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Document 62019CJ0519

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 novembre 2020.
Ryanair DAC contro DelayFix.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Contratto di trasporto aereo – Clausola attributiva di competenza contratta dal passeggero avente la qualità di consumatore – Credito di tale passeggero nei confronti della compagnia aerea – Cessione di tale credito a una società di recupero crediti – Opponibilità della clausola attributiva di competenza da parte della compagnia aerea alla società cessionaria del credito di detto passeggero – Direttiva 93/13/CEE.
Causa C-519/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:933

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

18 novembre 2020 ( *1 )

[Testo rettificato con ordinanza del 13 gennaio 2021]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Contratto di trasporto aereo – Clausola attributiva di competenza contratta dal passeggero avente la qualità di consumatore – Credito di tale passeggero nei confronti della compagnia aerea – Cessione di tale credito a una società di recupero crediti – Opponibilità della clausola attributiva di competenza da parte della compagnia aerea alla società cessionaria del credito di detto passeggero – Direttiva 93/13/CEE»

Nella causa C‑519/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (Tribunale regionale di Varsavia, XXIII Sezione commerciale di appello, Polonia), con decisione del 13 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 9 luglio 2019, nel procedimento

Ryanair DAC

contro

DelayFix, già Passenger Rights sp. z o.o,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice), M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Ryanair DAC, da A. Kasnowska, adwokat, nonché da M. Jóźwiak, radca prawny;

per la DelayFix, già Passenger Rights sp. z o.o, da M. Misiaszek, K. Żbikowska e I. Wieczorek, adwokaci;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

[come rettificato con ordinanza del 13 gennaio 2021] per la Commissione europea, da M. Heller, A. Szmytkowska, e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), nonché della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone, da un lato, la Passenger Rights sp. z o.o, divenuta la DelayFix, con sede in Varsavia (Polonia), società specializzata nel recupero crediti e alla quale un passeggero aereo ha ceduto i suoi diritti, e, dall’altro, la compagnia aerea Ryanair DAC, con sede a Dublino (Irlanda), in merito al versamento di una somma di EUR 250 a titolo di risarcimento per la cancellazione di un volo sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 93/13

3

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 93/13 è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

4

L’articolo 2 di tale direttiva è così formulato:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

b)

“consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

(...)».

5

L’articolo 3 di detta direttiva è così formulato:

«1.   Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2.   Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova.

3.   L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».

6

L’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva così recita:

«(...) Il carattere abusivo di una clausola contrattuale deve essere valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende».

7

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

8

Il punto 1, lettera q), di tale allegato concerne le «[c]lausole che hanno per oggetto o per effetto di (...) sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore (...)».

Regolamento n. 1215/2012

9

Il capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Competenza», contiene dieci sezioni. La sezione 1, a sua volta intitolata «Disposizioni generali», comprende l’articolo 4 di tale regolamento, il quale, al suo paragrafo 1, così dispone:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

10

La sezione 2 di tale capo II, intitolata «Competenze speciali», contiene l’articolo 7 di detto regolamento, che prevede quanto segue:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)

a)

in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b)

ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

(…)

nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

(...)».

11

La sezione 4 di detto capo II, dal titolo «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», contiene l’articolo 17 del medesimo regolamento, che dispone quanto segue:

«(...)

3.   La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale».

12

L’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012, che fa parte della Sezione 7 del medesimo capo, rubricata «Proroga di competenza» prevede quanto segue:

«1.   Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:

a)

concluso per iscritto o provato per iscritto;

b)

in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o

c)

nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

(...)».

Diritto polacco

13

L’articolo 509 del Kodeks cywilny (codice civile), nella versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, così dispone:

«1.   Il creditore può trasferire il credito ad un terzo (cessione), senza il consenso del debitore, a meno che ciò non sia contrario alla legge, ad una clausola contrattuale o alla natura dell’obbligazione.

2.   Unitamente al credito, all’acquirente vengono trasferiti tutti i diritti ad esso connessi, in particolare il diritto agli interessi arretrati».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14

La Passenger Rights, società specializzata nel recupero dei crediti dei passeggeri aerei, divenuta la DelayFix, chiedeva al Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia, Polonia), sulla base del regolamento n. 261/2004, la condanna della compagnia aerea Ryanair al versamento della somma di EUR 250 a titolo di risarcimento per la cancellazione di un volo da Milano (Italia) a Varsavia (Polonia), credito nei confronti di tale compagnia aerea che un passeggero le aveva ceduto.

