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Document 31970L0373

Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali

GU L 170 del 3.8.1970, p. 2–3 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(II) pag. 535 - 536

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrogato da 32004R0882

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/373/oj

31970L0373

Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 03/08/1970 pag. 0002 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0061
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0471
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0061
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0535
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0156
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0016
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0016


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1970 relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (70/373/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione degli alimenti per animali occupano un posto estremamente importante nella Comunità economica europea;

considerando che la produzione animale nell'agricoltura dipende in vasta misura dall'utilizzazione di alimenti appropriati e di buona qualità;

considerando che una regolamentazione in materia di alimenti per animali è un fattore essenziale per incrementare la produttività dell'agricoltura;

considerando che l'introduzione di disposizioni comunitarie relative alla qualità e alla composizione degli alimenti per animali utilizzati nella Comunità economica europea richiede, per il controllo ufficiale esercitato dalle autorità degli Stati membri, che siano fissati modi di prelievo di campioni e metodi di analisi unificati;

considerando inoltre che il controllo dell'osservanza delle norme nazionali ancora esistenti deve essere effettuato secondo gli stessi modi di prelievo di campioni e gli stessi metodi di analisi in tutta la Comunità;

considerando che taluni Stati membri applicano già modi di prelievo e metodi di analisi ufficiali che divergono parzialmente quanto ai principi essenziali ; che tali modi e metodi hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune e che conviene pertanto armonizzarli;

considerando che la fissazione di tali modi e metodi è esclusivamente una misura di esecuzione di carattere tecnico e scientifico ; che al fine di sviluppare, migliorare e completare tali modi e metodi, è necessaria una procedura rapida ; che, per facilitare l'adozione di tali misure, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure atte ad assicurare che i controlli ufficiali degli alimenti per animali, volti a costatare l'osservanza delle condizioni prescritte in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti la qualità e la composizione degli alimenti per animali siano effettuati secondo metodi di prelievo di campioni e metodi di analisi comunitari che saranno fissati dalle direttive di cui all'articolo 2.

Articolo 2

I modi e metodi di cui all'articolo 1 sono determinati mediante direttive secondo la procedura di cui all'articolo 3, tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, nonché dei modi e metodi già sperimentati.

Le direttive prevedono termini appropriati per l'introduzione di tali modi e metodi nelle disposizioni nazionali.

Articolo 3

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente degli alimenti per animali, istituito con decisione del Consiglio del 20 luglio 1970 (1), in appresso denominato il «Comitato», viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il (1)Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale. Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del Comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

Articolo 4

Le disposizioni dell'articolo 3 sono applicabili per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il Comitato è stato consultato per la prima volta in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, oppure in base a qualsiasi analoga disposizione.

Articolo 5

Nel termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di tale direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

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