne II può recare un valore aggiunto individuando e promuovendo le buone pratiche, incoraggiando l'innovazione e favorendo lo scambio delle esperienze in materia maturate nel corso delle azioni intraprese negli Stati membri, compreso lo scambio d'informazioni sulle diverse normative, sulle sanzioni e sui risultati conseguiti. Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente programma e di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente, occorre scegliere con cura i settori in cui portare avanti le attività mediante una selezione di progetti che apportino un maggiore valore aggiunto a livello comunitario e mostrino il cammino da fare mediante la sperimentazione e la divulgazione di nuove idee per prevenire e combattere la violenza, nel contesto di un approccio multidisciplinare.

(13) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne, non possono essere realizzati in misura sufficienti dagli Stati membri e possono essere meglio raggiunti a livello comunitario, considerata l'esigenza di un approccio coordinato e multidisciplinare che favorisca la costituzione di reti transnazionali per la formazione, l'informazione, lo studio e lo scambio di migliori pratiche, e la selezione di progetti a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14) Il programma Daphne II dovrebbe avere la durata di cinque anni al fine di permettere che le azioni da attuare dispongano del tempo sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati e per trarre insegnamenti e raccogliere esperienze da integrare nelle buone pratiche in tutta l'Unione europea.

(15) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE, del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [9].

(16) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio [10],

DECIDONO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

È istituita la seconda fase del programma Daphne per la prevenzione e la lotta contro ogni forma di violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio (in prosieguo "il programma Daphne II") per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2008. Tale programma può essere prorogato.

Ai fini del programma Daphne II, per "bambini" s'intendono i bambini e gli adolescenti fino all'età di 18 anni, conformemente agli strumenti internazionali relativi ai diritti del fanciullo.

Tuttavia, i progetti le cui azioni siano destinate specificamente a gruppi di beneficiari come, ad esempio, i "teenager" (di età dai 13 ai 19 anni) oppure a persone di età compresa tra i 12 e i 25 anni, sono considerati destinati alla categoria cosiddetta dei "giovani".

Articolo 2

Obiettivi del programma

1. Il programma Daphne II contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini un elevato livello di protezione dalla violenza, che comprenda la tutela della salute fisica e psichica.

Obiettivo del presente programma è prevenire e combattere tutte le forme di violenza che si verificano nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i giovani e le donne mediante misure preventive e sostegno alle vittime e ai gruppi a rischio, ed in particolare la prevenzione dell'esposizione futura alla violenza. Il programma è inteso inoltre ad assistere ed incoraggiare le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni attive nel settore.

2. Le azioni da realizzare nel quadro del programma Daphne II, quali fissate nell'allegato, intendono:

a) promuovere azioni transnazionali:

i) per costituire reti multidisciplinari, segnatamente a sostegno delle vittime della violenza e dei gruppi a rischio;

ii) per assicurare l'espansione della base di conoscenze, dello scambio di informazioni e dell'individuazione e divulgazione delle buone pratiche, ivi comprese la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;

iii) per promuovere la sensibilizzazione nei confronti della violenza tra destinatari specifici, come gli operatori del settore, le autorità competenti e settori particolari del grande pubblico, al fine di migliorare la comprensione del fenomeno della violenza, di promuovere l'adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della stessa e di incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti;

iv) studiare i fenomeni collegati alla violenza nonché i possibili metodi di prevenzione della stessa e indagare ed affrontare le cause della violenza a tutti i livelli della società;

b) attuare, su iniziativa della Commissione, azioni complementari, come studi, elaborazione di indicatori, raccolte di dati, realizzazione di statistiche ripartite per sesso e per età, seminari, riunioni di esperti o altre attività per consolidare la base delle conoscenze del programma e divulgare le informazioni ottenute dal presente programma.

Articolo 3

Accesso al programma

1. Il programma Daphne II è aperto alla partecipazione di organizzazioni pubbliche e private e di istituzioni (autorità locali a livello competente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) che operino al fine di prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne o di proteggere contro tali atti di violenza o di fornire sostegno alle vittime o di attuare azioni mirate intese a promuovere il rifiuto di tali violenze o a incoraggiare un'evoluzione delle attitudini e dei comportamenti verso i gruppi vulnerabili e le vittime della violenza.

2. Il presente programma è inoltre aperto alla partecipazione:

a) dei paesi aderenti che hanno firmato il trattato di adesione in data 16 aprile 2003;

b) dei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;

c) della Romania e della Bulgaria, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che devono essere stabilite conformemente al rispettivo accordo europeo, ai loro protocolli aggiuntivi e alle decisioni dei consigli d'associazione;

d) della Turchia, nel rispetto delle condizioni di partecipazione che devono essere stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica turca sui principi generali per la partecipazione della Repubblica turca ai programmi comunitari [11].

