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Document 31990R1907

Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

OJ L 173, 6.7.1990, p. 5–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 42 - 48
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 42 - 48
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 3 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 3 - 9

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007; abrogato da 32006R1028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1907/oj

31990R1907

Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 06/07/1990 pag. 0005 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0042
edizione speciale in lingua ceca capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102
edizione speciale in lingua estone capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102
edizione speciale in lingua lituana capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102
edizione speciale in lingua lettone capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102
edizione speciale in lingua maltese capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102
edizione speciale in lingua polacca capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102
edizione speciale in lingua slovena capitolo 03 tomo 10 pag. 96 - 102


REGOLAMENTO (CEE) N. 1907/90 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2771/75 prevede l'adozione di norme di commercializzazione che possono riguardare in particolare la classificazione per categoria di qualità e peso, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione e la marcatura delle uova;

considerando che tali norme possono contribuire a migliorare la qualità delle uova ed agevolare così il loro smercio; che è pertanto nell'interesse dei produttori, dei commercianti e dei consumatori che siano applicate norme di commercializzazione per le uova di gallina adatte al consumo umano;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2772/75 [3]stabilisce alcune norme di commercializzazione applicabili alle uova; che tali norme necessitano una revisione regolare, per fornire migliori garanzie ed informazioni precise al consumatore finale delle uova, in particolare alla luce dell'evoluzione delle prassi commerciali;

considerando che l'esperienza acquisita con le norme esistenti e la consultazione delle organizzazioni rappresentative tanto dei commercianti quanto dei consumatori hanno evidenziato la necessità di apportare taluni adeguamenti e di adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75, talune norme particolareggiate al fine di agevolare ulteriori adeguamenti;

considerando che per fissare tali norme occorre fare una netta distinzione tra le uova adatte al consumo umano e le uova non adatte, in particolare quelle rotte o incubate, destinate in linea di massima ad essere utilizzate dalle industrie diverse da quella alimentare; che queste norme devono prescrivere inoltre che le uova di gallina non possano essere mescolate con quelle di altre specie;

considerando che le norme devono essere applicabili a tutte le uova di gallina commercializzate nel territorio della Comunità; che è tuttavia necessario, se si tratta di piccoli quantitativi, escludere dal loro campo di applicazione certe forme di vendita dal produttore al consumatore; che non è necessario sottoporre alla classificazione e alla stampigliatura le uova trasportate dal luogo di produzione ad un centro d'imballaggio o a certi mercati all'ingrosso e le uova destinate all'industria alimentare per l'uomo;

considerando che occorre quindi stabilire l'elenco dei fornitori delle imprese abilitate a classificare le uova per categoria di qualità e di peso;

considerando che occorre riservare l'attività di classificazione delle uova soltanto alle imprese sufficientemente attrezzate a tal fine;

considerando che le disposizioni qualitative relative alle uova debbono essere facilmente comprensibili per il consumatore e venire incontro agli sforzi di razionalizzazione compiuti in tutte le fasi della distribuzione; che è pertanto opportuno prevedere un numero limitato ma sufficiente di categorie di qualità e di peso;

considerando che il consumatore deve avere la possibilità di distinguere le uova delle diverse categorie di qualità e di peso; che tale esigenza può essere soddisfatta apponendo dei marchi distintivi sulle uova e sugli imballaggi;

considerando che è necessario determinare le indicazioni che possono o devono essere utilizzate sugli imballaggi; che l'uso di talune indicazioni facoltative deve essere disciplinato in regole dettagliate che devono essere adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che la stampigliatura delle "uova fresche" può essere facoltativa poiché la stampigliatura obbligatoria delle altre uova garantisce una facile distinzione;

considerando che si deve permettere a chiunque commercializzi "uova fresche" di stampigliare su tali uova altre indicazioni a scopi pubblicitari;

considerando che è auspicabile consentire agli operatori di stampigliare determinate indicazioni direttamente sulle uova, come già previsto per i piccoli imballaggi; che è opportuno assoggettare l'apposizione di tali indicazioni a condizioni analoghe a quelle previste per gli imballaggi, nonché ad un controllo rigoroso; che nel caso delle uova da vendere sciolte, la data di classificazione dovrebbe sostituire quella di imballaggio;

