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Document 62013CJ0352

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 maggio 2015.
Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA contre Akzo Nobel NV e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Dortmund.
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenze speciali – Articolo 6, paragrafo 1 – Ricorso proposto contro più convenuti domiciliati in Stati membri diversi e che hanno partecipato a un’intesa dichiarata contraria all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento del danno e la produzione di informazioni – Competenza del giudice adito rispetto ad una pluralità di convenuti – Rinuncia agli atti nei confronti del convenuto domiciliato nello Stato membro del giudice adito – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Articolo 5, punto 3 – Clausole attributive di competenza – Articolo 23 – Effettiva attuazione del divieto di intese.
Causa C-352/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:335

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

21 maggio 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Articolo 6, paragrafo 1 — Ricorso proposto contro più convenuti domiciliati in Stati membri diversi e che hanno partecipato a un’intesa dichiarata contraria all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento del danno e la produzione di informazioni — Competenza del giudice adito rispetto ad una pluralità di convenuti — Rinuncia agli atti nei confronti del convenuto domiciliato nello Stato membro del giudice adito — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Articolo 5, punto 3 — Clausole attributive di competenza — Articolo 23 — Effettiva attuazione del divieto di intese»

Nella causa C‑352/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Dortmund (Germania), con decisione del 29 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2013, nel procedimento

Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA

contro

Akzo Nobel NV,

Solvay SA/NV,

Kemira Oyj,

FMC Foret SA,

con l’intervento di:

Evonik Degussa GmbH ,

Chemoxal SA,

Edison SpA,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA, da T. Funke, Rechtsanwalt;

per la Akzo Nobel NV, da M. Blaum e T. Paul, Rechtsanwälte;

per la Solvay SA/NV, da M. Klusmann e T. Kreifels, Rechtsanwälte;

per la Kemira Oyj, da U. Börger e R. Lahme, Rechtsanwälte;

per la FMC Foret SA, da B. Uphoff, solicitor, e S. Woitz, Rechtsanwalt;

per la Evonik Degussa GmbH, da C. Steinle e S. Wilske, Rechtsanwälte;

per la Edison SpA, da A. Rinne e T. Mühlbach, Rechtsanwälte;

per il governo francese, da D. Colas e J. Bousin, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A.-M. Rouchaud-Joët, M. Wilderspin e G. Meessen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 dicembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 5, punto 3, 6, punto 1, e 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA (in prosieguo: la «CDC»), con sede a Bruxelles (Belgio), e, dall’altro, la Akzo Nobel NV, la Solvay SA/NV, la Kemira Oyj e la FMC Foret SA, con sede in Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania, in merito all’azione risarcitoria proposta dalla CDC, a titolo di crediti risarcitori ad essa ceduti direttamente o indirettamente da 71 imprese che hanno asseritamente subito danni a causa di un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«Accordo SEE»).

Contesto normativo

3

I considerando 2, 11 12, 14 e 15 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«(2)

Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(...)

(11)

Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12)

Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(...)

(14)

Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, deve essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.

(15)

Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili (...)».

4

Gli articoli da 2 a 31 di detto regolamento, contenuti nel capo II del medesimo, attengono alle norme sulla competenza.

5

La sezione 1 di tale capo, intitolata «Disposizioni generali», contiene un articolo 2, il cui paragrafo 1 è così formulato:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, dinanzi ai giudici di tale Stato membro».

6

Ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro «in materia di illeciti civili dolosi o colposi, dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

7

L’articolo 6, punto 1, di detto regolamento prevede quanto segue:

«La persona di cui all’articolo precedente può inoltre essere convenuta:

1)

in caso di pluralità di convenuti, dinanzi al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».

8

L’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, che figura nella sezione 7 del capo II, dello stesso, intitolata «Proroga di competenza», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)

per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b)

in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c)

nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9

La CDC, società di diritto belga con sede a Bruxelles, ha per oggetto il recupero giudiziale e stragiudiziale di crediti risarcitori di imprese lese da un’intesa. Con atto introduttivo del 16 marzo 2009, essa ha proposto un’azione risarcitoria dinanzi al giudice del rinvio nei confronti di sei imprese di prodotti chimici che, ad eccezione dell’Evonik Degussa GmbH (in prosieguo l’«Evonik Degussa»), interveniente e precedentemente convenuta, con sede a Essen (Germania), hanno la sede in cinque Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania.

