EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1215

Regolamento (CE) n. 1215/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 344/91 che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

GU L 169 del 8.7.2003, p. 32–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. impl. da 32008R1249

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1215/oj

32003R1215

Regolamento (CE) n. 1215/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 344/91 che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 08/07/2003 pag. 0032 - 0036


Regolamento (CE) n. 1215/2003 della Commissione

del 7 luglio 2003

recante modifica del regolamento (CEE) n. 344/91 che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti(1), modificato dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/95(3), stabiliscono le modalità d'applicazione per l'esecuzione, l'identificazione e il controllo della classificazione delle carcasse di bovini adulti.

(2) Al fine di autorizzare metodi alternativi alla valutazione visiva diretta della conformazione e del tenore di grasso, possono essere introdotte tecniche di classificazione automatizzata, purché siano basate su metodi statisticamente dimostrati. Le tecniche di classificazione automatizzata possono essere autorizzate subordinatamente al rispetto di determinate condizioni e requisiti nonché ad una tolleranza massima, da definire, per gli errori statistici nella classificazione.

(3) Gli stabilimenti che utilizzano tecniche di classificazione automatizzata per la determinazione della classe di conformazione e del tenore di grasso devono garantire che la categoria della carcassa sia identificata conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti(4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1026/91(5). Ai fini dell'identificazione della categoria, gli stabilimenti in questione dovrebbero utilizzare il sistema indicato al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine(6).

(4) Qualora le tecniche di classificazione automatizzata non possano classificare le carcasse a causa di problemi tecnici, è necessario prevedere una certa flessibilità e, in questi casi, eseguire la classificazione delle carcasse in questione prima della fine delle operazioni quotidiane di macellazione.

(5) Occorre prevedere la possibilità di modificare, dopo la concessione di una licenza, le specifiche delle tecniche di classificazione automatizzata al fine di migliorarne la precisione. Tuttavia, tali modifiche devono essere approvate dalle autorità competenti, che devono appurare che tali modifiche determinino una maggiore precisione.

(6) È necessario prevedere controlli in loco periodici per controllare la precisione delle tecniche di classificazione automatizzata per quanto concerne specifici aspetti. La frequenza di tali controlli dovrebbe essere aumentata nel periodo iniziale di dodici mesi successivi alla concessione di una licenza.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 344/91.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 344/91 è modificato come segue:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

"- oltre ai dati di cui al paragrafo 1, le etichette devono indicare il numero di riconoscimento del macello, il numero d'identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione, il peso della carcassa e, se del caso, l'indicazione che la classificazione è stata eseguita utilizzando tecniche di classificazione automatizzata;"

ii) è aggiunto il seguente comma:"Qualora la classificazione venga effettuata utilizzando tecniche di classificazione automatizzata, è obbligatorio l'impiego di etichette.";

b) al paragrafo 2 bis, è aggiunto il seguente comma:"Qualora le tecniche di classificazione automatizzata non possano classificare le carcasse, la classificazione e l'identificazione di tali carcasse deve essere eseguita prima della fine delle operazioni quotidiane di macellazione.";

2) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) dopo il paragrafo 1 sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater:

"1 bis. Gli Stati membri possono concedere una licenza che autorizza l'applicazione delle tecniche di classificazione automatizzata nel loro territorio o in parte di esso. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per la prova di certificazione stabiliti all'allegato I. Almeno due mesi prima dell'inizio della prova di certificazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato II, parte A. Gli Stati membri designano un organismo indipendente che esamina i risultati della prova di certificazione. Entro due mesi dalla conclusione di tale prova, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato II, parte B.

Qualora sia concessa una licenza che autorizza le tecniche di classificazione automatizzata in base ad una prova di certificazione per la quale è stata utilizzata più di una presentazione della carcassa, le differenze tra dette presentazioni della carcassa non devono determinare differenze nei risultati della classificazione.

Dopo averne informato la Commissione, gli Stati membri possono concedere una licenza che autorizza l'applicazione delle tecniche di classificazione automatizzata sul loro territorio o su parte di esso senza organizzare la prova di certificazione, purché tale licenza sia stata già concessa per le stesse tecniche di classificazione automatizzata da applicare in un'altra parte dello Stato membro interessato in base ad una prova di certificazione con un campione di carcasse che ritengono egualmente rappresentativo, in termini di categoria, classi di conformazione e strato di grasso, dei bovini adulti macellati nello Stato membro interessato o in parte di esso.