15

La Ryanair opponeva un’eccezione d’incompetenza delle giurisdizioni polacche, in quanto la clausola 2.4 delle condizioni generali di trasporto, accettate da detto passeggero all’atto dell’acquisto del suo biglietto online, prevede una competenza a favore delle giurisdizioni irlandesi. La Ryanair ritiene che la DelayFix, in quanto cessionaria del credito di detto passeggero, sarebbe vincolata a tale clausola.

16

Con ordinanza del 15 febbraio 2019 il Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia) respingeva tale eccezione d’incompetenza ritenendo che, da un lato, la clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto di trasporto tra il medesimo passeggero e la compagnia aerea fosse abusiva, ai sensi della direttiva 93/13 e, dall’altro, che la DelayFix, in quanto cessionario del suo credito in seguito alla cancellazione del volo, non poteva essere vincolata da tale clausola.

17

La Ryanair interponeva appello avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. Essa rilevava che la ricorrente non è un consumatore e, pertanto, non può invocare la tutela giurisdizionale prevista per i contratti con i consumatori.

18

Il giudice del rinvio precisa che, ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti e allo stato attuale della giurisprudenza del Sąd Najwyższy (Corte Suprema, Polonia), il carattere abusivo di una clausola contrattuale può essere dichiarato nel corso di un procedimento per il pagamento di somme intentato contro un debitore da un professionista che ha acquisito il credito di un consumatore.

19

Tuttavia, in primo luogo, tale giudice chiede se, alla luce degli articoli 3, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il cessionario del credito di un consumatore possa altresì essere considerato un consumatore. Più particolarmente, esso nutre dubbi sulla questione se, a seguito di una cessione del credito da parte del consumatore a un professionista, quest’ultimo soggetto subentri nei diritti del consumatore e possa invocare il regime favorevole dell’Unione concernente la tutela dello status di consumatore derivante, tra l’altro, da tale direttiva.

20

In secondo luogo, i dubbi del giudice del rinvio riguardano la giurisprudenza della Corte relativa all’applicazione del regolamento n. 1215/2012, relativamente al regime giuridico delle clausole attributive di competenza di cui all’articolo 25 di tale regolamento, nonché del regime speciale previsto alla sezione 4 del capo II di detto regolamento, relativo alla «competenza in materia di contratti conclusi da consumatori» e, segnatamente, la nozione di «consumatore» di cui a tale sezione.

21

Per quanto riguarda, da un lato, le clausole di cui all’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012, detto giudice sottolinea che dalla sentenza del 7 febbraio 2013, Refcomp (C‑543/10, EU:C:2013:62), deriva che tale tipo di clausola contenuta in un contratto può, in linea di principio, esplicare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro accordo alla stipulazione di tale contratto. Una clausola del genere, infatti, deriverebbe dall’accordo tra le parti e, affinché possa essere opponibile a un terzo, sarebbe necessario, in linea di principio, che quest’ultimo abbia prestato il suo consenso a tal fine.

22

Per quanto riguarda, dall’altro lato, la nozione di «consumatore», ai sensi della sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2012, detto giudice sottolinea che, giacché la disciplina particolare istituita dagli articoli 17 e seguenti di tale regolamento è ispirata dalla preoccupazione di proteggere il consumatore in quanto parte contraente considerata economicamente più debole e meno esperta, sul piano giuridico, della sua controparte, il consumatore è tutelato solo allorché egli è personalmente coinvolto come attore o convenuto in giudizio. Pertanto, l’attore che non sia esso stesso parte del contratto di consumo di cui trattasi non può beneficiare del foro del consumatore. Alla luce della giurisprudenza della Corte, il giudice del rinvio chiede se, per determinare la competenza giurisdizionale e la validità di una clausola attributiva di competenza, si debba prendere in considerazione la natura «iniziale» dell’obbligazione o se il professionista cessionario del credito di cui trattasi possa contestare tale clausola in ragione del suo carattere abusivo sulla base del regime di protezione del consumatore di cui, in particolare, alla direttiva 93/13.