3. I progetti, per poter fruire di un finanziamento nell'ambito di tale programma, coinvolgono almeno due Stati membri, hanno una durata massima di due anni e mirano alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Azioni del programma

Il programma Daphne II comprende le seguenti categorie di azioni:

a) individuazione e scambio di migliori pratiche ed esperienze operative, in particolare in vista dell'attuazione di misure preventive e di assistenza alle vittime;

b) indagini analitiche per categoria, studi e ricerche;

c) attività settoriali con la partecipazione dei beneficiari, soprattutto i bambini e i giovani, in tutte le fasi dell'ideazione, dell'esecuzione e della valutazione del progetto;

d) costituzione di reti multidisciplinari durature;

e) formazione ed ideazione di strumenti didattici;

f) elaborazione ed attuazione di programmi di trattamento e di sostegno destinati alle vittime e alle persone a rischio, da un lato, e agli autori di atti di violenza, dall'altro, assicurando nel contempo la sicurezza delle vittime;

g) elaborazione ed attuazione di azioni di sensibilizzazione rivolte a un pubblico specifico, ideazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari;

h) divulgazione dei risultati ottenuti dai due programmi Daphne: adattamento, trasferimento e utilizzazione da parte di altri beneficiari o in altre aree geografiche;

i) identificazione e valorizzazione di azioni volte a contribuire a un trattamento positivo delle persone vulnerabili alla violenza, ossia ad un approccio che favorisca il rispetto nei loro confronti e ne promuova il benessere e l'autorealizzazione.

Articolo 5

Finanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma Daphne II per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 è pari a 50 milioni EUR, di cui 29 milioni EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006

Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006 , l'importo è considerato confermato se è compatibile, per la fase in questione, con le prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia nel 2007.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. Le decisioni di finanziamento danno luogo alla conclusione di convenzioni di finanziamento fra la Commissione e i beneficiari della sovvenzione.

4. L'intervento a carico del bilancio generale della Comunità non supera l'80 % del costo complessivo del progetto.

Tuttavia, le azioni complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono essere finanziate fino al 100 %, a condizione che non superino un massimale del 15 % dello stanziamento totale annuo per il presente programma.

Articolo 6

Attuazione del programma

1. La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma Daphne II e provvede a che tutti i risultati o prodotti finanziati dal presente programma siano accessibili gratuitamente e in forma elettronica.

2. La Commissione garantisce un approccio equilibrato, che rispetti i tre gruppi destinatari, bambini, giovani e donne, nell'attuazione del presente programma.

3. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione riguardanti il programma di lavoro annuale sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione riguardanti tutti gli altri aspetti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Controllo e valutazione

1. La Commissione prende tutte le misure necessarie per assicurare un controllo e una valutazione permanente del programma Daphne II che tengano conto degli obiettivi generali e specifici stabiliti dall'articolo 2 e degli obiettivi specifici stabiliti dall'allegato.

2. Al più tardi entro il 1o giugno 2006, la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta la pertinenza, l'utilità, la sostenibilità, l'efficacia e l'efficienza del programma Daphne II fino a quel momento. Tale relazione comprende una valutazione ex ante al fine di sostenere eventuali azioni future. Inoltre, contestualmente alla presentazione del progetto preliminare di bilancio per il 2007, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio l'esito della valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati ottenuti rispetto a quanto previsto nel piano annuale di attuazione.

Al più tardi entro il 1o giugno 2006, la Commissione riferisce, nell'ambito della procedura di bilancio per il 2007, in merito alla conformità dell'importo previsto per il 2007/2008 con le nuove prospettive finanziarie. Se del caso la Commissione intraprende le iniziative necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007/2008 al fine di assicurare la conformità degli stanziamenti annuali con le nuove prospettive finanziarie.

3. Al termine del programma Daphne II, la Commissione presenta una relazione finale al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione contiene, tra l'altro, informazioni sui lavori svolti nell'ambito delle azioni di cui al punto II, lettera c), dell'allegato, che serviranno da base per valutare la necessità di un'ulteriore azione politica.

4. La Commissione trasmette la relazione di cui ai paragrafi 2 e 3 anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Roche

[1] GU C 208 del 3.9.2003, pag. 52.

[2] GU C 256 del 24.10.2003, pag. 85.

[3] Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 1o dicembre 2003 (GU C 54 E del 2.3.2004, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

[4] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

[5] GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.

[6] GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.

[7] GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.

[8] GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 390.