10

A sostegno della propria azione, nell’ambito della quale la CDC mira ad ottenere la condanna in solido delle convenute nel procedimento principale al risarcimento del danno e alla produzione di informazioni, tale società richiama la decisione 2006/903/CE della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA (Caso COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) (GU L 353, pag. 54), nella quale la Commissione europea ha accertato che, per quanto riguarda il perossido di idrogeno e il perborato di sodio, le convenute nel procedimento principale e altre imprese hanno preso parte a un’infrazione unica e continuata e violato così il divieto di intese di cui all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE. Tale decisione indicava che l’infrazione aveva avuto inizio, al più tardi, il 31 gennaio 1994 per terminare non prima del 31 dicembre 2000. Sempre secondo detta decisione, l’infrazione è consistita prevalentemente nello scambio tra concorrenti di informazioni importanti e riservate concernenti il mercato e/o le imprese, nella limitazione e/o controllo della produzione, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti e nella fissazione e monitoraggio dei prezzi nell’ambito di riunioni e di conversazioni telefoniche multilaterali e/o bilaterali che avevano avuto luogo più o meno regolarmente essenzialmente in Belgio, in Germania e in Francia.

11

A tale riguardo, la CDC fa valere accordi concernenti la cessione di crediti risarcitori, stipulati con 32 imprese con sede in tredici diversi Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), alcune delle quali avevano precedentemente concluso accordi di cessione di tal genere con altre 39 imprese. Le imprese interessate sono attive nel settore del trattamento della cellulosa e della carta. Secondo le indicazioni della CDC, tali imprese hanno acquistato tra il 1994 e il 2006 quantità considerevoli di perossido di idrogeno in diversi Stati membri dell’Unione o del SEE, fermo restando che, trattandosi di diverse imprese, il perossido di idrogeno è stato consegnato in stabilimenti situati in diversi Stati membri. Secondo le convenute nel procedimento principale, taluni contratti di vendita di cui trattasi contenevano clausole compromissorie e clausole attributive di competenza.

12

Nel settembre 2009 la CDC ha rinunciato all’azione nei confronti dell’Evonik Degussa a seguito della conclusione di una transazione con tale società. Alla fine del 2009 le convenute nel procedimento principale ancora parti del procedimento hanno chiamato in causa quest’ultima società nonché la Chemoxal SA e la Edison SpA. Le convenute nel procedimento principale hanno, inoltre, sollevato un’eccezione di incompetenza del giudice del rinvio, eccependo in particolare diverse clausole attributive di competenza e compromissorie stipulate in taluni dei contratti di vendita che le legavano alle imprese asseritamente vittime.

13

In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene di poter essere internazionalmente competente esclusivamente in forza delle disposizioni degli articoli 5, punto 3, e 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Se le condizioni di una siffatta competenza fossero soddisfatte, la CDC sarebbe libera di citare le convenute nel procedimento principale dinanzi a uno dei giudici competenti in forza di dette disposizioni, a meno che la competenza di tali giudici non sia validamente esclusa per effetto dell’articolo 23 di detto regolamento o di una clausola compromissoria.

14

È in tali circostanze che il Landgericht Dortmund ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un’azione proposta congiuntamente nei confronti di un convenuto domiciliato nello Stato del foro e di ulteriori convenuti domiciliati in altri Stati membri dell’Unione europea per ottenere informazioni e un risarcimento danni a seguito di un’infrazione unica e continuata all’articolo 81 CE, all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE accertata dalla Commissione europea, compiuta in più Stati membri con una diversa partecipazione a livello locale e temporale da parte dei convenuti, si rende opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili.

Se, al riguardo, occorra tener conto del fatto che, dopo la notifica a tutti i convenuti, prima della scadenza dei termini fissati dal giudice per il controricorso e prima dell’inizio della prima udienza, l’attore abbia rinunciato all’azione nei confronti del convenuto domiciliato nello Stato del foro.

2)

Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che occorre considerare, nel caso di un’azione proposta nei confronti di convenuti domiciliati in diversi Stati membri dell’Unione europea volta a ottenere informazioni e un risarcimento danni a seguito di un’infrazione unica e continuata all’articolo 81 CE, all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE accertata dalla Commissione europea, compiuta in diversi Stati membri con una diversa partecipazione a livello locale e temporale da parte dei convenuti, che l’evento dannoso è avvenuto in riferimento a ciascun convenuto e per l’insieme dei danni fatti valere o a un danno complessivo in quegli Stati membri in cui si sono conclusi e attuati accordi di cartello.

