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Document 31988D0587

88/587/CEE: Decisione della Commissione del 28 ottobre 1988 relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/B-2/31.424, Hudson's Bay - Dansk Pelsdyravlerforening) (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

GU L 316 del 23.11.1988, p. 43–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/587/oj

31988D0587

88/587/CEE: Decisione della Commissione del 28 ottobre 1988 relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/B-2/31.424, Hudson's Bay - Dansk Pelsdyravlerforening) (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 23/11/1988 pag. 0043 - 0049


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1988

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/B-2/31.424, Hudson's Bay - Dansk Pelsdyravlerforening)

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(88/587/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 15, paragrafo 2,

vista la domanda volta a far accertare una violazione, presentata il 4 gennaio 1985 a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17, da parte della Hudson's Bay and Annings Ltd (in appresso « HBA ») di Londra, Regno Unito,

vista la domanda di attestazione negativa e la notificazione presentate alla Commissione dalla Dansk Pelsdyravlerforening (Associazione danese degli allevatori di animali da pelliccia), in appresso DPF, di Glostrup, Danimarca, il 27 agosto 1985 per gli accordi e le decisioni seguenti:

a) Love for Dansk Peladyravlerforening - statuto dell'Associazione danese degli allevatori di animali da pelliccia,

b) Regler for avlernes kapitalfond - norme riguardanti il fondo capitale,

c) Regler for katastrofenjaelpsordnignen - norme riguardanti il sistema di assistenza in caso d'emergenza,

vista la decisione della Commissione del 30 marzo 1987 di avviare la procedura nel presente caso,

dopo aver dato all'impresa ed all'associazione di imprese interessate la possibilità di manifestare il loro punto di vista relativamente agli addebiti mossi dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (1),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

(1)

Denuncia e notificazione

Il 4 gennaio 1985 e in date successive, la HBA di Londra, Regno Unito, ha presentato alla Commissione una denuncia formale con la quale le chiedeva di accertare una violazione dell'articolo 85, paragrafo 1 e dell'articolo 86 in riferimento agli accordi e/o alle pratiche seguenti:

a) l'articolo 4, punto 1, lettera f dello statuto della DPF (di cui al seguente paragrafo 3, lettera a) che obbliga i membri a non organizzare o ad aiutare vendite di concorrenti di DPF ed a cui è stato fatto ricorso per minacciare l'espulsione di tre membri di DPF in quanto operanti in qualità di agenti di HBA. Due di essi sono stati di fatto espulsi da DPF;

b) l'articolo 5 delle norme riguardanti il sistema di assistenza di emergenza di cui al seguente paragrafo 3, lettera b), che prevede il rifiuto dell'assistenza in caso di emergenza qualora il membro abbia rifornito punti di vendita diversi da « Danske Pels Autioner » (Organizzazione danese di vendita delle pellicce) in appresso denominata DPA;

c) le condizioni alle quali DPF eroga un anticipo finanziario ai suoi membri per i capi giovani (anticipo capi giovani che è stato introdotto l'11 aprile 1975 con decisione del Consiglio di amministrazione) nella misura in cui il membro deve prima impegnarsi a vendere l'intera sua produzione tramite DPA, per diventare in seguito membro del sistema di assistenza in caso di emergenza; gli obblighi delle consegne del 100 % si rafforzano così l'uno con l'altro;

d) l'obbligo fatto agli allevatori di volpi da pelliccia che desiderano partecipare a un corso di inseminazione artificiale di volpi o che hanno le qualifiche per operare come inseminatori artificiali di volpi di DPF di non cedere la produzione a concorrenti di DPF e di non procedere ad inseminazioni per allevatori che cedono le loro pelli a concorrenti di DPF;

e) il paragrafo 5 dell'accordo tipo di controllo della concia (con il quale DPA assume la supervisione della concia in un centro di concia) laddove stipula che « il centro di concia si impegna esclusivamente a curare gli interessi della DPA e tra l'altro non deve esibire le proprie pelli o le pelli ad esso conferite a nessuno al di fuori dei rappresentanti della DPA. Il centro di concia s'impegna inoltre a non provvedere alla vendita o ad altro tipo di fornitura di pelli ad acquirenti o organismi di vendita diversi da DPA »;

f) le norme per l'inclusione su una « hit list », vale a dire un elenco di membri che producono pelli di qualità; per effetto di tali norme l'allevatore è tenuto a consegnare l'intera sua produzione per la vendita tramite DPA, compresi i tipi di pelli per i quali non è chiesta l'inclusione sulla hit list;

g) la gestione da parte della DPA di un sistema di quote secondo il quale una certa percentuale della produzione di ogni membro è venduta in occasione di ognuna delle cinque aste che si tengono annualmente.