considerando che qualsiasi altra stampigliatura potrebbe modificare le condizioni degli scambi nella Comunità;

considerando che occorre descrivere con maggiore precisione le definizioni date nei precedenti regolamenti comunitari relative all'imballaggio ed al modo di presentazione delle uova alla vendita; che è diventato necessario provvedere alle necessarie misure di protezione nella vendita al dettaglio di uova senza imballaggio particolare;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che è troppo rigida l'attuale disposizione secondo cui l'unica data che è consentita indicare sulle uova o sul loro imballaggio, oltre alla data obbligatoria di imballaggio, è la data raccomandata per la vendita; che è quindi necessario dare la possibilità di indicare a condizioni adeguate alcune altre date; che in pratica non occorre più mantenere l'obbligo di indicare la data di imballaggio;

considerando che occorre adottare disposizioni comuni concernenti l'imballaggio le quali garantiscano la preservazione della qualità delle uova e ne facilitino il commercio ed il controllo della conformità alle norme;

considerando che i commercianti al minuto devono, al fine di lasciare libertà di scelta al consumatore e garantirgli la conformità della merce offerta alle norme relative alle categorie di qualità e di peso, esporre le appropriate informazioni o sulla merce in vendita o accanto ad essa;

considerando che è indispensabile, nell'interesse del produttore e del consumatore, che le uova importate in provenienza dai paesi terzi siano conformi alle norme comunitarie;

considerando che le disposizioni particolari in vigore in alcuni paesi terzi possono giustificare deroghe per permettere, in questo caso, le esportazioni fuori della Comunità; che sembra opportuno escludere dal campo di applicazione delle norme comunitarie le uova che il consumatore ha, per il proprio bisogno personale, importato dai paesi terzi o esportato nei paesi terzi in piccole quantità;

considerando che spetta a ciascuno Stato membro designare l'organismo o gli organismi responsabili del controllo; che le modalità del controllo devono essere uniformi;

considerando che spetta altresì a ciascuno Stato membro prevedere le sanzioni applicabili ai contravventori;

considerando che le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie che potranno essere adottate per l'armonizzazione delle disposizioni in materia di legislazione veterinaria e delle legislazioni sulle derrate intese a tutelare la salute delle persone e degli animali e ad evitare falsificazioni e frodi;

considerando che, date le modifiche sostanziali sopra descritte e la necessità di apportare un certo numero di modifiche puramente redazionali al testo del regolamento (CEE) n. 2772/75, conviene, per maggiore chiarezza, provvedere ad una nuova stesura della normativa in questo campo;

considerando che conviene pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2772/75,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "uova": le uova di gallina in guscio, adatte al consumo umano diretto o all'utilizzazione nell'industria alimentare, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte;

2) "uova industriali": le uova di gallina in guscio, diverse da quelle indicate al punto 1), comprese le uova rotte e le uova incubate, ma escluse le uova cotte;

3) "uova da cova": le uova destinate alla produzione di pulcini, identificate conformemente alla regolamentazione relativa alle uova da cova;

4) "uova rotte": le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane le quali provocano un'esposizione del loro contenuto;

5) "uova incrinate": le uova il cui guscio è danneggiato ma che non presenta alcuna soluzione di continuità, senza rottura della membrana;

6) "uova incubate": le uova dal momento in cui ha inizio l'incubazione;

7) "commercializzazione": la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione;

8) "raccoglitore": ogni persona autorizzata dalle autorità competenti a raccogliere uova da un produttore per consegnarle:

a) ad un centro d'imballaggio,

b) ad un mercato il cui accesso in qualità di acquirenti è riservato ai commercianti all'ingrosso la cui impresa è riconosciuta come centro d'imballaggio, oppure

c) all'industria;

9) "centro d'imballaggio": impresa autorizzata dall'autorità competente a classificare le uova per categoria di qualità e di peso;