3)

Se, nel caso di azioni di risarcimento per violazione del divieto di intese di cui all’articolo 81 CE, all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE, il principio di diritto dell’Unione di effettiva attuazione del divieto di intese consenta di tener conto delle clausole compromissorie e delle clausole attributive di competenza contenute in contratti di fornitura, qualora ciò comporti una deroga al giudice competente a livello internazionale ai sensi dell’articolo 5, punto 3, e/o dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 nei confronti di tutti i convenuti e/o per tutte le rivendicazioni proposte o parte di esse».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

15

Con la prima questione, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che la norma di concentrazione delle competenze in caso di pluralità di convenuti stabilita da tale disposizione possa applicarsi riguardo a un’azione volta alla condanna in solido al risarcimento del danno e, nell’ambito di tale azione, alla produzione di informazioni, nei confronti di imprese che hanno partecipato in maniera diversa, sul piano geografico e temporale, a un’infrazione unica e continuata al divieto di intese previsto dal diritto dell’Unione accertata da una decisione della Commissione, e ciò anche nel caso in cui l’attore abbia rinunciato all’esercizio dell’azione nei confronti dell’unico dei convenuti che sia domiciliato nello Stato membro ove ha sede il giudice adito.

16

Al fine di rispondere a tale questione, occorre innanzitutto ricordare che l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, deve essere interpretato in modo autonomo, alla luce del suo impianto sistematico e delle sue finalità (v. sentenza Reisch Montage, C‑103/05, EU:C:2006:471, punto 29).

17

La norma sulla competenza di cui al citato articolo 6, punto 1, prevede che una persona possa essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare, in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni tra loro incompatibili (sentenze Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 73, nonché Sapir e a., C‑645/11, EU:C:2013:228, punto 40).

18

Tale norma speciale, poiché deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto di cui all’articolo 2 del regolamento n. 44/2001, è di stretta interpretazione, e non consente un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal citato regolamento (v. sentenza Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 74).

19

Conformemente ai considerando 12 e 15 del regolamento n. 44/2001, tale norma sulla competenza risponde all’intento di agevolare la buona amministrazione della giustizia, ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e di evitare decisioni che, in caso di trattazione separata, potrebbero essere tra loro incompatibili (sentenza Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 77).

20

Così, ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, occorre verificare se fra le varie domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, sussista un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una decisione unica per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente (v. sentenze Freeport, C‑98/06, EU:C:2007:595, punto 39, nonché Sapir e a., C‑645/11, EU:C:2013:228, punto 42). A tale proposito, affinché due o più decisioni possano essere considerate incompatibili, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, dato che è anche necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto (v. sentenze Freeport, C‑98/06, EU:C:2007:595, punto 40; Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 79, nonché Sapir e a., C‑645/11, EU:C:2013:228, punto 43).

21

Per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di una stessa fattispecie di fatto e di diritto, essa si deve considerare soddisfatta in circostanze come quelle del procedimento principale. Nonostante il fatto che le convenute nel procedimento principale abbiano partecipato in modo difforme, sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista temporale, all’attuazione dell’intesa di cui trattasi, concludendo ed eseguendo contratti conformemente alla stessa, tale intesa costituiva, ai sensi della decisione 2006/903 sulla quale si basano le domande di cui al procedimento principale, un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE. Tuttavia, detta decisione non fissa le condizioni per la loro eventuale responsabilità civile, eventualmente in solido, poiché esse sono determinate dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro.

22

Per quanto riguarda, infine, il rischio di decisioni incompatibili, poiché i vari diritti nazionali possono divergere riguardo alle condizioni della responsabilità civile dei partecipanti all’intesa illecita, da tale circostanza discende un rischio di pronunce tra loro incompatibili nel caso in cui siano proposte azioni da un’asserita vittima dell’intesa dinanzi ai giudici di diversi Stati membri.

23

Tuttavia, si deve ricordare che, anche nell’ipotesi in cui siano applicabili leggi diverse alle azioni di risarcimento del danno proposte dalla CDC nei confronti delle convenute nel procedimento principale in forza delle norme di diritto internazionale privato del giudice adito, una siffatta diversità di fondamenti giuridici non osta, di per sé, all’applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 a condizione che i convenuti potessero prevedere il rischio di essere citati in giudizio nello Stato membro in cui almeno uno di essi ha il proprio domicilio (v. sentenza Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 84).