23

In tali circostanze, il Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (Tribunale regionale di Varsavia, XXIII Sezione commerciale d’appello, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (...), e l’articolo 25 del regolamento [n. 1215/2012] – nell’ambito della valutazione circa la validità di una clausola attributiva di competenza – debbano essere interpretati nel senso che la mancata pattuizione individuale delle condizioni contrattuali, e le clausole contrattuali abusive derivanti dall’accordo attributivo di competenza, possano essere invocati anche dall’acquirente finale di un credito acquisito per cessione da un consumatore, il quale acquirente, tuttavia, non abbia esso stesso lo status di consumatore».

Sulla domanda di Ryanair di apertura della fase orale del procedimento

24

Con domanda del 4 novembre 2020, pervenuta alla cancelleria della Corte in pari data, la Ryanair ha chiesto, sulla base dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte, l’apertura della fase orale del procedimento, facendo valere che le circostanze alle quali si riferisce la decisione di rinvio non sarebbero state chiarite a sufficienza, che era necessario un dibattito approfondito e che la risoluzione della presente controversia potrebbe esercitare un’influenza determinante sull’interpretazione delle pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione.

25

Si deve ricordare che, conformemente a tale disposizione, la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o, ancora, su domanda delle parti, disporre l’apertura o la riapertura della fase orale del procedimento, se essa non si ritiene sufficientemente edotta oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti.

26

Nella specie, i presupposti stabiliti da tale disposizione non sono soddisfatti.

27

Infatti, il giudice del rinvio ha sufficientemente esposto le circostanze di fatto e il quadro normativo nazionale. Parimenti, la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte ha già permesso alle parti di esprimere le proprie posizioni. Peraltro, la domanda di pronuncia pregiudiziale non necessita di essere decisa sulla base di argomenti che non sarebbero stati dibattuti tra le parti.

28

Di conseguenza, occorre, sentito l’avvocato generale, non accogliere la domanda della Ryanair di riapertura della fase orale del procedimento.

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

29

Nel corso della fase scritta del procedimento, la Ryanair ha dichiarato di aver pagato la somma richiesta all’origine della controversia di cui è investito il giudice del rinvio. La domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe, di conseguenza, divenuta priva di oggetto.

30

Interrogato dalla Corte a tale riguardo, il giudice del rinvio rileva che la controversia di cui al procedimento principale era stata riunita ad altre due controversie, che riguardano le parti nel procedimento principale e hanno ad oggetto due domande di risarcimento formulate anch’esse sulla base del regolamento n. 261/2004, con la conseguenza che una controversia è ancora pendente dinanzi ad esso.

31

Sia dal dettato sia dal sistema dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ai giudici nazionali di un’effettiva controversia, nell’ambito della quale è ad essi richiesta una pronuncia che possa tener conto della domanda di pronuncia pregiudiziale. Infatti, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o teoriche, ma risponde all’esigenza di dirimere concretamente una controversia (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, punti 2829 e giurisprudenza ivi citata).

32

Nella fattispecie, occorre rilevare che, poiché non è stato accertato dinanzi alla Corte che le altre due controversie, alle quali è riunita quella di cui al procedimento principale, siano state risolte, si deve ritenere, di conseguenza, che la controversia di cui al procedimento principale è ancora pendente dinanzi al giudice del rinvio.

33

Poiché il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione della controversia che sono chiamati a dirimere, una siffatta precisazione di un giudice nazionale vincola la Corte e non può, in linea di principio, essere rimessa in discussione dalle parti nel procedimento principale (sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

34

Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

35

Con la questione posta il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 nonché l’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto tra un passeggero e una compagnia aerea, possa essere opposta da quest’ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito, per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un’azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento n. 261/2004.

36

La risposta a tale questione implica di determinare a quali condizioni una simile clausola attributiva di competenza possa vincolare la società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito.

37

Sebbene le domande del giudice del rinvio relative alla clausola attributiva di competenza di cui al procedimento principale riguardino al contempo la direttiva 93/13 e il regolamento n. 1215/2012, poiché il regime giuridico di tale tipo di clausola è determinato dall’articolo 25 di tale regolamento, è alla luce di quest’ultimo che occorre iniziare a esaminare la questione sollevata.

