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Document 31985L0610

Direttiva 85/610/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

GU L 375 del 31.12.1985, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/610/oj

31985L0610

Direttiva 85/610/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1985 pag. 0001 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 19 pag. 0057
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0057
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 15 pag. 0018
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 15 pag. 0018


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

recante settima modifica ( amianto ) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

( 85/610/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione (1) ,

visto il parere del Parlamento europeo (2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale (3) ,

considerando che l'amianto è una sostanza riconosciuta pericolosa per la salute ;

considerando che l'uso dell'amianto nonché dei prodotti contenenti amianto liberando fibre può provocare asbestosi e carcinomi ; che di conseguenza l'immissione sul mercato e l'uso devono essere limitati nel modo più rigoroso possibile ;

considerando che la direttiva 76/769/CEE (4) , quale modificata dalla direttiva 83/478/CEE (5) , prevede già le prime misure in tal senso vietando , con talune deroghe , l'immissione sul mercato e l'uso della crocidolite e prescrivendo un'etichettatura specifica che indichi i rischi presentati dall'uso dei prodotti contenenti fibre di amianto ;

considerando che un miglior controllo dell'immissione sul mercato e dell'uso delle fibre di amianto pericolose è necessario per salvaguardare la salute dell'uomo , tanto più che esistono per taluni usi prodotti di sostituzione ritenuti meno pericolosi ;

considerando che occorre trattare la questione dell'immissione sul mercato e dell'uso degli altri prodotti contenenti amianto e che in questo contesto il Consiglio chiede alla Comissione di avviare al più presto e di proseguire , in particolare , i lavori per l'elaborazione di metodi di controllo relativi ai prodotti contenenti amianto ;

considerando che l'amianto è oggetto di regolamentazioni in taluni stati membri ; che queste presentano divergenze concernenti le condizioni di immissione sul mercato e di uso ; che tali divergenze costituiscono un ostacolo agli scambi e incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che per eliminare alcune delle suddette divergenze è opportuno completare l'allegato della direttiva 76/769/CEE , modificata da ultimo dalla direttiva 85/467/CEE (6) ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE il punto 5 diventa il punto 6 ed è aggiunto il seguente punto :

6.3 . Fibre di amianto * 6.3.1 . L'immissione sul mercato e l'uso dei prodotti contenenti queste fibre sono vietati per quanto riguarda : *

* a ) i giocattoli ; *

* b ) i materiali o preparati destinati ad essere applicati mediante flocculazione ; gli stati membri possono nondimeno ammettere nel loro territorio composti bituminosi *

* contenenti amianto destinati ad essere applicati a spruzzo sul fondo della carrozzeria dei veicoli per la protezione dalla corrosione ; *

* c ) i prodotti finiti sotto forma di polvere , venduti al dettaglio al pubblico ; *

* d ) gli articoli per fumatori , quali pipe per tabacco ; portasigarette e portasigari ; *

* e ) i vagli catalitici e i dispositivi di isolamento destinati o incorporati negli apparecchi di riscaldamento che utilizzano gas liquefatto ; *

* f ) le pitture e vernici . *

Crisotilo , CAS n. 12001-29-5 * *

Amosite , CAS n. 12172-73-5 * *

Antofillite , CAS n. 77536-67-5 * *

Actinolite , CAS n. 77536-66-4 * *

Tremolite , CAS n. 77536-68-6 * *

Articolo 2

1 . Gli stati membri prendono le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1987 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 3

La presente direttiva è destinata agli stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1985 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

(1) GU n. C 78 de 28 . 3 . 1980 , pag. 10 .

(2) GU n. C 125 del 17 . 5 . 1982 , pag. 159 .

(3) GU n. C 331 del 17 . 12 . 1980 , pag. 6 .

(4) GU n. L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag. 201 .

(5) GU n. L 263 del 24 . 9 . 1983 , pag. 33 .

(6) GU n. L 269 dell'11 . 10 . 1985 , pag. 56 .

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