24

Orbene, tale ultima condizione è soddisfatta in presenza di una decisione vincolante della Commissione che accerti un’infrazione unica al diritto dell’Unione e che basi su tale circostanza la responsabilità di ciascun partecipante per i danni risultanti da illeciti civili di qualsiasi partecipante a detta infrazione. In tali circostanze, infatti, detti partecipanti dovevano aspettarsi di essere perseguiti dinanzi ai giudici di uno Stato membro, nel quale uno qualsiasi di essi è domiciliato.

25

Si deve quindi ritenere che decidere separatamente azioni di risarcimento del danno nei confronti di più società con sede in Stati membri diversi che hanno partecipato a un’intesa unica e continuata, in violazione del diritto della concorrenza dell’Unione, possa portare a decisioni incompatibili ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

26

Ciò premesso, si deve ancora esaminare in che misura la rinuncia della ricorrente nel procedimento principale alla sua azione unicamente nei confronti della convenuta domiciliata nello Stato membro in cui ha sede il giudice adito possa escludere l’applicabilità della norma sulla competenza prevista all’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

27

Secondo una giurisprudenza costante, tale norma non può essere applicata in modo da poter consentire ad un ricorrente di citare in giudizio più convenuti al solo scopo di sottrarre uno di essi alla competenza dei giudici dello Stato dove egli è domiciliato (sentenze Reisch Montage, C‑103/05, EU:C:2006:471, punto 32, e Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 78).

28

La Corte ha nondimeno precisato che, qualora le domande promosse nei confronti dei vari convenuti siano connesse, ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, al momento del loro esperimento, la norma sulla competenza enunciata in tale disposizione è applicabile senza che sia inoltre necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio (v. sentenza Freeport, C‑98/06, EU:C:2007:595, punto 54).

29

Ne consegue che, in presenza di domande che, al momento del loro esperimento, sono connesse ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, il giudice adito può constatare un’eventuale elusione della norma sulla competenza contenuta in tale disposizione solo in presenza di indizi concludenti che gli consentano di giungere alla conclusione che l’attore abbia creato o mantenuto artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione.

30

Nel procedimento principale, alcune parti hanno dedotto in giudizio che, prima dell’esperimento dell’azione nel procedimento principale, sia stata conclusa una transazione stragiudiziale tra la ricorrente nel procedimento principale e la Evonik Degussa, la cui sede è situata in Germania, e che tali parti abbiano volontariamente differito la conclusione formale di tale transazione stragiudiziale a un momento successivo alla proposizione di detta azione, al solo fine di determinare la competenza del giudice adito nei confronti delle altre convenute nel procedimento principale.

31

Al fine di poter escludere l’applicabilità della norma sulla competenza contenuta nell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, una siffatta allegazione deve tuttavia essere corroborata da indizi concludenti che dimostrino l’esistenza di una collusione tra le parti interessate allo scopo di creare o di mantenere artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione al momento della proposizione della domanda.

32

Sebbene spetti al giudice adito valutare tali indizi, si deve precisare che il solo fatto di aver condotto delle trattative in vista di un’eventuale transazione stragiudiziale non è atto a dimostrare una siffatta collusione. Per contro, sarebbe così se risultasse che una siffatta transazione è stata effettivamente conclusa, ma è stata dissimulata al fine di creare l’apparenza della sussistenza delle condizioni di applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

33

In considerazione di quanto precede si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la norma di concentrazione delle competenze in caso di pluralità di convenuti stabilita da tale disposizione può applicarsi riguardo a un’azione volta alla condanna in solido al risarcimento del danno e, nell’ambito di tale azione, alla produzione di informazioni, nei confronti di imprese che hanno partecipato in maniera diversa, sul piano geografico e temporale, a un’infrazione unica e continuata al divieto di intese previsto dal diritto dell’Unione accertata da una decisione della Commissione, e ciò anche nel caso in cui l’attore abbia rinunciato all’esercizio dell’azione nei confronti dell’unico dei convenuti che sia domiciliato nello Stato membro ove ha sede il giudice adito, a meno che non sia dimostrata l’esistenza di una collusione tra l’attore e detto convenuto allo scopo di creare o di mantenere artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione alla data di proposizione di detta azione.

Sulla seconda questione

34

Con la seconda questione, il giudice del rinvio intende sapere se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, quando nei confronti di convenuti domiciliati in Stati membri diversi viene proposta un’azione volta al risarcimento del danno, a motivo di un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE accertata dalla Commissione, alla quale essi hanno partecipato in vari Stati membri in date e luoghi diversi, l’evento dannoso possa ritenersi avvenuto, in riferimento a ciascun convenuto e per l’insieme dei danni fatti valere, negli Stati membri nei quali sono stati conclusi ed attuati accordi collusivi.