La classificazione con tecniche di classificazione automatizzata è valida a condizione che la presentazione della carcassa sia identica a quella utilizzata nel corso della prova di certificazione.

1 ter. Gli stabilimenti che effettuano la classificazione con tecniche di classificazione automatizzata devono:

- identificare la categoria della carcassa; a tal fine si utilizza il sistema per l'identificazione e la registrazione dei bovini di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000,

- redigere rapporti di controllo quotidiani sul funzionamento delle tecniche di classificazione automatizzata, comprese le eventuali carenze riscontrate e i provvedimenti da adottare se necessario.

1 quater. È consentito modificare le specifiche delle tecniche di classificazione automatizzata per le quali è stata concessa una licenza soltanto dopo avere ottenuto l'approvazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato e a condizione di dimostrare che tali modifiche determinano una maggiore precisione rispetto a quella ottenuta nel corso della prova di certificazione.

Gi Stati membri informano la Commissione di ogni modifica per la quale abbiano dato l'approvazione.";

b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

a) il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:"In tutti gli stabilimenti riconosciuti che effettuano la classificazione utilizzando tecniche di classificazione automatizzata devono essere effettuati almeno sei controlli ogni tre mesi nel corso dei primi dodici mesi dopo la concessione della licenza di cui al paragrafo 1 bis. Successivamente i controlli devono essere effettuati ad intervalli di almeno tre mesi in tutti gli stabilimenti riconosciuti che effettuano la classificazione utilizzando tecniche di classificazione automatizzata. Ciascun controllo deve vertere su almeno 40 carcasse, scelte a caso. I controlli devono in particolare essere volti ad accertare:

- la categoria della carcassa,

- la precisione delle tecniche di classificazione automatizzata, utilizzando il sistema di punti e limiti di cui all'allegato I.3,

- la presentazione della carcassa,

- la calibrazione giornaliera nonché eventuali altri aspetti tecnici delle tecniche di classificazione automatizzata che sono importanti per assicurare che il livello di precisione ottenuta utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata sia almeno equivalente a quella ottenuta nel corso della prova di certificazione,

- i rapporti di controllo quotidiani di cui al paragrafo 1 ter.

Se l'organismo di controllo è lo stesso organismo incaricato della classificazione e dell'identificazione delle carcasse o se esso non dipende da un'amministrazione pubblica, i controlli di cui al secondo e al terzo comma devono essere oggetto di una supervisione fisica da effettuarsi almeno una volta all'anno, nelle stesse condizioni, dalle autorità pubbliche. Queste ultime vengono tenute regolarmente informate circa i risultati dei lavori dell'organismo di controllo.";

b) al quarto comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la licenza menzionata al paragrafo 1 e 1 bis può essere ritirata.";

3) l'allegato I e l'allegato II del presente regolamento sono aggiunti come allegato I e allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 119 dell'11.5.1990, pag. 32.

(2) GU L 41 del 14.2.1991, pag. 15.

(3) GU L 194 del 17.8.1995, pag. 7.

(4) GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3.

(5) GU L 106 del 26.4.1991, pag. 2.

(6) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

ALLEGATO I

"ALLEGATO I

CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI PER AUTORIZZARE LE TECNICHE DI CLASSIFICAZIONE AUTOMATIZZATA

1. Lo Stato membro interessato organizza una prova di certificazione per una giuria formata da almeno cinque periti in classificazione delle carcasse di bovini adulti. Due membri della giuria devono provenire dallo Stato membro che effettua la prova. Gli altri membri della giuria devono provenire ciascuno da un altro Stato membro. La giuria consta di un numero dispari di periti. I periti dei servizi della Commissione e degli altri Stati membri possono assistere alla prova di certificazione in qualità di osservatori.

I membri della giuria lavorano in modo indipendente e autonomo.

