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Document 32004D0613

2004/613/CE: Decisione della Commissione, del 6 agosto 2004, relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale

GU L 267M del 12.10.2005, p. 89–91 (MT)
GU L 275 del 25.8.2004, p. 17–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2022; abrogato da 32022D0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/613/oj

25.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2004

relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale

(2004/613/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel Libro bianco sulla governance europea adottato il 25 luglio 2001 (1), la Commissione si è impegnata ad aprire maggiormente il processo d’elaborazione delle politiche dell’Unione europea, per garantire una partecipazione più ampia dei cittadini e delle organizzazioni alla concezione e all’applicazione di tali politiche.

(2)

L’11 dicembre 2002 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata “Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo — Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione” (2), che ha lo scopo di garantire un approccio coerente dell’insieme dei servizi della Commissione nei processi di consultazione e di aumentare la trasparenza delle consultazioni.

(3)

È necessario che la Commissione consulti ed informi i consumatori e gli ambienti socioeconomici interessati sulle questioni riguardanti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, la sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, la nutrizione umana in relazione con la normativa alimentare, la salute animale e il benessere degli animali nonché la salute vegetale.

(4)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3), prevede che i cittadini sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organi rappresentativi, nel corso dell’elaborazione, della valutazione e della revisione della normativa alimentare, a meno che l’urgenza della questione non lo permetta.

(5)

Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare adottato dalla Commissione il 12 gennaio 2000 (4) ha previsto di creare un gruppo consultivo per la sicurezza alimentare riorganizzando i comitati consultivi esistenti (azione 81).

(6)

Il comitato consultivo per i prodotti alimentari è stato istituito mediante la decisione 80/1073/CEE della Commissione (5).

(7)

Altri comitati consultivi sono stati creati nel settore della politica agricola comune mediante la decisione 98/235/CEE della Commissione (6).

(8)

L’esperienza acquisita ha mostrato la necessità, da un canto, di raggruppare e riorganizzare i diversi comitati consultivi che attualmente si occupano di temi relativi alla catena alimentare e alla salute animale e vegetale e, dall’altro, di migliorare il funzionamento di tali comitati.

(9)

È essenziale istituire sistemi permanenti di consultazione dei cittadini a livello europeo nel corso dell’elaborazione, della valutazione e della revisione della normativa alimentare comunitaria.

(10)

Tenuto conto della necessità di un approccio globale per quanto riguarda la catena alimentare e la salute animale e vegetale per garantire la tutela dei consumatori, è importante che la consultazione verta su tutte le questioni connesse con la normativa alimentare, il che comprende gli aspetti relativi all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, alla sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, alla nutrizione umana in relazione con la normativa alimentare, alla salute animale, al benessere degli animali e ai vari settori della salute vegetale, come la protezione delle piante, i prodotti fitofarmaceutici e i loro residui nonché le condizioni di commercializzazione delle sementi e del materiale di riproduzione, compresa la biodiversità e la proprietà industriale.

(11)

Tenuto conto dell’ampiezza del campo di consultazione e del conseguente numero di parti interessate, l’efficacia dei sistemi permanenti di consultazione richiede che i cittadini siano consultati attraverso organismi rappresentativi degli interessi della catena alimentare e della salute animale e vegetale a livello europeo, anche se la consultazione diretta dei cittadini deve sempre restare possibile.

(12)

Gli ambienti socio-professionali interessati, comprese le associazioni di consumatori degli Stati membri, hanno costituito organizzazioni a livello UE che si prefiggono l’obiettivo di garantire una rappresentanza a livello europeo degli interessi legati alla catena alimentare e alla salute animale e vegetale.

(13)

La qualità dei sistemi di consultazione presuppone che scambi diretti tra la Commissione e gli organismi rappresentativi a livello europeo possano avere luogo nel corso di riunioni strutturate nel quadro di un gruppo consultivo, in particolare per quanto riguarda il programma di lavoro della Commissione nel settore alimentare.

(14)

Per ragioni pratiche di organizzazione delle riunioni, la composizione del gruppo consultivo non deve essere troppo ampia, ferma restando la necessità di assicurare una rappresentanza adeguata degli interessi della catena alimentare e della salute animale e vegetale. Infatti, dato che il gruppo sarà in particolare consultato sul programma di lavoro della Commissione, è essenziale che in esso siano presenti gli organismi rappresentativi più capaci di difendere a livello europeo gli interessi generali legati alla catena alimentare e alla salute animale e vegetale.