35

Poiché la fattispecie di cui al procedimento principale è caratterizzata dal raggruppamento, in capo alla ricorrente nel procedimento principale, di una pluralità di eventuali crediti risarcitori ceduti a quest’ultima da più imprese asseritamente vittime del cartello del perossido di idrogeno, si deve ricordare, innanzitutto, che una cessione di crediti operata dal creditore iniziale non può, di per sé, incidere sulla determinazione del giudice competente ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (sentenza ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 58).

36

Ne consegue che la localizzazione dell’evento dannoso deve essere esaminata per ciascun credito risarcitorio indipendentemente dal fatto che esso sia stato oggetto di cessione o di raggruppamento.

37

A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato in maniera autonoma e restrittiva (sentenza Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 43).

38

Ciò non toglie che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», riportata dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo dell’evento causale che è all’origine di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola (sentenze Melzer, C‑228/11, EU:C:2013:305, punto 25, e Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37 punto 45).

39

Ai sensi di una giurisprudenza costante, la norma sulla competenza prevista all’articolo 5, punto 3, del suddetto regolamento trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, il che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (sentenze Melzer, C‑228/11, EU:C:2013:305, punto 26, e Hi Hotel HCF, C‑387/12, EU:C:2014:215, punto 28).

40

In materia di illeciti civili dolosi o colposi, infatti, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove (sentenza Melzer, C‑228/11, EU:C:2013:305, punto 27).

41

L’individuazione di uno degli elementi di collegamento riconosciuti dalla giurisprudenza ricordata al punto 38 della presente sentenza deve quindi consentire di radicare la competenza del giudice che ricopre obiettivamente la miglior posizione per valutare se ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità della persona convenuta, sebbene possa essere validamente adito solamente il giudice nel cui ambito di competenza territoriale si situa l’elemento di collegamento pertinente (sentenze Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, punto 48, e Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 47).

42

Occorre esaminare dove si situino, nelle circostanze di cui al procedimento principale, gli elementi di collegamento che possono radicare la competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi.

Il luogo dell’evento causale

43

Per quanto riguarda il luogo dell’evento causale, si deve innanzitutto rilevare che, in circostanze come quelle del procedimento principale, gli acquirenti si sono invero riforniti nell’ambito di rapporti contrattuali con diversi partecipanti all’intesa di cui trattasi. Tuttavia, il fatto generatore del danno asserito risiede non già in un’eventuale violazione degli obblighi contrattuali, bensì nella limitazione della libertà contrattuale a causa di tale intesa, poiché detta limitazione comporta l’impossibilità per l’acquirente di rifornirsi a un prezzo determinato secondo le leggi del mercato.

44

In tali circostanze, il luogo dell’evento causale di un danno consistente in costi supplementari che un acquirente ha dovuto pagare a causa del fatto che un’intesa ha falsato i prezzi sul mercato può essere individuato, in astratto, in quello della conclusione di tale intesa. Una volta che detta intesa è conclusa, infatti, i partecipanti si adoperano affinché, tramite le loro azioni o omissioni, il gioco della concorrenza sia bloccato e i prezzi siano falsati. Nell’ipotesi in cui tale luogo sia conosciuto, l’attribuzione della competenza ai giudici di detto luogo risponderebbe agli obiettivi ricordati al punto 39 della presente sentenza.

45

Tale considerazione non è tuttavia pertinente in circostanze come quelle del procedimento principale, in cui, secondo le constatazioni della Commissione, esposte nella decisione di rinvio, non sarebbe possibile individuare un luogo unico dove l’intesa di cui trattasi sia stata conclusa, poiché essa era costituita da una serie di accordi collusivi adottati in occasione di varie riunioni e consultazioni che si sono svolte in diversi luoghi all’interno dell’Unione.

46

Quanto precede fa salva l’ipotesi in cui la conclusione di un singolo accordo tra quelli che hanno, nel loro complesso, costituito l’intesa illecita di cui trattasi sia di per sé sola l’evento causale del danno asseritamente arrecato a un acquirente, nel qual caso il giudice nel cui ambito di competenza territoriale è stato concluso l’accordo di cui trattasi sarebbe quindi competente a pronunciarsi sul danno così causato a detto acquirente.

47

In quest’ultima ipotesi nonché in quella in cui il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che l’intesa di cui al procedimento principale è stata comunque definitivamente conclusa nel suo ambito di competenza territoriale, occorre ancora chiarire se più partecipanti a tale intesa possano essere convenuti dinanzi a uno stesso giudice.