Lo Stato membro interessato nomina un coordinatore della prova di certificazione, il quale:

- non fa parte della giuria,

- possiede conoscenze tecniche soddisfacenti ed è pienamente indipendente,

- controlla che i membri della giuria lavorino in modo indipendente e autonomo,

- raccoglie i risultati della classificazione dei membri della giuria e quelli ottenuti utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata,

- assicura che, per l'intera durata della prova di certificazione, i risultati di classificazione ottenuti con le tecniche di classificazione automatizzata non siano disponibili ad alcun membro della giuria e vice versa, né ad alcuna altra parte interessata,

- convalida le classificazioni per ciascuna carcassa e può decidere, per motivi obiettivi che deve precisare, di rifiutare una o più carcasse dal campione da utilizzare per la prova.

2. Per la prova di certificazione:

- ciascuna classe di conformazione e di strato di grasso è suddivisa in tre sottoclassi,

- è richiesto un campione di almeno 600 carcasse convalidate,

- la percentuale di rifiuti non deve essere superiore al 5 % delle carcasse atte alla classificazione con le tecniche automatizzate di classificazione.

3. Per ogni carcassa convalidata, è considerata come la classe corretta di quella carcassa la media dei risultati dei membri della giuria.

Per valutare il funzionamento delle tecniche di classificazione automatizzata, per ciascuna carcassa vengono confrontati i risultati dell'apparecchio per la classificazione automatizzata con la media dei risultati della giuria. La precisione risultante della classificazione con tecniche di classificazione automatizzata è valutata utilizzando un sistema di punti, assegnati secondo le seguenti modalità:

>SPAZIO PER TABELLA>

Per essere autorizzate, le tecniche di classificazione automatizzata devono ottenere almeno il 60 % del numero massimo di punti, sia per la conformazione che per il tenore di grasso.

Inoltre la classificazione con tecniche di classificazione automatizzata deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti limiti:

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

A. Informazioni che lo Stato membro deve fornire per quanto riguarda l'organizzazione di una prova di certificazione per autorizzare l'utilizzazione delle tecniche di classificazione automatizzata

- Le date alle quali sarà effettuata la prova di certificazione,

- una descrizione dettagliata delle carcasse di bovini adulti classificati nello Stato membro in questione o in parte di esso,

- i metodi statistici utilizzati per selezionare il campione di carcasse rappresentativo in termini di categoria, classi di conformazione e di strato di grasso dei bovini adulti macellati nello Stato membro interessato o in parte di esso,

- il nome e l'indirizzo del macello o dei macelli nel quale deve effettuarsi la prova di classificazione, una spiegazione dell'organizzazione e dello svolgimento delle linee di macellazione, compresa la velocità oraria,

- la presentazione della carcassa da utilizzare nel corso della prova di certificazione,

- una descrizione dell'apparecchio di classificazione automatizzata e delle sue caratteristiche tecniche, in particolare il sistema di sicurezza della macchina contro manomissioni di ogni tipo,

- i periti nominati dallo Stato membro in questione che prenderanno parte alla prova di certificazione come membri della giuria,

- il coordinatore della prova di certificazione, con la dimostrazione delle sue conoscenze tecniche e della sua totale indipendenza,

- il nome e l'indirizzo dell'organismo indipendente designato dallo Stato membro in questione che esamina i risultati della prova di certificazione.

B. Informazioni che lo Stato membro deve fornire per quanto riguarda i risultati della prova di certificazione per autorizzare l'utilizzazione delle tecniche di classificazione automatica

- Una copia dei tabulati di classificazione compilati e firmati dai membri della giuria e dal coordinatore nel corso della prova di certificazione,

- una copia dei risultati della classificazione ottenuti utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata firmati dal coordinatore nel corso della prova di certificazione,

- un rapporto redatto dal coordinatore sull'organizzazione della prova di certificazione tenuto conto delle condizioni e dei requisiti minimi elencati nell'allegato I,

- un esame quantitativo, utilizzando un metodo che la Commissione deve approvare, sui risultati della prova di certificazione che indica i risultati della classificazione di ciascun perito classificatore e quelli ottenuti utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata. I dati utilizzati per l'esame devono essere forniti in un formato elettronico approvato dalla Commissione,

- la precisione delle tecniche di classificazione automatizzata, stabilita conformemente alla disposizioni di cui all'allegato I.3."

Top