10) "partita": insieme di uova provenienti da uno stesso centro d'imballaggio, situato in un'unica sede, imballate o sciolte, recanti la stessa data di imballaggio o di classificazione ed appartenenti alle stesse categorie di qualità e di peso;

11) "grandi imballaggi": imballaggi, recipienti non chiusi o container, contenenti più di 36 uova;

12) "piccoli imballaggi": imballaggi, vassoi o alveoli ricoperti di una pellicola di plastica, esclusi i vassoi o alveoli non ricoperti, contenenti al massimo 36 uova;

13) "uova da vendere sciolte": l'offerta al minuto di uova diverse dalle uova in grandi o piccoli imballaggi.

Articolo 2

1. Quando le uova sono oggetto di una professione o di un'attività commerciale, esse possono essere commercializzate all'interno della Comunità soltanto se sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2. Tuttavia le disposizioni relative alla classificazione ed alla stampigliatura non sono applicabili:

a) alle uova trasportate direttamente dal luogo di produzione ad un centro d'imballaggio o ad un mercato il cui accesso in qualità di acquirenti è riservato ai commercianti all'ingrosso la cui impresa è riconosciuta come centro d'imballaggio conformemente all'articolo 5, ovvero per la trasformazione, a imprese dell'industria alimentare riconosciute conformemente alla direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti [4];

b) alle uova prodotte nella Comunità e fornite per la trasformazione ad imprese dell'industria alimentare riconosciute a norma della direttiva 89/437/CEE.

3. Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabili alle uova cedute direttamente dal produttore al consumatore, per il suo fabbisogno personale, nel luogo di produzione, in un mercato pubblico locale — eccettuati i mercati di vendita all'incanto — o tramite vendita a domicilio, purché le uova provengano dalla sua produzione, non siano imballate conformemente agli articoli 10, 11 e 12 e non sia utilizzata nessuna delle indicazioni relative alle categorie di qualità e di peso previste dal presente regolamento.

4. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le eventuali disposizioni adottate in materia veterinaria e sanitaria nonché in materia di derrate alimentari al fine di garantire le opportune norme igienico-sanitarie dei prodotti o di tutelare la salute pubblica o degli animali.

Articolo 3

Le uova di cui all'articolo 1, punto 1) non possono essere mescolate con uova di altre specie.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 2, il produttore può consegnare:

a) le uova: soltanto ai raccoglitori, ai centri di imballaggio, ai mercati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), o all'industria;

b) le uova industriali, escluse le uova incubate: soltanto ai centri di imballaggio o all'industria, esclusa quella alimentare per l'uomo;

c) le uova incubate: soltanto all'industria, esclusa quella alimentare per l'uomo, nonché alle imprese di riciclaggio.

2. Le uova rotte accidentalmente in centri di imballaggio possono essere consegnate soltanto all'industria di trasformazione, esclusa quella alimentare per l'uomo.

Articolo 5

1. Eccettuati i casi di cui all'articolo 8 soltanto i centri d'imballaggio possono classificare le uova per categoria di qualità e di peso.

2. Il centro d'imballaggio tiene un elenco aggiornato dei propri fornitori.

3. L'autorità competente accorda, in base a criteri da fissare secondo la procedura prevista all'articolo 20, l'autorizzazione a classificare le uova e attribuisce un numero distintivo ad ogni impresa o produttore che lo richieda e che disponga dei locali e dell'attrezzatura tecnica adeguati per classificare le uova in categorie di qualità e di peso. L'autorizzazione può essere revocata qualora i requisiti richiesti non siano più soddisfatti.

Articolo 6

1. Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:

- categoria A o "uova fresche";

- categoria B o "uova di seconda qualità o conservate";

- categoria C o "uova declassate destinate all'industria alimentare".