38

Secondo una costante giurisprudenza la nozione di clausola attributiva di competenza dev’essere interpretata come una nozione autonoma del diritto dell’Unione e dare piena applicazione al principio dell’autonomia contrattuale, sul quale si fonda l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 1992, Powell Duffryn, C‑214/89, EU:C:1992:115, punto 14; del 9 dicembre 2003, Gasser, C‑116/02, EU:C:2003:657, punto 51 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 7 febbraio 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punti 2240 e giurisprudenza ivi citata).

39

In particolare, la circostanza che il contratto di cui trattasi sia stato stipulato online non può, di per sé, rendere nulla una tale clausola, fatto salvo il rispetto dei requisiti, enunciati dalla giurisprudenza della Corte, relativi, in particolare, alla conservazione del testo nel quale tale clausola è stipulata (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, punto 40).

40

L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 non precisa, peraltro, se una clausola attributiva di competenza possa essere ceduta, al di fuori della cerchia delle parti del contratto, a un terzo parte di un contratto ulteriore e che subentri, totalmente o parzialmente, nei diritti e negli obblighi di una delle parti del contratto iniziale (v. sentenze del 7 febbraio 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 25, e del 20 aprile 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, punto 23).

41

Di conseguenza, il giudice adito ha l’obbligo di esaminare, in limine litis, se la clausola attributiva di competenza sia stata effettivamente oggetto di un accordo tra le parti, il quale deve manifestarsi in modo chiaro e preciso; le forme richieste dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 hanno, al riguardo, la funzione di garantire che il consenso sia effettivamente accertato (v., in tal senso, sentenze del 7 febbraio 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 27 e giurisprudenza ivi citata, nonché dell’8 marzo 2018, Saey Home & Garden, C‑64/17, EU:C:2018:173, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

42

Ne deriva che una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto può, in linea di principio, esplicare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro accordo alla stipula di tale contratto (sentenze del 7 febbraio 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 29, e del 28 giugno 2017, Leventis e Vafeias, C‑436/16, EU:C:2017:497, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

43

Nel caso di specie, la clausola attributiva di competenza di cui al procedimento principale viene fatta valere non nei confronti di una delle parti del contratto in cui la stessa clausola è contenuta, bensì di un soggetto terzo rispetto a tale contratto.

44

Orbene, se è vero che né la Passenger Rights né la DelayFix, suo successore, hanno prestato il loro consenso ad essere vincolate alla Ryanair da una clausola attributiva di competenza, nemmeno detta compagnia aerea ha prestato il suo consenso ad essere vincolata a tale società di recupero crediti mediante una siffatta clausola.

45

In aggiunta, né le parti del procedimento principale né il giudice del rinvio menzionano elementi o indizi che consentano di ritenere che le parti abbiano, in una delle forme contemplate dall’articolo 25, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 1215/2012, concluso una convenzione attributiva di competenza contenente una clausola di proroga di competenza, come quella di cui al procedimento principale.

46

Da quanto precede deriva quindi che una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto di trasporto tra un passeggero e una compagnia aerea non può, in linea di principio, essere opposta da quest’ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito, per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un’azione risarcitoria intentata sulla base del regolamento n. 261/2004 nei confronti di tale compagnia.

47

Unicamente nel caso in cui, conformemente al diritto nazionale applicabile al merito, il terzo sia subentrato alla parte originaria nei suoi diritti e obblighi la clausola attributiva di competenza, alla quale il terzo non ha prestato il suo consenso, potrebbe cionondimeno vincolarlo (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

48

La questione posta dal giudice del rinvio presuppone altresì di determinare le condizioni di validità di una simile clausola.

49

Secondo l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, la competenza spetta alle autorità giurisdizionali designate in una clausola attributiva di competenza, salvo che l’accordo attributivo di competenza sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale «secondo la legge di tale Stato membro». Il legislatore dell’Unione ha, infatti, introdotto la norma secondo la quale la validità di una clausola attributiva di competenza va valutata ai sensi della legislazione dello Stato i cui giudici sono designati in detta clausola.

50

Nella fattispecie, laddove il giudice del rinvio esamini la validità della clausola attributiva di competenza, esso è tenuto, di conseguenza, a farlo alla luce della legislazione dello Stato i cui giudici sono designati in detta clausola, vale a dire alla luce del diritto irlandese.