[9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[10] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione n. 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

[11] GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

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ALLEGATO

OBIETTIVI E AZIONI SPECIFICI

I. AZIONI TRANSNAZIONALI

1. Individuazione e scambio di migliori pratiche ed esperienze operative

Obiettivo:

sostenere ed incoraggiare lo scambio, l'adattamento e l'utilizzazione di migliori pratiche per applicarle ad altri contesti o aree geografiche

Incoraggiare e promuovere lo scambio di migliori pratiche al livello comunitario in materia di protezione e assistenza di bambini, giovani e donne — vittime o gruppi a rischio — con particolare attenzione ai seguenti settori:

a) prevenzione (generale o destinata a categorie specifiche);

b) protezione e assistenza alle vittime (assistenza psicologica, medica, sociale, scolastica e giuridica, messa a disposizione di alloggi, allontanamento e protezione delle vittime, azioni di formazione e di reintegrazione nella vita sociale e lavorativa);

c) procedure per la tutela degli interessi superiori dei bambini, in particolare quelli che sono vittime della prostituzione, dei giovani e delle donne vittime di atti di violenza;

d) valutazione dell'impatto effettivo che i vari tipi di violenza hanno in Europa sulle vittime e sulla società, al fine di definire una risposta adeguata.

2. Indagini analitiche per categoria, studi e ricerche

Obiettivo:

studiare i fenomeni connessi alla violenza

Finanziare attività di ricerca, studi basati sul sesso e sull'età e indagini analitiche per categoria nel settore della violenza al fine di:

a) indagare e valutare le diverse cause, circostanze e meccanismi che fanno insorgere e aumentare gli atti di violenza, tra cui le azioni che obbligano all'accattonaggio o al furto;

b) analizzare e comparare i modelli esistenti in materia di prevenzione e di protezione;

c) elaborare pratiche di prevenzione e di protezione;

d) valutare l'impatto della violenza, anche in termini di salute, sia sulle vittime che sulla società nel suo complesso, compresi i costi economici;

e) studiare la possibilità di creare filtri che vietino la diffusione di informazioni di tipo pedopornografico su Internet;

f) realizzare studi sui bambini che sono vittime della prostituzione al fine di contribuire a prevenire questo fenomeno attraverso una migliore conoscenza dei fattori di rischio.

3. Attività settoriali con la partecipazione dei beneficiari

Obiettivo:

attuazione di metodi sperimentati per la prevenzione e la protezione dagli atti di violenza

Finanziare l'attuazione di metodi, di moduli di formazione e di assistenza (psicologica, medica, sociale, scolastica, giuridica e finalizzata alla reintegrazione) che coinvolgano direttamente i beneficiari.

4. Costituzione di reti multidisciplinari durature

Obiettivo:

sostenere ed incoraggiare la collaborazione tra le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni, come le autorità locali (a livello competente), attive nella lotta contro la violenza

Sostenere la costituzione e il potenziamento di reti multidisciplinari e incoraggiare e sostenere la cooperazione tra le ONG e le diverse organizzazioni ed enti pubblici al fine di migliorare il livello di conoscenza e di comprensione dei rispettivi ruoli e di fornire un sostegno globale e multidisciplinare alle vittime degli atti di violenza e alle categorie a rischio.

Le reti svolgono in particolare attività dirette ad affrontare i problemi connessi alla violenza, al fine di:

a) realizzare un quadro comune per l'analisi del fenomeno della violenza, che comprenda la definizione dei diversi tipi di violenza, delle cause della violenza e di tutte le sue conseguenze, e per la preparazione di adeguate risposte multisettoriali;

b) valutare i diversi tipi e l'efficacia delle misure e delle pratiche finalizzate alla prevenzione e all'individuazione degli atti di violenza nonché alla prestazione di assistenza alle vittime della violenza, segnatamente al fine di garantire che esse non siano mai più esposte ad atti di violenza;

c) promuovere attività che affrontino il problema a livello internazionale e nazionale.

5. Formazione ed ideazione di strumenti didattici

Obiettivo:

elaborare strumenti didattici sulla prevenzione della violenza e sul trattamento positivo

Ideare e sperimentare strumenti didattici e azioni sulla prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne e sul trattamento positivo, nonché sulla gestione dei conflitti, destinati alle scuole e agli istituti di istruzione per gli adulti, alle associazioni, alle imprese, alle istituzioni pubbliche e alle ONG.

6. Elaborazione ed attuazione di programmi di trattamento

Obiettivo:

elaborazione ed attuazione di programmi di trattamento destinati alle vittime e alle persone a rischio, quali i bambini e i giovani testimoni di episodi di violenza domestica, da un lato, e agli autori di atti di violenza, dall'altro, al fine di prevenire la violenza

Individuare le possibili cause, circostanze e meccanismi che portano all'insorgere e all'aumento degli atti di violenza, come la natura della motivazione degli autori di atti di violenza e dei responsabili dello sfruttamento sessuale o di altro genere a scopo commerciale.