(2)

Le parti

i) HBA, la principale casa d'aste di pellicce nel Regno Unito, ha filiali in Danimarca, Olanda, Finlandia, Svezia e Norvegia. In Danimarca (come altrove) dispone di agenti che hanno il compito di procurare e raccogliere le pelli per le aste a Londra. HBA è stata acquistata dalla Finnish Fur Sales il 19 dicembre 1986 ed opera attualmente sotto la denominazione di Hudson's Bay Company Properties (Regno Unito) Ltd.

ii) DPF, una cooperativa di oltre 5 000 allevatori (1) (2), fornisce ai suoi membri un servizio di consulenza, un servizio veterinario, attrezzature didattiche, un foglio mensile e attività sperimentali e di ricerca. Alcuni servizi sono gratuiti per i membri, altri a pagamento. DPA costituisce la divisione di vendita di DPF e si occupa delle aste. Le attività oltremare sono effettuate in base ad un accordo con Global Fur A/S il cui capitale fa capo alle associazioni provinciali.

(3)

Gli accordi e le decisioni notificati

Gli elementi qui rilevanti contenuti negli accordi e nelle decisioni notificati alla Commissione sono i seguenti:

a) lo statuto di DPF, nella misura in cui stabilisce, in particolare all'articolo 4, punto 1, lettera f), che i membri « si impegnano a non organizzare vendite o a sostenere in altro modo la vendita di pelli in concorrenza con l'attività di vendita dell'Associazione danese degli allevatori di animali da pelliccia. »;

b) le norme relative al sistema di assistenza in caso di emergenza nella misura in cui stabiliscono che:

- l'assistenza in caso di emergenza è erogata per le perdite subite dai membri a causa della morte dei loro animali,

- un nuovo membro non ha diritto all'assistenza in caso di emergenza nel primo anno di adesione all'Associazione; l'assistenza in caso di emergenza è tuttavia ottenibile dopo tre mesi se paga la somma di 3 corone danesi per animale presente nella sua azienda al momento dell'adesione,

- l'assistenza in caso di emergenza è rifiutata a norma dell'articolo 5 dello statuto se l'assicurato « ha rifornito a scopo di vendita rivenditori diversi della DPA durante l'anno in cui ha subito il sinistro (15 agosto - 14 agosto) o il precedente esercizio finanziario » (escluso l'autoconsumo).

Le norme relative al fondo capitale non sono oggetto di denuncia.

(4)

Il mercato

i) Il prodotto in questione è rappresentato da pelli per pellicce quali visoni, volpi, procioni e puzzole. Ai fini pratici, tuttavia, nel presente caso hanno rilievo soltanto le pelli di visone e di volpe. La Danimarca produce annualmente

circa 9 milioni di visoni (che rappresentano il 72 % della produzione CEE e il 27 % della produzione mondiale), circa 240 mila volpi e qualche cincillà. Nel 1985/1986 la DPA ha venduto 11,7 milioni di pelli di cui 8 milioni di visoni danesi e 185 mila di volpi danesi. Nel 1986/1987 alle aste di DPA sono state vendute 13 milioni di pelli di cui 8,3 milioni di visoni danesi e 190 mila di volpi danesi.

Le vendite di pelli da pelliccia si configurano o come vendite private a pellicciai o, più frequentemente, come vendite mediante aste pubbliche. Copenhagen è il centro principale delle aste in Europa dove confluiscono acquirenti che vengono da tutto il mondo (nel 1986/1987 hanno partecipato alle aste della DPA 995 acquirenti di 28 paesi diversi).