2. Le uova della categoria A devono essere classificate per peso.

3. La classificazione nelle categorie A e B è determinata tenendo conto in particolare dei criteri elencati all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 7

Sulle uova della categoria A possono essere stampigliati uno o più dei seguenti marchi distintivi:

a) la data d'imballaggio oppure, in casi di vendita di uova sciolte, la data di classificazione,

b) una o più altre date che forniscano ulteriori informazioni al consumatore,

c) la categoria di qualità,

d) la categoria di peso,

e) il numero del centro d'imballaggio,

f) il nome e la ragione sociale del centro d'imballaggio,

g) un marchio d'impresa o un marchio commerciale,

h) un riferimento al sistema di allevamento,

i) un'indicazione relativa all'origine delle uova,

j) un codice che identifichi l'azienda produttrice.

Le indicazioni di cui alle lettere f) e g) possono essere apposte soltanto se sono soddisfatte le condizioni pertinenti previste all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a).

Le indicazioni di cui alle lettere b), h) ed i) possono essere apposte soltanto se sono soddisfatte le condizioni pertinenti previste all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 8

1. Le uova delle categorie B e C, eccettuate le uova incrinate, sono munite di un marchio distintivo che indica la categoria di qualità. Possono inoltre essere munite di una o più delle altre indicazioni di cui all'articolo 7.

2. Le uova delle categorie A o B le quali non presentano più le caratteristiche stabilite per tali categorie sono declassate e possono essere riclassificate rispettivamente nelle categorie B o C, in base alle caratteristiche che presentano.

In questo caso, vengono munite di un marchio distintivo conformemente al paragrafo 1. I marchi eventualmente apposti, conformemente all'articolo 7 o al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere mantenuti, tranne quello relativo alla categoria di peso, il quale sarà modificato se necessario.

3. Tuttavia, in deroga alle disposizioni del paragrafo 2, le uova delle categorie A o B le quali non presentino più le caratteristiche stabilite per tali categorie possono essere consegnate direttamente all'industria alimentare per l'uomo, senza i marchi distintivi di cui al paragrafo 2, a condizione che i loro imballaggi rechino sempre una stampigliatura che indichi chiaramente tale destinazione.

Articolo 9

Le uova non possono recare altre stampigliature oltre a quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 10

1. I grandi imballaggi ed i piccoli imballaggi, anche se contenuti in grandi imballaggi, recano su uno dei lati esterni in lettere chiaramente visibili e perfettamente leggibili:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha imballato o fatto imballare le uova; il nome, la ragione sociale o il marchio d'impresa utilizzato da tale azienda, il quale può essere un marchio d'impresa utilizzato collettivamente da varie aziende, può essere indicato se non reca diciture incompatibili con il presente regolamento, relative alle qualità o alla freschezza delle uova, al sistema di produzione seguito o all'origine delle uova;

b) il numero distintivo del centro d'imballaggio,

c) la categoria di qualità e la categoria di peso. Le uova della categoria A possono essere distinte con i termini "categoria A" o con la lettera "A", da sola o abbinata all'aggettivo "fresche",

d) il numero di uova imballate,

e) la data d'imballaggio,

f) l'indicazione in chiaro delle condizioni di refrigerazione o del metodo di conservazione, quando si tratta di uova refrigerate o conservate.

2. Tanto i piccoli quanto i grandi imballaggi possono tuttavia recare su uno o più lati interni o esterni, le seguenti informazioni supplementari:

a) il prezzo di vendita,

b) il codice di gestione del commercio al minuto e/o il codice del controllo delle scorte,

c) una o più altre date intese a fornire al consumatore informazioni supplementari;

d) l'indicazione delle condizioni particolari di magazzinaggio,

e) diciture intese a promuovere la vendita, a condizione che tali diciture e la loro formulazione non siano tali da trarre in errore l'acquirente.

3. Altre date e indicazioni relative al sistema di produzione e all'origine delle uova possono essere apposte soltanto in conformità di norme da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75. Dette norme concerneranno in particolare i termini usati per indicare il sistema di allevamento ed i criteri relativi all'origine delle uova.

Tuttavia, qualora l'apposizione di diciture relative al sistema di allevamento o all'origine delle uova dovesse ostacolare la fluidità del mercato comunitario o qualora sorgessero serie difficoltà quanto al controllo dell'impiego di tali diciture e della loro efficacia, la Commissione può sospendere, secondo la medesima procedura, l'apposizione delle diciture stesse.