48

In un’altra circostanza, la Corte ha invero dichiarato che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non consente di radicare, in base al luogo dell’evento generatore ascritto ad uno dei presunti autori di un danno, che non è parte in causa, la competenza giurisdizionale a pronunciarsi su un’azione diretta nei confronti di un altro presunto autore di tale danno che non ha agito nell’ambito di competenza territoriale del giudice adito (sentenza Melzer, C‑228/11, EU:C:2013:305, punto 41).

49

Per contro, in circostanze come quelle del procedimento principale, nulla si oppone a che più coautori siano convenuti insieme dinanzi a uno stesso giudice.

50

Ne consegue che l’attribuzione, in forza dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, della competenza a pronunciarsi, in base al criterio dell’evento causale e nei confronti di tutti gli autori di un’intesa illecita, su un danno asseritamente cagionato da quest’ultima dipende dall’individuazione, nell’ambito della competenza territoriale del giudice adito, di un evento concreto al momento del quale o è stata definitivamente conclusa tale intesa, o è stato adottato un accordo che sia di per sé solo l’evento causale del danno asseritamente arrecato a un acquirente.

Il luogo in cui il danno si è concretizzato

51

Com’è stato ricordato al punto 41 della presente sentenza, l’individuazione del luogo in cui il danno si è concretizzato deve consentire di radicare la competenza del giudice che ricopre obiettivamente la miglior posizione per valutare se ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità della persona convenuta.

52

Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il luogo in cui il danno si è concretizzato è quello in cui il danno asserito si manifesta concretamente (v. sentenza Zuid‑Chemie, C‑189/08, EU:C:2009:475, punto 27). Trattandosi di un danno consistente in costi supplementari pagati a causa di un prezzo artificiosamente elevato, come quello del perossido di idrogeno che era stato oggetto dell’intesa di cui al procedimento principale, tale luogo è individuabile solo per ogni asserita vittima considerata individualmente e si troverà, in linea di principio, presso la sede sociale di quest’ultima.

53

Tale luogo presenta tutte le garanzie dal punto di vista dell’economia processuale per un eventuale procedimento, posto che l’esame di una domanda di risarcimento di un danno asseritamente causato a un’impresa determinata da un’intesa illecita che è già stata accertata, in modo vincolante, dalla Commissione dipende essenzialmente da elementi propri della situazione di detta impresa. In tali circostanze, il giudice del luogo in cui quest’ultima ha la sua sede sociale è evidentemente quello che si trova nella posizione migliore per pronunciarsi su una siffatta domanda.

54

Il giudice così identificato è competente a pronunciarsi, per l’insieme del danno causato a detta impresa a motivo dei costi supplementari che essa ha pagato per rifornirsi di prodotti che costituivano l’oggetto dell’intesa di cui trattasi, su un’azione proposta nei confronti o di uno qualsiasi degli autori di detta intesa, o di una pluralità degli stessi.

55

Per contro, poiché la competenza del giudice adito in base al criterio della concretizzazione del danno si limita al danno subito dall’impresa che ha sede nel suo distretto, un attore come la CDC, che riunisce in capo a sé i crediti risarcitori di più imprese, sarebbe quindi tenuto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 35 della presente sentenza, a proporre domande distinte per il danno subito da ciascuna di tali imprese dinanzi ai giudici nel cui ambito di competenza territoriale sono situate le loro rispettive sedi.

56

In considerazione di quanto precede si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, quando nei confronti di convenuti domiciliati in Stati membri diversi viene proposta un’azione volta al risarcimento del danno a motivo di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE accertata dalla Commissione, alla quale essi hanno partecipato in vari Stati membri in date e luoghi diversi, l’evento dannoso è avvenuto nei confronti di ciascuna asserita vittima considerata individualmente, e ognuna di esse può, in forza di detto articolo 5, punto 3, scegliere di proporre la sua azione vuoi dinanzi al giudice del luogo in cui è stata definitivamente conclusa l’intesa di cui trattasi o, eventualmente, del luogo in cui è stato adottato un accordo specifico e identificabile di per sé solo come l’evento causale del danno asserito, vuoi dinanzi al giudice del luogo della propria sede sociale.

Sulla terza questione

57

Con la terza questione, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 e il principio di effettiva attuazione del divieto di intese nel diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che essi consentono, nel caso di azioni di risarcimento a motivo di un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, di tener conto delle clausole attributive di competenza contenute in contratti di fornitura qualora ciò abbia per effetto di derogare alle norme sulla competenza internazionale previste agli articoli 5, punto 3, e/o 6, punto 1, di detto regolamento.