Le vendite di pelli di visone a Copenhagen incidono per un terzo sulla produzione mondiale. Circa il 98 % delle pelli commercializzate sono esportate. I prezzi variano ampiamente in funzione delle condizioni economiche internazionali. Le pelli danesi possono essere vendute attraverso talune imprese estere, la più importante delle quali è HBA. Soltanto una piccola parte delle pelli danesi viene commercializzata in aste estere.

ii) Per le campagne 1985/1986 e 1986/1987 HBA ha assorbito le seguenti percentuali della produzione nazionale dei paesi scandinavi:

1.2,3.4,5 // // // // // 1985/1986 // 1986/1987 1.2.3.4.5 // // Visoni // Volpi // Visoni // Volpi // // // // // // Danimarca // 1,7 % // 13,5 % // 2,4 // 12,9 1.2.3.4,5 // Finlandia // 8,9 % // 7,6 % // // Norvegia // 8,8 % // 1,4 % // Dati non forniti // Svezia // 15,2 % // 31,0 % // // // // //

iii) I proventi di DPF provengono quasi integralmente da contributi fissi a carico dei produttori e da commissioni sulle vendite pagate dagli acquirenti.

Dette vendite, che nel 1985/1986 hanno totalizzato 226 milioni di ECU e nel 1986/1987 504 milioni di ECU, comprendevano le pelli provenienti dalla Finlandia, dalla Svezia, dalla Norvegia, ecc. I compensi e le commissioni sono ammontati rispettivamente a ± 16 milioni di ECU e a ± 23 milioni di ECU. I profitti dell'esercizio sono in funzione diretta del fatturato e sono ripartiti tra i conti dei membri, vale a dire sul fondo di esercizio e sul fondo capitale in conformità di una percentuale di distribuzione tra i due fondi decisa annualmente dall'assemblea generale. Le pertinenze del singolo produttore sono proporzionali al volume di affari realizzato tramite DPA (articolo 22 dello statuto della DPF).

Detratti i pagamenti per ricerca, corsi, retribuzioni, ecc., nel 1986/1987 i profitti sono ammontati a 2,97 milioni di ECU assegnati nella misura di 2,3 milioni di ECU ai fondi di esercizio e capitale dei membri come compartecipazione e nella misura di 0,67 milioni di ECU ai fondi di esercizio dei membri. Nel 1985/1986 è stata registrata una perdita di 1,7 milioni di ECU che è stata imputata al fondo capitale di DPF.

(5)

Le argomentazioni di DPF

In risposta alla comunicazione degli addebiti del 13 aprile 1987, nonchè nel corso della procedura, DPF ha negato l'esistenza di una violazione delle regole di concorrenza ed ha affermato che le clausole e pratiche erano giustificate dalla specificità dei servizi da essa forniti ai membri della cooperativa, in particolare ha asserito:

a) per quanto riguarda il punto 1 a) supra - l'articolo 4, parte 1, lettera f), era un divieto di concorrenza attiva con le attività nel settore aste di DPA e non impediva ad un allevatore di offrire la sua produzione per la vendita attraverso altri canali;

b) per quanto riguarda il punto 1 b) supra - sarebbe stato poco equo per gli altri partecipanti lasciare la possibilità ad un membro di ricorrere al sistema di assistenza in caso di emergenza senza obbligarlo a fornire le sue pelli da destinare alla vendita tramite DPA visto che in tal modo non contribuiva finanziariamente al sistema;

c) per quanto riguarda il punto 1 c) supra - l'obbligo di fornitura integrale come condizione preliminare per ottenere l'anticipo giovani capi mira a tutelare le risorse a carico delle quali è distribuito l'anticipo;

d) per quanto riguarda il punto 1 d) supra - DPF nega l'esistenza di obblighi di questo tipo relativi all'inseminazione artificiale delle volpi;

e) per quanto riguarda il punto 1 e) supra - DPF nega che l'articolo 5 dell'accordo tipo di controllo della concia limiti la concorrenza;

f) per quanto riguarda il punto 1 f) supra - la qualifica per essere inseriti nella « Hit List » era subordinata alla perizia di un esperto non soltanto sulle pelli interessate, ma sull'intero stock dell'allevatore: soltanto allora era possibile effettuare una raccomandazione accurata dell'allevamento;

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

(1) Fanno capo a DPF cinque associazioni provinciali a ciascuna delle quali a sua volta fanno capo associazioni locali. Qualsiasi allevatore che aderisce ad un'associazione provinciale diventa quindi membro di DPF.