Elaborare, sperimentare ed attuare programmi di trattamento basati sui risultati degli studi di cui sopra.

7. Azioni di sensibilizzazione rivolte a un pubblico specifico

Obiettivo:

sensibilizzare e migliorare il livello di comprensione del fenomeno della violenza e della prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne al fine di promuovere una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza, di assistere le vittime e i gruppi a rischio e di denunciare gli episodi di violenza

Sono ammissibili alla sovvenzione, tra gli altri, i seguenti tipi di azione:

a) l'elaborazione e l'attuazione di azioni di informazione e di sensibilizzazione finalizzate ai bambini, ai giovani e alle donne, segnatamente sui rischi potenziali della violenza e sui mezzi per evitarla; rientrano tra i destinatari anche professionisti come insegnanti, educatori, medici, animatori giovanili o assistenti sociali, avvocati, autorità di polizia, mezzi di informazione, ecc.;

b) lo sviluppo di fonti di informazione a livello comunitario per assistere ed informare le ONG e gli enti pubblici sulle informazioni pubblicamente disponibili in materia di violenza, i metodi per prevenirla e la riabilitazione delle vittime, realizzate da fonti governative, non governative, accademiche e altre ancora; ciò dovrebbe rendere possibile l'integrazione dei dati in tutti i sistemi d'informazione attinenti;

c) l'incoraggiamento all'introduzione di misure e servizi specifici che aumentino il numero di denunce alle autorità di episodi di violenza e di diverse forme di sfruttamento sessuale o di altro genere a scopo commerciale contro i bambini, i giovani e le donne;

d) la promozione, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, di campagne pubblicitarie di condanna delle azioni di violenza e di sostegno alle vittime, sotto forma di aiuto psicologico, morale e pratico.

Incoraggiamento alla preparazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari.

II. AZIONI COMPLEMENTARI

Al fine di garantire che tutti i settori del programma siano pienamente coperti, anche in assenza di proposte — o di proposte adeguate — per un determinato settore, la Commissione svolge ulteriori attività per colmare tali lacune.

Pertanto, il programma finanza azioni complementari, su iniziativa della Commissione, tra l'altro, nei seguenti settori:

a) aiuto all'elaborazione di indicatori sulla violenza che permettano di valutare quantitativamente l'impatto delle politiche e dei progetti. Tale azione deve poggiare sull'esperienza acquisita riguardo a tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne;

b) istituzione di una procedura per una raccolta regolare e sostenibile di dati, preferibilmente con l'assistenza di EUROSTAT, al fine di poter effettuare una valutazione quantitativa più accurata sugli episodi di violenza nell'Unione;

c) individuazione, ove possibile, degli aspetti politici alla luce delle attività svolte dai progetti finanziati al fine di proporre politiche comuni sulla violenza a livello comunitario e di rafforzare la pratica giudiziaria;

d) analisi e valutazione dei progetti finanziati al fine di preparare un Anno europeo contro la violenza;

e) divulgazione su scala europea delle buone pratiche derivanti dai progetti finanziati; ciò può essere realizzato in diversi modi:

i) realizzazione e distribuzione di materiale scritto, di CD-ROM, di filmati video, la creazione di siti Internet, la promozione di campagne pubblicitarie e la realizzazione di spot pubblicitari;

ii) distaccamento e organizzazione di scambi di personale con esperienza in materia da un'organizzazione all'altra per la reciproca assistenza nell'attuazione di nuove soluzioni o di pratiche che si sono rivelate efficaci altrove;

iii) autorizzazione a una singola ONG ad utilizzare, adattare o trasferire i risultati ottenuti nell'ambito dei due programmi Daphne in un'altra zona dell'Unione o ad un'altra categoria di beneficiari;

iv) l'istituzione di un servizio di assistenza incaricato di aiutare le ONG, in particolare quelle che partecipano per la prima volta, ad elaborare i loro progetti, a stabilire contatti con altri partner nonché ad utilizzare l'acquis Daphne e trarne profitto;

v) cooperazione più stretta possibile con i mass media;

f) organizzazione di seminari per tutti gli interessati coinvolti nei progetti finanziati al fine di migliorare la gestione e la capacità di costituire reti nonché di contribuire allo scambio di informazioni;

g) svolgimento di studi e organizzazione di riunioni di esperti e seminari direttamente collegati alla realizzazione dell'azione di cui formano parte integrante.

Inoltre, la Commissione può ricorrere, nell'esecuzione del programma, ad organizzazioni di assistenza tecnica, che saranno finanziate nell'ambito del quadro globale di bilancio e, alle stesse condizioni, ad esperti.

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