(15)

Per garantire l’efficacia e la trasparenza dei lavori del gruppo, le modalità di lavoro di quest’ultimo permettono l’organizzazione di riunioni di gruppi di lavoro che potranno essere allargate, se necessario, ad altre persone o organismi interessati.

(16)

Per ragioni di chiarezza, occorre abrogare la decisione 80/1073/CEE,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale, qui di seguito chiamato il “gruppo”.

Articolo 2

Compiti

1.   La Commissione consulta il gruppo sul proprio programma di lavoro nelle materie seguenti:

sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali,

etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali,

nutrizione umana, in relazione con la normativa alimentare,

salute animale e benessere degli animali,

questioni relative alla protezione delle piante, ai prodotti fitofarmaceutici ed ai loro residui e alle condizioni di commercializzazione delle sementi e del materiale di riproduzione, compresa la biodiversità e la proprietà industriale.

2.   Inoltre, la Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi provvedimento da essa adottato o proposto in tali materie.

Articolo 3

Composizione del gruppo

1.   Il gruppo è costituito dai rappresentanti, il cui numero non può essere superiore a 45, degli organismi rappresentativi a livello europeo. Questi organismi devono perseguire la tutela di interessi legati ai settori di cui all’articolo 2, paragrafo 1 e devono soddisfare i requisiti seguenti: devono tutelare interessi generali, devono avere una rappresentatività che si estenda a tutti o alla maggior parte degli Stati membri e devono avere un’esistenza permanente a livello comunitario che consenta un accesso diretto alle risorse dei loro membri, per l’elaborazione di reazioni coordinate e rapide.

2.   Entro un mese dalla data di adozione della presente decisione, la Commissione invita gli organismi desiderosi di essere rappresentati nel gruppo a presentare domanda entro un mese; gli organismi devono dimostrare di tutelare gli interessi e di soddisfare i requisiti suddetti.

3.   La Commissione sceglie gli organismi che soddisfano i criteri nel modo più adeguato e ne pubblica l’elenco nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   Ogni organismo selezionato assicura il coordinamento dei lavori di consultazione e informazione dei propri membri in modo da presentare i punti di vista più rappresentativi possibile delle istanze che esso rappresenta.

Articolo 4

Modalità d’organizzazione

1.   Il gruppo si riunisce in linea di principio 2 volte l’anno nella sede della Commissione e ogni volta che la Commissione lo ritenga necessario.

2.   Possono essere creati gruppi di lavoro per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato conferito dal gruppo o quando ciò risulti necessario.

3.   Quando risulti utile e necessario, la Commissione può invitare esperti o osservatori, anche degli organismi rappresentativi provenienti da paesi terzi, a partecipare ai lavori del gruppo o dei gruppi di lavoro.

4.   Il gruppo e i gruppi di lavoro si riuniscono secondo le modalità e il calendario definiti dalla Commissione. La Commissione ha la presidenza dei gruppi.

5.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno in base ad un progetto presentato dalla Commissione. I servizi della Commissione assicurano la segreteria delle riunioni e dei lavori del gruppo e dei gruppi di lavoro.

6.   La Commissione garantisce la pubblicità dei lavori del gruppo.

Articolo 5

Riservatezza

Quando la Commissione abbia dichiarato riservate le informazioni di cui trattasi, i membri del gruppo, gli esperti invitati occasionalmente e qualsiasi altra persona invitata alle riunioni del gruppo come osservatore sono tenuti a non rivelare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo o dei suoi gruppi di lavoro. In casi del genere, la Commissione può decidere che solo i membri del gruppo ricevano le informazioni e assistano alle riunioni.

Articolo 6

Disposizione finale

La decisione 80/1073/CEE che stabilisce un nuovo statuto del comitato consultivo per i prodotti alimentari è abrogata.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  COM(2001) 428 def.

(2)  COM(2002) 704 def.

(3)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(4)  COM(1999) 719 def.

(5)  GU L 318 del 26.11.1980, pag. 28.

(6)  GU L 88 del 24.3.1998, pag. 59.


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