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Document 02002E0402-20110801

Consolidated text: Posizione comune del Consiglio del 27 maggio 2002 concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell’organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati (2002/402/PESC)

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2002/402/2011-08-01

2002E0402 — IT — 01.08.2011 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

▼M1

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2002

concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell’organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati

(2002/402/PESC)

▼B

(GU L 139, 29.5.2002, p.4)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE 2011/487/PESC DEL CONSIGLIO del 1o agosto 2011

  L 199

73

2.8.2011




▼B

▼M1

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2002

concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell’organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati

(2002/402/PESC)

▼B



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 ottobre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che è determinato a combattere il terrorismo sotto tutte le sue forme e ovunque nel mondo e proseguirà gli sforzi volti a rafforzare la coalizione della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo sotto tutti i suoi aspetti.

(2)

Il 16 gennaio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1390(2002), in seguito denominata «UNSCR 1390(2002)», che stabilisce le misure da applicare contro Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaida e i Taliban ed altri individui, gruppi, imprese e entità ad essi associati.

(3)

La UNSCR 1390(2002) adegua l'ambito di applicazione delle sanzioni concernenti il congelamento di fondi, il divieto di visto e l'embargo sulla fornitura, la vendita e l'esportazione di armi nonché sulla consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti le attività militari imposte dalle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000).

(4)

A norma del paragrafo 3 dell'UNSCR 1390(2002), le suddette misure saranno riesaminate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dodici mesi dopo l'adozione della risoluzione e alla scadenza di tale periodo il Consiglio di sicurezza deciderà se mantenerle o migliorarle.

(5)

L'UNSCR 1390(2002) impone un divieto di viaggio per Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaida e i Taliban ed altri individui ad essi associati.

(6)

Le sanzioni concernenti il divieto di volo e l'embargo sulla vendita di anidride acetica imposte dalle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) non sono più in vigore a norma del paragrafo 23 dell'UNSCR 1333(2000) e del paragrafo 1 dell'UNSCR 1390(2002). Inoltre, tutte le misure restrittive contro l'Ariana Afghana Airlines sono scadute con l'UNSCR 1388(2002) del 15 gennaio 2002.

(7)

Pertanto le misure restrittive dell'Unione europea adottate ai sensi delle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) dovrebbero essere adattate in conformità dell'UNSCR 1390(2002).

(8)

Ai fini di chiarezza e trasparenza, le misure restrittive dell'Unione europea di cui alle pertinenti posizioni comuni del Consiglio dovrebbero essere riunite in un unico strumento giuridico e, pertanto, le posizioni comuni 96/746/PESC ( 1 ), 1999/727/PESC ( 2 ), 2001/154/PESC ( 3 ) e 2001/771/PESC ( 4 ) dovrebbero essere abrogate.

(9)

È necessaria un'azione della Comunità per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:



▼M1

Articolo 1

La presente posizione comune si applica nei confronti dei membri dell’organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese, entità ad essi associati, quali figurano nell’elenco predisposto conformemente alle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal comitato istituito ai sensi della UNSCR 1267(1999).

▼B

Articolo 2

1.  Sono vietate la fornitura, la vendita e l'esportazione, diretta o indiretta, a individui, gruppi, imprese ed entità di cui all'articolo 1 di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, di veicoli ed equipaggiamenti militari, di equipaggiamento paramilitare e dei relativi pezzi di ricambio in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero utilizzando navi o aerei delle rispettive compagnie di bandiera o da parte di cittadini degli Stati membri fuori dal loro territorio alle condizioni di cui alla UNSCR 1390(2002).

2.  Fatti salvi i poteri degli Stati membri nell'esercizio della loro autorità pubblica, la Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato che istituisce la Comunità europea evita la fornitura, la vendita e l'esportazione, diretta o indiretta, a individui, gruppi, imprese e entità di cui all'articolo 1 di consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti le attività militari in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero utilizzando navi o aerei delle rispettive compagnie di bandiera o da parte di cittadini di Stati membri fuori dal loro territorio alle condizioni di cui alla UNSCR 1390(2002).

Articolo 3

La Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato che istituisce la Comunità europea:

 ordina il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche degli individui, gruppi, imprese e entità di cui all'articolo 1,

 assicura che i capitali e le risorse finanziarie o economiche non saranno resi disponibili, direttamente o indirettamente, per gli individui, i gruppi, le imprese e le entità di cui all'articolo 1, o a loro vantaggio.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare l'ingresso o il transito nei loro territori degli individui di cui all'articolo 1 alle condizioni definite nel paragrafo 2, lettera b), dell'UNSCR 1390(2002).

Articolo 5

Le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC sono abrogate.

Articolo 6

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.

La presente posizione comune è costantemente riesaminata.

Articolo 7

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.



( 1 ) GU L 342 del 31.12.1996, pag. 1.

( 2 ) GU L 294 del 16.11.1999, pag. 1.

( 3 ) GU L 57 del 27.2.2001, pag. 1.

( 4 ) GU L 289 del 6.11.2001, pag. 36.

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