58

Prima di affrontare tale questione, si deve precisare che, riguardo a talune clausole derogatorie che sarebbero altresì contenute in detti contratti, ma che non rientrerebbero nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, la Corte non dispone di sufficienti informazioni al fine di dare una risposta utile al giudice del rinvio.

59

Riguardo alle clausole contemplate nella terza questione e rientranti nell’ambito di applicazione di detto regolamento, si deve ricordare che, in relazione alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), la Corte ha precisato che, concludendo un accordo di elezione del foro conforme all’articolo 17 di tale Convenzione, le parti hanno la facoltà di derogare non solo alla competenza generale prevista all’articolo 2, ma anche alle competenze speciali previste agli articoli 5 e 6 della medesima Convenzione (v. sentenza Estasis Salotti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, punto 7).

60

Orbene, poiché l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni della suddetta Convenzione vale anche per quelle del regolamento n. 44/2001, quando le disposizioni di tali atti possono essere qualificate come equivalenti, si deve rilevare che così è per quanto riguarda l’articolo 17, primo comma, della stessa Convenzione e l’articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, che sono formulati in termini pressoché identici (sentenza Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punti 19 e 20).

61

Si deve quindi considerare che il giudice adito può in linea di principio ritenersi vincolato da una clausola attributiva di competenza che deroghi alle competenze previste agli articoli 5 e 6 del regolamento n. 44/2001 che le parti hanno concluso conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, dello stesso.

62

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione alla luce dell’esigenza dell’effettiva attuazione del divieto di intese. Da un lato, infatti, la Corte ha già dichiarato che le norme di diritto materiale applicabili al merito di una controversia non possono influire sulla validità di una clausola attributiva di competenza conforme all’articolo 17 della Convenzione menzionata al punto 59 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 51). Conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 60 della presente sentenza, tale interpretazione è altresì pertinente per l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001.

63

Dall’altro lato, si deve considerare che il giudice adito non può, a pena di rimettere in discussione la finalità del regolamento n. 44/2001, rifiutarsi di tenere conto di una clausola attributiva di competenza conforme ai requisiti dell’articolo 23 di tale regolamento per il solo motivo che esso ritiene che il giudice designato da tale clausola non garantirebbe la piena efficacia del principio di effettiva attuazione del divieto di intese non consentendo alla vittima di un’intesa di ottenere il risarcimento integrale del danno da essa subito. Occorre, invece, considerare che il sistema di rimedi giurisdizionali istituito in ciascuno Stato membro, integrato dal meccanismo del rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE, fornisca una garanzia sufficiente agli amministrati a tal fine (v., per analogia, sentenza Renault, C‑38/98, EU:C:2000:225, punto 23).

64

In una controversia come quella di cui al procedimento principale, il giudice adito dovrà tuttavia accertarsi, prima di esaminare i requisiti di forma stabiliti dal suddetto articolo 23, che le clausole di cui trattasi siano effettivamente opponibili alla ricorrente nel procedimento principale. Infatti, come la Corte ha già precisato, una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto può, in linea di principio, esplicare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro accordo alla stipulazione di tale contratto. Affinché una siffatta clausola possa essere opponibile ad un terzo, è necessario, in linea di principio, che quest’ultimo abbia prestato il suo consenso a tal fine (sentenza Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 29).

65

Infatti, unicamente nel caso in cui, conformemente al diritto nazionale applicabile al merito, come determinato in applicazione delle norme di diritto internazionale privato del giudice adito, il terzo sia subentrato alla parte originaria nei suoi diritti ed obblighi la clausola attributiva di competenza alla quale il terzo non ha prestato il suo consenso potrebbe cionondimeno essergli opposta (v., in tal senso, sentenza Coreck, C‑387/98, EU:C:2000:606, punti 24, 25 e 30).

66

Qualora le clausole di cui trattasi risultassero opponibili alla ricorrente nel procedimento principale, occorrerebbe esaminare se esse deroghino effettivamente alla competenza del giudice del rinvio per quanto riguarda il procedimento principale.

67

A tale proposito, si deve ricordare che l’interpretazione di una clausola attributiva di competenza, al fine di determinare le controversie che rientrano nel suo campo di applicazione, spetta al giudice nazionale dinanzi al quale essa è invocata (sentenze Powell Duffryn, C‑214/89, EU:C:1992:115, punto 37, e Benincasa, C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 31).