Fatto salvo quanto precede, quando grandi imballaggi contengono piccoli imballaggi o uova contrassegnate da riferimenti al sistema di allevamento o all'origine delle uova, tali indicazioni devono essere riportate anche sui grandi imballaggi.

Articolo 11

1. I grandi imballaggi sono muniti di una fascetta o di un'etichetta recanti le indicazioni di cui all'articolo 10, non riutilizzabili una volta aperto l'imballaggio fornite dagli organismi ufficiali di cui all'articolo 18 o sotto il controllo degli stessi. Tale fascetta o etichetta non è tuttavia obbligatoria per i grandi imballaggi del tipo recipienti o containers non chiusi, purché non impediscano di verificare le diciture di cui all'articolo 10, apposte sui piccoli imballaggi in essi contenuti.

2. In via derogatoria, in caso di consegna diretta dall'imballatore al commerciante al minuto di uova da vendere sciolte in piccoli quantitativi, non è necessario che queste uova siano contenute in grandi imballaggi, secondo condizioni che dovranno essere determinate conformemente alla procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

Articolo 12

La dicitura "extra" può essere apposta sui piccoli imballaggi contenenti uova della categoria A, provvisti di una fascetta o di un'etichetta. La dicitura "extra" è stampata sulla fascetta o sull'etichetta che deve essere tolta e distrutta al più tardi il settimo giorno successivo a quello dell'imballaggio.

Articolo 13

1. Le uova esposte per la vendita o messe in vendita nel commercio al minuto sono presentate separatamente, a seconda delle categorie di qualità e di peso e, se del caso, a seconda che si tratti di uova refrigerate o di uova che abbiano subito trattamenti di conservazione. La categoria di qualità, la categoria di peso ed eventualmente il fatto che le uova sono state oggetto di refrigerazione o di conservazione devono essere indicati in modo chiaro e perfettamente visibile al consumatore.

2. In caso di vendita di uova sciolte devono essere indicati anche il numero distintivo del centro di imballaggio che ha classificato le uova o, nel caso di uova d'importazione, il paese terzo di origine, nonché la data di classificazione.

3. Tuttavia, le uova di una stessa categoria di qualità, eccettuate le uova della categoria A commercializzate con la dicitura "extra"conformemente all'articolo 12, possono essere esposte per la vendita o messe in vendita in piccoli imballaggi appartenenti a categorie di peso differenti, purché siano indicati il peso netto totale e la dicitura "uova di calibro differente" o le varie categorie di peso.

Articolo 14

Gli imballaggi non devono recare nessuna indicazione diversa da quelle previste nel presente regolamento.

Articolo 15

Le uova provenienti dai paesi terzi possono essere importate per l'immissione in libera pratica nella Comunità soltanto se:

a) sono conformi agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 12, all'articolo 13, paragrafo 2 ed all'articolo 14;

b) sono presentate in imballaggi, compresi i piccoli imballaggi contenuti in grandi imballaggi, recanti l'indicazione chiaramente visibile e leggibile:

aa) del paese d'origine,

bb) della designazione dell'impresa d'imballaggio del paese terzo,

cc) della categoria di qualità e di peso,

dd) per i grandi imballaggi: del peso in chilogrammi e del numero delle uova imballate; per i piccoli imballaggi: del numero delle uova imballate,

ee) della data d'imballaggio,

ff) per i grandi imballaggi: del nome e dell'indirizzo dello speditore.

Articolo 16

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche alle uova imballate e destinate all'esportazione fuori della Comunità. Tuttavia, non si considerano conservate le uova imballate e destinate all'esportazione, sottoposte a un procedimento di copertura del guscio.

2. In deroga al paragrafo 1 e per rispettare le disposizioni regolamentari di determinati paesi importatori, le uova imballate e destinate all'esportazione possono:

a) essere rese conformi a requisiti superiori o supplementari a quelli previsti dal presente regolamento per quanto riguarda la qualità, la stampigliatura e l'etichettatura,

b) recare sull'imballaggio stampigliature o diciture di natura differente, a condizione che tali stampigliature o diciture non possano creare confusione con quelle previste nel presente regolamento.