(2) Nel corso dell'audizione, DPF ha dichiarato che l'associazione annovera una grandissima proporzione di allevatori danesi di visone.

g) per quanto riguarda il punto 1, lettera g) supra - DPF ha affermato che il regime di quote applicato nelle aste era giustificato dalla insufficienza di magazzini e dalla sua convenienza per i membri onde garantire che ad ogni asta vi fosse una scelta adeguata per gli acquirenti. DPF ha spiegato che tutti gli animali sono ammazzati e conciati alla fine di novembre di ogni anno. È stato stabilito con tutti i membri che la consegna delle pelli avvenga a rate con una percentuale specifica del numero fissato di pelli da vendere in ognuna della cinque aste annuali, contro pagamento di una commissione fissata. Un acconto immediato è disponibile, calcolato sulla base del numero di pelli che saranno vendute tramite DPA.

(6)

Le proposte DPF

Nonostante che DPF formalmente difendesse la sua posizione, nondimeno ha proposto le seguenti modifiche:

i) Con lettera del 4 giugno 1987 alla Commissione:

a) per quanto riguarda gli anticipi capi giovani, tutti gli allevatori - membri o non membri - hanno diritto ad ottenere l'anticipo a condizione che si impegnino soltanto a fornire un numero di pelli equivalenti al numero di capi per i quali è stato concesso l'anticipo di cassa. Inoltre, l'accordo relativo all'anticipo capi giovani, in futuro non dovrebbe comportare l'obbligo di aderire al sistema di assistenza in caso di emergenza.

b) Mentre l'adesione al sistema di assistenza in caso di emergenza dovrebbe rimanere facoltativa e continuare a riguardare l'intero patrimonio zootecnico di ciascun socio allevatore, sarebbe abolito l'impegno di procedere alla vendita integrale delle pelli tramite DPA: l'assistenza in caso di emergenza corrisposta sarebbe calcolata in proporzione alla percentuale di pelli fornite per la vendita tramite DPA nell'esercizio finanziario precedente l'anno in cui si è verificato il sinistro.

c) Le regole di ammissione alle « Hit List » si applicano ad un solo tipo di pelle. (Ad esempio, un allevatore che intende partecipare con le sue pelli di visone alla« hit list » dovrebbe soltanto essere tenuto a fornire la sua produzione integrale di pelli di visone; dovrebbe viceversa essere libero di vendere la sua produzione di pelli di volpe tramite altri canali di collocamento). DPF ha successivamente offerto di modificare ancora tale regola chiedendo di fornire soltanto l'intera produzione di tinte chiare o di tinte scure.

ii) Con lettera del 26 novembre 1987:

a) il divieto di cui all'articolo 4, punto 1, lettera f) dello statuto di DPF che riguarda l'organizzazione o il sostegno di vendite in concorrenza con le vendite DPF è soppresso;

b) il paragrafo 5 dell'accordo tipo relativo alla concia è eliminato.

Con la possibile esenzione delle norme riguardanti « l'anticipo capi giovani », che dovevano entrare in vigore nel luglio 1988, le modifiche proposte, a conoscenza della Commissione, non sono state realizzate.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

Articolo 85, paragrafo 1

(7) L'articolo 85, paragrafo 1 stabilisce che tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune sono vietati in quanto incompatibili con il mercato comune.

(8) Gli allevatori di animali da pellicia aderenti a DPF sono imprese ai sensi dell'articolo 85 e i contratti tra loro stipulati sono accordi ai sensi della medesima disposizione nella misura in cui costituiscono le regole di base della DPF.

DPF è un'associazione di imprese ai sensi di detto articolo e le regole adottate dai suoi organi competenti costituiscono decisioni di detta associazione ai sensi dell'articolo 85 (1).