51

Peraltro, spetta al giudice investito di una controversia, come quella di cui al procedimento principale, applicare la normativa dello Stato i cui giudici sono designati in detta clausola, interpretando tale normativa conformemente al diritto dell’Unione e, in particolare, alla direttiva 93/13 (v., in tale senso, sentenze del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 79, nonché del 17 maggio 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C‑147/16, EU:C:2018:320, punto 41).

52

A tale proposito, in primo luogo, va sottolineato che, per quanto riguarda il rapporto tra la direttiva 93/13 e i diritti dei passeggeri aerei quali derivanti dal regolamento n. 261/2004, la Corte ha dichiarato che la direttiva 93/13 costituisce una normativa generale di tutela dei consumatori, destinata ad applicarsi in tutti i settori di attività economica, compreso quello del trasporto aereo (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2017, Air Berlin, C‑290/16, EU:C:2017:523, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

53

In secondo luogo, si deve rilevare che, in circostanze analoghe a quelle del procedimento principale, di cessione di crediti a una società di recupero crediti, la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66), che il fatto che le controversie di cui a tali procedimenti vedessero quali parti in causa unicamente alcuni professionisti non costituiva un ostacolo all’applicazione di un atto rientrante nell’ambito del diritto dei consumatori dell’Unione, poiché il campo di applicazione di tale direttiva dipende non dall’identità delle parti nella controversia di cui trattasi, bensì dalla qualità delle parti del contratto (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor, C‑383/18, EU:C:2019:702, punto 20).

54

La suddetta giurisprudenza deve essere estesa all’applicazione della direttiva 93/13.

55

Infatti, secondo l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quest’ultima si applica alle clausole che compaiono nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che non sono state oggetto di negoziato individuale [sentenze del 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C‑419/18 e C‑483/18, EU:C:2019:930, punto 51 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 10 settembre 2020, A (Sublocazione di un alloggio sociale), C‑738/19, EU:C:2020:687, punto 34).

56

Nella fattispecie, il contratto di trasporto sul quale è fondato il credito di cui si avvale la DelayFix è stato concluso inizialmente tra un professionista, ovvero la compagnia aerea, e un passeggero, e nulla indica che quest’ultimo abbia acquistato il suo biglietto aereo a fini diversi da quelli privati.

57

In terzo luogo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola contrattuale si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, essa determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

58

A tale proposito, la Corte ha ripetutamente dichiarato che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto (v., in tal senso, sentenze del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, da C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346, punto 24; del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350, punto 40, nonché del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, EU:C:2010:659, punto 53).

59

Infatti, una clausola del genere rientra nella categoria di quelle che hanno lo scopo o l’effetto di sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali da parte del consumatore di cui al numero 1, lettera q), dell’allegato a tale direttiva (sentenze del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, da C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346, punto 22; del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350, punto 41, nonché del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, EU:C:2010:659, punto 54).

60

In tale contesto, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei servizi oggetto del contratto in questione e facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

61

Di conseguenza, spetta al giudice nazionale, investito di una controversia come quella di cui al procedimento principale, in applicazione della normativa dello Stato membro i cui giudici sono designati in una clausola attributiva di competenza, e interpretando detta normativa conformemente alle prescrizioni della direttiva 93/13, trarre le conseguenze giuridiche dall’eventuale carattere abusivo di una tale clausola, posto che dal testo dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva deriva che i giudici nazionali sono tenuti ad escludere l’applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti.

62

In ultimo si deve sottolineare che, conformemente a una giurisprudenza costante, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, nel caso di voli diretti, tanto il luogo di partenza quanto quello di arrivo dell’aereo devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo, il che attribuisce all’autore di un ricorso per risarcimento pecuniario, proposto sulla base del regolamento n. 261/2004, la scelta di proporre il proprio ricorso dinanzi al giudice nella cui circoscrizione si trovano o il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo, quali indicati in detto contratto (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2009, Rehder, C‑204/08, EU:C:2009:439, punto 47, nonché ordinanza del 13 febbraio 2020, flightright, C‑606/19, EU:C:2020:101, punto 26).

63

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest’ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un’azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento n. 261/2004, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se del caso, una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Sulle spese

64

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest’ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un’azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se del caso, una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

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