3. Le uova imballate e destinate all'esportazione possono essere classificate in categorie di peso diverse da quelle adottate conformemente all'articolo 20. In tal caso, la categoria di peso deve essere indicata in chiaro sull'imballaggio.

Articolo 17

Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabili alle uova importate dai paesi terzi o esportate fuori della Comunità dal consumatore, per il suo fabbisogno personale, in quantità non superiori a 60 uova.

Articolo 18

1. Il controllo dell'osservanza del presente regolamento è effettuato da organismi designati in ciascuno Stato membro. Ogni Stato membro trasmette un elenco di tali organismi agli altri Stati membri ed alla Commissione almeno un mese prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Ogni modifica di detti elenchi è comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.

2. Il controllo dei prodotti di cui al presente regolamento è effettuato per sondaggio in tutte le fasi della commercializzazione e durante il trasporto. Per le uova importate dai paesi terzi, il controllo per sondaggio è effettuato anche al momento dello sdoganamento.

Articolo 19

1. In caso di violazione del presente regolamento possono essere prese decisioni soltanto per l'intera partita controllata.

2. Qualora la partita controllata non sia ritenuta conforme al presente regolamento, l'organismo che ha effettuato il controllo ne vieta la commercializzazione o, se essa proviene da un paese terzo, l'importazione, fino a quando e nella misura in cui venga fornita la prova che la partita stessa è stata resa conforme alle disposizioni del presente regolamento.

3. L'organismo che ha effettuato il controllo verifica se la partita incriminata sia stata o stia per essere resa conforme al presente regolamento.

Articolo 20

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75, in particolare per quanto concerne:

- la frequenza della raccolta, la consegna ed il trattamento delle uova,

- i criteri di qualità e le categorie di peso,

- i dettagli delle indicazioni sulle uova o sugli imballaggi.

2. Al fine di stabilire, conformemente alla procedura sopraindicata, i rispettivi valori a seconda della categoria di qualità, si tiene conto in particolare delle seguenti caratteristiche:

- aspetto del guscio;

- consistenza dell'albume;

- altezza della camera d'aria;

- aspetto e posizione del tuorlo;

- assenza di macchie e/o corpi estranei;

- sviluppo della macula germinativa.

3. Ove necessario, è adottata secondo la procedura prevista al paragrafo 1, tenendo conto delle diverse condizioni climatiche delle varie regioni della Comunità, una regolamentazione dei limite e/o dei vincoli relativi alla preservazione della qualità delle uova.

Articolo 21

Gli Stati membri prendono tutte le misure appropriate per perseguire le infrazioni al presente regolamento.

Articolo 22

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento.

2. Le misure volte a garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

Articolo 23

1. Il regolamento (CEE) n. 2772/75 è abrogato.

2. In tutti gli atti comunitari in cui viene fatto riferimento agli articoli del regolamento (CEE) n. 2772/75, tali riferimenti devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura in allegato.

3. Gli Stati membri possono continuare ad applicare fino al 1o luglio 1991 le norme di commercializzazione previste dal regolamento (CEE) n. 2772/75, invece di quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il 1oottobre 1990, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2, il quale entra in vigore il 1o gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

[2] GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

[3] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 56.

[4] GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87.

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ALLEGATO

Tabella di corrispondenza

Regolamento (CEE) n. 2772/75 | Nuova numerazione secondo il presente regolamento |

Articoli 7 — 10 | soppressi |

Articolo 11 | Articolo 7 |

Articoli 12 e 13 | Articolo 8 |

Articolo 14 | soppresso |

Articolo 15 | Articolo 9 |

Articolo 16 | soppresso |

Articoli 17 e 18 | Articolo 10 |

(Articolo 17, paragrafo 1, primo comma | Articolo 11) |

Articolo 19 | Articolo 12 |

Articolo 20 | Articolo 13 |

Articolo 21 | Articolo 14 e articolo 10, paragrafi 2 e 3 |

Articolo 22 | soppresso |

Articoli 24 — 32 | Articolo 16 — 24 |

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