(9) Lo statuto e le norme che disciplinano le relazioni giuridiche tra DPF e i suoi membri hanno, tra l'altro, l'oggetto di impedire la cessione o la vendita di pellicce da parte dei membri della DPF a qualsiasi concorrente della DPF obbligando i membri della DPF a vendere il 100 % della loro produzione tramite la DPA.

(10) Si considera che lo statuto e le disposizioni seguenti abbiano per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza in violazione dell'articolo 85, paragrafo 1 (non è esclusa l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, mediante l'articolo 2 del regolamento n. 26 del Consiglio (2) poiché le pelli non sono ricomprese nell'allegato II del trattato):

i) L'articolo 4, parte 1 (f) dello statuto di DPF imponeva un obbligo di non concorrenza ai suoi membri. Tale obbligo, tra l'altro, vieta ai membri di agire come agenti di raccolta per i concorrenti, isolando in tal modo il mercato danese nei confronti della concorrenza. L'effetto restrittivo

del divieto era accresciuto dalle pratiche concordate consistenti secondo i membri nel non cedere assolutamente pelli ai concorrenti. DPF, ancorché invitata dalla direzione generale della concorrenza a chiarire il problema con i suoi membri, rifiutava di procedervi in quanto non riteneva necessari tali chiarimenti.

ii) Gli obblighi del 100 %, connessi all'anticipo capi giovani, per ottenere l'adesione al sistema di assistenza in caso di emergenza al fine di accedere alla « Hit list » di cui all'accordo di controllo della concia, vincolano le possibilità dei membri che non hanno così il diritto di determinare indipendentemente la loro politica di vendita. Essi ostacolano l'accesso al mercato di concorrenti in quanto accaparrano la fonte principale di offerta di pelli in Danimarca.

(11) Gli scambi tra Stati membri sono pregiudicati in quanto lo scopo di tali regole, obblighi e pratiche concordate è stato quello di limitare l'accesso al mercato da parte dei concorrenti monopolizzando virtualmente l'offerta e la vendita di pelli di visone in Danimarca. La limitazione o l'eliminazione di una concorrenza effettiva ha provocato una compartimentazione del mercato comune nella misura in cui la Danimarca è virtualmente inaccessibile ai concorrenti della DPF. Si può ritenere tranquillamente che qualora fossero aboliti o contenuti gli obblighi del 100 %, una maggiore percentuale di pellicce, specie di visone, verrebbe inviata dai soci della DPF ai concorrenti di DPF, compresa la HBA, come avviene negli altri paesi scandinavi. Tali norme ed obblighi impediscono ed hanno impedito ai membri di inviare parte della loro produzione verso gli altri Stati membri o di proporla alle aste, (1). Inoltre, la possibilità degli allevatori danesi di vendere privatamente ad acquirenti di altri Stati membri è quasi completamente eliminata. Tenendo presente l'importanza del settore delle pellicce in Danimarca (oltre il 27 % della produzione mondiale di visoni) gli effetti sul commercio tra Stati membri sono notevoli.

(12)

Articolo 85, paragrafo 3

i) L'articolo 4, punto 1, lettera f) dello statuto della DPF, in quanto obbliga a fornire il 100 % della produzione, elimina la concorrenza per una parte sostanziale delle pelli prodotte da membri della DPF, le cui offerte di pelli destinate alla vendita tramite case di aste che desiderano fare concorrenza a DPA sono pertanto ostacolate. Inoltre, ai membri viene negata la possibilità di effettuare vendite private. Le regole e lo statuto notificati non possono pertanto beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, in quanto non sono soddisfatte le condizioni per l'esenzione in esso previste, principalmente la mancata eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Per di più non sono state date sufficienti giustificazioni che mostrassero l'indispensabilità di tali obblighi per portare a termine gli obiettivi della DPF.