68

Una clausola attributiva di competenza può riguardare solo controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, circostanza che limita la portata di un accordo attributivo di competenza alle sole controversie che hanno origine dal rapporto giuridico in occasione del quale tale clausola è stata conclusa. Tale requisito ha lo scopo di evitare che una parte sia colta di sorpresa dall’attribuzione, ad un foro determinato, dell’insieme delle controversie che sorgessero nei rapporti che essa intrattiene con la controparte e che trovassero origine in rapporti diversi da quello in occasione del quale è stata convenuta l’attribuzione di competenza (v., in tal senso, sentenza Powell Duffryn, C‑214/89, EU:C:1992:115 punto 31).

69

Alla luce di tale obiettivo, il giudice del rinvio dovrà in particolare considerare che una clausola che si riferisce astrattamente alle controversie che sorgano nei rapporti contrattuali non copre una controversia relativa alla responsabilità extracontrattuale in cui una controparte è asseritamente incorsa a causa del suo comportamento conforme a un’intesa illecita.

70

Poiché, infatti, una controversia del genere non è ragionevolmente prevedibile per l’impresa vittima al momento in cui essa ha prestato il consenso alla suddetta clausola, in quanto l’intesa illecita in cui è implicata la sua controparte le è ignota a tale data, non si può ritenere che essa trovi origine nei rapporti contrattuali. Una siffatta clausola non derogherebbe quindi validamente alla competenza del giudice del rinvio.

71

Al contrario, in presenza di una clausola che faccia riferimento alle controversie relative alla responsabilità derivante da un’infrazione al diritto della concorrenza e che designi un giudice di uno Stato membro diverso da quello del giudice del rinvio, quest’ultimo dovrebbe declinare la propria competenza, anche qualora tale clausola porti a escludere le norme speciali sulla competenza di cui agli articoli 5 e/o 6 del regolamento n. 44/2001.

72

Si deve quindi rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso consente, nel caso di azioni di risarcimento a motivo di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE, di tener conto delle clausole attributive di competenza contenute in contratti di fornitura, anche qualora ciò abbia per effetto di derogare alle norme sulla competenza internazionale previste agli articoli 5, punto 3, e/o 6, punto 1, di detto regolamento, a condizione che tali clausole si riferiscano alle controversie relative alla responsabilità derivante da un’infrazione al diritto della concorrenza.

Sulle spese

73

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la norma di concentrazione delle competenze in caso di pluralità di convenuti stabilita da tale disposizione può applicarsi riguardo a un’azione volta alla condanna in solido al risarcimento del danno e, nell’ambito di tale azione, alla produzione di informazioni, nei confronti di imprese che hanno partecipato in maniera diversa, sul piano geografico e temporale, a un’infrazione unica e continuata al divieto di intese previsto dal diritto dell’Unione accertata da una decisione della Commissione europea, e ciò anche nel caso in cui l’attore abbia rinunciato all’esercizio dell’azione nei confronti dell’unico dei convenuti che sia domiciliato nello Stato membro ove ha sede il giudice adito, a meno che non sia dimostrata l’esistenza di una collusione tra l’attore e detto convenuto allo scopo di creare o di mantenere artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione alla data di proposizione di detta azione.

 

2)

L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, quando nei confronti di convenuti domiciliati in Stati membri diversi viene proposta un’azione volta al risarcimento del danno a motivo di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, accertata dalla Commissione europea, alla quale essi hanno partecipato in vari Stati membri in date e luoghi diversi, l’evento dannoso è avvenuto nei confronti di ciascuna asserita vittima considerata individualmente, e ognuna di esse può, in forza di detto articolo 5, punto 3, scegliere di proporre la sua azione vuoi dinanzi al giudice del luogo in cui è stata definitivamente conclusa l’intesa di cui trattasi o, eventualmente, del luogo in cui è stato adottato un accordo specifico e identificabile di per sé solo come l’evento causale del danno asserito, vuoi dinanzi al giudice del luogo della propria sede sociale.

 

3)

L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso consente, nel caso di azioni di risarcimento a motivo di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, di tener conto delle clausole attributive di competenza contenute in contratti di fornitura, anche qualora ciò abbia per effetto di derogare alle norme sulla competenza internazionale previste agli articoli 5, punto 3, e/o 6, punto 1, di detto regolamento, a condizione che tali clausole si riferiscano alle controversie relative alla responsabilità derivante da un’infrazione al diritto della concorrenza.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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