ii) Il formulario tipo dell'accordo per l'anticipo capi giovani, le condizioni per essere ammessi alla « hit list » e l'accordo per il controllo della concia non sono stati formalmente notificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 17. Scopo di tali accordi e condizioni è di ostacolare le esportazioni parallele. Essi inoltre non ricadono nel campo d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 di detto regolamento nella misura in cui non riguardano le importazioni e le esportazioni tra Stati membri (2). Inoltre, nel caso di questi accordi non può essere adottata neppure una decisione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. In ogni modo gli accordi in causa non potrebbero beneficiare dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 poichè restringono la concorrenza alla stessa stregua degli obblighi menzionati al precedente punto (i).

iii) Benchè la DPF abbia proposto di modificare le sue regole, in modo da renderle compatibili con l'articolo 85, le modifiche proposte, fatta forse eccezione per le norme riguardanti l'anticipo per capi giovani, non sono state realizzate. La Commissione adotterà una decisione per quanto riguarda l'esenzione o l'attestazione negativa soltanto dopo che le modifiche proposte della DPF saranno state attuate ed essa avrà avuto la possibilità di accertare l'applicazione pratica delle norme e dello statuto così modificati.

(13)

Articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17, la Commissione può infliggere ammende che variano da un minimo di mille ECU ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare questo ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale

precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione o, intenzionalmente o per negligenza, commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto oltre che della gravità dell'infrazione anche della sua durata.

La Commissione ritiene che nel presente caso occorra infliggere un'ammenda per quanto riguarda le infrazioni che sono state commesse deliberatamente o almeno per negligenza. La DPF doveva essere a conoscenza che l'obbligo del 100 % ha per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza. Le infrazioni erano gravi in quanto, grazie ad esse altri operatori commerciali nel settore delle pellicce sono stati quasi esclusi dalle forniture in Danimarca e quindi vi è stata virtualmente eliminata la concorrenza con la DPF. L'importanza della Danimarca nella produzione di pellicce nell'ambito della CEE, che conferisce a DPF una potenziale posizione dominante nelle vendite di pellicce all'interno del mercato comune, non fa che intensificare la gravità delle infrazioni. La DPF ha ben pochi concorrenti, se ne ha, in qualità di fornitore di servizi (veterinari, consulenza, perizie tecniche, laboratori, ecc.) e di prodotti essenziali per la grande maggioranza degli allevatori danesi che sono membri dell'Associazione.

(14) Le violazioni sono iniziate almeno alle seguenti date:

i) l'obbligo del 100 % per quanto riguarda l'anticipo capi giovani e il sistema di assistenza in caso di emergenza, rispettivamente l'11 aprile 1975 e il 1o gennaio 1973;

ii) l'obbligo di non organizzare o sostenere la vendita di pelli per concorrenti della DPF, il 22 ottobre 1976;

iii) l'obbligo del 100 % connesso all'ammissione alla « hit list » è entrato in vigore durante l'anno 1984/1985,

iv) l'obbligo del 100 % previsto nell'accordo tipo di controllo della concia, il 1o gennaio 1973.

La Commissione, nel decidere l'entità dell'ammenda ha tenuto conto delle seguenti attenuanti;

- dall'inoltro della comunicazione degli addebiti la DPF ha fatto proposte concrete per eliminare le restrizioni oggetto della denuncia,

- il fatto che la DPF è un'associazione cooperativa merita speciale considerazione. Una caratteristica peculiare delle cooperative è che il reddito degli associati dipende direttamente dai risultati di esercizio della cooperativa cui appartengono.

(15) Per tali motivi e tenuto conto delle succitate circostanze la Commissione ritiene opportuno infliggere un'ammenda a DPF. Per quanto riguarda gli accordi e le decisioni notificati, la Commissione prende in considerazione il periodo che inizia il 27 agosto 1985, cioè la data della notifica.

(16)

Articolo 3 del regolamento n. 17

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 17, se la Commissione constata un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata. Dato che la DPF non ha ancora realizzato tutte le modifiche, la Commissione ritiene di dovere esigere la cessazione delle infrazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I seguenti accordi e decisioni di associazioni di imprese della Dansk Pelsdyravler Forening e le pratiche concordate costituiscono una violazione dell'articolo 85, paragrafo 1:

a) l'articolo 4, punto 1, lettera f) dello statuto della DPF, nonché l'applicazione di tale disposizione, in forza del quale i membri attivi sono, tra l'altro, quelli « che si impegnano a non organizzare la vendita o a sostenere in qualsiasi modo la vendita di pelli in concorrenza con le attività di vendita dell'Associazione danese degli allevatori di animali da pelliccia »;

b) l'articolo 5 dello statuto, che riguarda il sistema di assistenza in caso di emergenza, che rifiuta tale assistenza in caso di emergenza qualora l'assicurato fornisca pelli a scopo di vendita a punti di vendita diversi dalla DPA (Danske Pels Auktioner) nell'anno del sinistro o nel precedente esercizio finanziario;

c) gli obblighi fatti ai membri di conferire la propria produzione integrale per la vendita ad opera di DPA:

- qualora venga concesso al membro un anticipo cosiddetto « capi giovani »

- qualora il membro intenda partecipare alla « Hit List »;

d) il paragrafo 5 dell'accordo tipo di controllo della concia la DPA che vieta al centro di concia di esporre pelli o di organizzare vendite per l'invio di pelli a chiunque che non sia DPA.

2. DPF, nella misura in cui non vi ha già provveduto, deve porre termine all'infrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed astenersi in futuro dall'adottare provvedimenti che abbiano lo stesso oggetto o effetto delle sopra descritte restrizioni.

3. Un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 per gli accordi notificati alla Commissione, di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, è così rifiutata. 4. DPF deve informare i due membri espulsi dall'Associazione in quanto operavano come agenti di HBA che l'obbligo per il cui inadempimento è stato proceduto alla loro espulsione, in base agli accertamenti fatti, costituiva un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1. DPF inoltrerà alla Commissione copia della comunicazione di cui sopra e di ogni eventuale risposta.

Articolo 2

1. Un'ammenda di 500 000 (cinquecentomila) ECU è inflitta alla Dansk Pelsdyravler forening per aver commesso le infrazioni di cui all'articolo 1.

2. L'importo dell'ammenda deve essere versato, entro un termine di 3 mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, dalla Dansk Pelsdyravler Forening sul conto:

a) n. 1013823 della Commissione delle Comunità europee - Bruxelles (per i pagamenti in ecu) a Kjoebenhavns Handelsbank, 2 Holmen's Kanal, DK-1091 Copenhagen K., oppure

b) n. 7351-6, Commissione delle Comunità europee - Bruxelles (per i pagamenti in corone danesi), a Danmarks Nationalbank, Howegarde 5, DK-1093 Copenhagen K.

A decorrere dalla scadenza del termine sopra indicato l'ammenda produce interessi di pieno diritto al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ecu il primo giorno feriale del mese nel quale è adottata la presente decisione, e maggiorato di 3 punti e mezzo, cioè del . . .

In caso di versamento in corone danesi, il tasso di cambio è quello del giorno precedente al giorno del pagamento.

Articolo 3

La Dansk Peldyravler forening informa i suoi membri della presente decisione entro il 31 gennaio 1989 e comunica alla Commissione come vi ha proceduto.

Articolo 4

Dansk Pelsdyravler forening,

Langagervej 60

DK-2600 Glostrup

è destinataria della presente decisione.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 192 del trattato CEE.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1988.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

(1) Da un certo punto di vista DPF è anche una federazione di associazioni locali e provinciali, ma nel presente caso tale elemento non è rilevante.

(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62.

(1) Per quanto riguarda una clausola restrittiva concernente l'importazione la Corte ha affermato « la clausola che limiti la libertà dei contraenti di importare direttamente nei Paesi Bassi, è atta a distrarre le correnti commerciali dal loro corso normale e quindi a pregiudicare il commercio tra paesi membri » (Frubo c/ Commissione, Raccolta 1975, pag. 563.).

(2) Nelle cause riunite 96-102, 104, 105, 108 e 110/82, Raccolta 1983 pag. 3369, la Corte al punto 35 della sua sentenza sostiene che: « lo scopo dell'accordo era di restringere in modo sensibile le importazioni parallele . . . e ambedue tendono a isolare il mercato belga in una maniera contraria ai principi di base del mercato comune. ».

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